T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 12 febbraio 2008 n. 699
Pres. A. Scafuri, est. M.L. Maddalena
F.lli Abbagnale Prefabbricati Cemento di M.G.Somma & C.Sas (Avv.ti A.Rosanova e E.Mariconda) c.
Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di S.P.A. MPS Capital Service Banca per le imprese. |
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Atto amministrativo - Procedimento - Preavviso di rigetto - Ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 - Omissione - Nel caso di procedimento indetto per la concessione di finanziamenti pubblici - Illegittimità
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E’ illegittimo il diniego di agevolazioni ex l. 488/1992 fondato sulla motivazione che l’istante non ha comprovato, entro la data di chiusura dei termini di presentazione della domanda, la disponibilità del suolo e degli immobili all’interno dei quali realizzare il programma di investimenti, nel caso in cui tale provvedimento non sia stato preceduto dall'apposita comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, prevista dall’art. 10 bis legge n. 241 del 1990, e la p.a. non abbia dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
TERZA SEZIONE
Registro Sentenze: 699/08
Registro Generale: 12/2008
nelle persone dei Signori:
ANGELO SCAFURI Presidente
MARIA LAURA MADDALENA Giudice
ALFREDO STORTO Giudice relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 07 febbraio 2008
Visto il ricorso 12/2008 proposto da:F.LLI ABAGNALE PREFABBRICATI CEMENTO DI M.G. SOMMA & C. SAS rappresentato e difeso da:ROSANOVA ANNA MARICONDA ENRICO con domicilio eletto in NAPOLI VIA S.LUCIA,107,AVV.ACTIS
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO rappresentato e difeso da:
PERCOPO GIULIANO con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ 11 AVV.RA STATO
e nei confronti di S.P.A. MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico, di diniego delle agevolazioni finanziarie ex L. 488/1992 n.156632 del 20.3.2007;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Udito il Giudice relatore, dott. Alfredo Storto;
Uditi altresì per le parti, gli Avvocati come da verbale di udienza;
Visto l’art. 26 comma 4 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 che consente la decisione in forma semplificata in camera di consiglio;
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la F.lli Abagnale Prefabbricati Cemento di Mariagrazia Somma & C. ha impugnato il provvedimento ministeriale indicato in epigrafe di diniego delle agevolazioni ex l. 488/1992 in quanto l’istante non avrebbe comprovato, entro la data di chiusura dei termini di presentazione della domanda, la disponibilità del suolo e degli immobili all’interno dei quali verrà realizzato il programma di investimenti.
L’impugnazione fonda sulla violazione degli articoli 10-bis della legge n. 241 del 1990, nonché su vari profili di violazione di legge ed ecceso di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
Preliminarmente, rileva il Collegio che nel caso di specie è possibile l'applicazione dello strumento acceleratorio della decisione immediata nel merito del giudizio, con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli art. 21, comma 10, e 26, comma 4, l. n. 1034 del 1971 e successive modifiche ed integrazioni, poiché il contraddittorio tra le parti risulta correttamente instaurato e la domanda appare manifestamente fondata.
Infatti, l’atto di diniego gravato col ricorso oggi in esame non risulta essere stato preceduto dalla comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di erogazione delle agevolazioni in esame; né risulta altrimenti che la p.a. abbia dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La carenza procedimentale così evidenziata impone l’annullamento dell’atto gravato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (R.G. n. 12/2008), lo accoglie e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dello Sviluppo Economico a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre maggiorazioni, i.v.a. e c.a.p., se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
NAPOLI, lì 7 febbraio 2008
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