REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE
Registro Sentenze: 853 /2008
Registro Generale: 7220/2007
nelle persone dei Signori:
ANTONIO GUIDA Presidente
PAOLO CORCIULO Consigliere
MICHELE BUONAURO Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)
Sul ricorso 7220/2007 proposto da:
ITALTECH SOLUTIONS S.P.A. rappresentato e difeso da: PALOZZO PIETRO con domicilio eletto in NAPOLI VIA T.CARAVITA, 10 C/O CONCA;
contro
CITTA' DELLA SCIENZA S.C. P.A.- ONLUS rappresentato e difeso da: STARACE ALDO con domicilio eletto in NAPOLI RIVIERA DI CHIAIA,207
per l'annullamento, previa sospensione,
della decisione adottata dalla Città della Scienza S.C. p.a. prot. n.2137 del 26.9.07 con cui è stata dichiarata la esclusione della ricorrente dalla gara di appalto “Corporea Cave”,indetta con procedura d’urgenza con bando pubblico pubblicato sulla G.U.R.I. il 3.11.06, per la fornitura e l’installazione di prodotti ed attrezzature per sistemi di realtà virtuale per il costruendo Museo Corporea di Città della Scienza in Napoli; e di tutti gli ulteriori atti connessi, preordinati e conseguenti.
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente.
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla difesa di parte ricorrente.
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale.
Visti gli atti tutti di causa.
Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2008, relatore il Ref. MICHELE BUONAURO;
ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
premesso che parte ricorrente, unica concorrente nella gara in oggetto, è stata esclusa perché non in regola con gli obblighi fiscali;
ritenuto che il ricorso appare manifestamente infondato in relazione alle censure sollevate in ricorso;
premesso che la regolarità fiscale (ai sensi dell’art. 38, lett. I del Codice degli Appalti) rappresenta un requisito di partecipazione alla gara, oltre che un requisito di esecuzione delle prestazioni contrattuali (cfr. C.d.S. 8215/04);
considerato che le domande di rateizzazione, in disparte la questione della valenza sanante delle stesse, sono state presentate il 14 dicembre 2006 ed il 23 marzo 2007, in epoca successiva alla presentazione dell’offerta (il cui termine ultimo è stato fissato in data 16 novembre 2006), onde le stesse non possono essere prese in considerazione ai fini della valutazione della posizione fiscale della concorrente al momento di partecipazione della gara (momento in cui la stessa ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità contributiva);
ritenuto che la richiesta di rateizzazione presuppone l’accertamento definitivo della violazione degli obblighi fiscali, con conseguente legittimità del provvedimento di esclusione dell’offerta presentata dalla ricorrente ed incameramento della cauzione, conseguente ad una fuorviante dichiarazione autocertificativa;
ritenuto, in defintiva, che:
- le censure dedotte contro gli atti impugnati risultano infondate, con condanna della ricorrente alle spese, come da dispositivo, in adesione al principio di soccombenza;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, respinge il ricorso n. 5910/07.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da Città della Scienza s.c.p.a. – onlus, che si liquidano in complessivi euro millecinquecento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2008, con l’intervento dei signori:
Antonio Guida Presidente
Michele Buonauro Referendario estensore