T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 febbraio 2008 n. 852
Pres. Guida, est. Donadono
Federfarma Napoli (Avv. Lamberti) c.
Comune di Calandrino (avv. Del Giudice) |
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1. Sanità – Farmacie – Bando di gara per la scelta del socio privato ai fini della costituzione di una società per azioni a capitale misto pubblico-privato per la gestione della farmacia comunale – Clausola del bando che prevede l’esclusione dei soggetti titolari, gestori e direttori di farmacia – Legittimità.
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2. Sanità – Farmacie – Regime delle incompatibilità nella partecipazione alle società titolari di esercizio di farmacia - Applicabilità alle farmacie comunali – Sussiste.
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1. E’ legittimo il bando di gara della procedura ristretta indetta dal Comune, relativa alla scelta del socio privato di maggioranza ai fini della costituzione di una società per azioni a capitale misto pubblico-privato per la gestione della farmacia comunale, nella parte in cui, richiamando il regime delle incompatibilità previsto dall’art. 8 legge n. 362 del 1991, prevede la esclusione dei soggetti titolari, gestori e direttori di farmacia.
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2. L’incompatibilità prevista dall’art. 8 della legge n. 362 del 1991 – secondo cui la partecipazione alle società titolari di esercizio di farmacia è incompatibile, tra gli altri, con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia – si riferisce anche alle farmacie comunali gestite da società miste a partecipazione pubblico-privata, laddove l'utilizzo di una formula onnicomprensiva nella disciplina del regime delle incompatibilità per l'attività del farmacista privato conferisce alla norma il valore di un principio generale applicabile a tutti i soggetti che, in forma singola o associata, siano titolari o gestori di farmacie.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania
sezione prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 599/08 reg. gen. proposto dalla
Federfarma Napoli, associazione sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Napoli, in persona del presidente legale rappresentante p.t. dott. Michele di Iorio, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Lamberti, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via San Pasquale a Chiaia n. 55,
contro
Comune di Casandrino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ivan Del Giudice, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Scarlatti n. 211/E,
per l'annullamento
del bando di gara della procedura ristretta indetta dal Comune, relativa alla scelta del socio privato di maggioranza ai fini della costituzione di una società per azioni a capitale misto pubblico-privato per la gestione della farmacia comunale, nonché degli atti connessi;
visto il ricorso con i relativi allegati;
vista la memoria di costituzione in giudizio ed i documenti prodotti dal Comune;
visti gli atti tutti di causa;
alla camera di consiglio del 6/2/2008, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;
ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
premesso che:
- il Comune di Casandrino esercitava diritto di prelazione per l’assunzione della terza sede farmaceutica urbana e stabiliva di provvedere alla gestione mediante società per azioni a capitale misto;
- la ricorrente contesta il bando in epigrafe per la scelta del socio privato nella parte in cui prevede l’incompatibilità con la posizione di titolare, gestore e direttore di farmacia;
rilevato che l’associazione ricorrente deduce che l’impugnata clausola di esclusione sarebbe in contrasto con l’art. 9 (ndr. Art. 8) della legge n. 362 del 1991, in quanto l’incompatibilità prevista da tale disposizione si riferirebbe alla partecipazione in una società avente la titolarità di una farmacia, laddove nella specie si tratterebbe di farmacia comunale la cui titolarità spetterebbe non alla società stessa ma al Comune;
ritenuta l’infondatezza della dedotta censura in quanto:
- sebbene la titolarità della farmacia spetti appunto al Comune in seguito all’esercizio della prelazione, la costituenda società mista ha la gestione della farmacia comunale;
- l'utilizzo di una formula onnicomprensiva nella disciplina del regime delle incompatibilità per l'attività del farmacista privato conferisce alla norma il valore di un principio generale applicabile a tutti i soggetti che, in forma singola o associata, siano titolari o gestori di farmacie (cfr. Corte cost., 24/7/2003, n. 275);
- il divieto in questione va pertanto riferito anche alle farmacie comunali, in coerenza con una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo;
considerato che le spese di causa seguono come di norma la soccombenza;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, respinge il ricorso n. 599/08.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2008, con l'intervento dei signori:
Antonio Guida Presidente
Fabio Donadono consigliere estensore
Carlo Dell’Olio 1° referendario
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