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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 20 febbraio 2008 n. 855
Pres. Guida, est. Bonauro
FARMAC ZABBAN S.P.A. (avv. De Tilla e Rossi) c.
AZIENDA OSPEDALIERA S. SEBASTIANO (avv. Rubinacci) e
SVAS BIOSANA S.R.L. (avv. Bonito e Ambrosino)


1. Giustizia Amministrativa – Ricorso - Avverso le risultanze di una gara d’appalto – Impugnazione della sola aggiudicazione definitiva e non l’aggiudicazione provvisoria – Ammissibilità – Sussiste.

 

2. Giustizia Amministrativa – Ricorso - Avverso le risultanze di una gara d’appalto – Proposto dal terzo classificato – Mancata notifica al secondo classificato – Ricevibilità del ricorso.

 

3. Contratti della P.A. – Appalto di fornitura – Attribuzione del punteggio all’offerta tecnica da parte della Commissione di gara – Incongruità della motivazione – Fattispecie

1. E’ ammissibile il ricorso avverso le risultanze di una gara d’appalto, qualora sia impugnata la sola aggiudicazione definitiva e non l’aggiudicazione provvisoria, attesa la facoltatività dell’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria.

 

2. E’ ammissibile il ricorso avverso le risultanze di una gara d’appalto proposto dal terzo classificato, che sia stato notificato solo alla aggiudicataria e non alla seconda classificata, qualora il ricorrente contesti unicamente l’erroneità del punteggio attribuito alla propria offerta: in tale caso la mancata notifica alla seconda classificata non dispiega alcuna influenza sulla corretta instaurazione del contraddittorio

 

3. In tema di appalti di fornitura, è illegittima la valutazione della Commissione di gara che ha attribuito al concorrente, in relazione all’offerta tecnica, un punteggio defalcato, motivato sul presupposto della scarsa chiarezza dell’offerta formulata dalla ricorrente, in quanto il campione del prodotto sarebbe stato privo di codice identificativo: la suddetta motivazione è da ritenersi incongrua perché la formulazione dell’offerta non può incidere sulla valutazione delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto, unico parametro di riferimento per l’attribuzione del punteggio previsto dalla disciplina di gara.


REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI
PRIMA SEZIONE



Registro Sentenze: 855/ 2008
Registro Generale: 7164/2007

nelle persone dei Signori:
ANTONIO GUIDA Presidente
PAOLO CORCIULO Consigliere
MICHELE BUONAURO Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)



Sul ricorso 7164/2007 proposto da:

FARMAC ZABBAN S.P.A. rappresentato e difeso da: DE TILLA ROBERTO, ROSSI LOREDANA con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE, 59

contro



AZIENDA OSPEDALIERA S. SEBASTIANO rappresentato e difeso da:RUBINACCI LUCA con domicilio eletto in NAPOLI VIA MARINO E COTRONEI, 6E

e nei confronti di
SVAS BIOSANA S.R.L. rappresentato e difeso da: BONITO VALERIO AMBROSINO FRANCESCO con domicilio eletto in NAPOLI VIA V.D'ANNIBALE,5-AVV.A.FERRARA

per l'annullamento, previa sospensione,
della delibera n.743 del Direttore Generale del 23.10.07 limitatamente agli effetti inerenti gli esiti di gara riguardanti il lotto n.31 ,di cui alla lettera di invito prot. 4047 del 21.3.06 per licitazione privata, fornitura triennale materiale di medicazione e cerottaggio; del verbale della commissione di gara;della relazione della Commissione di gara del 30.7.07; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente.
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato dalla difesa di parte ricorrente.
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale.
Visti gli atti tutti di causa.

Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2008, relatore il Ref. MICHELE BUONAURO;
ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;
premesso che la facoltatività dell’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria rende infondata la relativa eccezione di irricevibiltà sollevata dalle parti resistenti;
ritenuto che, attesa la censura sollevata in ricorso (erroneità del punteggio attribuito alla propria offerta, senza alcuna impugnazione delle offerte presentate dalle altre ricorrenti), unica controinteressata al ricorso debba ritenersi l’aggiudicataria Svas Biosana, onde la mancata notifica alla seconda classificata non dispiega alcuna influenza sulla corretta instaurazione del contraddittorio;
tenuto conto che la Commissione di gara, per il lotto n. 31, ha attribuito alla ricorrente - in relazione all’offerta tecnica - un punteggio defalcato (40 punti sui 50 disponibili), sul presupposto della scarsa chiarezza dell’offerta formulata dalla ricorrente, in quanto il campione del prodotto sarebbe privo di codice identificativo;
considerato che, in disparte possibili profili di disparità di trattamento in relazione alle offerte presentate per gli altri lotti di gara, la motivazione appare incongrua, poiché la formulazione dell’offerta non può incidere sulla valutazione delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto, unico parametro di riferimento per l’attribuzione dei 50 punti previsti dalla disciplina di gara;
ritenuto che il ricorso appare manifestamente fondato in relazione alla su-indicata censura, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, salvo le ulteriori determinazioni da parte della stazione appaltante;
ritenuto, in defintiva, che:
- il ricorso è meriotevole di accoglimento, con conseguente annullamento degli atti impugnati;
- sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese;

P. Q. M.



Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, accoglie il ricorso n. 7164/07 e per l’effetto annuall gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2008, con l’intervento dei signori:
Antonio Guida Presidente
Michele Buonauro Referendario estensore



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