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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 17 gennaio 2008 n. 295
Pres. e Rel. Conti
Caddia R. (Avv. L. Capo) c.Provincia di Viterbo (Avv.ti M. T. Strangola e F. Manili);Azienda Regionale Emergenza Sanitaria n. 118 del Lazio (Avv. V. Di Martino)


Processo amministrativo – Controversie amministrative - Categorie protette – Assunzione obbligatoria –Non sussiste - Ragioni

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in merito al procedimento di assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, L.n. 68/99, attraverso l’avviamento a selezione delle predette categorie iscritte nelle liste di collocamento obbligatorio della Provincia. Infatti, tale procedura di assunzione non è assimilabile alle procedure concorsuali cui fa riferimento l’art. 63 del D. Lgs. n. 165/01 che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, ad eccezione delle sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che restano devolute al giudice amministrativo, in quanto queste ultime sono caratterizzate da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, caratterizzata da una discrezionalità tecnico-amministrativa nella valutazione dei candidati, mentre nel procedimento di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, l’Amministrazione è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica, senza alcuno spazio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell’iscritto.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione II quater

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso n. 8946/2006, proposto da

 

CADDIA Rosaria, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Capo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Bettollo, n. 54;

 

contro

 

la PROVINCIA di Viterbo, in persona del Presidente pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Teresa Strangola e Francesca Manili ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Roberto Venettoni in Roma, Via C. Fracassini, n. 18;

 

e nei confronti di

 

AZIENDA Regionale Emergenza Sanitaria – A.R.E.S. – n. 118 del Lazio, in persona del suo Direttore Generale in carica, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenza Di Martino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Parioli, n. 63;

 

BAFFETTI Tommasino, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giulio Prosperetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Via Gerolamo Belloni, n. 88

 

per l’annullamento
previa sospensione cautelare:
- della graduatoria pubblicata il 27.7.2006 presso l’Ufficio di collocamento mirato della Provincia di Viterbo relativa all’avviso pubblico (rif. N. 50/60) per l’assunzione a tempo indeterminato, presso la ARES. n. 118 della Provincia di Viterbo, di un operatore generico di produzione con mansioni di barelliere autista;
- di ogni altro atto, antecedente, consequenziale e comunque connesso;
nonché, attraverso motivi aggiunti:
- della nota della Provincia di Viterbo prot. n. 93874 del 7.12.2006, non comunicata alla ricorrente, di revoca del provvedimento di sospensione in autotutela della graduatoria di cui sopra e di attuazione della graduatoria stessa con assunzione del sig. Baffetti Tommasino. - Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Viterbo, della ARES n. 118 e di Baffetti Tommasino ;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 18 dicembre 2007 il Presidente f.f. Renzo CONTI;
Uditi ai preliminari, gli avv.ti L. Capo, per la ricorrente, e F. Manili per V. Di Martino, R. Cerreti per delega dell’avv. Prosperetti, per le amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con avviso pubblico rif. 50/60 la Provincia di Viterbo – Ufficio del Collocamento Mirato - comunicava l’avviamento a selezione, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12.3.1999, n. 68 (orfani e vedove per lavoro/servizio, profughi ecc.), iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio della medesima Provincia, per un posto di operatore generico di produzione con mansioni di barelliere-autista a tempo indeterminato e pieno presso l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118 del Lazio.
All’esito della selezione, veniva pubblicata all’albo il 27.7.2006 con prot. n. 57261 la relativa graduatoria, nella quale la ricorrente Caddia Rosaria risulta collocata al secondo posto con un punteggio totale di 94 punti, dopo il primo graduato Baffetti Tommasino con punti 105.
Con il ricorso in trattazione, notificato il 4 ottobre 2006 e depositato il successivo 7 ottobre, la citata ricorrente, ritenendo detta graduatoria illegittima, ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, deducendo al riguardo i seguenti motivi, così dalla medesima paragrafati:
1) violazione e falsa applicazione della legge 68/99; violazione del bando di concorso; violazione della delibera G.R. 134/05; eccesso di potere; illogicità, incoerenza, difetto di istruttoria;
2) violazione dell’avviso pubblico; violazione dei principi generali di buon andamento della P.A.; eccesso di potere; illogicità, incoerenza, difetto di istruttoria; manifesta ingiustizia;
3) violazione e falsa applicazione della legge 68/99, della delibera G.R. n. 134/05; eccesso di potere; illogicità, incoerenza, difetto di istruttoria.
Nelle more del giudizio, la menzionata graduatoria e la relativa procedura sono state sospese, con nota della Provincia di Viterbo prot. n. 80298 del 23.10.2006, in attesa dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) presentate dai candidati.
Con nota della stessa Provincia prot. n. 93874 del 7.12.2006, all’esito dei controlli effettuati, è stata disposta la revoca della richiamata sospensione e confermata la graduatoria, con conseguente attivazione delle procedure di avviamento del primo graduato.
Ritenendo anche tale ultimo provvedimento illegittimo, la ricorrente, con motivi aggiunti, notificati il 17 gennaio 2007 e depositati il successivo 2 febbraio, ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi, così dalla stessa paragrafati:
a) illegittimità; genericità dell’atto di revoca della sospensione; difetto assoluto di motivazione;
b) eccesso di potere; illogicità incoerenza, difetto di motivazione; manifesta ingiustizia.
Si sono costituiti per resistere la Provincia di Viterbo, la ARES n. 118 del Lazio e il sig. Baffetti Tommasino.
La prima, nell’atto di costituzione, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo e, comunque, l’infondatezza delle censure dedotte, ulteriormente esplicitata nella successiva memoria del 14.2.2007..
La ARES n. 118, nell’atto di costituzione, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ulteriormente precisato nella memoria del 7.12.2007.
Il controinteressato Baffetti Tommasino, con l’atto di costituzione e con le successive memorie dell’8.2.2007 e 6.12.2007, ha contrastato le censure espresse nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti, sostenendo la loro infondatezza.
Con memoria conclusiva del 14.11.2007 la ricorrente ha ulteriormente ribadito le proprie tesi difensive.
Con ordinanza collegiale n. 617 del 14.2.2007 l’istanza cautelare è stata respinta.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2007.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento della graduatoria relativa all’avviso pubblico di avviamento a selezione presso il collocamento mirato della Provincia di Viterbo, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12.3.1999, n. 68 (orfani e vedove per lavoro/servizio, profughi ecc.), iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio della Provincia medesima , per un posto di operatore generico di produzione con mansioni di barelliere- autista a tempo indeterminato e pieno presso l’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118 del Lazio.
I successivi motivi aggiunti sono rivolti avverso il provvedimento della medesima Provincia di revoca della successiva sospensione in autotutela della predetta graduatoria e di conferma della graduatoria medesima, con conseguente riattivazione della procedura di avviamento a selezione del primo candidato Baffetti Tommasino.
Oggetto della controversia, pertanto, è lo speciale procedimento di assunzione obbligatoria delle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, attraverso l’avviamento a selezione delle predette categorie iscritte nelle liste di collocamento obbligatorio della Provincia di Viterbo.
Tale norma prevede, infatti, che dette “assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1” della stessa legge, il quale prevede che “i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti…”.
Ciò precisato, va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla Provincia di Viterbo.
L’eccezione è condivisa dal Collegio ed il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.
Al riguardo si osserva, infatti, che l’art. 63, primo comma, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 devolve “al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni…incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro…” ad eccezione, ai sensi del successivo terzo comma, delle sole “…controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché…le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3”, che restano devolute al giudice amministrativo.
Escluso ovviamente che il rapporto di lavoro di cui trattasi rientri tra quelli di cui al richiamato art. 3, che riguarda i magistrati, gli avvocati dello Stato ecc, si osserva che la magistratura ha più volte affermato che le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego in base alle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. TAR Campania, Napoli, V, 12.9.2007, n. 7530; TAR Sicilia, Catania, IV, 20.2.2006, n. 250).
Ciò nella considerazione che la procedura di assunzione mediante avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento non è assimilabile alle procedure concorsuali cui fa riferimento il menzionato art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l’originario art. 29 del D.Lgs. n. 29/1993).
Invero, dette procedure concorsuali sono caratterizzate da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, caratterizzata da una discrezionalità tecnico-amministrativa nella valutazione dei candidati.
Nel procedimento di assunzione mediante avviamento a selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, invece, l’Amministrazione è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica, in quanto la relativa disciplina non lascia alcun spazio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell’iscritto al collocamento, che si configura come diritto al posto, nella specie, quale appartenente alle citate categorie protette ( Cass. SS.UU. 28.1.2007, n. 12348; TAR Abruzzo, L’aquila, 15.1.2003, n. 2).
A tale stregua, non potendosi ritenere il procedimento di assunzione mediante selezione degli iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui trattasi assimilabile alle procedure concorsuali, il ricorso in trattazione va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito Giudice amministrativo, essendo detta giurisdizione devoluta al Giudice ordinario.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8946/2006 indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito Giudice amministrativo.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Renzo CONTI - Presidente f.f., estensore
Antonio VINCIGUERRA - Consigliere
Floriana RIZZETTO - Primo Referendario



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