T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 15 gennaio 2008 n. 203
Pres. Corasaniti, Rel. Arzillo
L. Dell’Asta e M. Santoro (Avv. U. Sgueglia) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica; Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Medicina e Chirurgia (Avv. Stato) |
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1. Università – Accesso facoltà – Graduatoria unica nazionale – Sistema sperimentale – Legittimità – Autonomia - Sussiste
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2. Università – Valutazione elaborati – Consorzio privato – Affidamento – Legittimità – Autonomia - Limiti
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1. E’ legittima la determinazione dell’Amministrazione Universitaria che, nell’ambito della propria discrezionalità, disponga l’utilizzo del sistema sperimentale della graduatoria unica nazionale, nella procedura di selezione per l’accesso ad una determinata Facoltà. Infatti, la normativa di riferimento, attribuisce al competente Ministero il potere di determinare la modalità ed il contenuto delle prove di ammissione (art. 4 L. n. 264/99), da intendersi come autonomia riferita a tutti i profili strutturali ed organizzativi dell’esame in questione, che trova il proprio limite nel valore di rilievo costituzionale della parità di trattamento.
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2. E’ legittima la devoluzione, da parte dell’Università, ad un Consorzio privato di cui l’Università stessa non faccia parte, delle fasi di valutazione degli elaborati concorsuali, formazione della graduatoria ed individuazione delle sedi da assegnare ai concorrenti vincitori, in quanto tale devoluzione, non appare preclusa, in linea di principio, in ragione della fisiologica discrezionalità organizzativa dell’amministrazione che, pertanto, è libera di servirsi dello strumento della convenzione per la gestione di una procedura caratterizzata da un consistente grado di complessità tecnico – organizzativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione III bis
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 9345/2006 proposto da
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LORENZO DALL’ASTA e MARCO SANTORO, rappresentati e difesi dall’Avv. Ugo Sgueglia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Via Ottorino Lazzarini, 19
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contro
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- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SICENTIFICA (ora MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro – tempore;
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- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” - FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA, in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma e domiciliati presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12
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e nei confronti di
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FRANCESCO NASTRO SINISCALCHI, non costituitosi in giudizio
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per l’annullamento
- in parte qua, del bando che indice il concorso pubblico per esami per l’accesso al Corso di laurea specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2006/2007, presso l’Università degli Studi de L’Aquila;
- di tutti gli atti presupposti, tra i quali il Decreto Ministeriale del 12.4.2006, con annesso allegato richiamato nello stesso bando, e la circolare n. 3120 del 30.9.2004;
- degli atti connessi e conseguenziali, tra i quali la graduatoria unica nazionale dei vincitori, pubblicata il 13.7.2006.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
udito, all’udienza pubblica del 29 ottobre 2007, il relatore dott. Francesco Arzillo; uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale;
ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con il presente ricorso, depositato il 19 ottobre 2006, i signori Dall’Asta e Santoro, avendo partecipato al concorso pubblico per esami per l’accesso al Corso di laurea specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2006/2007, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, e non essendosi collocati in posizione utile nella relativa graduatoria di merito, la impugnano unitamente al bando e agli altri atti presupposti e conseguenziali indicati in epigrafe, prospettando un unico, articolato motivo di ricorso così rubricato:
1) violazione degli artt. 1, 3 e 4 della L. 2.8.1999, n. 264; dell’art. 1 e ss. della L. n. 168/89; degli artt. 3, 34 e 97 della Costituzione e dei principi generali; eccesso di potere.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso.
Con apposita ordinanza presidenziale è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
In data 25 gennaio 2007 parte ricorrente ha depositato in atti la prova dei relativi adempimenti.
Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 29 ottobre 2007, e quindi trattenuto in decisione.
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2. La prima e fondamentale censura proposta con il ricorso attiene al fatto che il sistema di selezione adottato si basa sul sistema della cd. graduatoria unica nazionale, introdotto “in via sperimentale” nel precedente anno accademico, limitatamente alla sola facoltà di Odontoiatria.
Parte ricorrente ritiene che l’illegittimità di questo meccanismo rilevi sotto diversi e concorrenti profili:
- la normativa di riferimento (artt. 1 e 4 della L. n. 264/99) riserverebbe al M.I.U.R. la sola determinazione del numero dei posti, nonché delle modalità e del contenuto delle prove di ammissione, mentre la gestione dei concorsi andrebbe effettuata dalle singole Università nell’ambito della propria autonomia, dall’emanazione dei relativi bandi, passando per la fase dell’espletamento delle prove, fino alla formulazione delle graduatorie finali, che per questo non potrebbero essere accorpate in una graduatoria unica;
- non si comprenderebbe perché tale innovazione sia stata disposta con riferimento al solo Corso di laurea in Odontoiatria;
- la stessa giurisprudenza del TAR del Lazio, nel dichiarare infondate le censure proposte avverso il sistema che non prevedeva la graduatoria unica nazionale, ha avuto modo di osservare (cfr. p. es. la sent. n. 6031/2005) che detto sistema sarebbe incompatibile con la fonte primaria, oltre ad essere di difficile gestione pratica e a trascurare l’aspetto prioritario della scelta del singolo studente, che viene legata a un meccanismo del tutto aleatorio negli esiti.
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2.1. La censura va esaminata muovendo da una premessa: le affermazioni contenute nella decisione di questo Tribunale citata da parte ricorrente si riscontrano solamente in alcune delle decisioni con le quali sono stati respinti i ricorsi volti a caldeggiare l’introduzione del sistema della graduatoria unica nazionale. In altre sentenze (cfr. ad esempio TAR Lazio, sent. n. 10523/2005; n. 10530/2005) la motivazione si rivela più sfumata. Ciò consente di considerare le affermazioni richiamate dalla ricorrente, nella loro perentorietà, alla stregua di obiter dicta, e di prescinderne quindi in questa sede, nella quale la legittimità del sistema della graduatoria unica costituisce il vero oggetto della controversia.
In continuità con le decisioni da ultimo citate, va ribadito che la scelta tra graduatoria unica e graduatorie singole a livello locale risponde in realtà a criteri di discrezionalità amministrativa, e potrebbe essere censurata solo sotto il profilo della manifesta illogicità, che tuttavia non è dato di riscontrare nel caso di specie. Si tratta, in altri termini, di un bilanciamento di interessi tra i valori privilegiati dal sistema delle graduatorie locali, in termini di maggiore gestibilità pratica e logistica, ed il valore assoluto del merito, privilegiato dalla graduatoria unica.
Non può essere censurata la determinazione dell’Amministrazione, la quale, nell’ambito della propria discrezionalità, ha inteso sperimentare il sistema della graduatoria unica, ritenendo di dover dare maggiore risalto al valore, costituzionalmente rilevante, del merito individuale, stabilendo d’altra parte un’apposita organizzazione calibrata sulle esigenze del nuovo sistema: ed in tal senso è significativo proprio il carattere sperimentale dell’innovazione, che è stata introdotta con riferimento ad un corso di laurea caratterizzato da un numero di posti maggiormente ridotto a livello nazionale, proprio per consentire di gestire meglio la novità, in vista dell’ipotesi di estensione del sistema a più complessi ambiti.
Ed a tal riguardo è bene precisare che tale potere discende da un’interpretazione funzionale - teleologica della normativa di riferimento, la quale attribuisce al competente Ministero il potere di determinare “la modalità e il contenuto delle prove di ammissione” (art. 4 della L. n. 264/99). Dizione, questa, da intendersi in senso estensivo, ossia come riferita a tutti i profili strutturali e organizzativi dell’esame in questione, tra i quali rientra senz’altro il criterio della graduatoria unica, che sottintende una ponderazione di valore, la quale non può che essere demandata all’amministrazione centrale.
Ciò anche in considerazione del fatto che il perno del sistema individuato dalla legge risiede nella prova unica e identica sull’intero territorio nazionale; e che il sistema della graduatoria unica, pur non essendo normativamente obbligato, non può certo ritenersi incompatibile con questa fondamentale scelta legislativa.
Questa complessiva impostazione del legislatore non è d’altra parte incoerente con il sistema dell’autonomia universitaria, che comunque è conformata dalla legge e deve esercitarsi nel contesto di altri valori di rilievo costituzionale, la cui attuazione nel caso specifico resta ragionevolmente affidata, anche per ragioni di coerenza ordinamentale e di parità di trattamento, a una scelta sottratta all’autonomia delle singole sedi universitarie: nella specie, si tratta del valore del merito nel raggiungimento dei gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.).
La censura deve quindi essere dichiarata infondata.
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3. Nella seconda parte dell’unico motivo di gravame, parte ricorrente lamenta l’impossibilità di controllare il corretto svolgimento della procedura, a motivo dell’affidamento al Consorzio CINECA (avente personalità giuridica privatistica), di cui l’Università resistente in giudizio non fa parte, delle fasi di valutazione degli elaborati, formazione della graduatoria e individuazione delle sedi da assegnare ai ricorrenti; ciò anche in considerazione del fatto che la legge non lo consente, e detto consorzio non prevede questa attività tra i suoi scopi statutari e comunque non è abilitato a svolgerla, in contrasto con l’autonomia degli atenei.
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3.1 I profili di censura sono complessivamente infondati.
Al riguardo, è sufficiente osservare che la devoluzione di compiti strumentali ad un consorzio interuniversitario, non può certo ritenersi preclusa in linea di principio, attesa anche la fisiologica discrezionalità organizzativa dell’amministrazione, che è libera di servirsi dello strumento della convenzione, nell’ambito dell’ordinamento di settore, per la gestione di una procedura caratterizzata da un consistente grado di complessità tecnico - operativa; e questo a maggior ragione ove questi compiti debbano essere svolti a sostegno delle fasi della procedura aventi rilevanza uniforme sul territorio nazionale.
A tal fine, in assenza di un’espressa contraria previsione normativa, appaiono non rilevanti, sotto il profilo che qui interessa - che è quello della validità degli atti posti in essere - le questioni inerenti all’oggetto statutario o alla natura giuridica del consorzio; e neppure sono fondate le questioni concernenti l’autonomia universitaria e/o la mancata partecipazione dell’Università di Roma “Tor Vergata” al consorzio medesimo, trattandosi di un’attività posta - è da ribadirsi - a servizio delle fasi della procedura con rilevanza centrale, nelle quali vi è una legittima compressione dell’autonomia universitaria, alla stregua delle considerazioni di cui al punto precedente.
In questo contesto, vanno altresì disattesi i profili di doglianza relativi ad una pretesa minore trasparenza di questa procedura. E tanto va detto anche con riguardo alle considerazioni con le quali parte ricorrente fa riferimento al dato di fatto della diversa distribuzione percentuale dei vincitori rispetto al totale dei candidati nelle varie sedi concorsuali, per sostenere una censura volta a lamentare l’irregolarità complessiva delle prove, in via del tutto generica e ipotetica.
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4. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
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5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III - bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 2007, con l'intervento dei signori:
Saverio Corasaniti - Presidente
Giulio Amadio - Consigliere
Francesco Arzillo - Consigliere Est.
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