T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 23 gennaio 2008 n. 492
Pres. Riggio, Est. Fantini
Grandi Navi Veloci s.p.a. (Aliscafi SNAV s.p.a., Atlantica s.p.a. di
Navigazione, Confitarma-Confederazione Italiana Armatori, Forship s.p.a.
(Avv.ti A. Magliulo, E. Soprano) c/ Autorità Portuale di Civitavecchia
(Avv.ti P. e D. Vaiano, R. Izzo), Ministero delle Infrastrutture e Ministero
dei Trasporti (Avv. dello Stato) |
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Autorità portuale – Misure di sicurezza impianti portuali - Competenza – Polizia del porto – Esclusione.
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L’Autorità Portuale, a norma dell’art. 6, co.1, lett. c), L. 84/1994, è competente ad adottare provvedimenti in materia di sicurezza nell’utilizzazione degli impianti portuali da parte degli utenti, alla stregua di un’ampia nozione di sicurezza portuale, dalla quale rimangono escluse le sole misure connesse alla “polizia del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze”, attribuite al comandante del porto, ex art. 81 del codice della navigazione, ed all’Autorità marittima, ex art. 14, L. 84/94. (Pertanto, nella specie, è legittima la delibera con la quale il comitato portuale ha disposto l’aumento delle tariffe a carico dei passeggeri, al fine di garantire la copertura economica dei servizi di sicurezza portuale -tenendo conto, peraltro, che tale potere tariffario ha trovato esplicita previsione nell’art. 1, co. 984, Legge Finanziaria 2007, pur successiva alla delibera in questione).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Terza Ter
Composto dai Magistrati:
Italo RIGGIO Presidente
Giulia FERRARI Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2718 del 2007 Reg. Gen. proposto dalla
Grandi Navi Veloci S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dalla Aliscafi SNAV S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, dalla Atlantica S.p.a. di Navigazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, dalla Confitarma - Confederazione Italiana Armatori, in persona del Presidente pro tempore dr. Nicola Coccia, nonché dalla Forship S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tepore, tutte rappresentate e difese dagli Avv.ti Alfonso Magliulo ed Enrico Soprano, presso quest’ultimo elettivamente domiciliate in Roma, alla Via degli Avignonesi n. 5;
CONTRO
- Autorità Portuale di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo e Diego Vaiano, nonché dall’Avv. Raffaele Izzo, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere Marzio n. 3;
- Ministero delle Infrastrutture e Ministero dei Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
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per l’annullamento
della delibera del Comitato Portuale di Civitavecchia n. 126 del 13/12/2006, successivamente conosciuta; nonché dei provvedimenti del Commissario dell’Autorità Portuale attuativi della delibera suindicata, ancorché non conosciuti, ed, ancora, di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Civitavecchia e del Ministero delle Infrastrutture;
Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente e dall’Autorità Portuale a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 22/11/2007, il Cons. Stefano Fantini;
Udito l’Avv. Clarizia, in sostituzione dell’Avv. Soprano, per le ricorrenti, e l’Avv. Diego Vaiano per l’Autorità Portuale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato nei giorni 19/3/07 e seguenti e depositato il successivo 29/3 le società ricorrenti, gestori del traffico di linea passeggeri e merci da e per il porto di Civitavecchia, nonché la Confitarma, associazione di categoria cui aderiscono le maggiori compagnie armatrici italiane, hanno impugnato la delibera n. 126/06 del Comitato Portuale di Civitavecchia, che ha approvato le tariffe relative ai diritti autonomi su passeggeri, croceristi e veicoli, da riscuotere a partire dall’1/1/2007, connessi all’organizzazione ed all’espletamento di servizi e misure di “sicurezza” portuale.
Deducono a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto :
1) Incompetenza; violazione dell’art. 81 del codice della navigazione; violazione dell’art. 14 della legge 28/1/1994, n. 84; violazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/6/2004.
Alla stregua della normativa vigente al momento dell’adozione della delibera oggetto di gravame l’Autorità Portuale era priva del potere di adottare provvedimenti in materia di sicurezza degli impianti portuali di propria pertinenza, rimettendo tanto l’art. 81 del codice della navigazione, quanto l’art. 14 della legge n. 84/94 tale competenza al Comandante del Porto; analogamente, il D.M. 18/6/2004, in attuazione del regolamento CE n. 725/04, ha stabilito che i compiti in materia di sicurezza marittima sono assolti dal Corpo delle Capitanerie di Porto.
Appare dunque chiaro come il potere di regolamentare e gestire le misure di sicurezza pubblica in ambito portuale sia conferito in via esclusiva alle Autorità marittime, con la conseguenza che l’Autorità Portuale di Civitavecchia non poteva alle stesse sostituirsi ai fini sia dell’organizzazione delle predette misure di sicurezza, sia dell’approvazione delle relative tariffe a carico dell’utenza.
Al contempo, non può neppure sostenersi che il potere tariffario sotteso all’approvazione della delibera gravata trovi origine nel dettato dell’art. 1, comma 984, della legge finanziaria per il 2007 (legge 27/12/2006, n. 296), in quanto detta legge è successiva alla delibera qui impugnata, risalente al 13/12/06.
2) Ulteriore incompetenza; violazione dell’art. 9 della legge 28/1/1994, n. 84.
In ogni modo, l’approvazione delle tariffe recate dalla delibera gravata non rientra tra le competenze, enucleate dall’art. 9, III comma, della legge n. 84/94, dei Comitati Portuali.
3) Violazione dell’art. 18 della legge 31/7/2005, n. 155; violazione dell’art. 23 della Costituzione; eccesso di potere per falsità dei presupposti; difetto di istruttoria ed illogicità.
L’approvazione delle tariffe di cui alla delibera n. 126/06 è avvenuta in palese violazione dell’art. 23 della Carta costituzionale, atteso che, al momento dell’adozione della suddetta delibera, non vi era alcuna disposizione normativa che autorizzasse la riscossione di somme a carico dell’utenza portuale per l’organizzazione e la gestione di servizi di sicurezza.
Ed invero, seppure l’art. 18 del d.l. 27/7/2005, n. 144 consentiva l’affidamento a guardie giurate dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, rimettendo il terzo comma ad un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di stabilire gli importi posti a carico dell’utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi in questione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, nella legge n. 155/2005, di conversione del predetto decreto legge, il terzo comma è stato soppresso, ed è stato aggiunto un comma 3 bis con il quale il legislatore ha tassativamente escluso la possibilità di fare ricadere sull’utenza portuale i costi per l’approntamento dei servizi di sicurezza di impianti portuali, prevedendo che gli stessi siano sostenuti direttamente dallo Stato mediante apposita contribuzione in favore degli enti a ciò competenti.
4) Violazione dell’art. 3 della legge 7/8/1990, n. 241; violazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
Va aggiunto che la delibera n. 126/06 non reca alcuna indicazione né in ordine agli specifici interventi da finanziare con le tariffe di cui è causa, né in merito all’amontare del gettito previsto dalla riscossione delle stesse ed alla corrispondenza tra gli introiti preventivati e l’importo delle spese a questi connesse.
Di conseguenza, non è dato verificare né i criteri con cui le tariffe sono state in concreto determinate, né la congruità delle stesse (anche alla stregua della contribuzione statale previsa dalla prima richiamata legge n. 155/05).
5) Ulteriore violazione dell’art. 23 della Costituzione; eccesso di potere per falsità dei presupposti; difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia.
L’applicazione della delibera n. 126/06 implica che le compagnie di navigazione operanti nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta riscuotano direttamente dall’utenza le tariffe ivi indicate, per poi corrispondere i relativi importi all’Autorità Portuale.
In realtà, tale anomala attività di riscossione avrebbe dovuto formare oggetto di specifica remunerazione in favore delle predette compagnie di navigazione.
6) Violazione dell’art. 81 del Trattato CE; violazione dei principi generali in materia di libera concorrenza; eccesso di potere per falsità dei presupposti ed ingiustizia manifesta.
L’imposizione tariffaria operata con la delibera impugnata, in quanto produttiva di un ingente aggravio di costi per l’utenza portuale, produce una evidente ed inammissibile alterazione della concorrenza tra i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ed i porti a questi limitrofi.
Giova in proposito ricordare come il Comitato economico e sociale europeo, con atto pubblicato nella G.U.C.E. del 7/12/2004, abbia, tra l’altro, precisato che “le questioni di sicurezza non devono diventare un elemento di concorrenza fra porti”, sottolineando l’esigenza di “elaborare a livello di U.E. un approccio armonizzato, che preveda anche il finanziamento delle misure di sicurezza degli impianti portuali”.
Nella vicenda in esame tali principi sono stati ampiamente disattesi.
Si sono costituite in giudizio l’Autorità Portuale di Civitavecchia e le Amministrazioni statali intimate; l’Autorità, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso, e comunque la sua infondatezza nel merito.
All’udienza del 22/11/2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, svolta dall’Autorità Portuale nell’assunto che il pagamento dei diritti autonomi portuali si riversa interamente sul costo del biglietto, e dunque gli aumenti contestati finiscono per essere traslati sull’utenza, senza recare nocumento alle imprese di navigazione.
Ed invero, proprio con specifico riferimento al petitum sostanziale oggetto del presente giudizio, non appare consentito desumere, con un sufficiente grado di certezza, dalla circostanza per cui l’onere economico della nuova tariffa è destinato a ricadere sui passeggeri la carenza di interesse delle ricorrenti, in ragione sia delle possibili ripercussioni che il maggiore costo dei biglietti potrà avere sui volumi di traffico, sia dell’attività di contabilizzazione e successivo versamento all’Autorità Portuale che sono state imposte, senza acquisirne preventivamente il consenso, alle società di navigazione (in termini T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 7/3/2007, n. 739).
2. - Principiando dal primo motivo di ricorso, va ricordato come con lo stesso si deduca l’incompetenza dell’Autorità Portuale ad adottare provvedimenti in materia di sicurezza degli impianti portuali, la cui cura risulta rimessa in via esclusiva alle Autorità marittime.
La censura non è meritevole di positiva valutazione sotto un duplice profilo, e deve pertanto essere disattesa.
Anzitutto, come correttamente evidenziato dall’Autorità nella propria memoria difensiva, occorre precisare che la delibera impugnata ha disposto l’aumento dei diritti dei passeggeri al fine di garantire la copertura economica dei servizi prestati agli utenti; tra questi servizi vi sono anche quelli volti a realizzare le misure di sicurezza.
Si evince dalla disamina del provvedimento impugnato e della memoria allo stesso allegata che viene in rilievo una nozione ampia di sicurezza, in qualche modo compendiabile nell’erogazione dei servizi di assistenza alla viabilità connessi alla sicurezza ed igiene delle aree di imbarco.
Si tratta dunque di un’accezione di sicurezza ben diversa da quella connessa alla “polizia del porto o dell’approdo e delle relative adiacenze”, attribuita dall’art. 81 del codice della navigazione al comandante del porto, ed all’Autorità marittima dall’art. 14 della legge 28/1/1994, n. 84.
A giustificazione della competenza, nella fattispecie controversa, dell’Autorità Portuale soccorrono le previsioni dell’art. 6 della stessa legge n. 84/94, che alla medesima attribuisce il compito di indirizzo, programmazione, coordinamento delle operazioni portuali, “con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro” (lett. a); il compito di “manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale” (lett. b); come pure “l’affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale” (lett. c).
Appare dunque condivisibile l’assunto secondo cui la sicurezza portuale abbraccia molteplici aspetti riconducibili ai poteri dell’Autorità Portuale, e può, in particolare, essere inclusa tra i “servizi di interesse generale” da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale, non coincidenti, né strettamente connessi alle operazioni portuali, cui fa riferimento l’art. 6, I comma, lett. c), della legge n. 84/94, e che sono stati identificati dal D.M. 14/11/1994.
2.1. - Ferme le considerazioni che precedono, non può trascurarsi di considerare come l’art. 1, comma 984, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) abbia espressamente previsto che “le autorità portuali sono autorizzate all’applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali”.
Merita anzitutto considerare come la norma in questione, parlando di “fornitura di servizi di sicurezza”, sembra indirettamente confermare il sopra descritto ambito nozionale dell’espressione “misure di sicurezza”, utilizzata nella delibera n. 126/06.
Ma soprattutto la predetta disposizione legislativa, nell’autorizzare le Autorità Portuali all’applicazione di addizionali per la fornitura dei servizi di sicurezza, vale di per sé a privare di consistenza la censura di incompetenza.
Ed invero, seppure il criterio del tempus regit actum impone di valutare la legittimità di un provvedimento amministrativo in relazione alla situazione di fatto e di diritto vigente al tempo in cui lo stesso è sato adottato, e, per quanto ivi rileva, la legge n. 296/06 è successiva alla delibera impugnata, occorre peraltro considerare come, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la “competenza sopravvenuta” deve essere equiparata, quanto ad efficacia sanante, alla convalida successiva da parte dell’organo competente.
Più chiaramente, posto che ordinario effetto del vizio di incompetenza (ai sensi dell’art. 26 della legge T.A.R.) è l’annullamento del provvedimento con rimessione dell’affare all’Autorità competente, il suo accertamento si rivela precluso, quando l’organo che dovrebbe essere dichiarato competente sia quello stesso che ha già provveduto, ancorché la competenza gli sia stata attribuita solo in via successiva, e ciò sia per il generale principio di conservazione dei valori giuridici e di economia di giudizio, sia, appunto, perché l’adozione anteriore dell’atto impugnato da parte dell’organo divenuto competente in via sopravvenuta deve essere equiparata alla convalida successiva da parte dello stesso organo (in termini T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 12/12/2005, n. 7097; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 21/2/2002, n. 30; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 9/11/1995, n. 359).
In questa prospettiva, può ritenersi che la sopravvenienza, nelle more del giudizio, di norme modificative della competenza ad emanare l’atto impugnato (nel senso ora indicato) renda addirittura inammissibile la censura di incompetenza relativa.
3. - Con il secondo mezzo viene poi dedotto un ulteriore profilo di incompetenza, nell’assunto che comunque l’approvazione delle tariffe recate dalla delibera n. 126/06 non poteva essere adottata dal Comitato Portuale, alla luce di quanto disposto dall’art. 9 della solita legge n. 84/94.
La censura, pur nella sua indubbia problematicità, non appare persuasiva, in ragione del sistema di non rigida separazione delle competenze tra gli organi dell’Autorità Portuale (ed in particolare tra quelle del Presidente, del Comitato e del Segretario Generale) delineato dalla legge n. 84/94.
D’altro canto, l’art. 9, III comma, lett. d), della legge da ultimo indicata prefigura una generale competenza del Comitato Portuale ad approvare il bilancio preventivo e le note di variazione, ed è indubbia la sussistenza di un rapporto di strumentalità tra la delibera gravata ed il bilancio (che deve essere obbligatoriamente in pareggio od in avanzo), come risulta palese non solo da quanto già esposto, ma soprattutto dalla lettura della delibera, ove è espressamente sottolineata “la necessità di provvedere ad una rivisitazione degli attuali diritti autonomi al fine di garantire la copertura economica dei servizi prestati agli utenti …”.
A conferma di ciò, può aggiungersi che non è dato neppure riconoscere l’esistenza di una diversa previsione normativa che attribuisca al Segretario generale od al Presidente dell’Autorità una siffatta competenza, né parte ricorrente formula al riguardo una precisa ricostruzione giuridica; ed anzi, l’art. 8, III comma, lett. d), dello stesso corpus normativo prevede che il Presidente “sottopone al Comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo …”, non potendosi dunque neppure fare ricorso alla clausola di chiusura di cui alla lett. n-bis), la quale riserva al Presidente “ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell’Autorità Portuale”.
4. - Con il terzo motivo si deduce poi la violazione dell’art. 23 della Costituzione, nell’assunto che l’approvazione delle tariffe è stata effettuata dalla delibera n. 126/06 in assenza di una base legale, ed anzi in contrasto con quanto prescritto dall’art. 18, comma 3 bis, della legge n. 155/2005.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Si è infatti già in precedenza rilevato come a fondamento sostanziale del potere esercitato dall’Autorità con il provvedimento gravato vi sia una nozione ampia di sicurezza portuale, riconducibile alla sicurezza nell’utilizzazione degli impianti portuali da parte degli utenti, la cui cura risulta attribuita all’Autorità dall’art. 6 della legge n. 84/94.
In particolare, si è già osservato come all’Autorità competa ai sensi della lett. c) della norma da ultimo citata l’affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, i quali, nel loro insieme, rappresentano quei “servizi di sicurezza” per la cui fornitura la delibera ha disposto un incremento dei diritti autonomi.
Non appare conseguentemente sostenibile la tesi dell’assenza di un radicamento legislativo per l’autorizzazione alla riscossione dei predetti diritti; del resto, il descritto background dimostra l’irrilevanza della disciplina contenuta nell’art. 18 del d.l. 27/7/2005, n. 144, convertito nella legge 31/7/2005, n. 155, che parte ricorrente invoca per sostenere l’insussistenza del potere di imposizione nei confronti dell’utenza, ma che, in realtà, è norma, come dimostra anche il contesto in cui è inserita (volto ad introdurre “misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”), che riguarda il diverso settore dei “servizi di vigilanza”, da affiancare a quelli istituzionalmente svolti dalle Autorità di pubblica sicurezza.
La norma di cui all’art. 6, I comma, lett. c), si pone dunque come base legale per disporre l’incremento delle tariffe, rientranti tra i proventi o risorse finanziarie dell’Autorità Portuale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 84/94.
Ciò proprio nella considerazione che la fornitura dei servizi di interesse generale agli utenti portuali deve avvenire a titolo oneroso, sicchè è consentita l’imposizione di corrispettivi per le prestazioni rese a tale titolo (esattamente in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 26/2/2003, n. 1550).
5. - Per comodità espositiva, considerata la contiguità della questione evocata con quella trattata, conviene anteporre l’esame della quinta censura, con cui si deduce nuovamente la violazione dell’art. 23 della Costituzione, nella prospettiva che l’applicazione della delibera impugnata comporti l’imposizione alle compagnie di navigazione di un’attività di riscossione nei confronti dell’utenza, senza che a tale fine siano in alcun modo remunerate.
La censura deve essere disattesa per una duplice ragione.
In primo luogo, la lamentata attività di riscossione gravante sulle compagnie di navigazione discende dal fatto che le Autorità Portuali non hanno competenze gestionali, ma solamente poteri di coordinamento, indirizzo, programmazione e controllo delle attività svolte da altri soggetti (Cons. Stato, Sez. III, 9/7/2002, n. 1641).
In secondo luogo, come già rilevato dalla decisione 27/3/2001, n. 1807 del Consiglio di Stato, Sez. VI, l’attività di esazione per gli utenti finali a carico delle compagnie non può essere giudicata attività del tutto avulsa dall’uso dello scalo da parte delle stesse compagnie, in quanto la pratica, oltre ad essere di scarso costo di gestione, è rispondente ad un’utilità di fondo proprio per le compagnie, essendo connessa al mantenimento di standards di servizi di assistenza alla viabilità, con riferimento alla sicurezza ed igiene delle aree operative di imbarco.
6. - Con la quarta censura si allega il difetto motivazionale e di istruttoria asseritamente inficianti il provvedimento impugnato, nell’assunto che risulta impossibile desumere dalla delibera i criteri di determinazione delle tariffe, come pure la congruità delle medesime, in assoluto, e rispetto agli obiettivi predeterminati (id est : agli interventi da finanziare).
La censura non è meritevole di condivisione.
Occorre anzitutto considerare che la delibera impugnata, disponendo l’aumento dei diritti autonomi, determina, come ormai più volte evidenziato, delle nuove tariffe con decorrenza 1/1/2007; in quanto tale, è idonea a regolare una pluralità di casi, rientrando perciò nella categoria degli atti amministrativi generali, sottratti all’obbligo di motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 3, II comma, della legge 7/8/1990, n. 241 (in termini, con riferimento al provvedimento di revisione delle tariffe autostradali, cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 5/10/2005, n. 7837).
Va aggiunto che, ad ogni modo, la lettura della memoria, da considerare parte integrante della delibera impugnata, consente anche di escludere il difetto di istruttoria; si evince dalla stessa che, già per effetto della legge n. 248/2006, a decorrere dal 2007 non sarebbero più devoluti alle Autorità Portuali i fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la costruzione dei porti, con la necessità altresì di contrarre le spese riferite all’erogazione dei servizi generali; più specificamente per quanto rileva in questa sede, la memoria, dopo avere premesso che nel corso dello stesso anno l’Amministrazione “dovrà fare fronte … al ristoro di spese per l’erogazioe di alcune tipologie di servizi, … nonché alle spese per garantire i prescritti livelli di security al traffico di cabotaggio unitamente al traffico internazionale di passeggeri”, e dopo avere fatto una rilevazione circa la media giornaliera dei passeggeri trasportati, esprime la necessità “di aumentare i diritti autonomi dei passeggeri nazionali e delle Autostrade del Mare, escluse le tratte extra Shengen”, secondo lo schema redatto, il quale prevede incrementi differenziati a seconda della tipologia del passeggero.
Può ritenersi, in definitiva, che risulti complessivamente giustificata la ragione del provvedere ed anche dimostrato l’assolvimento di un’adeguata istruttoria.
7. - Residua l’esame del sesto motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell’art. 81 del Trattato CE nella considerazione che l’aggravio di costi a carico dell’utenza portuale derivante dalla maggiorazione tariffaria determinerebbe un’indebita alterazione della concorrenza fra i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ed i porti limitrofi, con dirottamento dell’utenza su questi ultimi.
Ritiene il Collegio che anche tale motivo debba essere disatteso.
Si inferisce infatti dalla delibera gravata e dall’allegata memoria che l’incremento tariffario consegue alla necessità di garantire, nel nuovo contesto di tendenziale autonomia finanziaria dell’Autorità Portuale, la copertura economica dei servizi prestati agli utenti.
A fronte di un intervento necessitato (nei termini suesposti) non può correttamente parlarsi di restrizione della concorrenza in quanto l’azione amministrativa, almeno nel breve periodo (va precisato come il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, a parte che non è vincolante secondo quanto disposto dall’art. 249 del Trattato, si pone inevitabilmente in una prospettiva di medio e lungo termine, implicando l’enucleazione di una politica comunitaria unitaria), risulta proporzionata agli obiettivi perseguiti.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la libertà di concorrenza è un principio generale del diritto comunitario (di cui le istituzioni degli Stati membri devono tenere conto nell’esercizio del loro potere discrezionale, ed applicabile tanto agli atti normativi, che a quelli amministrativi); esso implica che i provvedimenti incidenti sulla libertà di concorrenza, tutelata dal diritto comunitario, debbano essere idonei (cioè adeguati all’obiettivo da perseguire) e necessari (nel senso che nessun altro strumento egualmente efficace ma meno negativamente incidente, sia disponibile) (in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 18/10/2002, n. 5714; Sez. IV, 14/5/2001, n. 2670; Sez. IV, 1/4/2000, n. 1885).
Tali requisiti, per le ragioni già evidenziate, devono ritenersi sussistenti nel caso di specie.
8. - In conclusione, le considerazioni che precedono conducono alla reiezione del ricorso.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.11.2007.
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Italo Riggio Presidente
Stefano Fantini Componente, Est.
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