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n. 1-2008 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 18 gennaio 2008 n. 303
Pres. est. A.Onorato
Ernesto Fracasso (Avv. P. Lista) c. Prefettura di Caserta (Avvocatura dello Stato).


Autorizzazioni e Concessioni – Licenza di porto d’armi – Valutazione sulla affidabilità del richiedente – Giudizio basato su rilievi logici e puntuali – Necessità - Diniego motivato sulla sola sussistenza di fatti storici – Illegittimità.

Il giudizio in merito all’affidabilità nella detenzione di armi deve essere espresso dall’autorità sulla base di rilievi logici e puntuali e deve essere fondato su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus ed autonomamente valutate dall’amministrazione, che ha l’onere di esternare le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento negativo che si limiti ad indicare i fatti storici, senza che sia stata compiuta una specifica valutazione dalla quale emerga che l’interessato non sia affidabile circa il corretto uso delle armi e che, quindi, sia da ritenere persona capace di abusare delle medesime sotto il profilo delle norme che disciplinano la liceità della loro detenzione (1)

 

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1) T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 21 agosto 2002, n. 3286; C.G.A. 20 gennaio 1998, n. 30, TAR Campania Sez. V 8 febbraio 2007 n. 1170.


REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
QUINTA SEZIONE



nelle persone dei Signori:
Antonio Onorato Presidente
Andrea Pannone Consigliere
Michelangelo Francavilla Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 7238/2007 proposto dal
sig. Ernesto Fracasso, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Lista e con domicilio ex lege in Napoli presso la Segreteria del Tribunale adito,

contro



la Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto pro-tempore, domiciliato in Napoli via Diaz. n.11 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato la quale ex lege lo rappresenta e difende in giudizio,

per l'annullamento
del provvedimento 30 luglio 2007 n. 5491/6D/Area I bis contenente il divieto per il ricorrente - guardia particolare giurata - di detenere armi munizioni e materie esplodenti,

Visto il ricorso,
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio,
Viste le memorie prodotte,
Visti gli atti tutti del giudizio,
Relatore alla camera di consiglio del 10 gennaio 2008 il presidente,
Uditi i difensori delle parti come da verbale,

FATTO e DIRITTO



1-Come è stato rappresentato ai difensori presenti nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito con sentenza redatta in forma semplificata in quanto è manifestamente fondato.
2-Il provvedimento impugnato consiste in un decreto contenente il divieto per il ricorrente, il quale da molti anni svolge l’attività di guardia particolare giurata, di detenere armi, munizioni ed altro materiale esplodente.
Tale divieto è motivato esclusivamente con il riferimento all'asserita perdita del requisito dell’«affidabilità» a causa del procedimento penale avviato a carico dell'interessato a seguito di una lite intervenuta tra lo stesso ed un vigile urbano per banali questioni di viabilità e parcheggio.
3-Premesso quanto sopra, reputa tuttavia il Collegio che il ricorso sia fondato e da accogliere.
Il requisito dell’«affidabilità» ha carattere inevitabilmente indefinito e comporta quindi una vasta latitudine di apprezzamento discrezionale.
La portata e la possibile incidenza di tale elemento sono state, tuttavia, opportunamente precisate ed in certo modo circoscritte dalla giurisprudenza amministrativa e da quella della Corte costituzionale; quest'ultima in particolare (vedi sentenze n. 440/93 e n. 311/96) ha avuto modo di chiarire che: a)-l'onere della prova della buona condotta e della stessa affidabilità non può gravare sul soggetto interessato; b)- non è ammissibile il riferimento ad una condotta "politica"; c)- non può richiedersi una condotta "ottima" (anziché semplicemente "buona"); d)- la condotta "morale" valutabile deve comunque rilevare "rispetto all'affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento" delle specifiche attività considerate.
In definitiva, il giudizio in merito all’affidabilità nella detenzione di armi deve essere espresso dall’autorità sulla base di rilievi logici e puntuali e deve essere fondato su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus ed autonomamente valutate dall’amministrazione, che ha l’onere di esternare le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento negativo che si limiti ad indicare i fatti storici, senza che sia stata compiuta una specifica valutazione dalla quale emerga che l’interessato non sia affidabile circa il corretto uso delle armi e che, quindi, sia da ritenere persona capace di abusare delle medesime sotto il profilo delle norme che disciplinano la liceità della loro detenzione (Cfr. ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 21 agosto 2002, n. 3286; C.G.A. 20 gennaio 1998, n. 30, TAR Campania Sez. V 8 febbraio 2007 n. 1170 ). prognostico
Insomma, alla stregua dei principi suddetti, il difetto dei requisiti dell’affidabilità e della buona condotta deve essere attentamente e rigorosamente dimostrato dalla P. A sulla base di una verificazione oggettiva e su una valutazione autonoma dei fatti da cui esso viene inferito.
Ebbene, non sembra al Collegio che nella specie l'istruttoria esperita dalla P. A. sia stata sufficientemente approfondita.
Infatti, è del tutto mancata proprio la verificazione autonoma della vicenda, per cui le determinazioni dell'Amministrazione allo stato degli atti si fondano su una mera denuncia (o querela ?) sporta a carico dell'interessato.
Non si è considerato invece che: a)- l'istante (sulla base della documentazione in atti) svolge da molti anni il proprio servizio di guardia giurata validamente; b)- i fatti posti alla base della denuncia non sono oggettivamente chiari ed univoci; c)- le versioni e le responsabilità dell’ episodio ritenuto rilevante appaiono contrastanti, tanto che alla denuncia si contrappongono "controquerele" e "controdenunce", queste ultime peraltro suffragate da testimonianze rese anche attraverso dichiarazioni scritte.
In presenza di tale complessiva situazione, le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione appaiono, pertanto, affrettate, anche per le gravi conseguenze che ne derivano all'interessato e alla sua famiglia sul piano lavorativo ed economico.
Il provvedimento impugnato è quindi carente sotto l'aspetto istruttorio- motivazionale e dunque illegittimo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, va conclusivamente accolto il ricorso in epigrafe, con annullamento, per l'effetto, dell'atto impugnato.
Sono fatte salve le successive determinazioni della P. A..
Le spese tuttavia, ricorrendo sufficienti motivi per disporre in tal senso, debbono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere posto a carico dell’Amministrazione soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 gennaio 2008.



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