T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 24 gennaio 2008 n. 527
Pres. Di Giuseppe Est. Sandulli
M. Berardinelli (Avv. G. Di Gioia) c/ Gestione Liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma (Avv. ti B. Libonati; S. Gattamelata). |
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1. Giustizia amministrativa – Ottemperanza – Sindacato del giudice - Integrazione della sentenza da eseguire – Esclusione.
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2. Giustizia amministrativa – Ottemperanza – Sindacato del giudice – Interpretazione della sentenza da eseguire – Necessità.
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1. Non rientra nella giurisdizione del giudice dell’ottemperanza l'adozione di misure che non si limitino all'esecuzione, ma siano volte all'integrazione delle statuizioni adottate da diverso ordine giurisdizionale.
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2. Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell'esatto adempimento deve essere condotta nell'ambito fattuale e processuale della sentenza di cui si chiede l'esecuzione non potendo essere riconosciuto un diritto autonomo rispetto a quello affermato nella sentenza, nè essere proposte domande che non siano contenute nel 'decisum'; di conseguenza, è necessario che il giudice proceda all' interpretazione del giudicato al fine di enucleare il contenuto del comando da eseguire.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sede di Roma - Sezione III quater
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composto dai seguenti magistrati: Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente; Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore; Dr. Carlo Taglienti - Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3968 del 2007 proposto da
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Berardinelli Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Mazzini 27;
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CONTRO
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La Gestione Liquidatoria dell’Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Berardino Libonati e Stefano Gattamelata, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma Via di Monte Fiore 22;
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per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 20201 del 16 novembre 2005, del Tribunale di Roma, Sezione II lavoro;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza in Camera di Consiglio del 28 novembre 2007 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza ;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con la sentenza n. 20201 del 16 novembre 2005, la II sezione del Tribunale Civile di Roma, in parziale accoglimento delle domande della ricorrente, ha dichiarato l’illegittimità del recupero della somma di € 14.436,64 relativa allo straordinario corrisposto per il periodo 1/1/1996-31/10/1999, disposto dall’amministrazionoe resistente ed il suo diritto alla percezione di detti compensi.
La sentenza, notificata alla parte soccombente l’11 gennaio 2006, è passata in giudicato per mancata interposizione dell’appello secondo quanto risulta dalla certificazione della Corte d’Appello, versata in atti.
La signora Berardinelli ha notificato senza esito, alla Gestione Liquidatoria intimata atto di diffida e messa in mora.
E’ seguito, pertanto, il presente gravame.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha evidenziato che le somme rivendicate dalla ricorrente sono superiori a quelle da Lei effettivamente restituite e chiesto che di ciò il Collegio tenesse conto nel pronunciarsi.
All’udienza del 28 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Incontestata la necessità di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza n. 20201, pronunciata il 16 novembre 2005 dal Tribunale di Roma, Sezione II, Lavoro, l’amministrazione resistente indica nell’importo pari a € 8.726,73233 e non nell’importo pari a € 14.436,64 preteso, la somma dovuta.
Produce, a dimostrazione dell’effettivo debito, il cedolino di pagamento del 29 aprile 2003 nel quale la voce 00994 – trattenute extraerariali –indica come somma effettivamente trattenuta la prima delle due sopra indicate e la voce 09109 – dello stesso cedolino, specificativo nel dettaglio delle trattenute effettuate, precisa che si tratta di “arretrato recupero netto Gestione Liquidatoria”. Soggiunge di aver provveduto alla ripetizione del solo importo netto, pari ad € 8.726,73233 non potendo ripetere dall’interessata ciò che la stessa non aveva mai avuto, vale a dire le trattenute previdenziali e fiscali.
Resiste a tale ricostruzione interpretativa la ricorrente la quale eccepisce l’inammissibilità della richiesta avanzata dalla Gestione Liquidatoria sul presupposto dell’impossibilità, per il giudice amministrativo, di integrare una sentenza pronunciata da un giudice di altro ordine giurisdizionale che nella fattispecie in esame è quello ordinario.
Richiama la giurisprudenza sul punto e soggiunge di aver titolo a tutta la somma così come indicata nella sentenza da ottemperare.
Le argomentazioni della ricorrente non vengono condivise dal Collegio.
Effettivamente, il giudice amministrativo, nella veste di giudice dell’ottemperanza al giudicato di altro giudice, ha più volte precisato che “Nel procedimento davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione del giudicato, la sentenza della quale è chiesta l'ottemperanza segna il limite dalla giurisdizione di merito attribuita al giudice dell'ottemperanza, che gli consente di assumere su di sé tutti i poteri della pubblica amministrazione e di gestirli autonomamente in sostituzione di essa; pertanto, esula dalla giurisdizione del giudice dell'ottemperanza l'adozione di misure che non si limitino all'esecuzione, ma siano volte all'integrazione delle statuizioni adottate da diverso ordine giurisdizionale. (Consiglio Stato, sezione V, 24 agosto 2006, n. 4975 e sezione VI, n. 8504 del 23 dicembre 2003) ma è sul termine integrazione che occorre soffermarsi.
L’integrazione di un precetto si realizza quando il giudice investito della questione aggiunge a questo uno o più elementi mancanti, mentre l’interpretazione non aggiunge elementi ma individua l’esatto significato dell’ordine impartito dal giudice di qualunque ordine.
Nella fattispecie in esame questo Collegio non è chiamato ad integrare il precetto impartito da un giudice di un diverso ordine giurisdizionale ma ad interpretarlo, vale a dire a cercare di coglierne l’esatto significato. Infatti, a fronte di un’indicazione generica quale è quella relativa alla somma indebitamente ripetuta dalla Gestione Liquidatoria, gli è stato chiesto di stabilire se la somma in questione deve essere intesa al lordo o al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
Invero, il giudice del lavoro, a proposito della somma indebitamente restituita ha indicato una somma pari ad € 14.436,64 senza alcuna specificazione, riprendendo pari pari quella risultante nella nota con la quale il Commissario straordinario della Gestione Liquidatoria ha stabilito l’entità della restituzione dell’indebito della ricorrente, e non ha precisato se si trattava di somma lorda o al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
E’ pertanto, compito dell’interprete quello di individuare l’esatta portata dell’adempimento al quale è tenuta la Gestione liquidatoria.
A tale proposito deve rilevarsi che “La verifica dell'esatto adempimento, nella quale si risolve il giudizio di ottemperanza, deve essere condotta nell'ambito fattuale e processuale dal quale è scaturita la sentenza di cui si chiede l'esecuzione, e quindi occorre esattamente procedere all' interpretazione del giudicato, al fine di enucleare il contenuto del comando, anche perché in sede di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto autonomo rispetto a quello affermato nella sentenza da eseguire, nè essere proposte domande che non siano contenute nel "decisum" (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 08 novembre 2004, n. 12665)”.
Nella fattispecie in esame non sembra revocabile in dubbio che la somma da restituire è esattamente quella percepita, non potendo il giudice aver riconosciuto alla ricorrente più di quanto dalla medesima effettivamente restituito, vale a dire più di quanto uscito dal suo patrimonio. E’ compito del giudice dell’ottemperanza stabilire se tale somma è quella al netto delle ritenute come prima segnalate.
Precisato quanto sopra, e cioè che nella fattispecie in esame si è in presenza di un’interpretazione e non di un’integrazione del comando del giudice ordinario, va allora accertata la misura del debito.
Ebbene tale misura sembra essere pari ad € 8.726,73233 secondo quanto si desume dai documenti versati in atti e prima precisato.
Non convince l’argomento della ricorrente secondo il quale sarebbe stata trattenuta l’intera somma atteso che il calcolo di ogni emolumento riguardante un pubblico dipendente viene sempre effettuato al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali previste per tali somme e che nel caso di corresponsione di una somma al lordo, come ora precisato, quella che entra nella materiale disponibilità dell’interessato è la somma netta.
E in caso di restituzione di tale somma, essendo già stato effettuato il versamento delle relative trattenute previdenziali e fiscali la loro ripetizione al fine di un nuovo versamento darebbe luogo ad un’illegittima duplicazione, trattandosi di ritenute relative ad un unico titolo di credito (per il dipendente).
Ne consegue che l’espressione utilizzata dal giudice ordinario non può che essere intesa nel senso della somma effettivamente trattenuta a carico della ricorrente.
Il Collegio accoglie, pertanto, nei termini appena precisati la richiesta della signora Berardinelli ordinando all’Amministrazione resistente di versare la somma di € 8.726,73233, maggiorata dell’ulteriore somma dovuta a titolo di interessi legali o di rivalutazione monetaria secondo le prescrizioni contenuto nell’articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
Le spese di giudizio, in considerazione della natura della questione, possono essere compensate tra le parti.
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PQM
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater
Accoglie il ricorso proposto dalla signora Berardinelli Maria, meglio specificato in epigrafe, e
ORDINA
all’Amministrazione soccombente di corrispondere alla stessa la somma di € 8.726,73233, maggiorata degli interessi legali o della rivalutazione monetaria ai sensi di legge, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza da eseguire e entro trenta (30) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2007
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