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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 21 dicembre 2007 n. 2391
Pres. P. Numerico; Est. T. Aru
E. N. (avv. P. Franceschi) c/ il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, LA COMMISSIONE MEDICA DEL PREDETTO DIPARTIMENTO (Avv. Dist. St.)


Concorso – Concorso Allievo Agente nella Polizia Penitenziaria - Esclusione - Per inidoneità fisica – Cause di non idoneità - Microcitemia in soggetto portatore sano di alfa-talassemia – Non vi rientra.

La microcitemia in soggetto portatore sano di alfa-talassemia non costituisce causa di non idoneità per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. n. 2391/2007
Ric. n. 1521/1998

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1521/1998 proposto dal

 

sig. E. N., rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall’avv. Piero Franceschi ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 33, presso lo studio del medesimo legale,

 

contro

 

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

 

il DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA in carica,

 

la COMMISSIONE MEDICA DEL PREDETTO DIPARTIMENTO, in persona del legale rappresentante in carica,
tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,

 

per l'annullamento
del giudizio di non idoneità all’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria formulato in data 23 giugno 1998 dalla Commissione di cui all’art. 106, comma 4, del D.Lgvo n. 443/92, in base al quale il ricorrente è stato escluso dal concorso a complessivi 1200 posti per l’assunzione nella Polizia Penitenziaria;
di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso, compreso il preannunciato decreto di esclusione del resistente Direttore Generale,

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 l’avv. Andrea Usai in sostituzione dell’avv. Piero Franceschi per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Giandomenico Tenaglia per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Con il ricorso in esame, notificato il 31 luglio 1998 e depositato il successivo19 agosto, il ricorrente espone di aver presentato domanda al concorso a 1400 posti di aspirante allievo agente di Polizia Penitenziaria ai sensi del D.L. n. 479/96 (convertito con modifiche dalla legge n. 579 del 15 novembre 1996), ma di essere stato giudicato non idoneo dalla Commissione medica di cui all’art. 106, comma 4, del D.Lgvo n. 443/92 per iperbilirubinemia art. 123/o e microcitemia art. 123/o.
Avverso tale provvedimento il sig. N. ha proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:
Eccesso di potere per contraddittorietà fra accertamento e conclusioni che ha determinato un errore di fatto circa l’asserita affezione: in quanto la commissione medica non ha tenuto conto che l’incremento della bilirubina indiretta consegue al fatto che il ricorrente è portatore sano di alfa-talassemia, patologia già ritenuta dalla giurisprudenza non invalidante ai fini dell’arruolamento;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 123, lett. O del D.Lgvo n. 443/92 - Eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto di motivazione: in quanto al ricorrente non è stata diagnosticata altra patologia epatica riconducibile all’art. 123 lett. o) del D.Lgvo n. 443/1992.
Concludeva quindi il sig. N. chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Con ordinanza n. 615/98 del 4 novembre 1998 il Tribunale adito ha respinto l’istanza cautelare ma il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 945/99 del 24 aprile 1999, in riforma di tale provvedimento, ha accolto l’istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza di discussione le controparti hanno depositato memorie scritte con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

 

D I R I T T O

 

Premesso che i giudizi delle commissioni mediche non sono sottratti alla verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità, almeno quando si prospettino affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità o quando emerga una incompleta o non corretta assunzione dei fatti, nel caso di specie il ricorso si appalesa fondato e dev'essere accolto, con la conseguenziale statuizione di annullamento del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell’art. 123 del D.Lgvo 30 ottobre 1992 n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria), costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore le seguenti imperfezioni e infermità: “…lett. o) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite”.
Orbene, gli organi tecnico-sanitari istituiti presso il Comando Centro di reclutamento dell’Amministrazione penitenziaria hanno fondato il loro giudizio sul mero riscontro di una patologia (microcitemia) ritenuta talmente grave da non richiedere neppure una valutazione concreta del caso di specie.
Orbene, tale modus procedendi dell’Amministrazione, che appare totalmente carente degli opportuni accertamenti di natura tecnica, non può non andare esente da censure se si considerano gli esiti degli accertamenti sanitari prodotti dal medesimo ricorrente a sostegno della propria idoneità fisica all’arruolamento.
In particolare, la microcitemia riscontrata nel sig. Nonnis risulta essere determinata dall’essere questi un portatore sano di alfa-talassemia, condizione questa non solo assai diffusa tra la popolazione sarda ma notoriamente riferibile ad un soggetto ritenuto sano, privo di un qualunque disagio psichico o fisico secondo parametri conformi alle più evolute acquisizioni in campo medico-scientifico.
Ignorando totalmente i risultati delle certificazioni mediche di parte ma, soprattutto, non compiendo i doverosi accertamenti sanitari che la normativa in materia imponeva, la Commissione medica ha dunque erroneamente ritenuto il ricorrente portatore di una patologia preclusiva dell’arruolamento nel corpo della Polizia Penitenziaria.
Sul punto giova altresì richiamare l’orientamento giurisprudenziale formatosi proprio sull’idoneità all’arruolamento nei vari corpi militari di soggetti microcitemici, secondo cui la condizione di portatore sano di alfa-talassemia non può assimilarsi ad alcuna patologia e non può essere ostativa all’arruolamento dei soggetti interessati da tale particolare condizione (cfr. per tutteTAR Sardegna, n. 696/98 del 9 luglio 1998).
Anche il TAR del Lazio, Sez. I, n. 351 del 24 gennaio 2000 ha stabilito che è illegittima l' esclusione dall' assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria per non idoneità dell' aspirante motivata con generico riferimento all' esistenza di un quadro microcitemico.
Con riferimento, poi, all’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato in ordine alla pretesa ingerenza in ambito riservato alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, è sufficiente ricordare il principio giurisprudenziale oramai prevalente, rinvenibile nella succitata sentenza della IV sez. del Consiglio di Stato con riferimento ad un caso anologo a quello in esame, secondo cui “…. non può darsi valutazione tecnica legittima che non sia supportata scientificamente. La discrezionalità tecnica dell’Amministrazione non può discostarsi dai principi di coerenza, di veridicità e di corrispondenza alla realtà scientifica senza divenire arbitraria e, pertanto, illegittima…”.
Nel caso di specie, comunque, non si pone alcun problema di sindacato nella valutazione tecnico discrezionale della Commissione, essendo l’atto impugnato sostanzialmente privo dell’indicazione dell’affezione che ha condotto a ritenere inidoneo il sig. Nonnis.
Né assume valore decisivo in senso contrario rispetto al predetto condiviso orientamento la sentenza n. 33 del 16 gennaio 2003 di questo Tribunale Amministrativo Regionale, restando invero diversa la fattispecie in essa considerata.
Anzi, trattandosi, a ben vedere, di caso particolare determinato dalla peculiare prescrizione del bando, resta confermata la regola generale da ritenersi dominante nella giurisprudenza in merito, formatasi sulla base di consulenze tecniche di alto livello (fornite, per quanto riguarda la Sardegna, dall’ex Responsabile dell’Ospedale Regionale per le Microcitemie di Cagliari), che ha affermato che la microcitemia costituzionale non è causa di inabilità all’arruolamento in corpi militari.
Nel caso di cui alla sentenza n. 33/2002, infatti, il Tribunale ha riconosciuto all’Amministrazione, nell'ambito della sua discrezionalità tecnica, la possibilità di porre un limite ai valori di emoglobina al di sotto dei quali di attribuire un coefficiente tale da impedire l'arruolamento.
Tale determinazione è stata ritenuta non contrastante con i dati della letteratura scientifica, dove è contenuta la seguente affermazione: "una piccola percentuale di portatori di beta-talassemia può avere dei valori di emoglobina inferiori a quelli del valore minimo normale, in questi soggetti può evidenziarsi una ridotta prestazione in corso di sollecitazioni fisiche acute (p.e. partecipare ad una gara di corsa dei 100 metri piani)".
Ma di tale peculiare prescrizione, legata anche alle particolari attività fisiche insite nell’arruolamento in quel corpo militare (Esercito), non è traccia nel caso che ci occupa nel quale, come detto, l’inidoneità è stata disposta sulla base di un mero accertato quadro microcitemico.
Resta confermata la regola generale da ritenersi dominante nella giurisprudenza in merito, formatasi sulla base di consulenze tecniche di alto livello (fornite, per quanto riguarda la Sardegna, dall’ex Responsabile dell’Ospedale Regionale per le Microcitemie di Cagliari), che ha affermato che la microcitemia costituzionale non è causa di inabilità all’arruolamento in corpi militari.
In conclusione, quindi, per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Paolo Numerico, Presidente,
- Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,
- Tito Aru, Consigliere, estensore.

 

Depositata in segreteria oggi 21/12/2007



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