T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 21 dicembre 2007 n. 2376
Pres. P. Numerico; Est. T. Aru
GICA TRE s.r.l. (avv. G. Contu) c/ la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (avv.ti G. P. Contu, R. Murroni e S. Boi), L’ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT (n.c.), L’UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO DI NUORO (n.c.), il COORDINATORE GENERALE DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT (n.c.) e nei confronti del COMUNE DI ARITZO (n. c.) |
|
Ambiente - Vincolo paesaggistico - Territori coperti da boschi e foreste – Portata – Zona C – In assenza di PPA o altro piano di attuazione – Vi rientra – Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti - Irrilevanza.
|
|
Le zone C di espansione edilizia di cui agli strumenti urbanistici comunali sono soggette a controllo paesaggistico per le ulteriori modificazioni qualora non siano incluse in un piano pluriennale di attuazione – o in altro piano attuativo dello strumento urbanistico - vigente al momento dell'entrata in vigore della L. 8 agosto 1985 n. 431, di conversione con modificazioni del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, ancorché si tratti di Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Sent. n. 2376/2007
Ric. n. 2166/1995
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 2166/1995 proposto dalla
|
| |
|
società GICA TRE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Caterina Cardia, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dall’avv. Giovanni Contu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio del medesimo legale,
|
| |
|
contro
|
| |
|
la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso per procura a margine dell’atto di costituzione dagli avv.ti Gian Piero Contu, Roberto Murroni e Simonetta Boi ed elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Trento n. 69, presso l’Ufficio legale dell’Ente;
|
| |
|
L’ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT, in persona dell’Assessore in carica, non costituito in giudizio,
|
| |
|
L’UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO DI NUORO, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio,
|
| |
|
il COORDINATORE GENERALE DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT in carica, non costituito in giudizio,
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
del COMUNE DI ARITZO, non costituito in giudizio,
|
| |
|
per l'annullamento
del provvedimento in data 30 maggio 1995 n. 2127/TPNU, con il quale l’Ufficio Tutela del Paesaggio di Nuoro ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori avviati dalla ricorrente nel Comune di Aritzo, località “Gidilao”, con diffida dall’ulteriore prosecuzione senza il preventivo assenso dell’Assessorato competente;
di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere Tito Aru;
Udito alla pubblica udienza del 7 novembre 2007 l’avv. Giovanni Contu per la ricorrente e l’avv. Roberto Murroni per l’Amministrazione regionale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
|
| |
|
F A T T O
|
| |
|
Con il ricorso in esame, notificato il 17 ottobre 1995 e depositato il successivo giorno 27, la ricorrente espone quanto segue.
Con provvedimento n. 2127/TPNU del 30 maggio 1995 l’Ufficio tutela del paesaggio di Nuoro le contestava di aver dato corso in Aritzo, località “Gidilao”, a lavori rientranti nella previsione dell’art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 in mancanza della prescritta autorizzazione, con contestuale ordine di immediata sospensione.
Ritiene tuttavia la ricorrente che tale determinazione sia illegittima per i seguenti motivi:
Violazione dell’art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431, nonché dell’art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 – Violazione dell’art. 6 della circolare approvata con delibera di Giunta del 26 luglio 1994 n. 22/32 – Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà: in quanto l’Autorità regionale avrebbe omesso di considerare che l’area interessata ai lavori è ricompresa in zona “C” di espansione limitrofa al centro urbano, sottratta al vincolo di protezione paesaggistica dalla legge n. 431/85 e dagli atti amministrativi regionale applicativi;
Falsità del presupposto – Carenza di istruttoria: in quanto l’area in questione non sarebbe affatto un’area coperta da bosco di roverelle avendo destinazione agricola ed essendo utilizzata, da tempo, come orto;
Falsità del presupposto – Carenza di istruttoria: in quanto, comunque, i lavori sospesi non arrecherebbero alcun pregiudizio all’aspetto esteriore del bene.
Concludeva quindi la ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni consequenziale pronuncia come per legge.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2007, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
|
| |
|
D I R I T T O
|
| |
|
L’art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431, di conversione con modificazioni del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, recita testualmente:
“Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
…
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
…
Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e -- limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione -- alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”.
Secondo la prospettazione del ricorrente, anche le aree comprese in zona C resterebbero escluse dal vincolo in quanto per esse, pur non sussistendo un’attuale utilizzazione edilizio/urbanistica già consolidata, sarebbe prevista, sulla base delle valutazioni compiute dall’Amministrazione comunale in sede di piano, l’espansione dell’abitato che, in sostanziale assimilazione con quanto previsto per le zone A e B, esprimerebbe un interesse prevalente rispetto alla salvaguardia dei caratteri paesistici protetti.
E ciò a prescindere dal riferimento, introdotto dalla legge n. 431/85, dell’inclusione delle zone di espansione nei piani pluriennali di attuazione, da ritenersi comunque non operante per i comuni, come quello di Aritzo, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
L’argomento non convince.
Il legislatore, introducendo un vincolo paesaggistico generalizzato per vaste porzioni di territorio individuate per tipologie ben definite, ha contemperato le esigenze ambientalistiche con quelle edificatorie rendendo inoperante il vincolo solo in situazioni di attuale o programmata possibilità di edificazione.
Queste particolari situazioni derogatorie, quindi, ponendosi in rapporto di eccezione rispetto alla regola generale dell'operatività del vincolo, richiedono necessariamente un’interpretazione in senso restrittivo della lettera della legge.
Pertanto, non potendosi estendere l'esclusione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 1 legge n. 431/1985 oltre le previsioni letterali dell’anzidetta disposizione, le zone C di espansione edilizia di cui agli strumenti urbanistici comunali sono soggette a controllo paesaggistico per le ulteriori modificazioni qualora (e questo è il caso di specie) non siano incluse in un PPA vigente al momento dell'entrata in vigore della legge.
La logica sottesa dall’anzidetta disposizione è del resto evidente.
Si è inteso derogare alla disciplina vincolistica soltanto con riferimento a quelle zone che o in quanto sostanzialmente compromesse dall’attività edificatoria o in quanto, ancorchè integre, comprese in piani di dettaglio delle generali prescrizioni del piano urbanistico, sono già concretamente assoggettate ad una destinazione edificatoria.
Ed invero, la destinazione nello strumento urbanistico di un’area a zona C di espansione, sebbene conferisca alla stessa una potenzialità edificatoria, tuttavia non implica una necessaria utilizzazione a tal fine.
Infatti ben potrebbe il proprietario dell’area ritenere più confacente ai suoi interessi mantenere inedificata l’area ( es. per destinarla a parco di una villa, per la non convenienza economica della lottizzazione), oppure ben potrebbe il Comune rivedere la destinazione urbanistica (es. destinandola a zona agricola o di salvaguardia).
Solo con la predisposizione di uno strumento attuativo, cioè, viene a concretizzarsi definitivamente la volontà di utilizzazione dell’area a fini edificatori, e quindi, per quanto previsto dalla menzionata disposizione, a trovare giustificazione l’esclusione dal vincolo.
Non ricorrendo dunque le condizioni previste dalla legge, non può determinarsi, per i territori coperti da foreste e da boschi, l’inoperatività dei vincoli generali che, peraltro, non pongono un impedimento "assoluto" all'edificabilità dell'area o alla realizzazione su di essa di interventi per la realizzazione di opere essendo necessario, piuttosto, l’espletamento della preventiva procedura autorizzatoria (nulla osta paesaggistico) da parte dell'Autorità competente.
Ritiene pertanto il Collegio che l’esclusione dal vincolo di cui alla riportata disposizione dell’art. 1 della legge n. 431 del 1985 si applica alle zone C di espansione unicamente nelle ipotesi – non ricorrente nella specie - in cui le aree in essa ricomprese siano interessate da un piano pluriennale di attuazione, o da altro piano attuativo dello strumento urbanistico.
Né vale il rilievo che i Comuni aventi popolazione inferiore ai 10.000 abitanti non sono obbligati all’adozione del PPA, sicchè – ad avviso della ricorrente, che richiama un precedente giurisprudenziale a lei favorevole (Cons. Stato, Sez. V., n. 1563 del 20 dicembre 1996) - tale condizione sarebbe inoperante nel caso di specie.
Ed invero, ad avviso del Collegio, il mancato esercizio della facoltà dell’Amministrazione comunale di dotarsi del predetto strumento di dettaglio, privando il territorio comunale di una definitivamente ponderata valutazione della destinazione delle aree, impedisce ai proprietari di aree comprese in zona C di beneficiare del regime derogatorio previsto per i casi in cui le scelte urbanistiche del Comune hanno trovato una sufficiente concretizzazione nel piano attuativo.
Non vale a convincere del contrario neppure il richiamo all’art. 12 della legge regionale n. 45/1989, che esclude dalle misure di salvaguardia, tra le altre, le opere ricadenti in zona C, a conferma – secondo il ricorrente – che per tali zone sarebbe insussistente il vincolo paesaggistico.
Ed invero l’invocata disposizione regionale (che disciplina la materia urbanistica) trova il suo limite nella previsione dell’art. 1 della legge 431/85 (che concerne la materia della tutela del paesaggio), non trovando applicazione per le categorie di beni individuati come meritevoli di particolare protezione.
Privo di pregio si rivela altresì il secondo motivo, col quale la ricorrente lamenta la mancata previa individuazione del sito identificabile come bosco.
In mancanza di una specifica previsione di legge che prescriva un procedimento di individuazione formale delle aree boschive, infatti, vale ai fini che qui occupano l’accertamento operato con apposito sopralluogo (verbale n. 1207 del 5 maggio 1994) dalla Guardia Forestale.
Non è superfluo precisare, come rilevato anche dalla difesa pubblica, che la circolare dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione n. 16210 del 2 luglio 1986, nell’affrontare specificamente la questione dell’individuazione del contenuto delle categorie sottoposte al vincolo di cui alla legge n. 431/85, include nel concetto di area boschiva proprio il “bosco naturale di roverella”, accertato come presente nel sito interessato dai lavori della ricorrente.
Infondata, infine, si rileva anche la terza censura, con la quale la ricorrente sostiene che i lavori oggetto dell’impugnato provvedimento di sospensione non arrecherebbero, comunque, pregiudizio all’aspetto esteriore del bene.
L’ampiezza e la rilevanza dei lavori intrapresi dalla ricorrente infatti, consistenti in “ lavori di movimento terra consistenti in sbancamento e scavo del sito con apertura di due piste relative ai tronchi stradali della lott.ne in oggetto con larghezza media di circa 4 – 5 metri” , non possono certamente farsi rientrare tra le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria di consolidamento statico e restauro conservativo come dichiarato dal ricorrente.
Priva di rilievo, infine, in mancanza di profili di attuale lesività, è la censura di cui al 4° motivo con la quale si contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui afferma – invero in termini del tutto generici e comunque riferiti a future valutazioni dell’Amministrazioni – la rivisitazione del complessivo progetto del piano di lottizzazione.
In conclusione, quindi, il ricorso si rivela infondato e va respinto.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7 novembre 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Paolo Numerico, Presidente,
- Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,
- Tito Aru, Consigliere, estensore.
|
| |
|
Depositata in segreteria oggi 21/12/2007
|
|