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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 24 gennaio 2008 n. 531
Pres. Di Giuseppe, Est. Sandulli.
P. E. (Avv. M. Croce) c. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Avv.ti C. Barabaschi, D. Luciano e G. Ginnico).


1. Processo Amministrativo – Art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. con l. 28 febbraio 1997 n. 30 – Termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo – Applicabilità al giudizio di ottemperanza – Sussiste – Ragioni.

 

2. Processo Amministrativo – Art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. con l. 28 febbraio 1997 n. 30 – Termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo – Condizione dell’azione esecutiva – Sussiste – Rilevabilità d’ufficio – Sussiste.

1. L’articolo 14 d.l. n. 669 del 1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall'art. 147 l. n. 388 del 2000 e dall'art. 44 d.l. n. 269 del 2003 come convertito in l. n. 326 del 2003, che prevede che in materia di pagamento di somme di danaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali, il creditore dello Stato e degli enti pubblici non può procedere in executivis se non dopo 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva della decisione passata in cosa giudicata, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avanti al Giudice Amministrativo. Infatti, trattandosi di disposizione che è stata dettata con l’esplicita finalità di favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, la stessa trova identica giustificazione in tale ratio, atteso che questo giudizio e quello di esecuzione forzata previsto dal codice di procedura civile, se pure per vie diverse e con risultati diversificati, s'incentrano entrambi sull'adempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (1).

 

2. Il decorso del lasso temporale di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo stabilito dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. con l. 28 febbraio 1997 n. 30, integra una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti delle p.a., il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio.

 

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(1) T.A.R. Campania Salerno, sezione II, 21 dicembre 2005, n. 2956 e T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 12 giugno 2003, n. 3302.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
- Sede di Roma - Sezione III quater

 

composto dai seguenti magistrati: Dr. Mario Di Giuseppe - Presidente; Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore; Dr. Carlo Taglienti - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2809 del 2007 proposto da

 

Pazzelli Ermelinda, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Croce ed elettivamente domiciliata presso lo studio Lentini Placidi, in Roma, Via Barberini 86;

 

CONTRO

 

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Barabaschi, Donato Luciano e Giuseppina Giannico ed elettivamente domiciliato presso la sua sede legale regionale in Roma Via Giulio Romano n. 46;

 

per l’ottemperanza al giudicato
formatosi sulla sentenza n. 16510 del 2006 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del Lavoro;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza in Camera di Consiglio del 28 novembre 2007 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 14 marzo 2007 e depositato il 2 aprile successivo la signora Pazzelli Ermelinda chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 16510 del 28 settembre 2006 del Tribunale di Roma, in veste di giudice del lavoro, con la quale le è stato riconosciuto il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità anche sul trattamento di pensione n. 26489125 oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione decennale.
La sentenza in parola, secondo la formula apposta dal predetto Tribunale di Roma, risulta effettivamente passata in giudicato per mancata interposizione dell’appello.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha eccepito l’inammissibilità del gravame per mancato decorso del termine di 120 giorni assegnato dalla legge alle amministrazioni pubbliche per provvedere e controdedotto alle argomentazioni del ricorrente chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 28 novembre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’Istituto resistente per mancato decorso del termine di 120 giorni fissato dall’articolo 14 del D.L. n. 669 del 2006, convertito con modificazioni nella legge n. 30 del 28.2.1997.
L’eccezione è fondata.
Ed invero, secondo un orientamento giurisprudenziale, assolutamente prevalente al quale questo Collegio ritiene di doversi adeguare, l'articolo 14 d.l. n. 669 del 1996, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall'art. 147 l. n. 388 del 2000 e dall'art. 44 d.l. n. 269 del 2003 come convertito in l. n. 326 del 2003, trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza avanti al Giudice Amministrativo.
La norma in questione dispone che in materia di pagamento di somme di danaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali, il creditore dello Stato e degli enti pubblici non può procedere in executivis se non dopo 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva della decisione passata in cosa giudicata; trattandosi di disposizione che è stata dettata con l'esplicita finalità di favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, la stessa trova identica giustificazione in tale “ratio”, atteso che questo giudizio e quello di esecuzione forzata previsto dal codice di procedura civile, se pure per vie diverse e con risultati diversificati, s'incentrano entrambi sull'adempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (T.A.R. Campania Salerno, sezione II, 21 dicembre 2005, n. 2956 e T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 12 giugno 2003, n. 3302).
Deve, inoltre, osservarsi che il decorso del lasso temporale di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo stabilito dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. con l. 28 febbraio 1997 n. 30, integra una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti delle p.a., il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio.
Ne consegue che in carenza di detta condizione deve seguire la declaratoria di inammissibilità dell'azione medesima.
Le spese di giudizio, stante la particolare natura della vicenda, possono essere compensate tra le parti.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater
Dichiara inammissibile per difetto di una delle condizioni dell’azione, così come precisato in motivazione, il ricorso proposto dalla signora Pazzelli Ermelinda, meglio specificato in epigrafe.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2007.



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