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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 25 gennaio 2008 n. 209
Antonio Capitanio – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore.
Caputo e altro (avv. G.V. Petruzzi) c. Comune di Sannicola di Lecce (avv. A. Veneziani), Regione Puglia (n.c.), A.U.S.L.LE/2 (n.c.), Fontò (avv. G. Farachi).


1. Igiene e sanità – Farmacie – Soprannumerarietà – Sedi farmaceutiche eccedenti – Automatica soppressione – Esclusione.

 

2. Igiene e sanità – Farmacie – Sedi farmaceutiche – Pianta organica – Procedura di revisione – Revisione in diminuzione – Provvedimento obbligatorio o automatico – Esclusione.

1. In tema di servizio farmaceutico, l’art. 380, r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, non riconnette alla soprannumerarietà l’automatica soppressione delle sede farmaceutiche eccedenti il rapporto ottimale numero delle sedi/popolazione, previsto dall’art. 1, l. 2 aprile 1968 n.475, in particolare per quanto concerne le sedi rurali.

 

2. In tema di servizio farmaceutico, la revisione in diminuzione delle sedi farmaceutiche, nell’ambito della procedura di revisione della pianta organica, non è un provvedimento né obbligatorio né automatico, ma contenente una valutazione discrezionale di merito circa la sussistenza o meno dell’interesse pubblico, pur in presenza dei presupposti necessari per far luogo alla soppressione di una determinata sede.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Reg. Decis. 209/08
Reg. Gen. 581/2006

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
II Sezione di Lecce

 

composto dai signori Magistrati: Dott. Antonio CAVALLARI Presidente; Dott. Tommaso CAPITANIO Primo Referendario, relatore; Dott. Silvana BINI Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

A) sul ricorso n. 581/2006, proposto da

 

Antonio Caputo, in qualità di titolare dell’omonima farmacia sita nel Comune di Sannicola di Lecce, e “Farmacia del Popolo” S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t. dott.ssa Elda Lazzari, rappresentati e difesi dall’avv. Giulio V. Petruzzi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via Taranto, 243,

 

contro

 

Comune di Sannicola di Lecce, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Veneziani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Farachi, in Lecce, Via G. Matteotti, 23;

 

Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., non costituita;

 

Azienda USL LE/2, in persona del Direttore Generale p.t., non costituita;

 

e nei confronti di

 

Giuseppe Fontò, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Farachi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via G. Matteotti, 23,

 

per l’annullamento, previa sospensione,
 della delibera del Consiglio Comunale di Sannicola n. 10 del 16.2.2006, avente ad oggetto “Esame revisione pianta organica farmacie. Biennio 2005/2006”, nella parte in cui ha confermato le due farmacie rurali previste per le rispettive frazioni di Chiesanuova e di San Simone, senza tuttavia assumere alcuna specifica determinazione finalizzata invece alla soppressione di entrambe o, quanto meno, di una di queste;
 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ed in particolare:
 della nota sindacale prot. n. 1049 del 2.2.2006 avente ad oggetto “Farmacia rurale di Chiesanuova”, con la quale il Sindaco del Comune di Sannicola comunicava ai ricorrenti di aver affidato in gestione provvisoria la farmacia rurale della frazione di Chiesanuova al Dott. Giuseppe Salvatore Fontò;
 della nota del Comune di Sannicola n. 6352 del 19.7.2005 e della delibera di G.C. di Sannicola n. 119 del 2.8.2005, con cui si attivava il procedimento finalizzato alla gestione provvisoria della farmacia rurale vacante della frazione di Chiesanuova (delibera quest’ultima conosciuta solo a seguito della prefata nota n. 1049 del 2.2.2006);
 della nota prot. n. 734 del 24.1.2006, con la quale il Sindaco autorizzava il Dott. Giuseppe Salvatore Fontò alla gestione provvisoria della farmacia rurale della frazione di Chiesanuova a far data dal 30.1.2006 (provvedimento questo conosciuto solo a seguito della prefata nota n. 1049 del 2.2.2006);
 ed, ove occorra, della nota della Regione Puglia n. 24/19888/06 del 27.7.2005, con cui si autorizzava il Comune di Sannicola ad attivare la gestione provvisoria della farmacia di Chiesanuova, giammai conosciuta dai ricorrenti e meramente richiamata nella succitata delibera n. 119/05;

 

B) sui motivi aggiunti al predetto ricorso, proposti da

 

Antonio Caputo e “Farmacia del Popolo” S.n.c., rappresentati e difesi come sopra,

 

contro

 

Comune di Sannicola di Lecce, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Veneziani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Farachi, in Lecce, Via Matteotti, 23;

 

Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., non costituita;

 

Azienda USL LE/2, in persona del Direttore Generale p.t., non costituita;

 

e nei confronti di

 

Gaetano Saviano, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Farachi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via Matteotti, 23;

 

Giuseppe Fontò, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Farachi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Lecce, Via Matteotti, 23;

 

Sebastiano De Vittorio, non costituito;

 

Antonio Cacciapaglia, non costituito;

 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito,

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
 della nota del Comune di Sannicola prot. n. 6352 in data 19.7.2005;
 della nota della Regione Puglia prot. n. 24/19888/6 del 21.7.2005;
 della deliberazione del C.C. di Sannicola n. 24 del 2.2.2006 e della nota n. 1321 del 18.2.2005;
 della nota sindacale prot. n. 1423 del 14.2.2006;
 delle note del Comune di Sannicola n. 607 del 25.1.2005, n. 2740 del 29.3.2005 e n. 3324 del 3.4.2006;
 ove occorra, della nota dell’AUSL LE/2 n. 15102 dell’11.3.2005;
 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato;

 

C) sui motivi aggiunti, notificati in data 18-21.5.2007 e depositati in data 31.5.2007 da

 

Antonio Caputo e “Farmacia del Popolo” S.n.c., rappresentati e difesi come sopra,

 

contro

 

Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., non costituita;

 

ASL Lecce, in persona del Direttore Generale p.t., non costituita;

 

Comune di Sannicola di Lecce, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso come sopra,

 

e nei confronti di

 

Giuseppe Salvatore Fontò, rappresentato e difeso come sopra;

 

Agata Fontò, non costituita;

 

Sebastiano De Vittorio, Antonio Cacciapaglia e Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., non costituiti,

 

e con intervento ad opponendum di

 

Giovanni Serino, rappresentato e difeso dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16,

 

per l’annullamento, previa sospensiva,
 della deliberazione della G.R. pugliese n. 288 del 13.3.2007, pubblicata sul BURP n. 44 del 27.3.2007;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare della deliberazione del D.G. dell’ASL Lecce n. 675 del 28.9.2006, del parere dell’Ordine dei Farmacisti di Lecce, di estremi sconosciuti, citato nella deliberazione n. 288/2007, delle deliberazioni di G.R. n. 271/2006 e n. 1589/2006, e della determinazione dirigenziale n. 41 del 13.3.2007 a firma del dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione della Regione Puglia.

 

Visto il ricorso, con i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicola di Lecce, del dott. Fontò e del dott. Saviano;
Visti i motivi aggiunti;
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Vista l’ordinanza 17.6.2006, n. 663, recante l’accoglimento della domanda cautelare proposta unitamente ai primi motivi aggiunti;
Vista l’ordinanza 19.6.2007, n. 556, con cui è stata disposta istruttoria ed è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio;
Visto l’atto di rinuncia ai secondi motivi aggiunti;
Uditi alla pubblica udienza del 13 dicembre 2007, il relatore, Primo Referendario Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Petruzzi, Farachi (anche in sostituzione di Veneziani) e Valeria Pellegrino.

 

FATTO

 

1. I ricorrenti sono titolari di due farmacie urbane site nel territorio del Comune di Sannicola di Lecce, i quali, dapprima con il ricorso introduttivo e poi con i motivi aggiunti, impugnano i provvedimenti con cui, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, la Regione Puglia, l’AUSL LE/2 (dal 1° gennaio 2007 confluita nell’ASL Lecce) e lo stesso Comune di Sannicola, in sede di revisione biennale della pianta organica, hanno confermato le due farmacie rurali site nelle frazioni Chiesanuova e San Simone del Comune di Sannicola, ponendo in essere nel contempo (queste censure riguardano in particolare l’operato del Comune) gli atti propedeutici all’individuazione dei gestori provvisori delle citate farmacie rurali (allo stato attuale individuato ed autorizzato solo per la farmacia di Chiesanuova).
Più in particolare, all’Amministrazione Comunale i ricorrenti imputano di aver elaborato la proposta di conservazione delle farmacie de quibus, mentre all’AUSL e alla Regione di aver recepito acriticamente la proposta comunale e di non aver, al contrario, statuito la soppressione delle farmacie in questione.
A base dell’azione promossa dagli odierni ricorrenti sta il dichiarato interesse al venir meno della concorrenza delle farmacie rurali.
A sostegno dell’impugnativa, i ricorrenti deducono che:
- le farmacie rurali per cui è causa furono istituite negli anni ’60 del XX secolo, in deroga al criterio demografico di cui all’art. 104 del T.U. n. 1265/1934 ed in base al criterio della distanza minima dalla più vicina farmacia (all’epoca 500 metri), in ragione della scarsità di vie di collegamento fra il centro abitato di Sannicola e le due frazioni di Chiesanuova e San Simone. Peraltro, nel corso degli anni le due frazioni sono state collegate in maniera sempre più stretta con l’abitato cittadino, anche per effetto della realizzazione di vie di collegamento adeguate, nel mentre la popolazione di Sannicola si è ormai assestata a circa 6.000 abitanti e non si prevede alcun incremento nel prossimo futuro;
- la vigente normativa in materia di servizio farmaceutico (art. 380, comma 2, T.U. n. 1265/1934) prevede che le sedi farmaceutiche istituite in deroga al criterio demografico e non più indispensabili rispetto alle esigenze attuali della popolazione vengano riassorbite in occasione della revisione periodica della pianta organica (la qual cosa era stata oggetto di specifiche istanze che essi ricorrenti avevano inviato al Comune già nel 2005);
- pertanto, non sussistono ragioni che giustifichino la mancata soppressione delle due farmacie rurali (o, in subordine, di almeno una di esse), le quali oltretutto sono state per lunghi periodi inattive per mancanza del gestore (il che testimonia a fortiori la non indispensabilità delle due farmacie);
- dal punto di vista procedimentale, l’Amministrazione Comunale ha anche violato le norme della L. n. 241/1990, non avendo mai informato i ricorrenti dell’andamento del procedimento, nonostante gli stessi avessero, come detto, sollecitato la soppressione delle due sedi rurali e avessero chiesto di essere resi edotti dell’esito dell’istanza.
Con i primi motivi aggiunti sono stati censurati i medesimi atti gravati con il ricorso introduttivo, alla luce della documentazione depositata in atti dal Comune. In particolare, i ricorrenti evidenziano come l’Amministrazione sia incorsa in un evidente eccesso di potere nel momento in cui ha dapprima chiesto alla Regione quali fossero le modalità per l’istituzione di dispensari farmaceutici (i quali rappresentano strumenti alternativi alle farmacie, da utilizzare per particolari esigenze, quali ad esempio la necessità di intensificare il servizio nelle località di villeggiatura durante i periodi di afflusso dei turisti oppure in caso di mancata copertura di sedi farmaceutiche – vedasi art. 14 della L.R. pugliese n. 36/1984), salvo poi comunicare alla stessa Regione l’impossibilità di gestire i dispensari per non meglio precisati problemi di natura organizzativa. Tale modus operandi ha leso l’interesse dei ricorrenti a gestire, in qualità di farmacisti aventi la sede più vicina a quella delle sedi vacanti, i dispensari (art. 1, comma 4, della L. 8.3.1968, n. 221, come modificato dall’art. 6 della L. n. 362/1991). In sede cautelare la Sezione aveva condiviso le tesi dei ricorrenti, sospendendo in parte qua gli atti impugnati, ma la relativa ordinanza è stata riformata dalla Sez. V del Consiglio di Stato con ordinanza 3.10.2006, n. 5069.
Con i secondi motivi aggiunti sono stati censurati gli atti con cui l’AUSL LE/2 e la Regione, ciascuna per la parte di competenza, hanno:
- recepito la proposta del Comune di Sannicola tendente alla conservazione delle sedi di Chiesanuova e San Simone;
- inserito tali sedi fra quelle disponibili per l’assegnazione ai gestori provvisori beneficiari della “sanatoria” di cui all’art. 5 L.R. n. 26/2006 (il quale prevede che “1. I gestori provvisori, le cui sedi farmaceutiche siano state assegnate in esecuzione delle graduatorie provinciali, risultanti dagli ultimi concorsi provinciali, approvate con Det. n. 26/2003, con Det. n. 27/2003, con Det. n. 138/2004 e con Det. n. 141/2004, ma risultati idonei negli stessi o in quelli precedenti, sono dichiarati assegnatari di sede farmaceutica e immessi nella titolarità secondo disponibilità esistenti e nell'ordine di una graduatoria comparativa per titoli secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298…”). A seguito della conclusione del procedimento di assegnazione di cui al citato art. 5 (all’esito del quale nessuno dei predetti gestori provvisori – evocati in giudizio dai ricorrenti – ha optato per le sedi farmaceutiche di Chiesanuova e San Simone), i ricorrenti hanno rinunciato in parte qua ai secondi motivi aggiunti.
Infine, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

 

DIRITTO

 

1. Viene alla decisione del Tribunale il ricorso con cui i dottori Caputo e Lazzari, farmacisti titolari di sedi farmaceutiche situate nel centro abitato di Sannicola di Lecce, contestano i provvedimenti con i quali, ciascuno per la parte di competenza, lo stesso Comune di Sannicola, l’AUSL LE/2 e la Regione Puglia hanno, in sede di revisione biennale della pianta organica delle farmacie, confermato le sedi farmaceutiche delle due frazioni di Chiesanuova e San Simone, per le quali i ricorrenti sostengono invece la necessità della soppressione.
La tesi dei ricorrenti poggia su due capisaldi:
- da un lato, le disposizioni che disciplinano la fattispecie;
- dall’altro, la circostanza di fatto che le sedi de quibus sono vacanti da molto tempo e, comunque, le stesse sono state coperte solo per brevi periodi, ai quali hanno fatto seguito lunghi intervalli temporali in cui le farmacie sono state chiuse per mancanza del titolare. Ciò dimostrerebbe che le sedi in questione, istituite in un contesto storico ben diverso da quello attuale, non sono più indispensabili per il regolare espletamento del servizio pubblico farmaceutico nel Comune di Sannicola.
Nel corso del giudizio, la vicenda originaria si è arricchita di ulteriori contributi defensionali, atteso che il contraddittorio è stato esteso anche ai farmacisti beneficiari della sanatoria di cui al citato art. 5 della L.R. n. 26/2006, salvo poi, per effetto della rinuncia parziale ai secondi motivi aggiunti, tornare all’alveo originario.
Pertanto, il thema decidendum del presente giudizio è circoscritto alla disamina dell’operato delle Amministrazioni intimate, ed in particolare del Comune di Sannicola, nel momento in cui esse hanno stabilito di confermare le sedi rurali di Chiesanuova e San Simone, e ciò alla luce delle disposizioni di cui al T.U. n. 1265/1934 e s.m.i. e della legislazione di settore più recente (L. n. 475/1968 e L. n. 362/1991).
I ricorrenti, come detto, ritengono che le Amministrazioni resistenti, dovendo prendere atto in maniera inequivocabile dell’impossibilità di assegnare le sedi controverse (o almeno una di esse, priva di gestore da più di due anni) per assenza di interesse da parte dei farmacisti inseriti nella graduatorie regionali, avrebbero dovuto, conseguentemente, statuire la soppressione delle sedi in questione, secondo quanto disposto dagli artt. 104 e 380 del T.U.L.S.

 

2. In primo luogo, va quindi esaminata la normativa applicabile alla controversia.
L’art. 104 del T.U. n. 1265/1934, come modificato dalla L. n. 362/1991, stabilisce che “1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune.
2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma”.
L’art. 380, comma 2, del medesimo T.U. prevede invece che “Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione e per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute”.
L’art. 1 della L. n. 221/1968, invece, introduce la distinzione fra farmacie urbane e farmacie rurali, prevedendo che sono rurali le farmacie “…in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti…”, mentre sono urbane le farmacie “…situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti…”.
Dal combinato disposto di tali norme si evince innanzitutto che l’ordinamento di settore riconosce formalmente la nozione di farmacia rurale e che la soppressione di sedi farmaceutiche soprannumerarie non è un provvedimento vincolato e obbligatorio. In effetti, l’art. 380 del T.U.L.S. non riconnette alla soprannumerarietà l’automatica soppressione delle sede farmaceutiche eccedenti il rapporto ottimale numero delle sedi/popolazione, previsto dall’art. 1 della legge n. 475/1968 (richiamato dall’art. 104 del R.D. n. 1265/1934 così come modificato dall’art. 22 della legge n. 475/1968), e ciò va escluso in particolare per quanto concerne le sedi rurali. Infatti, da un lato queste ultime non si possono considerare istituite in base al solo criterio della distanza, visto che l’art. 1 della L. n. 221/1968 prevede al riguardo un criterio “demo-topografico”, dall’altro l’art. 104, comma 2, del T.U.L.S. rimanda al successivo art. 380, il quale, come detto, non prevede l’automatica soppressione quale “sanzione” per la soprannumerarietà.

 

3. In punto di fatto, poi, nella presente vicenda si è verificato che:
- la sede di Chiesanuova è stata assegnata, agli inizi del 2006, al dott. Fontò, all’esito di un procedimento che non è stato contestato nel merito dai ricorrenti, i quali, oltre all’illegittimità derivata, hanno dedotto unicamente lo sviamento di potere in cui sarebbe incorso il Comune (la censura verrà esaminata compiutamente infra);
- per l’altra sede, il Comune ha avviato la procedura finalizzata all’individuazione del gestore.
Seppure è vero che inizialmente l’Amministrazione Comunale intimata aveva chiesto alla Regione l’autorizzazione ad istituire dispensari farmaceutici, è altrettanto vero che dalla lettera a firma del Sindaco in data 29.3.2005 risulta che l’apertura dei dispensari era comunque da intendere ad tempus, ossia fino all’individuazione degli assegnatari delle due farmacie rurali oggetto di contestazione. Al riguardo, costituisce fatto notorio nella Regione Puglia che la graduatoria relativa all’ultimo concorso per la copertura delle sedi farmaceutiche (indetto nel 1999 e conclusosi agli inizi del 2004) è stata oggetto di numerosi ricorsi proposti davanti al giudice amministrativo (sia del TAR Bari che del TAR Lecce), per cui all’epoca dei fatti la Regione non era ancora in grado di comunicare al Comune di Sannicola l’elenco dei farmacisti da interpellare per la copertura delle due sedi rurali di Chiesanuova e San Simone. La sede di Chiesanuova, ad ogni buon conto, si è resa vacante all’inizio del 2005, a seguito di rinuncia del precedente gestore, dott. Congedi (vedasi documentazione depositata dal Comune in data 27.4.2006 – doc. n. 11).
Pertanto, anche se il Comune non ha spiegato quali fossero i problemi organizzativi che impedivano la gestione diretta dei dispensari e che hanno portato l’Amministrazione ad optare per la copertura delle sedi rurali previo interpello dei farmacisti inseriti nella graduatoria regionale, tale omissione vitiatur sed non vitiat, in quanto la scelta di fondo del Comune era comunque quella di mantenere in vita le sedi farmaceutiche per cui è causa.
Allo stesso modo, seppure i ricorrenti hanno acquistato rispetto al quisque de populo una posizione differenziata nell’ambito del procedimento culminato con l’adozione degli atti impugnati in questa sede (dal che discendeva l’onere per l’Amministrazione di tenerli edotti sull’andamento della procedura), il fatto che il procedimento sia terminato senza che i ricorrenti fossero ulteriormente coinvolti non provoca di per sé l’illegittimità degli atti in questione.
In effetti, i ricorrenti non hanno evidenziato neanche in sede processuale aspetti giuridici e fattuali tali da influenzare potenzialmente la scelta del Comune, essendosi limitati a segnalare il loro interesse meramente commerciale alla soppressione delle sedi rurali ed a richiamare la normativa di settore (per quanto concerne invece gli aspetti topografici, vedasi le considerazione che saranno espresse infra).

 

4. Sulla base degli elementi suesposti, il Collegio ritiene di dover evidenziare che:
- in primo luogo, non è possibile confondere fra indispensabilità di un servizio pubblico e difficoltà per l’ente responsabile di individuare il gestore di quel servizio. Si vuol dire cioè che, nello scrutinio sulla legittimità della scelta di un ente pubblico di assicurare l’erogazione di un servizio pubblico, nessuna (o perlomeno scarsissima) influenza esercitano le vicende amministrative inerenti la fase dell’individuazione del gestore. Ad esempio, se una pubblica amministrazione ritiene necessario procedere all’acquisto di beni e servizi, tale esigenza non viene meno solo perché la relativa gara d’appalto va deserta; questo è un evento accidentale, al quale si può al limite attribuire valenza di indizio circa la non indispensabilità di quel bene o di quel servizio, ma non anche valore dirimente;
- i ricorrenti, al contrario, desumono l’obbligo per le Amministrazioni intimate di sopprimere le sedi farmaceutiche delle frazioni di Chiesanuova e San Simone anche (e soprattutto) dal fatto che il Comune di Sannicola ha incontrato e continua ad incontrare difficoltà nell’individuazione dei gestori delle predette farmacie. Peraltro, e la vicenda relativa alla farmacia di Chiesanuova lo dimostra, tale situazione non è pietrificata, ben potendo verificarsi che uno o più farmacisti (magari nati o residenti nelle vicinanze) manifestino interesse per la gestione delle farmacie in argomento;
- dal punto di vista normativo, invece, nessuna delle disposizioni riportate supra prevede, in modo espresso e tassativo, l’obbligo per le amministrazioni competenti di procedere alla soppressione delle sedi vacanti solo in ragione della vacanza. In effetti, dall’esame delle norme predette non emerge un siffatto vincolante precetto, dovendosi invece ritenere doverosa (a fronte delle istanze dei ricorrenti) l’apertura di un’istruttoria (non solo tecnica) e l’adozione di una motivata decisione;
- il punto centrale della controversia è quindi costituito dall’esame della legittimità della motivazione che il Comune di Sannicola ha posto a base della decisione di confermare, in sede di revisione biennale della pianta organica, le sedi rurali di San Simone e Chiesanuova.
Tale motivazione è contenuta nel resoconto stenografico della seduta del Consiglio Comunale di Sannicola del 16.2.2006, da cui è scaturita la deliberazione n. 10/2006. In quella sede, il Sindaco del Comune intimato ha spiegato che, a base della decisione di confermare le sedi in questione, stanno considerazioni di natura politico-sociale, e cioè l’intenzione di non allontanare troppo dal contesto locale delle due frazioni un servizio pubblico che, in assenza di altri presidi sanitari, rappresenta per i cittadini residenti il primo e più immediato contatto con il SSR.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti dal Comune in corso di giudizio (ci si riferisce, in particolare, alla relazione del dirigente l’U.T.C. di Sannicola in data 26.4.2006 - doc. n. 24 del deposito documentale del 27.4.2006), emerge che le due frazioni, seppure situate rispetto all’abitato di Sannicola ad una distanza inferiore a quella prevista attualmente dall’art. 104 T.U.L.S. (3000 metri), non sono parte integrante del centro storico e, per di più, non sono collegate in maniera stabile ad esso, né mediante un servizio di autobus di linea, né (e ciò vale in particolare per la sede di Chiesanuova) mediante strade percorribili in maniera sicura dai pedoni. Ed infatti, seppure rispondono al vero le considerazioni espresse dai ricorrenti circa il fatto che, al giorno d’oggi, le persone dispongono di mezzi di trasporto del tutto diversi da quelli utilizzati dalla maggior parte dei cittadini fino alla metà del secolo scorso, è anche vero che la percentuale maggiore dell’utenza di una farmacia è costituita da anziani (e comunque da malati), ossia da soggetti che in genere non guidano automobili e che sono perlopiù affetti da malattie o patologie che rendono difficoltosa la deambulazione (e fra l’altro la distanza totale da coprire è pari a circa 2 km. per gli abitati di Chiesanuova e a circa 4 km. per quelli di San Simone, dovendosi considerare il percorso andata e ritorno dal centro storico di Sannicola, dove sono ubicate le farmacie dei ricorrenti). Ed allora, a fronte di tali inconfutabili argomenti, le considerazioni dei ricorrenti perdono notevolmente di rilevanza;
- inoltre, in vicende del genere, il giudice, una volta accertato che la decisione della P.A. oggetto di impugnativa non è contra legem o macroscopicamente affetta da eccesso di potere, non può sostituite proprie valutazioni a quelle dell’organo competente. In ciò, la Sezione ritiene di condividere l’orientamento espresso dalla Sez. V del Consiglio di Stato nella decisione 15.5.2006, n. 2717, relativa ad un’analoga controversia, in cui il giudice amministrativo di secondo grado ha affermato che “…La revisione in diminuzione delle sedi farmaceutiche, nell’ambito della procedura di revisione della pianta organica, non è un provvedimento né obbligatorio né automatico, ma contenente una valutazione discrezionale di merito circa la sussistenza o meno dell’interesse pubblico, pur in presenza dei presupposti necessari per far luogo alla soppressione di una determinata sede. Suffraga questa impostazione il comma 2 dell’art. 1 del DPR n. 1275/1971, che determina i criteri di revisione della pianta organica secondo il processo determinato dall’art. 2 della L. n. 475/1968: “Il medico provinciale, sentito il consiglio provinciale di sanità, e sentito il consiglio comunale interessato, in occasione della revisione della pianta organica, tenuto conto di nuove esigenze dell’assistenza farmaceutica determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitati, può rivedere le circoscrizioni delle sedi di un comune, o conseguentemente, modificare l’assegnazione ad esse delle farmacie, ivi comprese le farmacie in soprannumero”. E’ infatti la primaria considerazione del pubblico interesse che comporta la valutazione circa il mantenimento o meno delle sedi in sopranumero, e ciò alla luce anche del fondamentale diritto alla salute, costituzionalmente garantito, che richiede che venga garantito il migliore soddisfacimento del diritto rimuovendo ogni sperequazione di ordine territoriale. Che la soppressione di una sede farmaceutica sia oggetto di valutazione discrezionale da parte della amministrazione secondo il parametro della valutazione del pubblico interesse è stato peraltro implicitamente affermato anche dalla giurisprudenza di questo Consiglio, laddove ha ritenuto: “In presenza di una farmacia soprannumeraria rimasta vacante e ritenuta non più utile per le esigenze della popolazione locale l’Amministrazione, in sede di revisione della pianta organica, deve procederne alla soppressione in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 380, comma secondo, del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, salva la sua potestà di istituire una nuova sede in altra località, secondo il criterio di cui all’art. 104 del R.D. citato e nel rispetto dei relativi oneri di istruttoria e di motivazione” (cfr. Cons. St., Sez. IV, 13 dicembre 1989, n. 910). Si deve ritenere, quindi, che ai fini della soppressione o meno di una farmacia soprannumeraria abbia rilevanza non solo la vacanza della sede (…), ma anche la valutazione dell’interesse pubblico alla soppressione (ove “ritenuta non più utile per le esigenze della popolazione locale”). ….. A quanto fin qui detto, occorre comunque aggiungere che….la previsione del comma secondo dell’art. 104 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall’art. 2 della L. 8 novembre 1991, n. 362, relativa al riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione, in sede di revisione delle piante organiche (con la conseguente soprannumerarietà ai sensi dell’art. 380, secondo comma, del medesimo t.u.l.s.), si riferisce esclusivamente alle farmacie urbane aperte in base al solo criterio della distanza e non anche alle farmacie rurali (che sono istituite in base al diverso criterio “topografico”). In base all’art. 1 L. 8 marzo 1968, n. 221, il criterio discretivo, fissato per la distinzione delle due categorie di farmacie urbana e rurale, è quello topografico-demografico, per cui sono “rurali” le farmacie situate in “comuni, “frazioni” o “centri abitativi con meno di cinquemila abitanti, ovvero in “quartieri periferici” non congiunti, per continuità abitativa, alla città. Sono farmacie urbane quelle situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti…...la mancata previsione legislativa del riassorbimento delle farmacie rurali nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione si spiega evidentemente con la considerazione che le farmacie rurali sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale che prescinde dall’ordinario criterio della popolazione….”.
Una volta ritenuta la legittimità della scelta del Comune di conservare le sedi rurali per cui è causa, anche gli atti successivi e conseguenti, finalizzati alla individuazione dei gestori e non censurati nel merito dai ricorrenti, sono da ritenere legittimi.

 

5. In ragione di quanto precede, il ricorso va respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2007.

 

Pubblicata il 25 gennaio 2008



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