ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 714/2007 proposto da
COSTA ALBERTO E OTTONELLO ROSANNA, rappresentati e difesi dagli avvocati STARA SALVATORE e CANOSSI ROSALBA LEDA, con domicilio eletto in CAGLIARI, alla via Levante n. 4, presso lo studio dell’avvocato STARA SALVATORE;
contro
MINISTERO INTERNO, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA, COMITATO DI SOLIDARIETA' VITTIME ESTORSIONE E USURA E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA DELLO STATO, con domicilio eletto in CAGLIARI, alla via Dante n. 23, presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento 10/4/2007, comunicato in Cagliari il 7/5/2007, con il quale il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ha decretato di non accogliere l’istanza dei ricorrenti 16/5/2003 relativa alla concessione di un mutuo ex lege 108/96;
- della presupposta delibera 27/3/2007, n. 169, con la quale il comitato di solidarietà delle vittime dell’estorsione e dell’usura ha disposto il non accoglimento della istanza dei ricorrenti per la carenza della qualità di persone offese nel procedimento penale 3746/03 radicatosi presso la Procura della Repubblica di Cagliari, archiviato con provvedimento 20/11/2006 dal giudice delle indagini preliminari di Cagliari;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.
Visto il ricorso iniziale e quello recante motivi aggiunti con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
nominato relatore, alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007, il Primo Referendario Carlo Buonauro e uditi altresì gli avvocati delle parti avv. Stara ed avv. dello Stato Tenaglia;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
In data 16 maggio 2003, gli odierni ricorrenti, esercenti, fino al giugno 1996, un’attività commerciale in Cagliari di vendita di elettrodomestici, con la ditta Show Room, s.r.l., presentarono istanza alla Prefettura di Cagliari volta ad ottenere la concessione di un mutuo senza interessi ex lege n. 108/96 di € 300.000,00, a seguito di fatti di natura usuraria verificatisi negli anni 2000 e 200l e da essi denunciati.
In data 8.3.06 e 23.3.06 veniva loro notificato avviso di richiesta di archiviazione da parte del PM assegnatario del procedimento penale, avverso il quale veniva proposta opposizione ex art. 408 c.p.p..
Con l'impugnato decreto del Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura emesso in data 10.4.2007, notificato il 7.5.2007, è stato comunicato ai ricorrenti il diniego dell'istanza di concessione del mutuo per il venir meno della qualità di parti offese dei denuncianti a seguito di provvedimento di archiviazione del GIP di Cagliari.
Con il presente ricorso sono dedotti i seguenti motivi di diritto: 1-2) violazione e falsa applicazione artt. 14 della L. n. 108 del 1996 e 20 della L. n. 44 del 1999; dell’art. 127, 409 e 410 c.p.p., come novellati dall’art. 111, 2° co, Cost.; art. 3 L. 241/1990 per totale carenza di motivazione; eccesso di potere per erroneità ed assenza dei presupposti, carenza dell'istruttoria, erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, che con separate memorie si sono opposte all’accoglimento del ricorso.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 13 novembre 2007 e depositato alla pubblica udienza del 5.12.2007 (con assenso della difesa erariale e rinunzia ai termini), i ricorrenti sviluppavano ulteriormente le doglianze già formulate avverso i medesimi provvedimenti inizialmente impugnati, anche a seguito della spiegata impugnazione avverso il provvedimento di archiviazione del G.i.p. di Cagliari.
Alla predetta pubblica udienza, la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono.
Come esposto in narrativa la presente controversia è relativa all'impugnazione del decreto del Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura n. 2505 in data 10.4.2007, notificato il 7.5.2007, con cui è stata rigettata l'istanza di concessione, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 108 del 1996, di un mutuo senza interessi di € 300.000,00, con anticipazione di € 100.000,00.
In termini generali, si rammenta che il sistema prevede un , erogante mutui senza interesse ad imprenditori e comunque ad operatori economici che dichiarino di essere vittime del delitto di usura e che risultino parte offesa nel relativo procedimento penale. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato, salva la possibilità di erogazione di un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, siano derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
Con il primo motivo di impugnazione, ulteriormente sviluppato in sede di ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente si duole dell’erronea valutazione operata dall’amministrazione resistente, nella misura in cui ha attribuito validità ed efficacia al provvedimento di archiviazione disposto dal G.I.P. in data 20.11.06, assunto de plano in assenza di contraddittorio ed erroneamente affermativo della maturata prescrizione.
La censura, a giudizio del Collegio, non si presenta degna di accoglimento. Ed, invero, deve ribadirsi che, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge n. 108/96, la qualifica di persona offesa rileva come mero fatto storico, che, assieme ad altri, delinea una nuova fattispecie normativa la cui integrazione produce autonomi effetti giuridici. Come fatto, esso è oggetto di accertamento da parte dell’autorità amministrativa in sede di istruttoria procedimentale, la quale non può che limitarsi a verificare se il fatto (qualifica di persona offesa) sussista o meno e non può riqualificare autonomamente, sotto il profilo giuridico, i fatti processuali penali rilevanti per l’attribuzione della qualifica,. In definitiva, l’amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato, di fronte ad un provvedimento di archiviazione del giudice penale, non aveva alcuna scelta sul se concedere o meno il mutuo previsto dalla legge citata, di tal che eventuali profili di patologia del provvedimento penale (quale, in ipotesi, l’asserita violazione del principio del contraddittorio ex art. 111, 2° co., Cost., nonché, secondo l’ulteriore prospettatazione avanzata nel ricorso per motivi aggiunti, la contestata prescrizione ritenuta dal G.I.P. nel citato provvedimento di archiviazione) non possono essere dedotti in sede di giudizio amministrativo, trovando la loro esclusiva sede di rilevanza nel sistema delle impugnazioni penali.
È altresì infondata l’ulteriore censura con cui parte ricorrente deduce vizi di eccesso di potere nella misura in cui l’impugnato provvedimento reiettivo risulta emesso prima che il provvedimento di archiviazione fosse divenuto definitivo e nella pendenza dei termini per proporre impugnazione avverso lo stesso. Diversamente si osserva che l’insussistenza, allo stato, della qualità, in capo agli odierni ricorrenti, di persona offesa in procedimento penale per delitto di usura determina la necessaria reiezione del beneficio richiesto, restando fermo il dovere dell’amministrazione di rivedere la decisione negativa qualora il provvedimento di archiviazione dovesse essere annullato a seguito dell’impugnazione del medesimo davanti alla Corte di Cassazione, preannunciata dai ricorrenti.
Da ultimo, con riguardo all’istanza di “valutazione della legittimazione dei membri esterni del Collegio” formulata dalla difesa di parte ricorrente con le memorie difensive depositate in data 29 settembre 2007, si ribadisce che, salva la facoltà di impugnativa per i ricorrenti, il Collegio si ritiene legittimato a decidere nella composizione stabilita dall’organo di autogoverno, avuto riguardo alla situazione di incompatibilità di tutti i magistrati del TAR Sardegna ad eccezione del suo presidente.
. Il ricorso va, in definitiva, respinto. Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio, il 5 dicembre 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei signori:
Paolo Numerico, presidente;
Carlo Buonauro, primo referendario, estensore;
Giovanni Ruiu, referendario.
Depositata in segreteria il 21/12/2007