Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 1-2008 - © copyright

 

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 16 gennaio 2008 n. 279
Pres. De Lise , Est. Politi
Federazione Provinciale Coldiretti di Bari (Avv.ti E. Vailati e M. Palieri) c/ AGCM (Avv. Stato), Assicurazione Grandine Svizzera (n.c.)


Mercato e concorrenza – Pubblicità ingannevole – Autore del messaggio – Natura giuridica - Irrilevanza ai fini dell’ingannevolezza

In tema di pubblicità ingannevole non rileva, ai fini dell’ingannevolezza del messaggio pubblicitario, la definizione giuridica del soggetto che ad esso abbia dato diffusione non sussistendo, quindi, alcuna limitazione soggettiva dei destinatari passivi delle disposizioni normative in materia (nel caso di specie la natura di Associazione di categoria del soggetto autore del messaggio non esclude l’ingannevolezza dello stesso).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO


Sezione I




ha pronunciato la seguente

Sentenza



sul ricorso n. 1039 del 2006, proposto dalla

Federazione Provinciale Coldiretti di Bari, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Vailati e Marco Palieri, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cosseria n. 2, presso lo studio dell'avv. Alfredo Placidi

contro



l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

e nei confronti di
Assicurazione Grandine Svizzera – Schweizerische Hagel Versicherungs Gesellshaft (Assicurazione Gradine Svizzera), controinteressata, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio

per l'annullamento
- della deliberazione resa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’adunanza del 16 novembre 2005;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 9 gennaio 2008 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:


Fatto



Viene preliminarmente esposto che la Coldiretti di Canosa di Puglia (Sezione periferica della ricorrente Federazione Provinciale Coldiretti di Bari) ha affisso nelle proprie sedi un volantino di informazione agli associati in ordine alla minore tariffa proposta da una compagnia assicurativa operante nel settore agricolo (l’odierna controinteressata), individuata da una società di consulenza partecipata dalla stessa Coldiretti Bari (Terrae Servizi Assicurativi s.r.l.) tramite un broker (AON Insurance & Reinsurance) nell’ambito di una convenzione già stipulata dalla richiamata compagnia assicurativa con un consorzio operante in terra di Bari (Consorzio di difesa e valorizzazione delle produzioni intensive dell’ambiente e del territorio rurale della provincia di Bari – CODIBA).
Il contenuto dell’anzidetto volantino veniva disconosciuto dalla compagnia assicurativa svizzera controinteressata, che invitava il broker AON ad inibirne l’ulteriore diffusione.
Quest’ultimo, a sua volta, invitava la Coldiretti Canosa e Terrae s.r.l. ad interrompere immediatamente la diffusione del volantino di che trattasi.
Pur dopo la conclusione della vicenda sopra sintetizzata, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comunicava l’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 74/1992 e dell’art. 5, comma 2, lett. a) del D.P.R. 284/2003.
In esito all’istruttoria svolta, AGCM determinava, con il provvedimento oggetto del presente gravame, di infliggere nei confronti dell’odierna ricorrente la sanzione pecuniaria di € 6.000,00.
Avverso tale atto vengono ora dedotti i seguenti argomenti di censura:
1) Violazione degli artt. 20, comma 1, lett. a) – d) del D.Lgs. 206/2005. Violazione dell’art. 26 del D.Lgs. 206/2005. Violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) – c) del D.Lgs. 74/1992. Violazione degli artt. 1, 3 e 12 della legge 689/1981. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.
Osserva in primo luogo parte ricorrente che la disciplina in materia di pubblicità ingannevole trova legittima applicazione nei soli confronti degli operatori economici (e relativamente all’esercizio di attività commerciali, industriali, artigianali o professionali): per l’effetto assumendo che il previsto apparato sanzionatorio non potesse trovare applicazione anche nei confronti di un’associazione di categoria, non avente finalità lucrative.
2) Violazione degli artt. 20, comma 1, lett. b), 21, 23 e 26 del D.Lgs. 206/2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per sviamento.
Nel rilevare come l’Autorità abbia ritenuto “ingannevole” l’indicazione, contenuta nel volantino di cui sopra, relativa agli sconti che sarebbero stati praticati da Assicurazione Grandine Svizzera, osserva parte ricorrente come nella fattispecie – contrariamente a quanto sostenuto da AGCM – sarebbe stata esplicitamente indicata la grandezza alla quale era riferito lo sconto percentuale (e, quindi, la tariffa applicata dalla società assicurativa).
3) Violazione dell’art. 73, comma 3, della Costituzione. Violazione degli artt. 4 e 15 delle preleggi. Violazione degli artt. 26, comma 9, e 146, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 206/2005. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento.
Nel rilevare come lo svolgimento procedimentale che ha preceduto l’adozione della gravata determinazione sia stato disciplinato dal D.P.R. 284/2003, osserva parte ricorrente che la normativa primaria di riferimento del regolamento esecutivo di cui sopra (rappresentata dal D.Lgs. 74/1992) è stata abrogata dall’art. 146 del D.Lgs. 205/2005 (entrato in vigore il 23 ottobre 2005: prima quindi della conclusione dell’istruttoria, intervenuta il successivo 8 novembre; e prima dell’adozione del contestato provvedimento, recante data 16 novembre 2006).
Tale jus superveniens (che, abrogando la fonte primaria, avrebbe indotto la caducazione della derivata disciplina regolamentare) ha privato l’esercizio dei poteri sanzionatori, secondo quanto sostenuto da parte ricorrente, del necessario presupposto normativo: circostanza vieppiù rilevante ove si consideri che l’applicata sanzione pecuniaria, non prevista dal previdente D.Lgs. 74/1992, sarebbe stata introdotta solo dalla sopravvenuta disciplina di cui al D.Lgs. 206/2005.
4) Violazione degli artt. 25 e 73, comma 3, della Costituzione. Violazione degli artt. 4 e 15 delle preleggi. Violazione degli artt. 26, comma 9, e 146, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 206/2005. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento.
Da ultimo evidenzia parte ricorrente che i fatti alla medesima contestati siano accaduti prima del 16 maggio 2005, nella vigenza del D.Lgs. 74/1992: per l’effetto assumendosi l’illegittimità dell’applicazione (retroattiva) di una sanzione dalla normativa all’epoca vigente non prevista.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Autorità intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 gennaio 2008.

Diritto



1.
Giova procedere, preliminarmente alla disamina dei prospettati argomenti di censura, ad una puntuale ricostruzione delle vicende che hanno dato luogo all’adozione dell’avversata determinazione.
Va innanzi tutto osservato che, con richiesta di intervento, pervenuta ad AGCM il 10 giugno 2005, un’associazione di concorrenti segnalava la presunta ingannevolezza, ai sensi del D.Lgs. 74/1992, di un messaggio pubblicitario della Coldiretti Canosa avente ad oggetto la “campagna grandine 2005”, diffuso mediante volantino nei primi giorni del mese di maggio 2005: nella circostanza lamentandosi che il messaggio oggetto di segnalazione avrebbe avuto carattere di ingannevolezza in quanto privo di indicazione in ordine all’esistenza di limitazioni all’entità dei risarcimenti promessi e all’assunzione del rischio.
Il messaggio in discorso è integrato da un volantino recante il logo della Coldiretti Bari, di Terrae Servizi Assicurativi (TSA) e della società Assicurazione Grandine Svizzera (AGS) e contenente l’informazione “Campagna Grandine 2005 – Comune di Canosa” e chiuso dal seguente claim: “La Coldiretti offre la tariffa più bassa – SI RISPARMIA dal 7% al 32%!!”.
Aperto, ad opera di AGCM, un procedimento istruttorio, perveniva alla stessa Autorità una memoria con la quale AGS precisava di essere estranea all’iniziativa in questione e sottolineava, ulteriormente:
- che le informazioni riportate erano inesatte, in quanto “non si sapeva a quali valori di riferimento erano rapportate” le percentuali di risparmio ivi indicate;
- di non aver autorizzato la spendita del proprio logo, avendo diffidato in data 13 maggio 2005 TSA e Coldiretti – soli responsabili dell’iniziativa – dal continuare a diffondere il volantino segnalato, chiedendone anche il ritiro immediato.
Nell’assumere che, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 206/2005, debba intendersi “per pubblicità qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la vendita di beni o servizi”, ha conseguentemente ritenuto AGCM che:
- “nel caso di specie, il volantino prospetta la vendita di un servizio assicurativo e dunque rientra evidentemente, per il suo oggetto, nella nozione di messaggio pubblicitario a prescindere dalla circostanza che le associazioni di categoria operino senza fini di lucro”;
- e che “le risultanze istruttorie hanno confermato, per esplicita ammissione delle parti, che la copertura pubblicizzata è stata intermediata e gestita da TSA, società controllata dalla Federazione”.
E, d’altro canto, “la modalità di diffusione scelta (affissione nella bacheca delle associazioni) è connaturata alla particolare natura e caratteristica dei servizi offerti, consistenti in coperture assicurative per il ramo grandine, le quali, nella prassi, per ragioni tecniche e di opportunità, sono negoziate da associazioni di categoria in nome e per conto degli agricoltori che vi aderiscono”: dimostrandosi essa “non è idonea a escludere la qualificazione del volantino in termini di messaggio pubblicitario, ai sensi della disposizione citata”.
Confutata la natura asseritamente “informativa” del volantino (atteso che “le informazioni non sono state proposte in maniera neutrale, propria delle comunicazioni istituzionali, bensì con i toni enfatici e i segni grafici di richiamo appartenenti alle comunicazioni pubblicitarie”), concludeva sul punto AGCM valutando il volantino in questione quale “messaggio pubblicitario ai sensi del citato art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 206/2005.
Quanto ai profili di ingannevolezza del messaggio pubblicitario in questione, AGCM ha quindi osservato che:
- “relativamente alle caratteristiche dei servizi pubblicizzati, il volantino pubblicizza una copertura assicurativa che coinvolge la Coldiretti, la Federazione, TSA e AGS”, mentre “l’istruttoria ha evidenziato che AGS era estranea non soltanto all’iniziativa pubblicitaria, ma anche alla realizzazione di una convenzione con la Coldiretti, la Federazione e TSA e che, dunque, il prodotto offerto non era invece disponibile”: con la conseguenza che, “lasciando intendere che la tariffa assicurativa proposta riguardi una polizza stipulata da Coldiretti, Federazione, TSA e AGS, il messaggio risulta idoneo a indurre in errore i consumatori circa la reale disponibilità del prodotto offerto”;
- mentre, per quanto riguarda il prezzo e le condizioni alle quali i servizi pubblicizzati vengono offerti, l’Autorità ha osservato come, secondo “un costante orientamento … in materia di sconti sui prezzi di vendita di beni o servizi … la comunicazione di “sconti” riferiti a una grandezza non indicata non può che generare confusione nel consumatore, rispetto al reale contenuto dell’offerta che gli viene proposta”;
rilevando, poi, come le risultanze istruttorie avessero confermato “la portata decettiva del claim “La Coldiretti offre la tariffa più bassa SI RISPARMIA DAL 7% al 32%!!”, in quanto:
- “se si guarda alle informazioni fornite dalle compagnie assicurative interpellate circa le tariffe e le condizioni offerte per le colture indicate nel messaggio segnalato, emergono dati fra loro difficilmente confrontabili e tali da poter essere ricondotti in affermazioni così categoriche e generiche”;
- mentre, “allo stesso modo, se si guarda ai dati CODIBA, che gli operatori pubblicitari dichiarano aver utilizzato per definire le tariffe, quella di AGS non è mai la più bassa, ma uguale o più elevata di quella delle altre compagnie assicurative”.
Le considerazioni come sopra riportate hanno condotto AGCM a considerare che, dal momento che “la particolare convenienza economica di una polizza assicurativa non è determinabile esclusivamente in base all’entità del premio richiesto, ma anche in base all’esistenza di limitazioni, in termini di risarcimento ottenibile e di capacità assuntiva, che, a parità di prezzo, potrebbero influenzare la scelta del consumatore”, sicché “per tali ragioni … appare difficilmente quantificabile il risparmio conseguibile stipulando una certa polizza” … il messaggio pubblicitario in questione risulta ingannevole con riguardo alle caratteristiche dei servizi pubblicizzati, nonché al prezzo e alle condizioni alle quali essi vengono offerti, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo n. 206/05”.
A seguito della valutata ingannevolezza del messaggio pubblicitario in questione, AGCM disponeva l’applicazione, nei confronti dell’odierna ricorrente, di una sanzione amministrativa pecuniaria la cui quantificazione (nell’ambito di un range compreso fra € 1.000,00 ed € 100.000,00), interveniva tenendo conto della gravità e della durata della sanzione.
In particolare, in applicazione dei criteri all’uopo individuati dall’art. 11 della legge n. 689/1981 (gravità della violazione; opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione; personalità dell’agente; condizioni economiche dell’impresa), l’Autorità, valutate:
- le modalità di diffusione del messaggio;
- e la durata della diffusione stessa (inferiore ad una settimana)
disponeva l’irrogazione nei confronti della Federazione Provinciale Coldiretti di Bari, della Coldiretti di Canosa e della Società Terrae Servizi Assicurativi s.r.l. una sanzione di importo pari ad € 6.000,00 ciascuno.
2. Assume parte ricorrente – con i motivi di gravame esposti in narrativa – che il provvedimento impugnato sia illegittimo:
- in primo luogo, in quanto il volantino pubblicitario avrebbe espressamente indicati la grandezza alla quale erra riferito lo sconto pubblicitario; e, quindi, la tariffa applicata dalla società assicurativa;
- secondariamente, in ragione dell’abrogazione da parte del D.Lgs. 206/2005, della disposizioni di cui al previdente D.Lgs. 74/1992, alla quale avrebbe fatto seguito la derivata caducazione della disciplina regolamentare attuativa di cui al D.P.R. 284/2003 (con riveniente illegittimità dell’attività posta in essere da AGCM nel quadro del procedimento all’esame);
- da ultimo, in ragione della preclusa applicabilità retroattiva dell’apparato sanzionatorio di cui al D.Lgs. 206/2005: venendo in considerazione, nella fattispecie de qua, una sanzione amministrativa non prevista dall’abrogato D.Lgs. 74/1992;
preliminarmente escludendo, in ragione del carattere non lucrativo statutariamente perseguito (in quanto Associazione di categoria) di non essere soggetto passivo con riferimento alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole.
2.1 Va innanzi tutto escluso che il procedimento preordinato alla repressione della condotta integrante pubblicità ingannevole contempli, nell’ambito dei soggetti potenzialmente idonei a porre in essere comportamenti suscettibili di dar luogo a tale fattispecie, esclusivamente operatori commerciali, come dalla ricorrente Associazione sostenuto.
La lett. b) dell’art. 20 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, infatti, indica per “pubblicità ingannevole” (riproducendo il contenuto dell’abrogato art. 2 del D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 74) “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente”.
Nell’osservare come la qualificazione dell’ingannevolezza del messaggio, normativamente fissata, prescinda dalla definizione giuridica del soggetto che ad esso abbia dato diffusione – per l’effetto escludendosi che l’applicabile disciplina abbia introdotto una limitazione soggettiva dei potenziali destinatari passivi delle relative disposizioni – va ulteriormente osservato, quanto alla finalità che il Legislatore ha inteso perseguire nel dettare le relative previsioni, che il relativo scopo risiede nella manifestata volontà di “tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa” (cfr. art. 26 del D.Lgs. 206/2005 e, prima ancora, art. 1 del D.Lgs. 74/1992).
Deve conseguentemente rilevarsi come la qualificazione commerciale, imprenditoriale o, comunque, professionale vada quindi individuata non già in capo al soggetto alla cui condotta vada ascritta una fattispecie qualificabile come “pubblicità ingannevole”: quanto (diversamente da ciò che parte ricorrente sostiene) nei confronti del soggetto che da tale comportamento (e, conseguentemente, dal messaggio pubblicitario) sia pregiudicato nello svolgimento delle attività anzidette.
2.2. Esclusa la fondatezza della doglianza in precedenza esaminata, deve poi disattendersi l’argomentazione con la quale parte ricorrente ha sostenuto che il D.P.R. 11 luglio 2003 n. 284 sia stato abrogato per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (“Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003 n. 229”).
Va al riguardo osservato come l’art. 146 del citato testo normativo (comma 1, lett. d) individui, nell’ambito delle disposizioni abrogate per effetto della entrata in vigore del “Codice” stesso, il D.Lgs. 25 gennaio 1992 n. 74 (così come modificato dal D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 67, recante attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa); ma non anche il D.P.R. 284/2003 in questione.
Se, conseguentemente, deve escludersi che il regolamento anzidetto sia stato esplicitamente abrogato, va parimenti disattesa l’argomentazione con la quale parte ricorrente sostiene che il citato decreto presidenziale (attuativo del D.Lgs. 74/1992) sarebbe stato (implicitamente e) derivativamente abrogato per effetto dell’entrata in vigore del citato art. 146 del D.Lgs. 206/2005, in ragione del venir meno della normativa primaria di riferimento.
Secondo la prospettazione esposta da parte ricorrente, la derivativa valenza abrogante dispiegata dall’art. 146 sopra riportato anche in ordine alla disciplina regolamentare riguardante i procedimenti in materia di pubblicità ingannevole avrebbe privato l’Autorità dell’esercizio delle attribuzioni alla medesima rimesse in materia, anche con riferimento ai procedimenti incardinati precedentemente all’entrata in vigore dello jus superveniens ex D.Lgs. 206/2005, ma non conclusi da AGCM (come nel caso di specie) anteriormente alla data del 23 ottobre 2005 (di entrata in vigore del ripetuto decreto n. 206).
Ribadite le esposte considerazioni relative alla mancanza, nel decreto da ultimo citato, di una espressa previsione abrogativa contemplante il D.P.R. 284/2003, va osservato come il comma 9 dell’art. 26 del citato D.Lgs. 206/2005 (recante disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e comparativa) precisi che “la procedura istruttoria è stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione”.
Quindi, proprio con riferimento alla disciplina di carattere istruttorio che deve precedere (ed assistere) le determinazioni in materia rimesse ad AGCM, il testo normativo da ultimo citato contempla due presupposti di legittimità:
- l’uno, di carattere sostanziale (rappresentato dall’esigenza di garantire l’effettività del contraddittorio endoprocedimentale, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione delle attività compiute);
- l’altro, di carattere formale (integrato dall’adozione della normativa regolamentare secondo le modalità di cui all’art. 17, comma 1, della legge 400/1988);
i quali, entrambi, sono positivamente soddisfatti dal D.P.R. 284/2003: rispetto al quale, conseguentemente, non può essere predicata la sostenuta (implicita) vis abrogans dispiegata dal D.Lgs. 206/2005, atteso che le disposizioni da quest’ultimo introdotte non contrastano con la disciplina di regolamentazione dell’attività istruttoria dettata dal decreto presidenziale in discorso.
Decisamente confutata, sotto l’aspetto da ultimo sottoposto ad esame, la tesi con la quale parte ricorrente ha sostenuto che l’entrata in vigore del D.Lgs. 206/2005 avrebbe privato l’Autorità del potere di (concludere l’istruttoria; e, quindi, di) provvedere in ordine alla presente vicenda, va da ultimo soggiunto – a conferma della rappresentata perdurante vigenza delle disposizioni dettate dal D.P.R. 284/2003 anche successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 206/2005 – come l’Autorità, con determinazione n. 15790 adottata nell’Adunanza del 15 novembre 2007 (e pubblicata sul Bollettino n. 43 del 7 dicembre 2007), nel dare applicazione all’art. 8, comma 11, del D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 145 (recante “attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”: il quale prevede che l’Autorità, con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione) abbia deliberato di adottare il regolamento concernente “le procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita”; in tale circostanza stabilendo altresì (art. 21) che successivamente alla data di entrata in vigore del testo regolamentare in questione non trovasse più applicazione la disciplina di cui al D.P.R. 11 luglio 2003 n. 284.
2.3 Come sopra individuata la data di inoperatività delle disposizioni di cui al testo regolamentare da ultimo citato – e, per l’effetto, ribadita l’incondivisibilità delle doglianze al riguardo esposte con il presente gravame – parimenti infondata si rivela la censura con la quale parte ricorrente ha contestato l’applicabilità, relativamente alla vicenda all’esame, dell’apparato sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 206/2005: assumendosi, al riguardo, l’illegittima irrogazione di una misura afflittiva (quale prevista dall’art. 26, comma 7, del D.Lgs. 206/2005), che si afferma anteriormente non prevista dal previgente ordinamento: e che, quindi, non potrebbe trovare applicazione (con carattere retroattivo) relativamente a fattispecie insorte anteriormente all’entrata in vigore della relativa disposizione legislativa.
È ben vero che la disposizione applicata alla fattispecie in esame (art. 26, comma 7, del D.Lgs. 206/2005) attribuisce all'Autorità il potere di disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 100.000, “tenuto conto della gravità e della durata della violazione”; ulteriormente soggiungendo che, “nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 24 e 25 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro”.
Ma è altrettanto vero che la previsione di cui all’art. 7, comma 6-bis, del D.P.R. 284/2003 identicamente configurava (rispetto al riportato art. 26, comma 7, del D.Lgs. 206/2005) l’apparato sanzionatorio a disposizione dell'Autorità: alla quale era rimessa “l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro”.
Né può fondatamente sostenersi, in virtù del principio tempus regit actum, che tale disposizione fosse (anch’essa) inapplicabile ratione temporis alla vicenda all’esame, atteso che il citato comma 6-bis è stato aggiunto, rispetto al testo originario dell’art. 7, dall'art. 1, della legge 6 aprile 2005 n. 49.
Deve, per effetto di quanto osservato, escludersi la fondatezza delle doglianze con le quali parte ricorrente assume l’assenza di alcuna previsione sanzionatoria – operante al momento del verificarsi della condotta presa in considerazione da AGCM – suscettibile di indurre l’applicazione della misura affittiva (di carattere pecuniario) della quale viene lamentata l’illegittimità.
2.4 Se le censure esaminate ai precedenti punti non rivelano giuridica fondatezza, ad analoghe conclusioni è dato pervenire per quanto concerne le doglianze con le quali parte ricorrente ha posto in luce l’erroneità dell’assunto al quale è pervenuta AGCM, sostenendo che il riferimento dello sconto praticato ad una grandezza non indicata sarebbe idoneo ad ingenerare confusione nel consumatore.
Afferma al contrario l’odierna ricorrente che, nella fattispecie all’esame, il volantino pubblicitario avrebbe esplicitamente riportato la grandezza alla quale era riferito lo sconto percentuale offerto (e, quindi, la tariffa applicata dalla Compagnia assicurativa).
La lettura del claim caduto sotto l’attenzione dell’Autorità, tuttavia, non consente di confermare quanto dalla ricorrente sostenuto: al riguardo osservandosi come il testo del messaggio pubblicitario diffuso si sostanziasse, tout court, nell’affermazione: “La Coldiretti offre la tariffa più bassa – SI RISPARMIA dal 7% al 32%!!”.
Si dimostrano, quindi, indenni da censure le argomentazioni con le quali AGCM:
- avuto riguardo alle informazioni fornite dalle compagnie assicurative interpellate circa le tariffe e le condizioni offerte per le colture indicate nel messaggio segnalato ed alla riveniente emersione di “dati fra loro difficilmente confrontabili e tali da poter essere ricondotti in affermazioni così categoriche e generiche”;
- ulteriormente tenuti presenti i dati forniti da CODIBA – che gli operatori pubblicitari dichiarano aver utilizzato per definire le tariffe – alla stregua dei quali la tariffa proposta da AGS non è la più bassa, ma si ragguaglia, ovvero “è più elevata di quella delle altre compagnie assicurative”;
- e nella considerazione che l’individuazione del carattere di maggiore di una polizza assicurativa sia determinabile (non già in conseguenza della mera quantificazione del premio richiesto, ma anche) con riferimento all’eventuale esistenza di “limitazioni, in termini di risarcimento ottenibile e di capacità assuntiva, che, a parità di prezzo, potrebbero influenzare la scelta del consumatore”;
ha ritenuto, in ragione della ravvisata problematica quantificabilità del risparmio conseguibile, il carattere di ingannevolezza del messaggio pubblicitario in questione, “con riguardo alle caratteristiche dei servizi pubblicizzati, nonché al prezzo e alle condizioni alle quali essi vengono offerti”.
Nel rammentare come i limiti di sindacablità del giudizio di ingannevolezza del messaggio svolto dall'Autorità, nel caso di corretta e completa acquisizione degli elementi di fatto rilevanti, si svolga esclusivamente sul piano della ragionevolezza e della congruità della valutazione (con conseguente esclusione di interventi di carattere sostitutivo incompatibili con l'opinabilità dei giudizi e con la non oggettività ed esattezza delle discipline di riferimento: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2003 n. 1054), deve escludersi che, con riferimento alle doglianze dalla parte ricorrente al riguardo esposte, l’avversata determinazione di AGCM si riveli inficiata.
3. Richiamate le argomentazioni in precedenza esposte, dispone conclusivamente il Collegio, in ragione della riscontrata infondatezza delle esaminate doglianze, la reiezione dell’impugnativa.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I –respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2008, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Pasquale DE LISE – Presidente
Roberto POLITI – Consigliere, relatore, estensore
Roberto CAPONIGRO – Primo Referendario



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento