T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 18 gennaio 2008 n. 163
Pres. Speranza, est. Sabatino
Lucci Salvatore impresa di costruzioni s.r.l. (Avv.ti A. Erra, E. Soprano, P. Vaiano e D. Vaiano) c. Ministero BB.AA.CC. (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Castelli Giorgio s.r.l., (Avv.ti S. Della Corte e L. Ruggiero). |
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1. Contratti della P.A. – Gara per l’affidamento di lavori pubblici – Giustificazioni – Possibilità che siano fornite anche solo dalla capogruppo dell’ATI costituenda – Ipotesi in cui può essere riconosciuta – Individuazione e ragioni.
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2. Contratti della P.A. – Gara per l’affidamento di lavori pubblici – Presentazione di dichiarazione sostitutiva priva del richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Esclusione – Non va disposta.
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3. Giustizia Amministrativa – Ricorso incidentale – Doglianza con cui si deduce che la ricorrente principale, esclusa dalla gara, non conseguirebbe l’aggiudicazione dell’appalto – Infondatezza – Ragioni.
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4. Giustizia Amministrativa – Ricorso proposto dalla sola capogruppo mandataria dell’ATI costituenda – Non è inammissibile – Ragioni.
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5. Contratti della P.A. – Gara per l’affidamento di lavori pubblici – Esclusione per anomalia dell’offerta – In caso di determinazione di un criterio valutativo dell’anomalia sia erroneo – E’ illegittima.
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1. Qualora la stazione appaltante richieda giustificazioni sull’anomalia dell’offerta, le stesse possono essere fornite anche solo dalla capogruppo della costituenda ATI e non da tutte le imprese coinvolte, purché sia ragionevole supporre che tale fosse la volontà delle parti, poiché le giustificazioni non sono un fatto negoziale, ma sono manifestazioni di scienza, che portano all’amministrazione nuovi elementi cognitivi, utili alla valutazione dell’offerta presentata, sulla base di dati e riscontri di cui essa è in possesso.
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2. In mancanza di una specifica prescrizione circa l'utilizzo di particolari formule da parte del bando di una gara per l'affidamento di lavori pubblici, legittimamente può essere ammessa a partecipare ad una gara per l'affidamento di lavori pubblici l'impresa che abbia prodotto una dichiarazione sostitutiva dell'originale di un documento priva del richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
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3. E’ infondata la doglianza con cui la ricorrente incidentale deduce che la ricorrente principale, esclusa dalla gara, non avrebbe possibilità di aggiudicarsi l’appalto anche in caso di accoglimento del ricorso poiché nella stessa si opera un giudizio prognostico sull’operato futuro dell’amministrazione, ovvero si entra in un ambito di discrezionalità tecnica che sfugge alla cognizione del G.A., che deve limitarsi ad indagare il passato ed a dare indicazioni sul futuro comportamento della pubblica amministrazione, senza poter necessariamente dedurre, in assenza di un vincolo cogente, l’impossibilità del raggiungimento del risultato sperato.
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4. Il ricorso proposto unicamente dalla capogruppo mandataria della costituenda ATI, in assenza di alcuna attribuzione da parte delle altre imprese coinvolte non è inammissibile, alla luce della necessità di tutela delle singole e differenziate posizioni giuridiche di ciascuno dei partecipanti all’ATI, atteso che ognuno di essi potrebbe ritenersi leso, e non solo dal punto di vista patrimoniale, dalla decisione di mancata aggiudicazione.
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5. Nel meccanismo di valutazione delle offerte anomale, previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, il legislatore, nazionale ora e comunitario prima, tende a sottoporre il canone dell’anomalia ad un criterio di valutazione tendenzialmente oggettivo, a tutela di un bene generale quale il rispetto della concorrenza e del mercato e, pertanto, i criteri di riscontro dell’anomalia devono ancorarsi a profili oggettivi, ossia ad “elementi specifici”, con la conseguenza che è illegittima l’esclusione di un concorrente da una gara per anomalia dell’offerta se il criterio di valutazione individuato dalla stazione appaltante sia stato determinato erroneamente (nella fattispecie la cifra utilizzata come elemento di confronto è stata giudicata erronea poiché alcune voci che la componevano erano relative ad elementi del tutto inconferenti e, pertanto, il punto di riferimento oggettivo a cui l’amministrazione si è legata per la valutazione dell’anomalia dell’offerta non ha la consistenza contabile necessaria).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
OTTAVA SEZIONE DI NAPOLI
composto dai Signori Magistrati:
Evasio Speranza Presidente
Luigi Domenico Nappi Consigliere
Diego Sabatino Primo Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 2363/2007 proposto da
Lucci Salvatore impresa di costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e come capogruppo mandataria della costituenda ATI con le ditte D’Orazio Pietro azienda agricola prof. Riccardo Motti, elettivamente domiciliata in Napoli, via G. Melisurgo 4, presso lo studio dei procuratori avv. Alfonso Erra e Enrico Soprano, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, unitamente ai procuratori avv. Paolo Vaiano e Diego Vaiano, che la rappresentano e difendono in virtù di procura notarile allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore
contro
Ministero per i beni e le attività culturali - soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli, anche per legge domiciliataria
nonché
Castelli Giorgio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI costituita con la Giardini e paesaggi s.a.s. di Marco Cascella & C. e la Maurizio Morini & C. s.a.s., elettivamente domiciliata in Napoli, via Vittorio Veneto 288/A, presso lo studio dei procuratori avv. Salvatore Della Corte e Luca Ruggiero, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
Giardini e paesaggi s.a.s. di Marco Cascella & C., non costituita
Maurizio Morini & C. s.a.s., non costituita
per l’annullamento, previa sospensione,
1. della nota prot. 10624 del 30 marzo 2007, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali - soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta comunicava, relativamente all’appalto concorso indetto “per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento da eseguirsi in Pozzuoli NA – parco archeologico di Cuma – valorizzazione dell’anfiteatro e dell’area circostante, restauro conservativo delle strutture portate alla luce e valorizzazione dell’area della città bassa, con creazione di nuovi percorsi di visita, restauro conservativo dell’area delle mura nord”, che la commissione di gara aveva escluso l’offerta della costituenda ATI Lucci “dichiarandola anomala ai sensi dell’art. 86 el DLvo 163/2006, in quando i costi di manutenzione presentati appaiono notevolmente sottostimati e pertanto anomali”;
2. di tutti gli atti e verbali della commissione di gara ed in particolare: a) del verbale n. 83 quarta seduta del 11 gennaio 2007, con il quale la commissione di gara aggiudicava provvisoriamente la gara all’ATI Lucci ed allo stesso tempo “riteneva opportuno segnala alla stazione appaltante l’ipotesi di richiedere giustificazioni ed ulteriori elementi di valutazioni circa gli importi indicati; b) del verbale del 24 marzo 2007, mai conosciuto;
3. della dichiarazione del presidente della commissione di gara prot. 10556/2007;
4. del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato prestazionale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
5. di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché, con memoria per motivi aggiunti depositata il 17 maggio 2007,
1. della nota prot. 12215 del 13 aprile 2007, con la quale il il Ministero per i beni e le attività culturali - soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta ribadiva “quanto già comunicato con nota ns. prot. 10624 del 30 marzo 2007, in quanto nessun ulteriore elemento giustificativo sarebbe stato ritenuto utile ai fini di un’ulteriore verifica in contraddittorio tale da comportare una diversa decisione finale della commissione, che peraltro si è espressa in termini perentori e definitivi”;
2. della nota prot. 6804 del 28 febbraio 2007, con la quale la commissione di gara comunica al soprintendente archeologo la necessità di acquisire un parere giuridico sulle giustificazioni rese dall’ATI Lucci, nonché “un parere di una commissione tecnica sui costi di manutenzione standard in questo territorio”;
3. della nota prot. 7401 del 28 febbraio 2007, con la quale la soprintendenza ha richiesto un parere giuridico all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;
4. della nota prot. 7582 del 6 marzo 2007 con la quale la soprintendenza ha richiesto all’ufficio tecnico un prospetto riepilogativo dei costi di manutenzione relativi ai siti dei Campi Flegrei, suddivisi per tipologia;
5. del parere reso in data 2 marzo 2007 dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
6. del prospetto riepilogativo dei costi di manutenzione annui trasmesso in data 8 marzo 2007 dal responsabile dell’ufficio tecnico, “da cui si evince che relativamente al territorio di Cuma – Pozzuoli – Parco archeologico – Masseria del Gigante – Depositi e Sale – Depositi prog. Kyme e Mura, il costo di manutenzione annuo degli impianti, del verde, ecc. ammonta ad €. 21.045,00;
7. del verbale di gara n. 83, quinta seduta del 24 marzo 2007;
8. della dichiarazione del presidente della commissione di gara prot. 10556/2007;
9. di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché, con memoria per motivi aggiunti depositata il 21 maggio 2007,
1. della nota prot. 10622 del 30 marzo 2007, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali - soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta comunicava all’ATI Castelli l’aggiudicazione definitiva dei lavori de quibus;
2. di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;
Data per letta la relazione del primo referendario Diego Sabatino nella udienza pubblica del 10 dicembre 2007;
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto
Con ricorso iscritto al n. 2363/2007, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di aver partecipato all’appalto concorso indetto per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento da eseguirsi in Pozzuoli NA – parco archeologico di Cuma – valorizzazione dell’anfiteatro e dell’area circostante, restauro conservativo delle strutture portate alla luce e valorizzazione dell’area della città bassa, con creazione di nuovi percorsi di visita, restauro conservativo dell’area delle mura nord”, appalto che, tra le modalità di presentazione dell’offerta economica, prevedeva l’obbligo del concorrente il costo di manutenzione annua anche utilizzando “il modello o lo schema di cui all’allegato A”;
- che nel corso della procedura di gara, la commissione, dopo aver dichiarata la costituenda ATI Lucci aggiudicataria provvisoria, segnalava alla stazione appaltante la necessità di richiedere ulteriori giustificazioni in merito ai costi di utilizzazione e manutenzione, all’esito della quale seguiva uno scambio di comunicazioni, con un deposito finale da parte della ricorrente di una articolata relazione in data 17 febbraio 2007;
- che, nonostante tali ulteriori elementi, con la nota del 30 marzo 2007, la stazione appaltante escludeva la ricorrente dalla gara, ritenendo anomala l’offerta presentata.
Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato per la parte resistente, Ministero per i beni e le attività culturali - soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, nonché la parte controinteressata, Castelli Giorgio s.r.l., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
La controinteressata presentava inoltre ricorso incidentale, depositato in data 24 maggio 2007, nel quale evidenziava una serie di irregolarità commesse dalla ricorrente e che avrebbero comunque determinato la sua esclusione;
All’udienza del 28 maggio 2007, dopo un primo rinvio dall’udienza del 14 maggio precedente, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 1624/2007.
Con ordinanza n. 4115/2007, la sezione sesta del Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto, riformava la decisione di prime cure, accogliendo l’istanza cautelare.
All’udienza del 10 dicembre 2007, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Considerato in diritto
1. La proposizione del ricorso incidentale da parte della controinteressata impone che le ragioni ivi sostenute siano esaminate in via preliminare. Con il primo dei motivi del ricorso incidentale, la controinteressata definitivamente aggiudicataria deduce violazione di legge (art. 37 comma 8 e artt. 86 e seguenti DLvo 163/06); violazione dei principi generali in materia di partecipazione delle ATI alle procedure di gara; violazione del principio della par condicio competitorum; violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per errata ponderazione della fattispecie concreta; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; erroneità.
Il motivo verte fondamentalmente sulla circostanza che, una volta richieste le giustificazioni sull’anomalia dell’offerta da parte della stazione appaltante, queste siano state fornite unicamente dalla capogruppo della costituenda ATI e non da tutte le imprese coinvolte.
1. 1. Il motivo è infondato.
La questione principale attiene alla possibilità che l’impresa capogruppo di una costituenda ATI possa fornire, anche in nome delle altre diverse partecipanti al raggruppamento, ulteriori elementi ad esplicazione della offerta formulata, nei casi in cui questa non rappresenti modificazioni della stessa.
Nella giurisprudenza, invero, è dato rinvenire decisioni dalle quali si evince come, stante la natura di soggetto non ancora costituito dell’ATI ed il principio dell’eccezionalità della sostituzione nella legittimazione, tutti gli elementi negoziali debbano provenire dal soggetto titolare, escludendo quindi che la capogruppo, non ancora procuratrice a seguito di mandato, possa svolgere un tale tipo di attività. In particolare, si afferma che anche le giustificazioni da fornirsi in tema di valutazione delle offerte anomale, in quanto costituenti manifestazioni di volontà che concorrono a dare vita all'offerta nel suo insieme, nel caso di raggruppamento ancora da costituire devono essere rese da tutti i soggetti che saranno chiamati a costituire la futura ATI (così Consiglio di Stato V, 29 novembre 2005, n. 6772).
A parere del Collegio, come peraltro espresso in sede di decisione cautelare, la qualificazione delle giustificazioni come fatto negoziale non può essere condivisa, in quanto con queste l’impresa fornisce all’amministrazione elementi di conoscenza utili alla valutazione dell’offerta presentata, sulla base di dati e riscontri di cui essa è in possesso. Si tratti quindi di contratti di particolare favore, di momenti dell’organizzazione o del know how aziendale, di situazioni contingenti di mercato o di quant’altro, si verte comunque su elementi esterni all’azione volitiva del soggetto e che invece fungono da presupposti tenuti presenti dall’impresa nella formulazione della sua proposta contrattuale. Non si tratta quindi di aspetti negoziali, ma al limite di manifestazioni di scienza, che portano all’amministrazione nuovi elementi cognitivi, prima nel solo possesso del privato.
Una tale qualificazione non consente però di affermare sicuramente che, non essendo comprese in una ambito di sicura attribuzione al solo titolare delle situazioni giuridiche (giusta il disposto dell’art. 1321 c.c.), le dichiarazioni di scienza possano comunque provenire da un soggetto terzo, quanto meno perché toccano elementi (si diceva prima dell’organizzazione aziendale o del know how) in sé oggetto di tutela giuridica contro la indebita divulgazione. Allora, se è sicuramente da ammettere che la capogruppo comunichi da sola elementi che attengono al proprio status imprenditoriale, deve invece ricercarsi una fonte autorizzativa diversa per la informazione concernente soggetti terzi, atteso che questa non può discendere dalla mera volontà di costituire, in futuro, un soggetto diverso giuridicamente tutelato, ma deve avere un riscontro attuale, sulla base dei dati evidenziati in giudizio.
È evidente quindi che, qualora emergessero inizi tali da far ritenere che, almeno per presunzioni, sia esistito un accordo tra le parti affinchè la sola mandataria comunicasse elementi dell’organizzazione noti ad un diverso soggetto partecipante, allora potrebbe ritenersi del tutto valida la presentazione delle giustificazioni sull’anomalia delle offerte da parte della sola capogruppo.
Inquadrato dogmaticamente il problema, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame, si verifichi appunto quanto sopra delineato. Infatti, la produzione della capogruppo, come riscontrata negli atti processuali, contiene unicamente elementi documentali, relativi allo stesso soggetto. Non pare quindi possibile ritenere violato il principio di autonomia negoziale e di differenziazione soggettiva tra i vari partecipanti alla costituenda ATI.
2. Con il secondo dei motivi del ricorso incidentale, viene dedotta violazione del D.P.R. 445/00; omesso richiamo alle sanzioni penale rese in sede di partecipazione alla procedura di gara; violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuale; eccesso di potere per difetto di istruttoria.
La doglianza attiene fondamentalmente ai contenuti delle dichiarazioni esibite dalla ATI ricorrente ed alla loro inidoneità ad essere considerate valide autocertificazioni. In particolare, le stesse non conterrebbero il richiamo alle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00.
2. 1. La censura non può essere condivisa.
In merito alla questione sottoposta, devono riscontrarsi orientamenti differenziati da parte del giudice amministrativo, in rapporto alla necessità o meno di introdurre necessariamente nelle dichiarazioni di autocertificazioni le prescrizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00.
Ritiene tuttavia il Collegio che, una impostazione non formalistica della ratio della legge, imponga di considerare che, in mancanza di una specifica prescrizione circa l'utilizzo di particolari formule da parte del bando di una gara per l'affidamento di lavori pubblici, legittimamente possa essere ammessa a partecipare ad una gara per l'affidamento di lavori pubblici l'impresa che abbia prodotto una dichiarazione sostitutiva dell'originale di un documento priva del richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (da ultimo, T.A.R. Lazio III, 9 febbraio 2005, n. 1182).
3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, viene dedotta violazione di legge (art. 83 DLvo 163/06); violazione dei principi generali in materia di procedure di gara; violazione del principio della par condicio competitorum; violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per errata ponderazione della fattispecie concreta; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; erroneità.
La ragione di doglianza attiene al fatto che, quand’anche accolto il ricorso principale, l’ATI ricorrente non avrebbe possibilità di aggiudicarsi la gara in quanto l’amministrazione dovrebbe necessariamente attribuirle il punteggio di zero in relazione alla voce “costo di manutenzione annua”, facendo venir meno ogni possibilità di aggiudicazione.
3. 1. La censura non ha pregio.
Sebbene l’ipotesi ricostruttiva non sia del tutto sfornita di fondamento, deve pur sempre rilevarsi che nella stessa si opera un giudizio prognostico sull’operato futuro dell’amministrazione, entrando quindi in un ambito di discrezionalità tecnica che sfugge alla cognizione, almeno per come qui ricostruito, di questo Giudice, che deve limitarsi ad indagare il passato ed a dare indicazioni sul futuro comportamento della pubblica amministrazione, senza poter necessariamente dedurre, in assenza di un vincolo cogente, l’impossibilità del raggiungimento del risultato sperato.
Il ricorso incidentale, nella sua articolazione complessiva, deve quindi essere respinto.
4. Avendo dato conto delle ragioni espresse nel ricorso incidentale, si può passare a valutare le questioni introdotte con il ricorso principale. In questo caso, occorre primariamente prendere posizione sulle due eccezioni preliminari proposte dalla controinteressata.
4. 1. In merito alla prima, proposta con la memoria di costituzione ed attinente la improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’atto di aggiudicazione definitiva, può essere ritenuta superata dalla successiva e tempestiva proposizione di motivi aggiunti.
4. 2. In merito alla seconda, proposta con la memoria depositata in data 11 ottobre 2007, si evidenzia come il ricorso sia stato proposto unicamente dalla capogruppo mandataria della costituenda ATI, in assenza di alcuna attribuzione da parte delle altre imprese coinvolte.
La doglianza non ha pregio.
Non sfugge al Collegio la circostanza che la questione proposta sia al centro di un vasto dibattito dottrinale e giurisprudenziale, che coinvolge sia gli organi di giustizia nazionale come pure quelli comunitari. Di tale dibattito, più che riferire i termini delle decisioni che lo hanno scandito, occorre valutare le differenti ragioni che lo sostengono.
Da un lato, vi è la considerazione ovvia che il ricorso non avrebbe alcun utile risultato se, una volta completata la fase giurisdizionale, le imprese dichiarate così aggiudicatarie non avessero un interesse alla prosecuzione del rapporto con l’amministrazione e quindi non intendessero concludere il contratto con la stessa. La richiesta di una partecipazione congiunta alla impugnativa dinanzi al giudice amministrativo è quindi un elemento di prova della sussistenza di un concreto ed attuale interesse a vedersi aggiudicata la gara e quindi a concludere proficuamente il rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.
Dall’altro, vi è la necessità di tutela delle singole e differenziate posizioni giuridiche di ciascuno dei partecipanti all’ATI, atteso che ognuno di essi potrebbe ritenersi leso, e non solo dal punto di vista patrimoniale, dalla decisione di mancata aggiudicazione. In questa ottica, che si fonda su ragioni attuali e non su prognosi sul comportamento futuro, è perfettamente legittimo che anche il singolo partecipante alla gara possa agire per la tutela delle proprie posizioni giuridiche, connesse allo svolgimento del procedimento amministrativo di selezione del contraente.
Questa ultima ratio, peraltro più vicina alla dinamica consolidata della tutela delle situazioni soggettive, è quella che il Collegio ritiene di condividere, peraltro nella scia della giurisprudenza maggioritaria e nella considerazione che anche il mero profilo della tutela della propria reputazione commerciale possa giustificare in sé l’interesse a ricorrere, senza che ciò coinvolga necessariamente tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.
L’eccezione preliminare va quindi disattesa.
5. Venendo al merito, deve ritenersi fondato il ricorso, che va accolto entro i termini di seguito precisati.
6. Il Collegio ritiene di dare preminenza al primo motivo di diritto, quello con il quale la parte ricorrente si duole di violazione di legge; violazione dell’art. 86 del DLvo 163/2006; eccesso di potere per carenza dei necessari presupposti; travisamento dei fatti; contraddittorietà ed illogicità manifesta; difetto di motivazione e di istruttoria; sviamento. La parte ricorrente, evidenziato che nel caso in specie si ricade nella fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 86 del decreto legislativo 163 del 2006, si sofferma nella natura dell’accertamento ulteriore richiesto dalla stazione appaltante, facendo risaltare come l’attività dell’amministrazione si sia svolta senza il supporto di un dato oggettivo di riscontro. Si afferma infatti che nel verbale di gara dell’11 gennaio 2007, introdotta l’esame del valore indicato in rapporto ai costi di manutenzione, sia poi mancato qualsiasi riscontro del “nesso di consequenzialità tra tale elemento dell’offerta e la possibile anomalia dell’offerta nel suo complesso”.
L’argomentazione è poi completata, nello sviluppo dell’azione giudiziaria, con elementi tratti dalle acquisizioni successive e dai gravami in seguito proposti contro gli ulteriori atti dell’amministrazione dai quali emergevano riscontri alla ipotesi della ricorrente.
6. 1. La censura è fondata e va accolta.
Dalla norma che disciplina il meccanismo di valutazione delle offerte anomale, il già citato art. 86 del decreto legislativo 163 del 2006, si nota come il legislatore, nazionale ora e comunitario prima, tenda a sottoporre il canone dell’anomalia ad un criterio di valutazione tendenzialmente oggettivo, a tutela di un bene generale quale il rispetto della concorrenza e del mercato.
Pertanto, i criteri di riscontro dell’anomalia devono ancorarsi, come dice la norma, a profili oggettivo, ossia ad “elementi specifici”.
Nel caso in esame, l’amministrazione ha proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta in merito al prezzo considerato per i costi di manutenzione, ritenendolo eccessivamente basso. Si noti che tale affermazione dell’amministrazione è stata costruita sulla base di una specie di subprocedimento all’interno della gara, originato dal verbale della quarta seduta del 11 gennaio 2007, dove la commissione di gara segnalava alla stazione appaltante l’ipotesi di richiedere giustificazioni ed ulteriori elementi di valutazioni circa gli importi indicati, a cui poi seguiva la nota prot. 6804 del 28 febbraio 2007, con cui veniva richiesto al soprintendente archeologo la necessità di acquisire un parere giuridico sulle giustificazioni rese dall’ATI Lucci ed un parere di una commissione tecnica sui costi di manutenzione standard in questo territorio. Successivamente, con nota prot. 7401 del 28 febbraio 2007, la soprintendenza richiedeva un parere all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli e con la nota prot. 7582 del 6 marzo 2007, chiedeva un prospetto riepilogativo dei costi di manutenzione relativi ai siti dei Campi Flegrei, suddivisi per tipologia, atti che venivano poi successivamente conseguiti e posti a base della decisione.
Come emerge dall’iter procedimentale, l’esigenza dell’amministrazione è inizialmente sorta non tanto per una oggettiva discrepanza di dati, quanto per la percezione soggettiva della commissione di gara di una loro non corrispondenza. Se tuttavia il fatto originatore del subprocedimento può anche essere non ritenuto rilevante, atteso che comunque rientrerebbe nella valutazione tecnica dell’amministrazione sull’ampiezza del proprio sindacato, non ci si può esimere dal valutare l’esito decisionale a cui tale iter è approdato.
Infatti, a seguito della resa del parere tecnico, l’amministrazione ha ritenuto di poter usare come parametro di riferimento la cifra di €. 21.045,00 ossia quella effettivamente impiegata nell’anno 2005 per la manutenzione dell’area. Il divario tra tale somma e quella di molto inferiore indicata dalla ricorrente ATI Lucci (pari a €. 7.000,00) ha allora determinato la decisione di escludere la parte ricorrente.
Tuttavia, non è infondata la censura proposta, dapprima in sede di appello cautelare e successivamente reiterata in questa sede, che la cifra utilizzata come elemento di confronto sia stata determinata erroneamente. Infatti, ad un riscontro puntuale delle voci ivi comprese, è emerso come nella determinazione della voce complessiva siano stati computati elementi del tutto inconferenti.
Nella puntuale disamina delle 6 voci che integrano la spesa complessiva, giusta la nota del 26 aprile 2007, la parte ricorrente evidenzia come da questa debbano essere espunte le voci per cui non è chiaro se si verta in opere manutentive o in interventi ex novo (come nel caso delle spese per gli interventi sui cancelli), o per le spese di derattizzazione (sicuramente non omologabili ad interventi manutentivi su opere), o per spese di perizia (per interventi che non è dato cogliere se siano stati svolti o meno) ed ancora altre.
In totale, emerge come il punto di riferimento oggettivo a cui l’amministrazione si è legata per la valutazione dell’anomalia dell’offerta non ha la consistenza contabile necessaria, e ciò lasciando impregiudicata ogni considerazione sulla correttezza del sistema, ossia della meccanica trasposizione degli esiti di spesa dell’anno trascorso in un contesto diverso.
Per tali ragioni, l’esclusione della ricorrente non pare condivisibile, sulla scorta della necessaria oggettività della valutazione di anomalia delle offerte.
7. L’accoglimento del primo motivo di censura rende possibile l’assorbimento delle altre doglianze. Il ricorso va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 2363/2007 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2007.
Evasio Speranza Presidente
Diego Sabatino Estensore
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