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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 17 gennaio 2008 n. 243
Pres. est. A. Onorato
Nicola Repole (Avv. L.Diego Perifano) c. Comune di S. Angelo a Cupolo, (Avv. C. D’Agostino) c. Claudio Putrella (N.C.).


Competenza e Giurisdizione – Erogazione di contributi per ricostruzione e riparazione immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 – Tutela dei soggetti danneggiati – Consistenza di diritti soggettivi – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni.

La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto legge 19 marzo 1981 n. 75, convertito in legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela dei soggetti danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi, senza che rilevi in senso contrario la censura alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine all'erogazione dei finanziamenti 1.

 

__________________________
1Cass. SS.UU 18 febbraio 2002 n. 2369; id. SS.UU 4 novembre 2002 n. 15439; id. Cass. SS.UU. 13 gennaio 2005 n. 466.


REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
QUINTA SEZIONE



nelle persone dei Signori:

Antonio Onorato Presidente
Andrea Pannone Consigliere
Michelangelo Francavilla Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 7185/2004 proposto da

Nicola Repole, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Diego Perifano con domicilio eletto con quest’ultimo in Napoli via Toledo n. 156 presso l’avv. Soprano,

contro



il Comune di S. Angelo a Cupo, in persona del Sindaco pro-tempore, costituito in giudizio rappresentato e difeso dall’avv. Carlo D’Agostino e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, via D’Avalos n. 8 presso lo studio dell’avv. Brunella Bellaroba,

e nei confronti di
Claudio Petrella, non costiuito,

per l’annullamento
delle deliberazioni della giunta municipale n. 27/1994 nonché della graduatoria degli aventi diritto al contributo ex L. n. 219/1981,

Visto il ricorso,
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato,
Viste le memorie prodotte,
Visti gli atti tutti del giudizio,
Relatore all’udienza del 10 gennaio 2008 il presidente,
Uditi i difensori delle parti come da verbale,

FATTO e DIRITTO



Il giudice adito non può che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (20 aprile 2005, n. 8206) hanno già ritenuto che "la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto legge 19 marzo 1981 n. 75, convertito in legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela dei soggetti danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi (Cassazione SSUU 18 febbraio 2002 n. 2369; Cassazione SSUU 4 novembre 2002 n. 15439 e, da ultimo, Cassazione SSUU 13 gennaio 2005 n. 466), senza che rilevi in senso contrario la censura alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine all'erogazione dei finanziamenti (Cassazione SSUU n. 15439 del 2002 citata, nonché Cassazione SSUU n. 466/05 citata)".
La sezione ha da tempo aderito a tale autorevole indirizzo giurisprudenziale (Cfr. da ultimo T.A.R. Campania Napoli, sez. V 7 giugno 2007 n. 6007) e non rinviene ragioni di discostarsi dallo stesso.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 gennaio 2008.

IL PRESIDENTE Est.
(dott. Antonio Onorato)



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