T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 25 gennaio 2008 n. 399
Pres. A.Pannone, est. M.Francavilla
Antonio Luiso (Avv. R.Labriola) c. Azienda Ospedaliera di Caserta (avv. C. Lerio Miani) |
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1. Competenza e Giurisdizione – Pubblico Impiego – Art. 69 D.Lgs. n.165/2001 - Controversie relative al periodo ante 30 giugno 2008 – Ricorso proposto entro il 15 settembre 2000 – Giurisdizione del G.A. - Sussiste
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2. Pubblico Impiego – Controversie relative al periodo ante 30 giugno 1998 – Termine del 15 settembre 2000 ex art.69 del D.Lgs. n. 165/2001, – Natura di termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale.
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3. Pubblico Impiego – Termine del 15 settembre 2000 ex art. 69 D.Lgs. 165/2001 - Natura di termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale – Conforme ai principi sanciti dalla Costituzione – Ragioni.
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1. Ai sensi dell’art. 69 D. Lgs. n. 165/01, recante disposizioni transitorie conseguenti all’entrata in vigore del testo normativo in esame concernente, tra l’altro, il trasferimento al giudice ordinario dei giudizi in materia di pubblico impiego, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 “restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
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2. Il termine del 15 settembre 2000, fissato dall’art. 69 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro con una P.A. anteriori al 30 giugno del 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. semprechè siano state proposte entro il termine fissato dalla norma, non ha natura solo di termine processuale, diretto a determinare l’ambito temporale della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia, ma costituisce, piuttosto, un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda: infatti tale situazione giuridica, qualora non sia stata fatta valere con azione proposta entro il 15 settembre 2000, si estingue non potendo essere più esperito alcun mezzo processuale a sua tutela né dinanzi al giudice amministrativo, né dinanzi al giudice civile1.
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3. la natura di termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda del 15 settembre 2000 ex art. 69 D.Lgs. 165/2001 è stata ritenuta conforme alla Costituzione, sia sotto il profilo del rispetto del criterio di delega da parte del Governo, rientrando la decadenza tra le misure processuali atte a 'prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso', sia sotto quello della dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, non tale da rendere 'oltremodo difficoltosa' la tutela giurisdizionale 2.
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1 Cass. SS. UU. n. 616/07; così anche SS.UU. n. 7039/06; n. 6573/06; n. 23236/05
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2.Corte Cost. n. 213 del 2005, n. 382 del 2005 e n. 197 del 2006.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta
composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Andrea Pannone - Presidente;
- Dr. Paolo Carpentieri – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6497/02 R.G. proposto da
LUISO ANTONIO elettivamente domiciliato in Napoli, via Depretis n. 78 presso lo studio dell’avv. Francesco Landolfi e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Renato Labriola con studio in Caserta, via Battistessa n. 17
contro
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, via Toledo n. 116 presso lo studio dell’avv. Camillo Lerio Miani che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per la declaratoria del diritto di Luiso Antonio al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori espletate negli anni 1996-97;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 20 dicembre 2007;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 23/05/02 e depositato il 20/06/02 Luiso Antonio, dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, ha adito questo Tribunale per la declaratoria del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori e allo straordinario espletati presso l’ente pubblico negli anni 1996-97.
L’Azienda Ospedaliera, costituitasi con memoria depositata il 03/11/04, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 20 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con il presente giudizio Luiso Antonio, dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Caserta, agisce per la declaratoria del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori e allo straordinario espletati presso l’ente pubblico negli anni 1996-97 (il periodo è così individuato nelle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo).
Secondo l’art. 69 d. lgs. n. 165/01, recante disposizioni transitorie conseguenti all’entrata in vigore del testo normativo in esame concernente, tra l’altro, il trasferimento al giudice ordinario dei giudizi in materia di pubblico impiego, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 “restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.
La norma in esame è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il termine del 15 settembre 2000, ivi indicato, non è previsto per la sola sussistenza della giurisdizione amministrativa (per cui la relativa scadenza comporterebbe anche per le controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30/06/98 il passaggio alla giurisdizione ordinaria) ma costituisce un “termine di decadenza sostanziale per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione di ogni questione sul punto” (Cass. SS. UU. n. 616/07; così anche SS.UU. n. 7039/06; n. 6573/06; n. 23236/05).
L’interpretazione in esame è stata ritenuta conforme alla Costituzione, sia sotto il profilo del rispetto del criterio di delega da parte del Governo, rientrando la decadenza tra le misure processuali atte a "prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso", sia sotto quello della dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, non tale da rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale (in questo senso Corte Cost. n. 213 del 2005, n. 382 del 2005 e n. 197 del 2006).
Ne consegue che la controversia in esame, avendo ad oggetto un periodo del rapporto di lavoro antecedente al 30 giugno 1998, avrebbe dovuto essere proposta davanti al Giudice amministrativo in data anteriore al termine del 15/09/00 il che nella fattispecie non è avvenuto essendo l’atto introduttivo del giudizio stato notificato il 23/05/02.
Il mancato rispetto del termine del 15/09/00, previsto dall’art. 69 d. lgs. n. 165/01 a pena di decadenza per l’instaurazione della controversia davanti a questo Tribunale, comporta l’inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;
2) condanna il ricorrente a pagare, in favore dell’ente resistente, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo si liquida in euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2007.
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