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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 10 gennaio 2008 n. 2
G. Cicciò Pres., B. Massari Est.
H. Zhu (Avv.ti D. Consoli ed L. Tessitore) contro il Ministero dell’Interno ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avvocatura dello Stato), nonché contro lo Sportello Unico per l'immigrazione di Prato (non costituito) e la Direzione Provinciale del lavoro di Prato (non costituita)


Stranieri – Richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato – Art. 30 bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 - Deve ragionevolmente essere interpretato nel senso che, ai fini della verifica della capacità economica dell’impresa, rileva non solo il mero risultato netto della gestione economica, ma questo va riguardato unitamente ad altri fattori - Notevole lasso di tempo intercorso dalla presentazione dell’istanza – Apprezzamento delle documentate circostanze sopravvenute – Necessita – Diniego – Motivazione limitata alla disamina dei requisiti posseduti dalla richiedente al reddito d’esercizio conseguito al momento della richiesta - Illegittimità

In tema di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato l’art. 30 bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 stabilisce che “lo Sportello unico…procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili”. Tale norma deve ragionevolmente essere interpretata nel senso che, ai fini della verifica della capacità economica dell’impresa, rileva non solo il mero risultato netto della gestione economica, ma questo va riguardato unitamente ad altri fattori come il volume d’affari, le commesse ottenute, la complessiva solidità economica ed altri elementi idonei a comprovare l’idoneità della stessa a sostenere gli oneri della futura assunzione. Nel caso di notevole lasso di tempo intercorso dalla presentazione dell’istanza è necessario che siano apprezzate anche le circostanze sopravvenute e documentate dall’istante su richiesta dell’Amministrazione. Ne consegue l’illegittimità, nella specie, dei provvedimenti di rigetto al rilascio dei nulla osta a lavoro subordinato che limitano la disamina dei requisiti posseduti dalla richiedente al reddito d’esercizio conseguito nell’anno della domanda e ritenuto insufficiente ai fini di cui trattasi.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 2 REG. SENT.
ANNO 2007
n. 2102 Reg. Ric.
Anno 2007

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

nelle persone dei sigg.ri: Dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente; Dott. Saverio ROMANO - Consigliere; Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere rel est

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 9 Gennaio 2007.
Sul ricorso n.
Visto il ricorso 2102/2007 proposto da:

 

ZHU HAIYAN rappresentato e difeso da: CONSOLI DANIELA TESSITORE LUIGI con domicilio eletto in FIRENZE VIA LEONARDO DA VINCI 4/A presso CONSOLI DANIELA

 

contro

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede

 

SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE DI PRATO non costituitosi in giudizio;

 

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PRATO non costituitosi in giudizio;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
-dei provvedimenti di rigetto al rilascio dei nulla osta a lavoro subordinato prot. n. 0023892/rigetto prov. 480203 e prot. 0023893/ rigetto prov. 478790- emessi dalla Prefettura di Prato- Sportello Unico per l' Immigrazione di prato- in data 31 .8.2007 e comunicati in data 3.10.2007 a mani della ricorrente nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali.

 

Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 9 Gennaio 2007, il Consigliere dott BERNARDO MASSARI;
Uditi per le parti gli avv.ti L. Tessitori e S. Pizzorno (Avv.Stato);
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 nono comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/00
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;
considerato che:
- viene impugnato il provvedimento di diniego di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato atteso l’asserito difetto dei requisiti di capacità economica dell’azienda in relazione al sostenimento degli oneri retributivi e contributivi connessi all’assunzione;
rilevato che:
- il provvedimento impugnato limita la disamina dei requisiti posseduti dalla ricorrente al reddito d’esercizio conseguito nell’anno 2005 e ritenuto insufficiente ai fini di cui trattasi;
- l’art. 30 bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 stabilisce che “lo Sportello unico…procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili”;
ritenuto che:
- tale norma deve ragionevolmente essere interpretata nel senso che, ai fini della verifica della capacità economica dell’impresa, rileva non solo il mero risultato netto della gestione economica, ma questo va riguardato unitamente ad altri fattori come il volume d’affari, le commesse ottenute, la complessiva solidità economica ed altri elementi idonei a comprovare l’idoneità della stessa a sostenere gli oneri della futura assunzione;
- tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso dalla presentazione dell’istanza è necessario che siano apprezzate anche le circostanze sopravenute e documentate dalla ricorrente su richiesta dell’Amministrazione con riferimento alla situazione economica dell’anno 2006;
- pertanto, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto salve restando le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, secondo la liquidazione fattane in dispositivo;

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2008.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 gennaio 2008
Firenze, lì 10 gennaio 2008



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