T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 10 gennaio 2008 n. 3
G. Cicciò Pres .B. Massari Est.
X Haka (Avv. S. Pagnini) contro il Ministero dell'Interno e la Questura di Livorno (Avvocatura dello Stato) |
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Stranieri – Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in disapplicazione di un precedente provvedimento di regolarizzazione della posizione lavorativa – Rispetto delle regole per l'adozione del contrarius actus - Necessità
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Non può procedersi al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in disapplicazione di un precedente provvedimento di regolarizzazione della posizione lavorativa, dovendo ogni eventuale riesame dello stesso essere informato alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualità dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (fattispecie in cui il provvedimento di revoca è sopravvenuto a distanza di quattro anni dal suo originario rilascio, quando la destinataria appariva aver già conseguito un non effimero inserimento nella comunità attraverso una stabile occupazione)
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 3 REG. SENT.
ANNO 2008
n. 2122 Reg. Ric.
Anno 2007
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
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nelle persone dei sigg.ri: Dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente; Dott. Saverio ROMANO - Consigliere; Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, rel.
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2008.
Sul ricorso n. 2122/2007 proposto da:
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HAKA XHELAL rappresentato e difeso da: PAGNINI SIMONA con domicilio eletto in FIRENZE LUNGARNO A. VESPUCCI N. 20 presso RIGONI CHIARA
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contro
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MINISTERO DELL'INTERNO
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QUESTURA DI LIVORNO
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rappresentati e difesi da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del provvedimento del Questore della Provincia di Livorno, cat. A. 12 Str./2007, del 5 marzo 2007, notificato al ricorrente il 23.10.2007, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno n. SLI403849, nonché di tutti gli atti comunque connessi, presupposti, consequenziali se lesivi.
Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 9 gennaio 2008, il Consigliere dott. Bernardo Massari;
Uditi per le parti gli avv.ti C. Rigoni per S. Pagnini e S. Pizzorno (Avv.Stato);
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 nono comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/00
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;
considerato che:
- viene impugnato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno motivato con la sopravvenuta conoscenza, a seguito di rilievi fotodattiloscopici, di un pregresso provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Livorno in data 17 gennaio 2002;
rilevato che:
- il permesso di soggiorno è stato rilasciato al ricorrente all’esito positivo di un procedimento di regolarizzazione ex art. 33 del d.l. n. 195/2002;
- il provvedimento di revoca è sopravvenuto a distanza di quattro anni dal suo originario rilascio, quando la ricorrente appare aver già conseguito un non effimero inserimento nella comunità attraverso una stabile occupazione;
ritenuto che:
- non può procedersi al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in disapplicazione del precedente provvedimento di regolarizzazione della posizione lavorativa, dovendo ogni eventuale riesame dello stesso essere informato alle regole per l'adozione del contrarius actus , con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualità dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo;
- pertanto, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto salve restando le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio, secondo la liquidazione fattane in dispositivo;
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio che si determinano in € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
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Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2008.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 gennaio 2008
Firenze, lì 10 gennaio 2008
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