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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 17 gennaio 2008 n. 294
Pres. Est. CONTI
NAPOLI (Avv. F.M. Salvo) c. MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali, SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico dell’Umbria (Avv. dello Stato)


Giustizia amministrativa – Regolamento di competenza – Art. 31 L. 1034/71 – Norma generale – Giudizio di accesso agli atti – Applicabilità – Sussiste – Violazione diritto di difesa dei resistenti - Possibilità

Il rito di cui all’art. 31 della legge 6.12.1971, n. 1034 in tema di regolamento di competenza, è applicabile, in assenza di espressa deroga, a tutta la tipologia di ricorsi davanti al giudice amministrativo di primo grado, compresi quelli in materia di accesso. Tuttavia, poiché il termine per la proposizione del regolamento è più lungo di quello entro il quale dovrebbe definirsi il giudizio di accesso agli atti, potrebbe prospettarsi una questione di legittimità costituzionale delle relative disposizioni per violazione del diritto di difesa delle parti resistenti (ndr. circostanza che nel caso di specie non si era verificata).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sezione II quater)




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 8797/2007, proposto da

NAPOLI Bruno, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Maria Salvo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso Trieste, n. 85;


contro




il MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, la SOPRINTENDENZA per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico dell’Umbria, in persona del legale rappresentante in carica, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;


per l’annullamento



-
delle note prot. n. 9123 del 17.7.2007 e prot. n. 15152 dell’8.8.2007 della Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Perugia;
- di ogni altro atto o provvedimento collegato, presupposto o comunque connesso, con ogni possibile riserva di azione, incluso il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti e subendi;


per la declaratoria e per l’accertamento



del diritto del ricorrente ad ottenere copia della documentazione richiesta formalmente ex artt. 22 e segg. della legge 7.8.1990, n. 241.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza intimati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 18 dicembre 2007 il Presidente f.f. Renzo CONTI;
Uditi altresì, l’avv. F. M. Salvo per il ricorrente e l’avv. dello Stato Marrone per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO



Con il ricorso in trattazione, notificato il 27-28 settembre 2007 e depositato il successivo 24 ottobre, il ricorrente arch. Bruno Napoli espone:
- di essere dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali presso la Soprintendenza dell’Umbria di Perugia;
- che, in data 30.1.2007, cadeva da una scala nei locali della Soprintendenza denominati comunemente “ex-Saffa”, ove si era recato per acquisire un fascicolo necessario per rispondere alla Polizia giudiziaria quale persona informata dei fatti relativi ad un presunto abuso edilizio in località Castiglione del Lago;
- che l’INAIL riconosceva l’infortunio come causa di servizio, nonostante il Soprintendente si fosse opposto;
- che, al fine di tutelare la propria posizione, anche nella considerazione di un procedimento di opposizione ex art. 104 del D.P.R. n. 1124/1965, con nota del 19.4.2007, indirizzata sia alla Soprintendenza che al Ministero, chiedeva di avere accesso e di estrarre copia dei seguenti atti; a) d.p.s (documento programmatico della sicurezza), b) piano di sicurezza e documento di valutazione del rischio vigente relativi all’area interessata, ai sensi del D.Lgs. 626/1994; c) piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione del cantiere ex Saffa e le eventuali disposizioni per l’accesso, ex D.Lgs. 494/1996; d) copia del registro infortuni con evidenziato il nominativo del sottoscrittore;
- che la Soprintendenza rispondeva con le impugnate note, limitando il diritto di accesso del ricorrente e, comunque, consentendo al medesimo di ottenere pochi “brandelli” di documentazione relativi al piano sicurezza 494/1996, al piano sicurezza 626/1994 ed al registro infortuni.
Ritenendo dette note illegittime ne ha chiesto l’annullamento, unitamente all’accertamento del diritto all’accesso dei documenti richiesti, deducendo al riguardo i seguenti motivi di gravame, così dal medesimo ricorrente paragrafati:
1) violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 4 del D.M. 10.5.1994 n. 415, degli artt. 22-24, comma 7, L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. e int., del D.P.R. 12.4.2006 n. 184; eccesso di potere per sviamento, violazione dl principio del giusto procedimento e del buon andamento, carenza dei presupposti e disparità di trattamento;
2) violazione degli artt. 4 e 97 Cost., degli artt. 22-24, comma 7, L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. e int., del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196; eccesso di potere per sviamento, carenza ed erroneità dei presupposti, violazione del principio del giusto procedimento, ingiustizia manifesta.
Si sono costituite per resistere le Amministrazioni intimate, le quali, con memoria del 13.11.2007, hanno eccepito l’incompetenza territoriale di questo T.A.R. e comunque l’infondatezza del gravame, contrastando le pretese del ricorrente.
Con memoria del 28.11.2007 parte ricorrente ha sostenuto l’inammissibilità delle predetta eccezione ed ha ulteriormente precisato le proprie tesi difensive.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla camera di consiglio del 18 dicembre 2007.


DIRITTO



Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento delle note della Soprintendenza che si sostiene sarebbero limitative dell’accesso agli atti, richiesto con istanza del 19.4.2007, nonché la declaratoria e l’accertamento del diritto di accesso agli atti medesimi.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di incompetenza territoriale di questo T.A.R. proposta dalla difesa erariale con la memoria depositata il 13.11.2007.
La predetta difesa evidenzia, in particolare, che detta eccezione non è stata proposta con lo strumento del regolamento di competenza, ma con semplice memoria, in quanto questo dovrebbe essere utilizzato unicamente in relazione all’ordinario giudizio di legittimità, per il quale il Legislatore lo ha espressamente disciplinato all’art. 31 della legge 6.12.1971, n. 1034 e non anche per il rito speciale ed accelerato relativo ai ricorsi in materia di accesso ai documenti di cui all’art. 25 della legge 7.8.1990, n. 241, per il quale è prevista la decisione in camera di consiglio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.
Si sostiene, a sostegno della predetta tesi, che il regolamento di competenza deve essere proposto, ai sensi dell’art. 31 della stessa legge n. 1034/1971, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio, che per effetto dell’art. 22 della stessa legge deve avvenire nei venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso e, quindi, entro il complessivo termine di quaranta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. Termine di quaranta giorni che ovviamente non sarebbe possibile rispettare nel rito speciale delle impugnazioni in materia di accesso in quanto, come sopra anticipato, queste devono essere decise entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.
L’eccezione è inammissibile.
Al riguardo il Collegio rileva che il prospettato contrasto normativo attiene ai termini fissati per i diversi procedimenti giurisdizionali, con la conseguenza che non è condivisibile la tesi dell’Avvocatura dello Stato, che da tale dedotto contrasto fa derivare una modificazione del procedimento e del giudice competente a decidere sulla questione di competenza territoriale.
Deve ritenersi, infatti, che l’art. 31, comma 2, della legge 1034/1971 nel fissare lo specifico procedimento del regolamento di competenza abbia fissato un principio processuale di carattere generale in ordine al rito da seguire sulle questioni di competenza territoriale, applicabile, in assenza di espressa deroga, a tutta la tipologia di ricorsi davanti al giudice amministrativo di primo grado.
Né tale deroga sarebbe implicitamente desumibile dal particolare rito previsto dei ricorsi in materia di accesso, in quanto detto speciale rito riguarda unicamente l’abbreviazione dei termini per la proposizione di detti ricorsi e la decisione degli stessi che deve avvenire (anziché in udienza pubblica) in camera di consiglio entro il termine di trenta giorni prefissato dal legislatore; termine quest’ultimo, tuttavia, chiaramente di natura ordinatoria.
Il prospettato contrasto delle disposizioni sopra richiamate riguardanti i termini per la proposizione del regolamento di competenza rispetto a quelli previsti per la decisione dei ricorsi in materia di accesso ai documenti, potrebbe, se mai, porre una questione di legittimità costituzionale delle relative disposizioni per violazione del diritto di difesa delle parti resistenti, ma detta questione, nel caso di specie, si palesa comunque irrilevante.
Al riguardo, infatti, si osserva che, ai sensi del richiamato art. 31, secondo comma, della legge n. 1034/1971, l’istanza di regolamento di competenza deve essere proposta, a pena di decadenza, “entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio”.
Nella specie, le Amministrazioni intimate si sono costituite, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, con atto depositato il 3.11.2007 e, conseguentemente, da tale data decorreva il citato termine di venti giorni per la proposizione del regolamento di competenza, che veniva a scadere, pertanto, il 23.11.2007.
In considerazione del rinvio chiesto congiuntamente dalle parti, la camera di consiglio - originariamente fissata per il 14.11.2007 e poi ulteriormente rinviata al 28.11.2007 - è stata fissata per il giorno 18.12.2007 e, quindi, ben oltre il termine del 23.11.2007.
Ne consegue che, essendo stato comunque garantito alle Amministrazioni intimate, per effetto dei menzionati rinvii, il reclamato termine massimo per la proposizione del regolamento di competenza, la eventuale questione di legittimità costituzionale di cui sopra è comunque, nella specie, irrilevante.
A tale stregua l’eccezione di incompetenza risulta inammissibile, essendo stata la stessa proposta con semplice memoria non notificata, anziché mediante istanza di regolamento di competenza notificata a tutte le parti in causa, come espressamente disposto dall’art. 31, comma 3, della legge n. 1034/1971.
Passando alla trattazione del merito, giova preliminarmente precisare che, benché non risulti depositata la richiesta di accesso di cui è causa nemmeno da parte ricorrente, non è contestato che oggetto della stessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Perugia sono i seguenti atti: a) documento programmatico della sicurezza (d.p.s.), b) piano di sicurezza e documento di valutazione del rischio vigente relativi ai locali archivio “ex Saffa” ai sensi del D.Lgs. 626/1994; c) piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione del cantiere ex Saffa e le eventuali disposizioni per l’accesso, ex D.Lgs. 494/1996; d) copia del registro infortuni con evidenziato il nominativo del sottoscrittore.
A tale richiesta l’Amministrazione ha risposto prima con la nota prot. n. 9123 del 17.7.2007, con la quale ha consentito l’accesso ai piani di sicurezza e, successivamente, con la nota prot. n. 15152 dell’8.8.2007, con la quale, pur negando l’accesso ai predetti piani “in quanto protetti dalla privacy”, lo ha comunque consentito, per il piano di sicurezza ex D.Lgs. n. 2494/1994, qualora l’interessato “dovesse indicare le parti della documentazione sopra citata che possano interessare l’infortunio” di cui era stato vittima il medesimo ricorrente nell’edificio ex Saffa e, per il piano di sicurezza ex D.Lgs. 626/1994, nei limiti del “frontespizio del piano medesimo e dello stralcio riferito esclusivamente alla tipologia dell’infortunio”.
In sintesi con le note di cui sopra, impugnate dal ricorrente, la Soprintendenza non ha negato l’accesso ai predetti atti [sopra indicati come sub b) e c)] ma lo ha circoscritto all’interesse evidenziato dal medesimo relativo all’incidente subito nei locali ex Saffa.
Tale limitazione deve ritenersi pienamente legittima, in quanto, il diritto di accesso deve riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
Nella specie la documentazione di cui sopra era stata richiesta, come si legge dal ricorso, “al fine di tutelare la propria posizione, anche in considerazione dello svolgimento di un procedimento formale di opposizione ex art. 104 d.p.r. 30 giugno, n, 1124” sul riconoscimento della causa di servizio dell’infortunio subito il 30.1.2007 presso i locali della Soprintendenza denominati comunemente “ex Saffa” (che peraltro sembra essersi concluso favorevolemente per il ricorrente) e, conseguentemente, l’accesso documentale richiesto è stato legittimamente riconosciuto nei limiti dell’interesse fatto valere.
A tale stregua, il ricorso avverso le impugnate note risulta infondato nella parte in cui si riferiscono espressamente ai menzionati piani di sicurezza, in quanto con le stesse la Soprintendenza non ha negato l’accesso, ma lo ha circoscritto nei limiti della posizione giuridica vantata dal ricorrente.
Quanto alla ulteriore doglianza che dei predetti documenti (piano di sicurezza ex D.Lgs. n. 494/1996 e piano di sicurezza ex D.Lgs. n. 626/1994), nonché del registro degli infortuni (non espressamente richiamato nelle impugnate note), di cui il ricorrente avrebbe “potuto ottenere pochi “brandelli”” - pur volendo prescindere dalla genericità della stessa, precisata unicamente nella successiva memoria, laddove si evidenzia che lo stralcio dei piani di sicurezza era relativo alla sede centrale (“Arco Etrusco”) e non anche ai locali “ex Saffa”- il collegio osserva che tale doglianza, comunque, non risulta in alcun modo dimostrata dal ricorrente, non essendo stata depositata la relativa documentazione.
Come si è già espresso questo Tribunale (v. sentenze, sez. II quater, n. 5818 del 27.6.2007 e sez. II bis, n. 3915 del 18.5.2005 e n. 180 del 16.1.2003), dal cui orientamento non sussistono ragioni per discostarsi, infatti, anche nel processo amministrativo vale il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., secondo il quale spetta al ricorrente fornire la dimostrazione dei fatti posti a fondamento della propria domanda. Lo stesso principio risulta mitigato nel menzionato processo unicamente nell'ipotesi in cui il ricorrente non abbia la disponibilità delle prove, essendo queste nell'esclusivo possesso dell'amministrazione. In tal caso, infatti, è sufficiente che il ricorrente fornisca un principio di prova.
Nella specie, invece, la prova del contenuto della documentazione prodotta - e, quindi della sua asserita insufficienza e irrilevanza - era nella piena disponibilità della parte ricorrente, che aveva, pertanto, l'onere di provare il proprio assunto.
Né tale carenza probatoria può essere colmata con l’espletamento della richiesta istruttoria, atteso che questa è unicamente finalizzata all’acquisizione di atti, necessari ai fini del decidere, non in possesso del ricorrente.
Il ricorso nella parte in cui si impugnano le richiamate note e si reclama il diritto di accesso ai piani di sicurezza ex D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 494/1996 ed al registro infortuni risulta infondato e va, conseguentemente, respinto.
Quanto al richiesto documento programmatico della sicurezza, di cui è prevista l’annuale redazione al punto 19 dell’allegato B del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), si osserva che, pur non essendo il medesimo espressamente richiamato nelle note impugnate, deve ritenersi che di esso sia stato implicitamente negato l’accesso, atteso che non risulta contestato dall’Amministrazione che del medesimo non è stata consentita né la visione e tanto meno l’estrazione di copia.
In merito a tale documento deve riconoscersi un interesse qualificato del ricorrente all’accesso al medesimo.
Al riguardo è sufficiente rilevare che, come evidenziato dal ricorrente, al citato punto 19.2 è prevista l’indicazione di idonee informazioni riguardo “ la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati” e, conseguentemente, l’indicazione dei compiti del ricorrente, ivi compresi, quelli attinenti all’accesso e all’estrazione dei fascicoli nei locali ex Saffa, attività questa che è stata all’origine dell’incidente subito il 30.1.2007 e con riferimento al quale è stato richiesto l’eccesso al predetto documento.
A tale stregua, il ricorso nella parte in cui si riferisce alla richiesta del predetto documento programmatico della sicurezza risulta fondato in quanto illegittimamente, in violazione dell’art. 22, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241 dedotto nei due motivi di gravame, la Soprintendenza non ha consentito l’accesso al predetto documento.
Il ricorso, in parte qua, va pertanto accolto e, per l’effetto vanno annullate le impugnate note limitatamente alla parte in cui implicitamente negano l’accesso al menzionato documento programmatico della sicurezza, di cui al punto 19 dell’allegato B del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e va dichiarato il diritto del ricorrente alla sua visione limitatamente alla parte in cui esso è riferibile alla posizione del ricorrente in merito all’incidente subito il 30.1.2007 nei locali della ex Saffa. Conseguentemente va ordinato alla intimata Soprintendenza di consentire al medesimo ricorrente il predetto accesso documentale, nei limiti di cui sopra, ed eventualmente di estrarre copia dei relativi atti dietro rimborso delle relative spese.
Sussistono giusti motivi, stante la parziale soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8797/2007 indicato in epigrafe lo accoglie limitatamente alla parte in cui le impugnate note implicitamente negano l’accesso al menzionato documento programmatico della sicurezza di cui al punto 19 dell’allegato B del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e, per l’effetto annulla, in parte qua, le predette note e dichiara il diritto del ricorrente alla visione del predetto documento limitatamente alla parte in cui esso è riferibile alla posizione dell’istante in merito all’incidente subito il 30.1.2007 nei locali della ex Saffa. Conseguentemente ordina alla intimata Soprintendenza di consentire al medesimo ricorrente il predetto accesso documentale, nei limiti di cui sopra, ed eventualmente di estrarre copia dei relativi atti dietro rimborso delle relative spese.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:

Renzo CONTI - Presidente f.f., estensore
Antonio VINCIGUERRA - Consigliere
Floriana RIZZETTO - Primo Referendario



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