 |
| |
 |
 |
| n. 1-2008 - © copyright |
T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 7 gennaio 2008 n. 5
M. Eliantonio – Presidente ed Estensore
Soc. B. C. (avv. F. Sabatini) c/ IACP PESCARA (avv. A. Vasile) e nei confronti di C. F. |
|
Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Verbale di gara – Atto pubblico – Materiale operazione di verifica del contenuto delle buste – Contestazione – Querela di falso - Necessità – Mera censura di legittimità dinanzi al T.A.R. – Non è sufficiente
|
|
Nei procedimenti di gara degli appalti pubblici, gli atti ed i fatti ritenuti di particolare rilevanza devono essere descritti e rappresentati nel processo verbale, la cui funzione consiste nel costituire una documentazione probante circa l'esistenza dei medesimi; invero, tale verbale è dotato, sul piano probatorio, di una forza privilegiata tale che esso fa piena prova, fino a querela di falso, sia della sua provenienza che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ex art. 2700 c.c.; ne consegue che il verbale di gara non può essere oggetto di impugnazione per la materiale operazione di verifica del contenuto delle buste presentate dai partecipanti, cioè per la mera attività di verbalizzazione di fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che non consente alcun margine di apprezzamento e la cui contestazione non può che assumere, per evidenti ragioni di certezza, la forma della querela di falso. (1)
|
| |
|
----------------
|
| |
|
(1) Cfr. in motivazione, T.A.R. LAZIO – ROMA - SEZIONE III - Sentenza 21 marzo 2007 n. 2454, e SEZIONE II - Sentenza 26 maggio 2006 n. 3921.
Nella specie, l’impresa ricorrente era stata esclusa dalla gara perché un documento rilevante ai fini dell’ammissione, alla data dell’apertura delle buste, non era stato reperito tra i documenti inseriti nelle apposite buste. Nel giudizio definito dalla sentenza in epigrafe, l’impresa proponeva querela di falso, assumendo che in realtà il documento era stato inserito ma non verbalizzato; la querela veniva però respinta dinanzi al giudice civile. Nel prosieguo del giudizio amministrativo, già sospeso per la querela, l’impresa ricorrente ha insistito nella prospettazione secondo cui il documento era presente tra i documenti della gara.
In effetti, da una verifica effettuata presso l’Istituto appaltante pochi giorni dopo la seduta di gara, il Segretario dell’Istituto, nel prelevare il fascicolo relativo alla gara, aveva rinvenuto il documento mancante.
Il Collegio, enunciato il principio di cui in massima, respinge però la doglianza, rilevando che il documento avrebbe dovuto pur sempre essere esaminato e valutato dalla Commissione di gara al momento dell’apertura delle buste.
Il Collegio evidenzia che la fondatezza della prospettazione attorea trova ulteriore ostacolo nel fatto che, dopo l’apertura delle buste, i documenti non sono stati conservati in buste sigillate o con adeguati strumenti o con forme di cautela tali da escludere eventuali manomissioni o integrazioni postume. (A. Faccon) |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 522 del 1990, proposto da:
|
| |
|
Soc. B. C., rappresentato e difeso dall'avv. Franco Sabatini, con domicilio eletto presso Franco Sabatini in Pescara, via Orazio, 123;
contro
IACP PESCARA, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Vasile, con domicilio eletto presso Alfonso Vasile in Pescara, via Venezia,25;
NEI CONFRONTI DI
C. F.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento con il quale la società ricorrente è stata esclusa dalla gara indetta dall’I.A.C.P. per la Provincia di Pescara per il recupero di due fabbricati siti nel Comune di Popoli; nonché degli atti presupposti e connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Iacp Pescara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/12/2007 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con lettera del 31 marzo 1990, n. 2457, la società ricorrente è stata invitata dal Presidente dall’I.A.C.P. per la Provincia di Pescara alla gara indetta ai sensi dell’art. 1, lett. b), della L. n. 14/73, per l’esecuzione dei lavori di recupero di due fabbricati siti nel Comune di Popoli. Tale società ha presentato la propria offerta, ma è stata esclusa dalla gara con verbale del 28 aprile 1990 in ragione della mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’assenza di misure di prevenzione nei confronti del direttore tecnico sig. De Felicibus. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’I.A.C.P. 11 maggio 1990, n. 136, la gara è stata, poi, aggiudicata alla ditta Caldarelli.
La società istante riferisce, però, che in data 21 maggio 1990 una persona da lei incaricata aveva effettuato gli opportuni accertamenti presso gli uffici dell’Istituto ed aveva riferito che il Segretario dell’Istituto, nel prelevare il fascicolo relativo alla gara in questione, aveva rinvenuto nello stesso il documento mancante. In relazione a tale circostanza il Presidente dell’I.A.C.P. aveva presentato denuncia alla Questura di Pescara ed aveva informato con nota 29 maggio 1990, n. 3792, la società dei motivi dell’esclusione.
Con il ricorso in esame la società interessata è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale sua esclusione dalla gara atto, deducendo le censure di eccesso di potere per erroneità del presupposto e per travisamento del fatto.
Ha dedotto, in merito che l’Amministrazione non avrebbe potuto disporre l’impugnata esclusione, in quanto l’istante aveva ritualmente presentato il documento richiesto dal bando.
Avendo la società istante presentato querela di falso, questo Tribunale con sentenza 9 marzo 1991, n. 188, ha sospeso il giudizio “fino al termine del giudizio di falso”.
Terminato tale giudizio, la società ricorrente con istanza del 15 ottobre 2007 ha chiesto la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memorie depositate il 25 novembre 1990, ed il 6 dicembre 2007.
L’I.A.C.P. per la Provincia di Pescara si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 23 novembre 1990, ed il 6 dicembre 2007 ha confutato il fondamento delle censure dedotte.
La ditta Caldarelli, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2007 la causa è stata introitata a decisione.
DIRITTO
L’impugnata esclusione della ricorrente dalla gara in questione è motivata nella sostanza con riferimento alla mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’assenza di misure di prevenzione nei confronti del direttore tecnico sig. De Felicibus. Nella seduta del 28 aprile 1990 la Commissione di gara non aveva, infatti, rinvenuto tale documento nella busta presentata dalla ricorrente.
Con il ricorso in esame – come sopra esposto – la società istante, nel dedurre le censure di eccesso di potere per erroneità del presupposto e per travisamento del fatto, si è lamentata nella sostanza del fatto che l’Amministrazione non avrebbe potuto disporre l’impugnata esclusione, in quanto tale documento era stato in realtà ritualmente presentato; invero, da una successiva verifica effettuata il 21 maggio 1990 il Segretario dell’Istituto, nel prelevare il fascicolo relativo alla gara in questione, aveva rinvenuto tale documento mancante. In relazione a tale circostanza il Presidente dell’I.A.C.P. aveva presentato denuncia alla Questura di Pescara ed aveva informato con nota 29 maggio 1990, n. 3792, la società dei motivi dell’esclusione.
Poiché, come è noto, il verbale di gara pubblica fa piena prova fino a querela di falso sia della sua provenienza che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (Cons. St., sez. V, 27 aprile 2006, n. 2372, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 2 settembre 2005, n. 6527) e costituendo tale verbale di gara atto pubblico di fede privilegiata, che può vedere infirmata la sua efficacia probatoria soltanto mediante proposizione di querela di falso, la società in parola ha presentato querela di falso e questo giudizio è stato, pertanto, sospeso. Tale giudizio di falso si è però, concluso con esito negativo nei confronti della ricorrente, in quanto il Tribunale civile di Pescara con sentenza 6 novembre 1996, n. 1028/96, ha respinto la domanda di declaratoria della falsità del verbale in questione. Il relativo appello è stato, poi, respinto dalla Corte di Appello degli Abruzzi di L’Aquila con sentenza n. 806/2002 ed il ricorso in Cassazione è stato, infine, dichiarato inammissibile con sentenza 22541/07.
Con la memoria difensiva del 6 dicembre 2007 la società ricorrente ha, purtuttavia, insistito nella richiesta di annullamento degli atti impugnati, in quanto tale giudicato - a suo avviso - non sarebbe dirimente in ordine al vizio dedotto, dal momento che il documento mancante, che era stato di certo spedito insieme a tutti gli altri documenti, era stato rinvenuto in epoca successiva nel fascicolo contenente gli atti di gara.
Il Collegio non ritiene di poter condividere tali conclusioni, per cui il ricorso, allo stato degli atti, non può non essere respinto.
Come è noto, infatti, nei procedimenti di gara degli appalti pubblici, gli atti ed i fatti ritenuti di particolare rilevanza devono essere descritti e rappresentati nel processo verbale, la cui funzione consiste nel costituire una documentazione probante circa l'esistenza dei medesimi; invero, tale verbale è dotato, sul piano probatorio, di una forza privilegiata tale che esso fa piena prova, fino a querela di falso, sia della sua provenienza che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ex art. 2700 c.c.; in altri termini, il verbale di gara non può essere oggetto di impugnazione per la materiale operazione di verifica del contenuto delle buste presentate dai partecipanti, cioè per la mera attività di verbalizzazione di fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che non consente alcun margine di apprezzamento e la cui contestazione non può che assumere, per evidenti ragioni di certezza, la forma della querela di falso (cfr. su punto, da ultimo T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. III, 21 marzo 2007 n. 2454, e sez. II, 26 maggio 2006 n. 3921).
Ora poichè nell’atto pubblico in contestazione (cioè nel verbale del 28 aprile 1990 della Commissione di gara), destinato a fare piena prova fino a querela di falso, è attestato che il documento in questione, a quella data, non era presente tra i documenti presentati dalla ricorrente, sembra evidente alla Sezione che tale partecipante avrebbe dovuto necessariamente essere esclusa dalla gara, in relazione alla espressa previsione di esclusione contenuta nel bando di gara; in estrema sintesi, dal momento che tale documento non era stato rinvenuto dalla Commissione di gara al momento dell’apertura delle buste, l’istante avrebbe dovuto necessariamente essere esclusa dalla gara, come, in effetti, è stato disposto.
Né può assumere in merito rilievo la circostanza che tale documento era stato successivamente rinvenuto nel fascicolo di gara, in quanto tale documento avrebbe dovuto essere esaminato e valutato dalla Commissione di gara al momento dell’apertura delle buste. Dopo, infatti, l’apertura delle buste non risulta, infatti, che tali documenti siano stati conservati in buste sigillate o con adeguati strumenti o con forme di cautela tali da escludere eventuali manomissioni o integrazioni postume.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, per concludere, in relazione alla particolarità della vicenda in questione ed alla buona fede della ricorrente, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20/12/2007 con l'intervento dei signori:
Michele Eliantonio, Presidente FF, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Luciano Rasola, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
|
|
|
|
 |
|
| |
|