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| n. 1-2008 - © copyright |
T.A.R. ABRUZZO - PESCARA - Sentenza 7 gennaio 2008 n. 4
M. Eliantonio - Presidente ed Estensore
DITTA R. A. e G. – SNC (avv. A. La Morgia e G. Milia) c/ la GIUNTA REGIONALE-DIREZ.TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMB. (Avv. Distr.le St.); SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA; COMUNE DI PESCARA (avv. M. De Flaviis) |
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Giurisdizione e competenza – Diniego di autorizzazione alla realizzazione impianto distributore di carburanti nella fascia di rispetto di un corso d’acqua – Art. 96, let. f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - Giurisdizione Tribunale Superiore delle Acque – Non sussiste
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L’impugnazione del diniego rilascio delle autorizzazioni commerciali e della concessione edilizia per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti lungo un fiume, motivato in base all’insistenza del progetto nella fascia di rispetto di un corso d'acqua (Art. 96, let. f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523), rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non in quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, non trattandosi di provvedimento destinato ad avere riflessi diretti ed immediati sul regime delle acque. (1)
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(1) Cfr., in motivazione, T.A.R. PIEMONTE – SEZIONE I - Sentenza 18 aprile 2007 n. 1732, resa su un diniego di permesso di costruire motivato con riferimento all’art. 96, lett. f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.
Tale ultima pronuncia richiama CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE – Sentenza 10 dicembre 1993 n. 12167, secondo cui la giurisdizione generale di legittimità del tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado ha per oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi caratterizzati da incidenza diretta sulla materia di tali acque, ossia questioni in ordine ad opere che su queste influiscono immediatamente; esorbita, pertanto, da tale giurisdizione ed appartiene a quella del giudice amministrativo l’impugnazione di una concessione edilizia, trattandosi di provvedimento non destinato, in quanto tale, ad avere riflessi immediati sul regime delle acque secondo un criterio di efficacia diretta, ed inidoneo, quindi, a fondare la competenza tecnica richiesta per verificare la validità degli atti relativi alla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica.
In senso contrario, CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA - Sentenza 14 aprile 2006, n. 2123, secondo cui rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi contro provvedimenti caratterizzati da un’incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, e cioè contro tutti quei provvedimenti che, adottati da qualsiasi autorità e anche se volti alla soddisfazione di interessi più generali o comunque diversi rispetto a quelli più specifici relativi all’autorizzazione dell’opera idraulica, interferiscono con questi ultimi. In quel caso, è stata riconosciuta la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche a decidere il ricorso avente ad oggetto il diniego di rilascio del permesso di costruire un manufatto lungo un fiume, motivato con esclusivo riferimento alle risultanze di un parere dell’Ufficio del Genio civile che aveva rilevato il contrasto del progetto con le norme di salvaguardia del Piano di bacino e con le vigenti disposizioni di polizia idraulica di cui al r.d. n. 523 del 1904, relative alla fascia di rispetto dai corsi d’acqua classificati pubblici. (A. Faccon) |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 512 del 2005, proposto da:
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Ditta R. A. e G. -Snc, rappresentato e difeso dagli avv. Augusto La Morgia, Giuliano Milia, con domicilio eletto presso Giuliano Milia in Pescara, p.zza Alessandrini,14;
contro
GIUNTA REGIONALE-DIREZ.TERRITORIO,URBANISTICA,BENI AMB., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le L'Aquila, domiciliata per legge in L'Aquila, via Portici S.Berardino;
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SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA; COMUNE DI PESCARA, rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Flaviis, con domicilio eletto presso Marco De Flaviis in Pescara, Ufficio Legale Comune;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 22 settembre 2005, n. 1504, con il quale il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara ha concluso con esito negativo il procedimento amministrativo relativo all’istanza presentata dalla ricorrente per realizzare un impianto di distribuzione di carburanti lungo il fiume Pescara; nonchè degli atti presupposti e connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Giunta Regionale-Direz.Territorio,Urbanistica,Beni Amb.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale 26 gennaio 2006, n. 36, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Viste la sentenza interlocutoria 5 luglio 2007, n. 675, e la documentazione esibita in adempimento della medesima;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/12/2007 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente con istanza del 4 novembre 2003 ha chiesto allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Pescara il rilascio delle autorizzazioni commerciali e della concessione edilizia per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti lungo il fiume Pescara.
Con il ricorso in esame è insorta dinanzi questo Tribunale avverso il provvedimento 22 settembre 2005, n. 1504, con il quale il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara ha concluso con esito negativo tale procedimento in ragione nella sostanza della circostanza che le opere progettate erano ubicate “nell’ambito del dominio fluviale confinato tra gli argini e per una fascia di 10 metri misurato dal suo piede esterno”.
Ha dedotto a tal fine le seguenti censure:
1) Violazione degli artt. 2, 5 e 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.
L’Amministrazione ha erroneamente definito come “argine” la rampa di sopraelevazione dell’asse attrezzato; in ogni caso, la norma di cui alla lettera f) del predetto art. 96 deve essere interpretata nel senso che la distanza di 10 metri deve essere misurata dal piede interno dell’argine e non dal piede esterno.
2) Eccesso di potere per disparità di trattamento.
Nella zona è stata consentita l’edificazione di opifici industriali e di abitazioni civili lungo la sponda del fiume Pescara, mentre è stata vietata la realizzazione dell’impianto in questione, da sorgere, peraltro, su palafitte, cioè senza creare ostacolo al possibile eccezionale deflusso delle acque; è stata autorizzata la costruzione di una strada lungo il fiume, ma illogicamente si è inibita la realizzazione di un’area di servizio funzionale alla stessa.
La Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara si sono entrambi costituiti in giudizio e con memorie depositate la prima l’11 maggio 2007 ed il secondo il 25 gennaio 2006 ed il 9 giugno 20076 hanno pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia in questione, per essere questa devoluta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Nel merito hanno, infine, diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Con la sentenza interlocutoria 5 luglio 2007, n. 675, è stato chiesto al Servizio del Genio Civile di Pescara della Regione Abruzzo di chiarire se possa o meno essere definita come “argine” la rampa di sopraelevazione dell’asse attrezzato, ed al Comune di Pescara un certificato della destinazione urbanistica dell’area in questione nello strumento urbanistico vigente alla data di adozione dell’atto impugnato, nonché un estratto della relativa planimetria di piano.
Tale incombente istruttorio è stato puntualmente eseguito.
La parte ricorrente ed il Comune di Pescara hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni con memorie depositate rispettivamente il 18 dicembre ed il 24 novembre 2007.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2007 la causa è stata introitata a decisione.
DIRITTO
1. - La società ricorrente, che aveva chiesto allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Pescara il rilascio delle autorizzazioni commerciali e della concessione edilizia per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti lungo il fiume Pescara, è insorta dinanzi questo Tribunale avverso il provvedimento 22 settembre 2005, n. 1504, con il quale il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara ha concluso con esito negativo tale procedimento; tale atto impugnato è motivato nella sostanza con riferimento alla considerazione che le opere progettate erano ubicate “nell’ambito del dominio fluviale confinato tra gli argini e per una fascia di 10 metri misurato dal suo piede esterno”.
Con il gravame l’istante, nel dedurre le censure di violazione degli artt. 2, 5 e 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e di eccesso di potere per disparità di trattamento, si è lamentata nella sostanza delle seguenti circostanze:
a) che l’Amministrazione aveva erroneamente definito come “argine” la rampa di sopraelevazione dell’asse attrezzato;
b) che, in ogni caso, la norma di cui alla lettera f) del predetto art. 96 doveva essere interpretata nel senso che la distanza di 10 metri andava misurata dal piede interno dell’argine e non dal piede esterno.
c) che nella zona era stata consentita l’edificazione di opifici industriali e di abitazioni civili, mentre era stata vietata la realizzazione dell’impianto in questione, da sorgere, peraltro, su palafitte;
d) che illogicamente era stata autorizzata la costruzione di una strada lungo il fiume, ma si era inibita la realizzazione di un’area di servizio funzionale alla stessa.
Tali doglianze, ad avviso del Collegio, non appaiono idonee ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato ed, in definitiva, del diniego opposto alla ricorrente alla sua richiesta di realizzare un impianto di distribuzione di carburanti nella località in questione.
2. - In via pregiudiziale va osservato che sussiste la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia in questione.
Va, invero, ricordato che - come è noto - la giurisdizione di legittimità in unico grado, attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche dall'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, con riferimento ai ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche, sussiste solo quando sia impugnato uno di questi provvedimenti amministrativi e allorché gli stessi siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o a influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti; mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano a oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati a incidere sul regime delle acque pubbliche e che solo in via di riflesso, o indirettamente, abbiano una siffatta incidenza (cfr. per tutti e da ultimo Cons. St, sez. IV, 21 maggio 2007 n. 2564, e Cass. civ., sez. un., 24 aprile 2007, n. 9844).
Ciò posto, sembra al Collegio che l’impugnazione del diniego in questione, nella sostanza motivato in base all’insistenza del progetto nella fascia di rispetto di un corso d'acqua, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non in quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, non trattandosi di provvedimento destinato ad avere riflessi diretti ed immediati sul regime delle acque (cfr. da ultimo, con riferimento ad una fattispecie analoga, T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 aprile 2007 n. 1732).
3. - Una volta giunti a tale conclusione può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame.
Va al riguardo premesso che al fine di meglio comprendere lo stato dei luoghi e la vigente disciplina urbanistica della zona, questo Tribunale con la predetta sentenza interlocutoria 5 luglio 2007, n. 675, ha chiesto al Servizio del Genio Civile di Pescara della Regione Abruzzo di chiarire se possa o meno essere definita come “argine” la rampa di sopraelevazione dell’asse attrezzato, ed al Comune di Pescara un certificato della destinazione urbanistica dell’area in questione nello strumento urbanistico vigente alla data di adozione dell’atto impugnato, nonché un estratto della relativa planimetria di piano.
In ottemperanza a tale incombente istruttorio il Dirigente del Genio Civile ha versato in giudizio la nota 22 agosto 2007, n. 1322, con la quale ha chiarito che “il rilevato arginale in questione, anche se ospita alla sua sommità l’asse attrezzato, conserva inequivocabilmente le sue caratteristica di opera idraulica di 2° categoria”; pertanto, ha concluso che alla zona di cui è causa sono applicabili le disposizioni di cui al predetto art. 96, lettera f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, che inibiscono “in modo assoluto” l’esecuzione dei lavori previsti di costruzione di un distributore di carburanti.
Il Comune di Pescara, a sua volta, ha versato in giudizio la relazione del Dirigente dell’Area urbanistica del Comune 8 agosto 2007, n. 1408, con la quale è stata evidenziata l’esistenza di numerosi vincoli di inedificabilità nella zona, peraltro anche classificata ad alto pericolo idraulico; inoltre, è stato anche versato in giudizio un certificato di destinazione urbanistica da cui si rileva che nel mentre il PRG del 2003 prevedeva la costruzione nell’area in parola di un distributore di carburanti, il P.R.G. vigente (adottato nel 2004 ed approvato nel 2007) ha oggi vincolato la zona a “verde pubblico – Parco Pubblico”, inserendola nel P.P. 4, destinato a Parco fluviale.
Le N.T.A. di tale piano dispongono, in particolare, testualmente all’art. 51 che tale P.P. n. 4 “riguarda la formazione di un parco territoriale relativo alla fascia costiera del fiume Pescara che rappresenta il caposaldo di un più ampio sistema fluviale da organizzare anche con il concorso degli altri Comuni per la valorizzazione morfologico-funzionale e per il potenziamento del sistema ecologico-ambientale. Il P.P. dovrà essere costruito sulla base di un attento studio geologico ed ecologico-vegetazionale. In particolare la ricerca geologica definirà le eventuali zone non interessate da fenomeni di esondazione e quindi utilizzabili per gli interventi. Lo studio ecologico vegetazionale dovrà individuare gli elementi naturali da preservare, la qualità dei biotipi presenti e proposte di rinaturalizzazione e riqualificazione. Da questi studi il P.P. dovrà trarre gli elementi per l’organizzazione planimetrica dell’area, come successione di ambienti e relazioni con i margini urbanizzati. Sono consentite attrezzature legate al turismo, al tempo libero, allo sport e all’agricoltura, alle attività collettive e piste ciclabili. Possono essere mantenuti e/o riposizionati i manufatti preesistenti purché non in contrasto con lo studio geologico. In assenza di P.P. gli interventi consentiti per i manufatti esistenti sono quelli di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 9 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Nell’ambito del parco fluviale, anche in assenza di una progettazione complessiva, possono essere sistemate con intervento diretto (progetto stralcio del P.P.), le aree golenali, demaniali e quelle di proprietà comunale e provinciale, nel rispetto degli obiettivi sopra descritti, inclusi gli interventi di cui al programma URBAN 2 – pista ciclabile e città della musica”.
A sua volta, il richiamato art. 9 consente nella zona i soli interventi “di manutenzione ordinaria” e “di manutenzione straordinaria”, oltre agli “interventi di restauro e di risanamento conservativo”.
Con riferimento a tali ulteriori circostanze emerse in sede istruttoria sembra evidente al Collegio che lo strumento urbanistico vigente nella zona sia all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato (in applicazione delle misure di salvaguardia), che alla data odierna non consentiva e non consente di realizzare nella zona un distributore di carburante.
Tali previsioni di piano, così come gli atti che hanno inibito ogni edificazione in tale area, non sono stati, però, impugnati dall’attuale ricorrente, per cui allo stato alcuna utilità potrebbe derivare alla parte ricorrente dall’eventuale accoglimento del gravame.
Prescindendo, peraltro, da tale considerazione va osservato che, dovendo qualificarsi come “argine” il terrapieno su cui corre l’asse attrezzato, sembra evidente che in adiacenza a tale argine non possano eseguirsi lavori come quelli programmati, e ciò in base al disposto predetto art. 96, lettera f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, tanto più che tali lavori sarebbero eseguiti sul lato “interno” e non sul lato “esterno” dell’argine.
Conseguentemente debbono ritenersi prive di pregio le censure dedotte sopra indicate alle lettere a) e b).
Quanto, poi, alle altre doglianze dedotte, va osservato che l’esistenza nella zona di manufatti, realizzati in data antecedente la costruzione dell’argine, non può di certo giustificare la violazione della normativa contenuta nel predetto art. 96; ben potendo, peraltro, l’impianto di distribuzione di carburanti in questione essere realizzato altrove, cioè in una zona non vincolata,.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20/12/2007 con l'intervento dei signori:
Michele Eliantonio, Presidente FF, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Luciano Rasola, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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