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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 16 gennaio 2008 n. 237
Pres. S.Corasaniti, Est. F.Arzillo
M.Andreozzi (avv. A.Bonito) e altri c/ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (Avv. Stato) e altri G.Maravolo


1) Concorsi pubblici – Dirigenti scolastici – Corso concorso svolto in sede regionale –Violazione artt. 3 e 97 della Costituzione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza - Ragioni

 

2) Concorsi pubblici – Dirigenti scolastici – Corso concorso svolto in sede regionale – Bando di concorso – Preselezione - Legittimità

 

3) Concorsi pubblici – Dirigenti scolastici – Corso concorso svolto in sede regionale – Bando di concorso – Limitazione anni di servizio valutabili - Legittimità

 

4) Concorsi pubblici – Dirigenti scolastici – Corso concorso svolto in sede regionale - Incertezza in ordine alla valutazione di un incarico – Potere di richiedere chiarimenti ex art. 18 l. n. 241 del 1990 - Mancato approfondimento istruttorio - Illegittimità

1) E’ manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 d.lgs. n. 165/2001, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui introduce un nuovo procedimento per il reclutamento dei dirigenti scolastici, da attuarsi in via ordinaria mediante un corso-concorso selettivo di formazione svolto in sede regionale con cadenza periodica. Ed invero tale disposizione non è in contrasto con i parametri costituzionali di parità di trattamento e buona amministrazione, giacchè la specificità della posizione e delle funzioni del dirigente scolastico, giustifica le peculiarità della procedura concorsuale ed in particolare la riserva in favore del personale docente con adeguata anzianità di servizio ed il sistema di reclutamento caratterizzato da una fase di preselezione basata sulla valutazione dei titoli dei candidati.(1)

 

2) E’ legittima la previsione del bando di concorso che ammette alle prove concorsuali, all’esito della fase di preselezione, “un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo”, in quanto frutto del legittimo esercizio di una discrezionalità non irrazionalmente esercitata, sia sotto il profilo dell’evidente congruità numerica della preselezione, sia per le finalità di snellimento e speditezza della procedura cui essa è ispirata. Né costituisce un’ingiustizia o una discriminazione la conseguenza che un medesimo punteggio possa essere sufficiente al superamento della preselezione in una Regione, ma non in un’altra, poiché è una conseguenza fisiologica dei corsi banditi su scala regionale.

 

3) E' legittima la clausola del bando di gara che limita a 15 anni il servizio valutabile prestato in qualità di personale docente ed educativo di ruolo, in quanto si tratta di un necessario e comunque ragionevole bilanciamento, discrezionalmente stabilito al fine di evitare che un servizio di ruolo protratto (e valutato) per un numero di anni maggiormente rilevante finisca col diventare titolo preferenziale rispetto ai concorrenti che tale anzianità non possono far valere.

 

4) E’ illegittima per difetto d’istruttoria e motivazione, la graduatoria di merito nella parte in cui l’Amministrazione non ha accertato se l’incarico certificato dalla partecipante al concorso sia stato svolto in qualità di docente o di rappresentante dei genitori, atteso che la p.a. ben poteva, ai sensi dell’art. 18 della l. n. 241/1990, richiedere al candidato che aveva presentato dichiarazioni attestanti atti e fatti, qualità e stati soggettivi i chiarimenti necessari, senza che ciò si traducesse in una modificazione del contenuto dei titoli vantati. (2)

 

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(1) Consiglio di Stato, Sez.VI, ord. del 31 marzo 2006, n. 1604
(2) T.a.r. Lazio, Sez. III ter, 10 aprile 2006 n. 2515


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Terza-bis




ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n. 9242/2005, proposto da

Maria Andreozzi, Pasquale Benincasa, Antonio Catalano, Ciro Esposito, Rosalba Leonardi, Ernesto Milone, Nicola Petronzi, Saverio Romano, Romualdo Zaccaria, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Bonito, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, Largo Somalia, 67;

contro




-il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (ora MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE), in persona del Ministro p.t.;

-il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (ora MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE) – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale della Scuola, in persona del Direttore Generale p.t.;

-l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12

e nei confronti di
- GIUSEPPE MARAVOLO, non costituitosi in giudizio

- LUCIA OLIVA, non costituitasi in giudizio

per l’annullamento



a) del Decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola del Dipartimento dell’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, datato 22.11.2004, pubblicato nella G.U., IV Serie Speciale, n. 94 del 26.11.2004, con il quale è stato indetto un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, nella parte in cui all’art. 10 (Selezione per titoli) statuisce che, successivamente alla selezione di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) -diretta ad individuare in ciascuna regione, mediante la valutazione da parte della Commissione dei titoli culturali, professionali e di servizio, indicati nell’apposita tabella di valutazione dei titoli allegata al bando, i candidati che possono partecipare al concorso di ammissione di cui all’art. 11- la Commissione stessa redige contestualmente graduatorie generali regionali di merito, distinte per i tre settori formativi, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, derivante dalla somma dei punteggi assegnati nella valutazione dei titoli di cui alla predetta tabella, all’esito della quale è ammesso al concorso di ammissione un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo;
b) della Tabella di valutazione titoli per la selezione dei candidati da ammettere al concorso di ammissione di cui al precedente punto a) ed allegata al Decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola del Dipartimento dell’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, datato 22.11.2004, pubblicato nella G.U. n. 94 del 26.11.2004, nella parte in cui alla sezione “Titoli di Servizio e Professionali”, al punto 1, consente la valutazione fino a un massimo di 15 anni del servizio di ruolo svolto in qualità di personale docente ed educativo;
c) della medesima Tabella nella parte in cui alla sezione “Titoli culturali” attribuisce punti 2,00 ai candidati che siano in possesso del titolo di dottorato di ricerca;
d) del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 2215/P del 30.06.2005, pubblicato e reso pubblico in pari data mediante affissione all’Albo della Direzione Generale, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice, nonché le graduatorie generali regionali di merito, distinte per ciascun settore formativo, secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito da ciascun candidato e facenti parte integrante del decreto, relativi al corso concorso selettivo predetto, nella parte in cui ammette alle prove del concorso di ammissione i candidati che, relativamente al settore formativo della scuola secondaria di secondo grado, hanno conseguito il punteggio minimo di 13,15 all’esito della selezione per titoli di cui all’art. 10 del bando;
e) del medesimo provvedimento di cui al capo d), nella parte in cui dispone, in base a quanto previsto dall’art. 10 comma 3 DDG 22.11.2004, che il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso di ammissione per il settore formativo della scuola secondaria di secondo grado è pari a n. 394 unità, e cioè in misura pari a sette volte i posti messi a concorso per lo specifico settore formativo;
f) della graduatoria generale di merito relativa al settore formativo della scuola secondaria di secondo grado, stilata dalla Commissione giudicatrice insediata presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania all’esito della selezione per titoli di cui all’art. 10 del bando e facente parte integrante del provvedimento di cui al precedente capo d), nella parte in cui pone i ricorrenti in posizione non utile per poter essere ammessi a sostenere le prove del concorso di ammissione di cui all’art. 11 del D.D.G. 22.11.2004;
g) del provvedimento implicito con cui i ricorrenti, in virtù del punteggio riportato all’esito della selezione per titoli e della collocazione nella graduatoria di merito del settore formativo della scuola secondaria di secondo grado nell’ambito della Regione Campania, non sono stati ammessi a sostenere le prove del concorso di ammissione;
h) del Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 2768/P del 31.08.2005, pubblicato e reso pubblico in pari data mediante affissione all’Albo della Direzione generale, con il quale, nell’esercizio del potere di autotutela e all’esito della valutazione dei reclami proposti dai candidati e della correzione degli errori materiali, nonché del depennamento dei nominativi dei docenti già inseriti nella precedente graduatoria del 30.06.2005, in quanto immessi in ruolo ai sensi dell’art. 1- octies, comma 1, della L. n. 43/2005, sono state rettificate, integrate e riformulate le graduatorie generali regionali di merito, distinte per ciascun settore formativo, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e facenti parte integrante del decreto, relativi al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell’ambito dell’Amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, bandito con DDG 22.11.2004, nella parte in cui ammette alle prove del concorso di ammissione nella Regione Campania i candidati che, relativamente al settore formativo della scuola secondaria superiore, hanno conseguito il punteggio minimo di 13,20 all’esito della selezione per titoli di cui all’art. 10 del bando;
i) del medesimo provvedimento di cui al capo precedente, nella parte in cui dispone che il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso di ammissione per il settore formativo della scuola secondaria superiore nella Regione Campania è pari a n. 394 unità, e cioè in misura pari a sette volte i posti messi a concorso per lo specifico settore formativo, ivi compresi i candidati che hanno riportato ex aequo il punteggio minimo di 13, 20;
l) della graduatoria generale di merito, come rettificata, integrata e riformulata, nella parte in cui pone i ricorrenti dunque in posizione non utile per poter essere ammessi a sostenere le prove del concorso di ammissione di cui all’art. 11 del D.D.G. 22.11.2004;
m) dell’ulteriore provvedimento implicito con cui i ricorrenti, in virtù del punteggio riportato all’esito della selezione per titoli e della collocazione nella graduatoria di merito del settore formativo della scuola secondaria superiore nell’ambito della Regione Campania, così come sopra rettificata, integrata e riformulata, non sono stati ammessi a sostenere le prove del concorso di ammissione;
n) dell’ulteriore Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 3032/P del 21.09.2005, con il quale, verificate le documentazioni e le rinunce prodotte dai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie del 30.6.2005 e del 31.8.2005, e provveduto alla rettifica di errori materiali e/o di omissioni nell’esercizio del potere di autotutela, sono state ulteriormente e definitivamente rettificate, integrate e riformulate le graduatorie medesime, nella parte in cui ammette alle prove del concorso di ammissione nella Regione Campania i candidati che, relativamente al settore formativo della scuola secondaria superiore, hanno conseguito il punteggio minimo di 13,20 all’esito della selezione per titoli di cui all’art. 10 del bando;
o) del medesimo provvedimento di cui al precedente capo, nella parte in cui dispone che il numero dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso di ammissione per il settore formativo della scuola secondaria superiore nella Regione Campania è pari a n. 394 unità, e cioè in misura pari a sette volte i posti messi a concorso per lo specifico settore formativo, ivi compresi i candidati che hanno riportato ex aequo il punteggio minimo di 13, 20;
p) della graduatoria generale di merito, come rettificata, integrata e riformulata, nella parte in cui pone, rispettivamente i ricorrenti in posizione non utile per poter essere ammessi a sostenere le prove del concorso di ammissione di cui all’art. 11 del D.D.G. 22.11.2004;
q) dell’ulteriore provvedimento implicito con cui i ricorrenti non sono stati ammessi a sostenere le prove del concorso di ammissione;
r) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale.

Visti il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio e le memorie difensive dell’Amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore, per la pubblica udienza del 24 maggio 2007, il Consigliere Francesco Arzillo;
Uditi, all’udienza predetta, gli avvocati delle parti come da verbale;
Considerato e ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO




I. I ricorrenti, docenti di ruolo della scuola secondaria di secondo grado, hanno presentato domanda all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, per la partecipazione al corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici, relativamente al settore formativo della scuola secondaria di secondo grado, indetto con Decreto del Direttore Generale per il Personale della Scuola del Dipartimento dell’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, datato 22.11.2004, pubblicato nella G.U. n. 94 del 26.11.2004.
Con il ricorso in epigrafe, depositato il 21 ottobre 2005, gli istanti, non essendosi collocati nella graduatoria relativa alla selezione preliminare
per soli titoli in posizione utile per l’ammissione alle successive prove e fasi concorsuali, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, facendo valere i motivi in diritto così rubricati:
1) con riferimento al capo a) dell’epigrafe: violazione dei principii generali in tema di procedure concorsuali – eccesso di potere: ingiustizia e illogicità manifeste – irragionevolezza – arbitrarietà – disparità di trattamento – contraddittorietà con precedenti provvedimenti – violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa in relazione ai criteri e principii direttivi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.;
2)
con riferimento al capo b) dell’epigrafe: violazione dei principii generali in tema di procedure concorsuali – eccesso di potere: ingiustizia e illogicità manifeste – irragionevolezza – arbitrarietà – disparità di trattamento;
3)
con riferimento al capo c) dell’epigrafe: eccesso di potere: arbitrarietà – irragionevolezza - ingiustizia e illogicità manifeste – contraddittorietà con precedenti provvedimenti della P.A.;
4) violazione dell’art. 408 del D. Lgs. n. 297/1994 - eccesso di potere: ingiustizia e illogicità manifeste – apoditticità – arbitrarietà – eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 29 del D. Lgs. n. 165/2001, in relazione ai principii e ai criteri direttivi di cui agli artt. 3 e 97 Cost.;
5)
con riferimento ai capi d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) dell’epigrafe: eccesso di potere: illegittimità derivata – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; ingiustizia e illogicità manifeste; disparità di trattamento; violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa in relazione ai principii e ai criteri direttivi di cui agli artt. 3 e 97 Cost;
6)
con riferimento alla sola ricorrente Rosalba Leonardi: violazione del punto 8 della Sezione “Titoli di Servizio e Professionali” della tabella di valutazione titoli per selezione dei candidati allegata al decreto del direttore generale per il personale della scuola del Dipartimento dell’Istruzione del Ministero della Pubblica Istruzione, datato 22.11.2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 94 del 26.11.2004; eccesso di potere: erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; travisamento; ingiustizia e illogicità manifeste; arbitrarietà; carenza di motivazione da valersi anche quale violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso e controdeducendo ex adverso.
Il ricorso è stato inizialmente chiamato per la discussione all’udienza del 24 maggio 2007 ed è quindi passato in decisione.
Con sentenza n. 5394/2007 del 13 giugno 2007, il Tribunale:
- ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dei ricorrenti Maria Andreozzi, Pasquale Benincasa, Antonio Catalano, Ciro Esposito, Ernesto Milone, Nicola Petronzi, Saverio Romano, Romualdo Zaccaria;
- con riferimento alla posizione della ricorrente Rosalba Leonardi, ha disposto l’integrazione del contraddittorio in vista di una successiva trattazione della causa in pubblica udienza.
La causa è stata nuovamente chiamata per la discussione all’udienza pubblica del 15 novembre 2007, e quindi trattenuta in decisione.
2. La causa torna all’attenzione del Tribunale per la trattazione della posizione della sola ricorrente Rosalba Leonardi.
3. Il Collegio riassume preliminarmente il quadro normativo che viene in rilievo nella presente controversia.
Il d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, nel dettare nuove disposizioni per la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e per la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ha introdotto specifiche normative dedicate alla dirigenza pubblica, ridisegnandone l’ordinamento funzionale e strutturale, nonché il procedimento d’accesso.
Per quanto in particolare attiene alla dirigenza scolastica, gli artt. 25-bis e 25-ter del menzionato decreto legislativo n. 29 (poi trasfusi nell’art. 25 del d.lgs n. 165/2001), aggiunti dall’art. 1 del d.lgs. 6 marzo 1998, n. 59, recante appunto la disciplina della nuova qualifica dirigenziale dei capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome (in relazione alle previsioni dell’art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59), hanno ridefinito i contenuti di detta qualifica in conseguenza delle maggiori responsabilità e competenze assegnate ai capi di istituto e della gestione manageriale – coerente al ridisegno complessivo della dirigenza pubblica - delle strutture scolastiche ad essi affidate.
E’ stata così prevista, nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica, l’istituzione della nuova qualifica dirigenziale per i capi d’istituto preposti alle nuove istituzioni scolastiche ed educative, alle quali è stata attribuita autonomia e personalità giuridica dall’art. 21 della legge n. 59/1997.
In relazione ai nuovi e più delicati compiti assegnati ai dirigenti scolastici, inquadrati in ruoli di livello regionale, è stata prevista una particolare forma di riqualificazione professionale (comma 7 del precitato art. 25), stabilendosi in via transitoria che i capi d’istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, all’atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e personalità giuridica assumono la nuova qualifica di dirigente, solo previa frequenza di appositi corsi di formazione, disciplinati con apposito decreto del Ministero dell’istruzione.
E’ stato altresì previsto - art. 28-bis del medesimo decreto n. 29, aggiunto dall’art. 1 del precitato decreto legislativo n. 59/1998 e poi trasfuso nell’art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001 - un nuovo procedimento per il reclutamento dei dirigenti scolastici, da attuarsi in via ordinaria mediante un corso-concorso selettivo di formazione, indetto con decreto ministeriale, svolto in sede regionale con cadenza periodica, articolato in moduli di formazione comune e moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi.
In particolare, il comma 2 del menzionato art. 28-bis ha stabilito le modalità di determinazione dei posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, ricomprendendovi anche i posti che si rendono liberi nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo, per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi, di un’ulteriore percentuale del 25%, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità. Il comma 3 del medesimo articolo ha poi fissato le modalità organizzative e strutturali del corso-concorso, articolandolo in quattro fasi: selezione per titoli; concorso di ammissione cui partecipa chi ha superato la selezione per titoli; periodo di formazione al quale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso entro il limite del numero dei posti messi a concorso maggiorati del 10%; esame finale.
In particolare, la procedura concorsuale è dimensionata in una prima fase selettiva per titoli, cui segue una seconda fase di tipo più tradizionalmente concorsuale riservata agli idonei della prima selezione; alla terza fase selettiva, di tipo curriculare, sono ammessi i “vincitori” del concorso, individuati nel numero degli idonei corrispondenti al numero dei posti da ricoprire aumentato del 10%; quindi si perviene all’esame finale dei partecipanti al corso con individuazione dei vincitori corrispondenti alle posizioni in graduatoria più elevate fino al limite dei posti banditi.
4. Ciò posto, deve rilevarsi -con particolare riferimento a quanto dedotto nel primo motivo di ricorso ed ai connessi rilievi di pretesa illegittimità costituzionale della normativa primaria svolti nel quarto mezzo - che gli assunti di parte ricorrente non possono essere condivisi.
Ed invero reputa anzitutto il Collegio che artt. 3 e 10 del bando di concorso in contestazione, nell’articolare la procedura concorsuale e la selezione per titoli, abbiano fatto puntuale applicazione della disciplina legislativa (precitato art. 29 del decreto legislativo n. 165/2001). E’ già quest’ultima disposizione che sancisce infatti lo svolgimento del concorso a livello regionale ed una prima fase di selezione effettuata esclusivamente per titoli. Il fatto poi che il bando della procedura (DM 22.11.2004) abbia stabilito (art. 10) che fossero ammessi alle prove concorsuali, all’esito della selezione predetta, “un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso per ciascun settore formativo”, appare frutto del legittimo esercizio di una discrezionalità non irrazionalmente esercitata, sia sotto il profilo dell’evidente congruità numerica della preselezione (tale, per larghezza quantitativa dei candidati ammessi, da non vanificare la funzione ulteriormente selettiva delle successive prove concorsuali vere e proprie), sia per le finalità, cui essa è ispirata, di snellimento e speditezza della procedura nel suo complesso, secondo una ratio rispondente a criteri anche costituzionali di economicità e buona amministrazione. La doglianza di illogicità e disparità di trattamento, dunque, non ha ragion d’essere. Al riguardo le argomentazioni di parte ricorrente vertono sulla possibilità che, poiché al concorso in ogni Regione viene ammesso appunto un numero di candidati pari a sette volte quello dei posti messi a concorso per ciascun settore formativo, si può verificare il fatto che un medesimo punteggio possa essere sufficiente al superamento della citata selezione in una Regione ma non in un’altra. Ciò è senz’altro vero, ma non si tratta di un’anomalia, bensì della fisiologica conseguenza dei concorsi banditi su scala regionale (cfr. in termini CdS, VI, ord.za n. 1604 del 31.3.2006), tenuto conto che le varie regioni hanno diverse dotazioni organiche, sicché lo stesso punteggio può rivelarsi utile o meno a seconda della consistenza di tali dotazioni e dei posti messi a concorso. Lo stesso numero dei concorrenti può correlativamente variare da Regione a Regione, determinando la diversificazione del punteggio minimo di accesso. In ciò non si ravvisa alcune ingiustizia o discriminazione. Il numero maggiore di concorrenti, invero, porta ad un aumento sia della quantità che della qualità dei titoli, e di conseguenza all’aumento del punteggio di ammissione, dovendosi d’altra parte tenere presente che il criterio di valutazione è unico per tutte le Regioni, mentre gli interessati possono comunque scegliere la Regione di partecipazione.
Del resto questo Tribunale ha già affermato (cfr. Sez. III bis, 15.9.2005, n. 7163), che le graduatorie concorsuali diversificate a livello regionale rispecchiano l'attuale distribuzione sul territorio dei compiti amministrativi in tema di istruzione, considerati anche alla luce del nuovo assetto costituzionale. La legislazione vigente attua invero in tema di reclutamento della dirigenza scolastica principi di decentramento che valorizzano la gestione delle amministrazioni statali operanti sui territori delle Regioni nell'organizzazione dei concorsi e delle attività di formazione. Non può essere sottaciuto che tali principi appaiono ictu oculi coniugabili con il riparto di legislazione stabilito dal nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione (approvato con legge costituzionale 18. 10. 2001 n. 3), laddove la regolamentazione delle attività di formazione e di istruzione è riservata all'autonomia legislativa regionale, restando al legislatore statale la potestà in tema di norme generali e di principi fondamentali in materia (art. 117 Cost., comma 2 lett. n e comma 3). È dunque palese la tendenza della legislazione, ordinaria e costituzionale, a strutturarsi in un assetto ordinamentale che privilegia la tutela sul territorio degli interessi locali in tema di istruzione, sia a livello di autonomia legislativa delle Regioni, sia a livello di gestione autonoma da parte delle amministrazioni periferiche dello Stato.
5. Quanto alla censura, contenuta sempre nel primo motivo, mossa nei confronti del bando di concorso per aver ulteriormente diversificato la procedura in relazione ai tre settori formativi in cui essa si articola (settore primario e secondario di primo grado; settore secondario; settore educativo), con relativa possibile diversificazione del punteggio necessario ai candidati per poter proseguire nel concorso, anch’essa appare priva di pregio. Sul punto specifico, in effetti, il bando stesso appare conforme all’art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001, del quale costituisce quindi fedele applicazione. E’ la stessa norma primaria, invero, che prevede la formulazione di graduatorie per l’ammissione ai concorsi e corsi di formazione differenziate per settore formativo (cfr. commi 2 e 3). Sin dall’inizio della procedura, invero, il predetto articolo disciplina il meccanismo concorsuale in termini tali da differenziare i posti messi a concorso distinguendoli per settore formativo e non vi sono elementi ermeneutici significativi che possano indurre ad una ricostruzione interpretativa tale da lasciar scorgere la predisposizione di un congegno procedurale per cui nella fase di preselezione per titoli la graduatoria dovrebbe essere unica e non differenziata per settori formativi diversi.
D’altra parte la procedura concorsuale in questione risulta caratterizzata dall’obbligo per i partecipanti di specificare sin dall’inizio il settore formativo per il quale intendono concorrere.
Si tratta di una scelta che non appare rimessa alla libera determinazione dei partecipanti, essendo sostanzialmente “vincolata” in ragione del servizio pregresso, il quale costituisce contemporaneamente requisito di ammissione (art. 4, co. 1, del bando) ed elemento determinante della scelta del settore formativo per il quale partecipare (art. 5, co. 3, del bando).
E siffatta articolazione organizzativa deve essere considerata conforme alle previsioni di cui al co. 1 dell’art. 29 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, il quale, all’evidente fine di valorizzare l’esperienza professionale già acquisita dagli aspiranti in relazione alla “tipologia del servizio prestato” (v. il successivo comma 4), prevede una stretta correlazione tra la partecipazione al corso concorso selettivo di formazione, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, ed il prescritto requisito di ammissione costituito da servizio effettivamente prestato per almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi.
La previsione della formazione di distinte graduatorie, ai fini dell’ammissione al concorso, appare quindi legittima e si inserisce oltretutto, come elemento di continuità, nel tradizionale e già vigente sistema di reclutamento del personale direttivo, atteso che già il D.Lgs. n. 297/94 prevedeva all’art 407 che i “concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo” fossero “indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative”. Quanto all’unicità del ruolo dei dirigenti scolastici, si tratta di argomento inconferente, in quanto il DM 22.11.2004 disciplina le procedure concorsuali in relazione alla “consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici distinte per settori formativi e articolate secondo la dimensione regionale” (vedi premessa del DM stesso). Ogni diversa soluzione da quella (sopra esposta) chiaramente risultante dalla piana lettura coordinata del bando e della legge non potrebbe essere condivisa, in quanto inidonea a garantire il conseguimento del prescritto vincolo tra tipologia del servizio posseduto e posto per il quale si concorre.
6. Sono in definitiva prive di consistenza le censure che involgono il principio della selezione per titoli, nonché le modalità attuative della procedura concorsuale all’esame. Peraltro, una volta accertata la coerenza della disciplina concorsuale alla normativa legislativa di riferimento, l’illegittimità della prima potrebbe predicarsi solo in conseguenza dell’illegittimità costituzionale della seconda. In proposito, va dato atto che nel ricorso vengono prospettate censure di illegittimità costituzionale della normativa primaria. Ma ogni questione in proposito appare al Collegio manifestamente infondata, sia per mancanza (alla stregua in sostanza di quanto già sopra precisato) di elementi d’irragionevolezza nella normativa primaria denunciata; sia per insussistenza di elementi denotanti violazione dei parametri costituzionali di parità di trattamento e di buona amministrazione, se si tiene conto della specificità della posizione e delle funzioni del dirigente scolastico, che giustifica la peculiarità della procedura concorsuale di assunzione (riservata secondo la stessa legge delega n. 59/97, art. 21, co.16, lett. c, al personale docente con adeguata anzianità di servizio); sia perché il fatto che il sistema di reclutamento previsto per i dirigenti delle amministrazioni statali sia basato in primis sul concorso per esami, anche laddove si renda necessario una fase di preselezione, mentre l’accesso alla dirigenza scolastica configura una fase di preselezione basata sulla valutazione dei titoli dei candidati e non sull’espletamento di una prova, non configura alcun vulnus alla normativa costituzionale, restando giustificata la peculiarità della procedura concorsuale in questione dalla specificità della posizione dirigenziale scolastica e dall’ampiezza e .particolare provenienza della platea di possibili aspiranti alla relativa nomina. Né la scelta del legislatore delegato, e dell’amministrazione scolastica, di prevedere una prima fase di selezione per soli titoli, e non l’espletamento di una prova, nonché l’ulteriore scelta di attribuire a tale fase iniziale la portata di sbarramento per le ulteriori fasi concorsuali, contrastano con la regola posta dall’art. 97 Cost. secondo cui nei pubblici uffici si accede solamente mediante concorso. Infatti nella specie proprio di concorso si tratta, sebbene articolato in una procedura complessa includente anche una preselezione per titoli. Il fatto poi che si tratti di concorso riservato a personale docente della scuola, ben si giustifica con l’esigenza, particolarmente avvertita per le posizioni dirigenziali in genere, di attingere ad una platea di candidati forniti di specifica qualificazione professionale attinente al posto da ricoprire. Né potrebbe fondatamente sostenersi che nella specie vi sia stata sovrapposizione e confusione di elementi e requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, con elementi valutativi veri e propri, essendo invece gli uni e gli altri ben distinti (i primi previsti e disciplinati nell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 165 /2001 ed i secondi articolatamente enunciati, con il relativo peso specifico previsto per ciascuno di essi, nella Tabella allegata al DM 22.11.2004). In definitiva la selezione per titoli, anche per come disciplinata nel bando di concorso in questione, appare conforme al più volte menzionato art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, risultando priva dei denunciati profili di non ragionevolezza “posto che la struttura conferita al concorso de quo appare…rientrante nel ventaglio delle soluzioni organizzative compatibili con la legge delega” (ord.za CdS, VI, n. 5147 del 25 ottobre 2005). Essa inoltre non contrasta con la normativa costituzionale postulante l’accesso agli impieghi mediante concorso, costituendo, al contrario, di tale stessa normativa, compatibile e legittima esplicazione applicativa.
7. Anche la censura di cui al secondo mezzo è da disattendere, atteso che la limitazione a 15 anni, nel bando di concorso, del servizio valutabile prestato in qualità di personale docente ed educativo di ruolo, non si pone affatto in contrasto con le norme generali in tema di procedure concorsuali, trattandosi invece di un necessario e comunque ragionevole bilanciamento, discrezionalmente stabilito in sede di normativa stabilita per la valutazione dei titoli, al fine di evitare che un servizio di ruolo protratto (e valutato) per un numero di anni maggiormente rilevante finisca col diventare titolo preferenziale rispetto ai concorrenti che tale anzianità non possono far valere. In altre parole il limite stabilito serve plausibilmente ad evitare che la valorizzazione di un’anzianità di servizio eccessiva finisca per il trasformare surrettiziamente un concorso “meritocratico” in una sorta di promozione “per anzianità”. La limitazione a 15 anni del servizio valutabile rappresenta poi una garanzia per i docenti più giovani, senza sottovalutazione, nello stesso tempo, dell’esperienza professionale che può essere raggiunta con tale anzianità.
8. Quanto al terzo mezzo di impugnazione, concernente la prevista e contestata valutazione, nel bando di concorso, del dottorato di ricerca, il Collegio reputa che ciò non concreti alcuna illegittimità. Si tratta di un titolo culturale di sicuro prestigio e denotante notevole preparazione teorico-professionale, per cui non appare né gratuita né irragionevole la previsione, per esso, di punti 2 (su un massimo di punti 9 riservati ai titoli culturali). D’altra parte è inconferente il ragionamento di parte ricorrente che censura tale punteggio richiamando a sostegno alcune Ordinanze Ministeriali relative a sessioni riservate di abilitazione, alla stregua delle quali il Dottorato di ricerca non è stato considerato “servizio di insegnamento”. Nella specie invero, non si tratta di operare in termini positivi un’equivalenza siffatta, diversamente dal passato, ma semplicemente di apprezzare tra i titoli culturali un riconoscimento al riguardo certamente significativo e meritevole di considerazione. Del resto non può sottacersi che anche la recente legislazione in tema di graduatorie permanenti apprezza il Dottorato di ricerca tra i titoli valutabili (vedi lettera C6 della Tabella annessa alla legge n. 143/2004). La censura va quindi disattesa.
9. Con il quinto motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità derivata della graduatoria, richiamando sostanzialmente le censure sopra esposte.
La rilevata infondatezza di queste ultime si ripercuote, quindi, a valle sul motivo in questione, che va parimenti riconosciuto infondato.
10. Col sesto motivo la ricorrente Rosalba Leonardi lamenta la mancata attribuzione del punteggio di 0,20, asserendo di avere svolto le funzioni – non valutate – di componente docente della giunta esecutiva del Consiglio di istituto del liceo Scientifico Statale “S. Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio nell’anno scolastico 2001/2002.
La censura è fondata sotto il profilo del difetto di motivazione.
La stessa Amministrazione riconosce (cfr. la nota prot. n. 21960/1/p del 24.11.2006) che nella specie è mancato un adeguato approfondimento istruttorio per accertare se l’incarico in questione, certificato dalla ricorrente, fosse stato svolto quale docente, ovvero quale rappresentante dei genitori; ciò in quanto solamente nel primo caso, ovviamente, l’incarico sarebbe stato valutabile.
La censura va quindi accolta sotto il profilo del difetto istruttorio-motivazionale, in quanto ben può la p.a., ai sensi dell'art. 18 della L. n. 241/90, richiedere al candidato che abbia presentato dichiarazioni attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi i chiarimenti necessari, sempre che ciò non si traduca in una modificazione del contenuto dei titoli vantati (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 aprile 2006 , n. 2515); ed è appena il caso di rilevare che nella specie si trattava di chiedere un mero chiarimento non lesivo della par condicio dei concorrenti.
11. Ne consegue l’accoglimento del ricorso sotto questo limitato profilo, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in parte qua.
Restano salve le valutazioni dell’Amministrazione da compiersi in esito all’attività accertativa, ai fini della riattribuzione alla ricorrente Leonardi del punteggio ad essa spettante in graduatoria.
11. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio anche con riferimento alla posizione della ricorrente Leonardi.

P.Q.M.




il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III-bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie con riferimento alla ricorrente Rosalba Leonardi, con gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nella Camera di Consiglio del 15 novembre 2007, con l'intervento dei signori:

Saverio Corasaniti - Presidente
Giulio Amadio - Consigliere
Francesco Arzillo - Consigliere Est.



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