REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO (Sezione II quater)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5873/2006, proposto da
FEDERICI Igino, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Arena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Emanuele Filiberto, n. 66;
contro
il MINISTERO per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
del COMUNE di COLONNA (Roma), in persona del Sindaco in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Liliana Farronato e Stefano Mosillo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Ortigara, n. 10;
per l’annullamento
- del decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il Lazio del 6.4.2006, recante l’annullamento del provvedimento n. 3 del 16.2.2006 del Comune di Colonna;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare della determinazione n. 72 del 27.4.2006, con cui il Comune di Colonna ha disposto il diniego della concessione edilizia in sanatoria per i due fabbricati abusivamente realizzati dal ricorrente nello stesso Comune in Via dei Bellucci.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di Colonna;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 18 dicembre 2007 il Presidente f.f. Renzo CONTI;
Uditi, ai preliminari, l’avv. F. Arena per il ricorrente, l’avv. L. Farronato per il Comune di Colonna e l’avv. dello Stato Saulino per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato il 10 e 14 giugno 2006 e depositato il successivo 16 giugno, il ricorrente indicato in epigrafe espone che:
- in relazione a due fabbricati adibiti ad uso abitazione, siti in Colonna in via dei Bellucci s.n.c. di cui è proprietario, ha presentato istanza di concessione in sanatoria prot. n. 1098 dell’1.4.986 e nn. 833/834 del 28.2.1995, ai sensi della legge 28.2.1985, n. 47 e 23.12.1994, n. 724, nonché di rilascio del relativo nulla osta ai sensi della legge n. 1497/1939;
- il Comune di Colonna, con provvedimento n. 3 del 16.2.2006, esprimeva parere favorevole ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985 e dell’art. 39 della legge n. 724/1994;
- il Ministero per i beni e le attività culturali, però, con decreto datato 6.4.2006, ha disposto l’annullamento del citato provvedimento comunale;
- il Comune di Colonna si adeguava a detto decreto e, con determinazione n. 72 del 27.4.2006, notificata al ricorrente il 29 successivo, disponeva il non accoglimento della sanatoria delle opere abusive di cui sopra.
Ciò esposto, ha chiesto l’annullamento dei richiamati ultimi due provvedimenti, deducendo al riguardo i seguenti motivi, così dal medesimo ricorrente paragrafati:
1) eccesso di potere; difetto di motivazione; motivazione incongrua, insufficiente e contraddittoria; violazione di legge; violazione degli artt. 97 e 3 della Costituzione in merito al provvedimento ministeriale;
2) difetto di motivazione; eccesso di potere; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione in merito alla determinazione comunale.
Si sono costituiti per resistere il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Comune di Colonna.
Il primo, con memoria del 17.10.2007, ha eccepito l’infondatezza del gravame, evidenziando la legittimità del contestato decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il Lazio.
Il secondo, con memoria del 27.11.2007, ha parimenti eccepito l’infondatezza del gravame, deducendo la natura vincolata del provvedimento comunale di diniego di concessione edilizia in sanatoria.
Con memoria del 4.10.2007 il ricorrente ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni difensive.
La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 18 dicembre 2007.
DIRITTO
Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento: a) del decreto del Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio del 6.4.2006, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 3 del 16.2.2006 del Comune di Colonna, con cui si esprimeva parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 e dell’art. 39 della legge 724/1994, ai fini della sanatoria di due fabbricati residenziali realizzati dall’odierno ricorrente nel predetto Comune in Via dei Bellucci, in area dichiarata di notevole interesse ex lege n. 1497/1939 ai sensi del D.M. 5.4.1960; b) della determinazione del Comune di Colonna n. 72 del 27.4.2006 con la quale, sul presupposto del decreto di annullamento di cui sopra, è stata negata la concessione edilizia in sanatoria per i predetti due fabbricati.
Con il primo articolato motivo, il ricorrente contesta la legittimità del citato decreto della Soprintendenza, deducendo, in primo luogo, che la motivazione di detto decreto sarebbe insufficiente ed incongrua, sugli assunti che la giurisprudenza amministrativa si sarebbe da tempo orientata nel senso dell’ammissibilità dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria e che detta motivazione si baserebbe su affermazioni generiche ed apodittiche.
Al riguardo giova richiamare il contenuto del citato decreto, che risulta adottato sulla base delle seguenti considerazioni: 1) il P.T.P. n. 9, le cui norme tecniche di attuazione sono state approvate con delibera della Giunta Regionale n. 4480 del 30.7.1999, “classifica l’area interessata dall’intervento quale zona C04 – agricola non compromessa con modesto valore paesaggistico” nella quale, qualora le norme di tutela previste dagli strumenti urbanistici vigenti prevedono l’edificazione, questa è consentita con “il limite massimo di mc. 0,015/mq e il lotto minimo di mq. 20.000”, mentre “i due fabbricati insistono su di un lotto di mq. 1.200”; 2) le norme di tutela del PRG vigente, che destina l’area a zona “F” rurale, prevedono prevalentemente l’esercizio delle attività agricole e lo stato dei luoghi è ancora prevalentemente agricolo; 3) “il richiamo motivazionale al PTP non è sufficiente a giustificare il contrasto tra l’opera che si intende condonare ed i contenuti del vincolo, così come caratterizzati dalle disposizioni del piano territoriale paesistico”; 4) “l’omesso esame del Piano territoriale paesistico e/o la non conformità dell’intervento realizzato con le relative prescrizioni costituiscono profili di illegittimità dell’atto dell’Autorità delegata”; 5) “l’autorizzazione o il parere non adempiono all’obbligo legale di una motivazione esauriente e completa in ordine alla compatibilità dell’opera realizzata rispetto alle valenze del vincolo ed alla sua disciplina”.
Alla stregua delle predette considerazioni, si palesa preliminarmente inconferente la censura con la quale il ricorrente richiama l’orientamento giurisprudenziale sulla possibilità della autorizzazione paesaggistica ex post, atteso che nel decreto impugnato non si nega in alcun modo tale possibilità. Infondate risultano poi le censure di carenza ed incongruità della motivazione dell’impugnato decreto.
Le considerazioni della Soprintendenza sopra richiamate, infatti, costituiscono adeguata, congrua e sufficiente motivazione, in quanto attraverso le stesse è agevolmente ripercorribile l’iter logico seguito dall’Amministrazione statale.
Quest’ultima, infatti, accertata la “non conformità dell’intervento realizzato” alle prescrizioni dettate dalle norme di attuazione del P.T.P. n. 9, approvate con la delibera di Giunta Regionale n. 4480/1999 (lotto minimo 20.000 mq, indice di edificabilità. 0.015 mc/mq e destinazione rurale dell’area), sul presupposto che i fabbricati hanno destinazione residenziale (e non rurale) e sono stati realizzati su un lotto di soli 1.200 mq., ha formalmente e sostanzialmente accertato la violazione del citato P.T.P.. Violazione che il richiamo motivazionale allo stesso P.T.P. operato dal Comune di Colonna, è stato ritenuto insufficiente a giustificare il contrasto dei fabbricati da condonare con le prescrizioni poste a tutela del vincolo fissate dalle citate norme di attuazione, agevolmente individuabili nell’art. 20 (depositato dalla difesa erariale come doc. n. 3), le cui prescrizione sono state chiaramente richiamate nell’impugnato decreto attraverso il loro contenuto.
Quanto alla censura volta a contestare la considerazione sub 5), con la quale si sostiene che, contrariamente a quanto ivi affermato, nell’atto del comune sarebbero spiegate le ragioni per le quali l’intervento in questione è stato ritenuto compatibile con le esigenze di tutela ambientale, va preliminarmente precisato che tale affermata carenza di motivazione va letta in relazione alla precedente considerazione sub 3) nel senso di inadeguatezza della stessa a giustificare il contrasto con le disposizioni del P.T.P. e, come tale è immune dalla dedotta censura, stante il contrasto con le prescrizioni del P.T.P..
Peraltro la censura è, comunque, inammissibile per carenza di interesse.
Ciò nella considerazione che il decreto della Soprintendenza, come sopra evidenziato, è sorretto dall’ulteriore presupposto del contrasto dell’intervento medesimo con le richiamate prescrizioni dettate dal P.T.P. n. 9, che non risulta in alcun modo contestato dal ricorrente.
Come si è espressa la giurisprudenza (cfr. C.d.S., V, 29.8.1994 n. 926; Tar Campania –Sa- 10.7.1995 n. 383), anche di questa Sezione (sentenze n. 5242 del 6.6.2007, n. 14670 del 15.12.2006 e n. 3782 del 23.5.2006 ), condivisa dal Collegio, infatti, ai fini della legittimità di un atto amministrativo, basato su una pluralità di motivi autonomi, è sufficiente che uno solo di essi sia riconosciuto idoneo a sorreggere l’atto stesso. Nella specie tale motivo va individuato nel riscontrato contrasto con le specifiche prescrizioni del P.T.P. n. 9 richiamate nel decreto impugnato e non contestate da parte ricorrente.
Inconferente risulta l’ulteriore censura, con la quale parte ricorrente evidenzia che, nella specie, il vincolo non sarebbe assoluto, atteso che la Soprintendenza, come sopra precisato, non ha affermato l’esistenza di un vincolo assoluto di inedificabilità, ma unicamente che l’edificazione è stata realizzata in contrasto con i limiti fissati dalle norme di attuazione del P.T.P..
Quanto, infine, alla censura, dedotta nella memoria depositata il 4.10.2007, con la quale il ricorrente lamenta che la Soprintendenza avrebbe disposto l’annullamento del parere comunale sulla base di valutazioni di merito alla stessa precluse, la stessa è in primo luogo inammissibile, in quanto, costituendo essa un motivo nuovo rispetto a quelli dedotti con il ricorso introduttivo, doveva essere proposta quanto meno con atto ritualmente notificato alle controparti.
Peraltro, la censura è, comunque, infondata, atteso che il riscontrato contrasto dei fabbricati con le prescrizioni del P.T.P., in quanto rappresentativo di un vizio di violazione di legge, costituisce tipico vizio di illegittimità del parere comunale.
Con il secondo articolato motivo, rivolto avverso la determinazione comunale n. 72 del 27.4.2006, il ricorrente deduce i vizi di illegittimità derivata dalla illegittimità del decreto della Soprintendenza di cui sopra, nonché il vizio di difetto di motivazione.
Entrambe le censure sono infondate.
L’infondatezza della censura di illegittimità derivata consegue alla sopra affermata infondatezza delle censure dedotte avverso il decreto della Soprintendenza, sul cui unico presupposto è stata adottata l’impugnata determinazione comunale di diniego di concessione edilizia in sanatoria.
Quanto alla infondatezza della dedotta carenza di motivazione, si osserva che la determinazione comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241, è adeguatamente e sufficientemente motivata “per relationem”con il richiamo al decreto della Soprintendenza di annullamento del parere favorevole rilasciato dal Comune.
Inoltre, è pacifica in giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons.St., IV, 16.10.2006, n. 6165) la legittimità della motivazione “per relationem” all’atto presupposto.
Tanto più le considerazioni di cui sopra valgono nel caso di specie, in quanto, come evidenziato dalla difesa comunale, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo è subordinata, ai sensi dell'art. 32 della legge 28.2.1985, n. 47, al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Ne consegue che allorché il parere positivo rilasciato dal Comune venga annullato dalla Soprintendenza, ai sensi dell’art. 159, comma 3, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, per un vizio di natura non meramente formale (quali il difetto di motivazione), ma sostanziale (quale quello di specie consistente in un contrasto delle opere con le prescrizioni di P.T.P.), all’Amministrazione preposta al rilascio della concessione edilizia in sanatoria non rimane alcun spazio di valutazione discrezionale in ordine alla richiesta della predetta concessione, dovendosi la stessa pronunciarsi in senso negativo.
In conclusione e per quanto sopra argomentato il ricorso risulta infondato e va, conseguentemente, respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5873/2006 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
Renzo CONTI - Presidente f.f., estensore
Antonio VINCIGUERRA - Consigliere
Floriana RIZZETTO - Primo Referendario