Solari Elena, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Franco Bassi e Gaetano Gueli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Parma, via Petrarca n. 20;
contro
Comune di Rivergaro, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
Muselli Maria e Muselli Luciana, entrambe non costituite in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza in data 20/8/1999 con cui il Comune di Rivergaro ha intimato alla ricorrente di demolire n. 4 pergolati in legno, a copertura di una terrazza di pertinenza dell’edificio di cui è proprietaria, sito nel predetto Comune in frazione Ancarano di Sopra.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista, altresì, l’ulteriore memoria difensiva depositata dalla ricorrente in data 25/10/2007;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 6/11/2007, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, la proprietaria di un fabbricato ad uso residenziale sito in Comune di Rivergaro impugna l’ordinanza con la quale la civica amministrazione le ha ordinato di demolire un pergolato costituito da quattro elementi in legno e posto a copertura della terrazza di pertinenza del suddetto edificio.
Secondo la ricorrente, il gravato provvedimento è illegittimo per falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 10 del 1977 e per violazione dell’art.10 delle N.T.A. del P.R.G. di Rivergaro, nonché per eccesso di potere sotto i profili di: carenza di motivazione, falso presupposto di fatto, contraddittorietà ed illogicità manifesta.
L’Amministrazione Comunale intimata non si è costituita in giudizio.
Il Collegio ritiene che sia fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si afferma che, stante l’evidente precarietà del pergolato oggetto dell’ordinanza di demolizione, ai sensi dell’art. 1 L. n. 10 del 1977 la realizzazione dell’opera non richiedesse il previo rilascio della concessione edilizia.
Osserva il Collegio, sul punto condividendo il pressoché costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa in materia, che un’opera edilizia può definirsi precaria se la stessa, indipendentemente dalla natura dei materiali usati è preordinata, sul piano funzionale, a soddisfare esigenze oggettivamente provvisorie del soggetto attuatore (v. “ex multis”: C.d.S., sez. VI, 27/1/2003 n. 419; T.A.R. Emilia – Romagna –PR- 25/9/2007 n. 469; T.A.R. Lazio –RM- Sez. I quater, 16/5/2007 n. 4458; Sez. II, 4/5/2007 n. 3873; T.A.R. Campania –SA- sez. II, 27/2/2007 n. 179; T.A.R. Toscana, sez. III, 13/4/2005 n. 1596).
Nel caso in esame, invece, l’Amministrazione Comunale, prescindendo completamente da tale criterio, ha qualificato detto pergolato, costituito da quattro elementi strutturali in legno imbullonati tra loro e semplicemente appoggiati alla pavimentazione della terrazza, quale opera che - per la notevole estensione planimetrica e per la non facile amovibilità della stessa – necessitava del previo rilascio della concessione edilizia.
Il Collegio osserva che le argomentazioni che supportano l’ordinanza impugnata non sono condivisibili.
In primo luogo si rileva che il Comune ha del tutto omesso ogni valutazione – come si è detto dirimente al fine di potere qualificare un’opera edilizia come precaria – circa le concrete esigenze che l’opera stessa è diretta a soddisfare, non potendo, “a contrario”, ritenersi criterio discriminatorio altrettanto idoneo allo scopo, quello relativo alla non facile amovibilità della struttura, su cui sono basati sia il verbale di sopralluogo redatto dai tecnici comunali sia l’ordinanza impugnata.
Una corretta valutazione della fattispecie in esame secondo il primo criterio avrebbe consentito all’Amministrazione Comunale procedente di rilevare che il pergolato in questione, che non è fissato al pavimento della terrazza ma solamente appoggiato ad esso, non possa che servire a riparare dal sole la terrazza nel corso della sola stagione estiva e che, pertanto, tale opera sia strumentale ad esigenze oggettivamente temporanee del soggetto che l’ha realizzata.
Per quanto riguarda le dimensioni della struttura in legno, il Collegio ritiene che le stesse, pur oggettivamente non trascurabili, non siano di rilevanza tale da far venire meno le accertate caratteristiche di precarietà dell’opera (stante che la stessa dovrà comunque essere smantellata al termine di ogni stagione estiva).
Dall’accertamento della natura precaria dell’opera discende, quale conseguenza, che la realizzazione della stessa non doveva essere preceduta da rilascio di concessione edilizia e, ulteriormente, che l’ordinanza comunale impugnata è illegittima.
Per quanto sopra esposto, il ricorso è accolto e, per l’effetto, è annullata l’ordinanza impugnata.
La natura assorbente del motivo accolto esime il collegio dall’esaminare l’ulteriore mezzo d’impugnazione rassegnato in ricorso.
Sussistono tuttavia, in ragione della peculiarità della questione esaminata, giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2007 con l'intervento dei signori:
Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)