T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 15 gennaio 2008 n. 222
Pres. Riggio, Est. De Leoni
Allevamento Scuderia Concarena di Bottanelli R. & C. SNC (Avv.ti S. Mattii e D. Pavoni) c/ Società degli Steeple-Chases d'Italia (Avv.L.Prosseda). |
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1. Giurisdizione amministrativa - Sanzioni disciplinari – Regolamento sportivo - Violazione - Sussistenza.
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2. Sport – Uso sostanze dopanti- Sanzione disciplinare -Distanziamento del cavallo - Competenza Commissione di disciplina.
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3. Sport - Sanzione disciplinare - Responsabilità dell'allenatore - Carenza - Provvedimento di distanziamento del cavallo - Legittimità - Ragioni
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1. L'impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate a causa di comportamenti contrari al regolamento sportivo dell'Ente, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell'esercizio di una potestà pubblica, idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza, affievolendo tali posizioni al rango di interesse legittimo, attengono alla giurisdizione del giudice amministrativo (1).
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2. Il distanziamento del cavallo è correttamente disposto dalla Commissione di disciplina nell'ambito di un procedimento disciplinare attivato nei confronti dei responsabili di cui all'articolo 32 del Regolamento, scaturito dal risultato positivo delle analisi e, quindi, per il solo fatto oggettivo della presenza di sostanze proibite, in perfetta applicazione dell'articolo 281 del Regolamento.
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3. La circostanza che all'allenatore non si sia potuto applicare il comma 5 dell'articolo 281 del Regolamento, vale a dire non si sia potuta affermare la responsabilità dell'allenatore medesimo, non inficia il provvedimento di distanziamento disposto nei confronti del cavallo, poiché, come dispone il comma 5 dell'articolo 276 del Regolamento, l'inosservanza delle modalità di conservazione del campione biologico da esaminare comporta la inutilizzabilità ai fini disciplinari dei risultati delle analisi.
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(1) Cons. Stato, Sez.VI, 20.12.1993, n. 996 e n; 30.8.1995, n. 1050; 11.11.1998, n. 1553; TAR Lazio, sez. III, n. 1591 del 2003. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 10034/ Reg. ric.
ANNO 1999
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione III ter
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composto dai Magistrati: Italo RIGGIO Presidente; Maria Luisa DE LEONI Consigliere, relatore; Stefano FANTINI Consigliere
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
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sul ricorso n. 10034 del 1999/Reg. Gen., proposto dalla
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Società ALLEVAMENTO SCUDERIA CONCARENA di Bottanelli R. & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Mattii e Domenico Pavoni ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via R. R. Grazioli Lante, 44;
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contro
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la Società degli Steeple-Chases d’Italia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Prosseda, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 4;
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e nei confronti
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della Scuderia AMALITA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;
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per l'annullamento
della decisione della Commissione di Disciplina di Appello n. 8/99 del 27 aprile 1999, di rigetto del ricorso amministrativo avverso la decisione della Commissione di Disciplina di I istanza del 2.2.1999;
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio della Società degli Steeple Chases d’Italia;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI tutti gli atti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 6 dicembre 2007 il Consigliere Maria Luisa De Leoni e uditi gli avvocati delle parti costituite, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. Con ricorso notificato il 9 luglio 1999 la Società ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
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2. Espone, in fatto, di essere proprietaria del cavallo ALLEVE che ha corso nella competizione Premio Allievi Fantini svoltasi a Torino il 6.11.1999.
All’esito degli accertamenti “doping” di I e II analisi, il predetto cavallo è risultato positivo, sicché la Commissione di disciplina di I istanza con decisione 2.2.1999, ha disposto il distanziamento del cavallo Alleve, con conseguente perdita dei premi a carico della Scuderia; ha, tuttavia, proseguito il procedimento disciplinare a carico dell’allenatore, sig. Claudio Guadagnino, che è stato, poi, prosciolto per accertata “inutilizzabilità dei risultati delle analisi antidoping ai fini disciplinari”, confermando, nel contempo, il distanziamento del cavallo Alleve dall’ordine di arrivo.
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3. Deduce il seguente, articolato motivo: incompetenza ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.
Ad avviso della ricorrente Scuderia la Commissione di disciplina di I istanza non avrebbe competenza ad adottare il provvedimento di “distanziamento” ai sensi dell’art. 281 del regolamento dell’Ente, poiché le ipotesi in cui la predetta Commissione ha competenza a disporre il distanziamento del cavallo dall’ordine di arrivo sono disciplinate dall’art. 261 dello stesso Regolamento.
Lamenta, inoltre, violazione del diritto di difesa e difetto assoluto della decisione della Commissione di disciplina di II grado.
Sempre ad avviso della ricorrente Scuderia la motivazione della decisione che proscioglie l’allenatore per “inutilizzazione dei risultati delle analisi antidoping ai fini disciplinari” dovrebbe valere anche per il “distanziamento”, che è pur sempre un provvedimento disciplinare.
Assume, infine, di non essere stata convocata dalla Commissione di disciplina di appello.
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.
L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.
All’Udienza del 6 dicembre 2007 la causa è stata ritenuta in decisione.
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DIRITTO
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1.Va in via preliminare esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale, sollevata dalla difesa dell’Ente intimato.
In proposito, il Collegio ritiene di potersi limitare a richiamare la giurisprudenza ormai pacifica in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione.
Invero, l’impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate a causa di comportamenti contrari al regolamento sportivo dell’Ente, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell’esercizio di una potestà pubblica, idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza, affievolendo tali posizioni al rango di interesse legittimo, attengono alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez.VI, 20.12.1993, n. 996 e n; 30.8.1995, n. 1050; 11.11.1998, n. 1553;TAR Lazio, sez. III, n. 1591 del 2003).
Giova aggiungere, che le norme del Regolamento delle Corse sono norme poste in vista di una utilità generale e finalizzate a tutelare l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle competizioni nell’ambito della più vasta finalità di interesse generale della promozione e dello sviluppo del cavallo trottatore e le sanzioni irrogate per garantirne l’osservanza non possono che essere considerate veri e propri provvedimenti amministrativi, assunti da un soggetto di diritto pubblico nell’esercizio di una potestà pubblica, nei cui confronti è configurabile la sussistenza di interessi legittimi, tutelabili, per l’appunto, davanti al giudice amministrativo.
Nel caso di specie, la correttezza delle competizioni non è un fatto “privato” ed i mezzi, vale a dire le sanzioni, per conseguirla sono di rilevanza generale (Cons. Stato, sez. VI, 11.11.1998, n. 1553).
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2. Quanto all’ulteriore eccezione di inammissibilità per non aver previamente sottoposto la vertenza ad un collegio arbitrale, si precisa che la condizione di procedibilità richiamata dalla difesa dell’Ente viene esclusa esplicitamente dall’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. qualora si tratti di controversie in materia di doping.
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3. Nel merito, il ricorso è infondato.
La ricorrente deduce in primo luogo la incompetenza della Commissione di disciplina di disporre il distanziamento del cavallo Alleva, in quanto al predetto organo competono solo i casi previsti dall’art. 261 del Regolamento.
L’assunto non può essere condiviso.
Ed invero, i casi di cui all’art. 261 del Regolamento, richiamati dalla ricorrente Società, in cui viene ravvisata la competenza della Commissione di disciplina a disporre il distanziamento del cavallo sono previsti nel Titolo V del Regolamento, intitolato “Reclami – Distanziamenti – Punizioni” e riguardano ipotesi strettamente legate ad una iniziativa di altri soggetti, cioè a reclami, che possono essere proposti dai proprietari e dagli allenatori dei cavalli che hanno partecipato ad una data corsa, limitatamente a questioni specifiche (iscrizioni, qualifica, monta dei Cavalieri non muniti di licenza, sospesi o squalificati etc..). Diverso è il caso, come nella specie, in cui viene attivato un procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili per essere, il cavallo interessato, risultato positivo agli esami antidoping.
E’ noto, infatti, che a norma dell’art. 272 del Regolamento i Commissari o gli Ispettori possono ordinare gli opportuni prelievi sui cavalli da loro scelti e, comunque, su tutti i cavalli vincitori della corsa.
E’ altrettanto pacifico che il cavallo Alleve sia risultato positivo sia alle prime che alle seconde analisi, sicché è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 281 del Regolamento, il quale recita: “in caso di risultato positivo, e ciò anche se in una sola delle analisi in contraddittorio, (…), sia stata rilevata comunque e in qualsiasi proporzione la presenza di sostanze considerate doping a norma dell’art. 271, (…), il cavallo subisce il distanziamento totale; parimenti verrà distanziato totalmente il cavallo che l’allenatore abbia rifiutato di far sottoporre ai prelievi disposti dalla Commissione”.
Ne consegue che il distanziamento del cavallo Alleve è stato correttamente disposto dalla Commissione di disciplina nell’ambito di un procedimento disciplinare attivato nei confronti dei responsabili di cui all’art. 32 del Regolamento, scaturito dal risultato positivo delle analisi e, quindi, per il solo fatto oggettivo della presenza di sostanze proibite, in perfetta applicazione della disposizione normativa sopra riportata.
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4. La circostanza che all’allenatore non si sia potuto applicare il comma 5 dell’art. 281 del Regolamento, vale a dire non si sia potuta affermare la responsabilità dell’allenatore medesimo, non inficia il provvedimento di distanziamento disposto nei confronti del cavallo Alleve, poiché, come dispone il comma 5 dell’art. 276 del Regolamento, l’inosservanza delle modalità di conservazione del campione biologico da esaminare comporta la inutilizzabilità ai fini disciplinari dei risultati delle analisi.
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5. Per quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.
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6. Le spese, tuttavia, possono essere compensate tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2007.
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