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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 20 dicembre 2007 n. 5150
G. Cicciò Pres .B. Massari Est.
Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da:
-P.L.Vinterstin (Avv.ti B. Brandani ed F. Di Riccio) contro
il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)
-G. Gino (Avv.ti B. Brandani e F. Di Riccio) contro
il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)


Stranieri - Rimpatrio con foglio di via obbligatorio – Presupposti - Prove compiute della commissione di reati – Non necessarietà - Giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su concreti comportamenti attuali dell'interessato – Necessità – Giudizio discrezionale circa l’apprezzabile probabilità che il soggetto possa commettere reati – Necessità - Sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo – È limitato ai profili dell'abnormità dell'iter logico, dell'incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale

Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio - costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli - presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale - pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati - deve necessariamente essere fondato su concreti comportamenti attuali dell'interessato, ossia su episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un'apprezzabile probabilità che il soggetto, rientrante in una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, possa commettere reati. Tale prognosi di pericolosità, che giustifica l'irrogazione della misura di prevenzione de qua, è una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, dell'incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -



nelle persone dei sig.ri:
dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente
dott. Saverio ROMANO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



Sui ricorsi riuniti n. 2138/01 e n. 2139/01:

1)
quanto al ricorso n. 2138/01 proposto da

VINTERSTIN Pier Luigi rappresentato e difeso dagli avv.ti Brando Brandani e Franco Di Riccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Firenze, via Cavour n. 106,

contro



il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,

del foglio di via obbligatorio emesso il 7 settembre 2001 dal Questore della provincia di Lucca recante l’ordine di recarsi immediatamente nel comune di residenza entro due giorni dalla notifica con contestuale inibizione di ritornare nei comuni di Lucca e Capannori per la durata di anni tre;


2) quanto al ricorso n. 2139/01 proposto da

GINO Giovanni rappresentato e difeso dagli avv.ti Brando Brandani e Franco Di Riccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Firenze, via Cavour n. 106,

contro



il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,

del foglio di via obbligatorio emesso il 7 settembre 2001 dal Questore della provincia di Lucca recante l’ordine di recarsi immediatamente nel comune di residenza entro due giorni dalla notifica con contestuale inibizione di ritornare nei comuni di Lucca e Capannori per la durata di anni tre;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Vista le ordinanze n. 1270/01 e n. 85/07;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 2007, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



In data 7 settembre 2001 i ricorrenti venivano identificati dall'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico a bordo di un'autovettura parcheggiata nei pressi di un istituto bancario ubicato in una frazione del Comune di Capannori, in compagnia di altri soggetti.
Dai controlli effettuati dall'Autorità di pubblica sicurezza emergevano a carico degli ricorrenti e degli altri occupanti l’autovettura pregiudizi penali per reati contro il patrimonio. In particolare a carico di Gino Giovanni risultavano pregiudizi per furto, rapina, guida senza patente e violazione delle disposizioni in materia di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. A carico di Vinterstin Pier Luigi constavano precedenti condanne per furto e ricettazione.
Inoltre, nel corso della perquisizione dell'autovettura, venivano rinvenuti e sequestrati una torcia elettrica e un paio di forbici da elettricista. Entrambi i ricorrenti venivano pertanto segnalati alla Procura presso il locale Tribunale per il reato di cui all'articolo 707 del codice penale.
Conseguentemente, a carico dei medesimi veniva emesso il provvedimento di rimpatrio con foglio di obbligatorio, con la conseguente inibizione a fare ritorno nei comuni di Lucca e Capannori per la durata di anni tre.
Contro tali atti ricorrono i sig.ri Vinterstin e Gino chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Illegittimità del foglio di via obbligatorio per violazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956.
2. Eccesso di potere per errore valutazione dei fatti. Ingiustizia manifesta.
Violazione di legge con riferimento
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 1270 depositata il 13 novembre 2001 veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Con ordinanza n. 85 del 24 gennaio 2007 è stata disposta la riunione dei ricorsi.
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO



Con il ricorso in esame vengono impugnati i provvedimenti in epigrafe con cui il Questore della provincia di Lucca ha ordinato ai ricorrenti di recarsi nel comune di residenza entro due giorni dalla notifica, con contestuale inibizione a fare ritorno nei Comuni di Lucca e Capannori per la durata di anni tre.
Con ordinanza n. 85 del 24 gennaio 2007, stante la connessione oggettiva tra i due ricorsi, si è proceduto alla loro riunione ai fini della decisone con un’unica pronuncia.
I ricorsi non sono suscettibili di accoglimento.
Osserva il Collegio che il rimpatrio con foglio di via obbligatorio - costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli - presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale - pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati - deve necessariamente essere fondato su concreti comportamenti attuali dell'interessato, ossia su episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un'apprezzabile probabilità che il soggetto, rientrante in una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, possa commettere reati.
Tale prognosi di pericolosità, che giustifica l'irrogazione della misura di prevenzione de qua, è una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, dell'incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 358/2005; n. 616/2005; T.A.R. Marche, n. 204/2003; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 3265/2002; Consiglio di Stato, IV Sezione, 27 maggio 2002, n. 2931);
Nel caso in esame non pare che i suddetti vizi siano riscontrabili nei provvedimenti impugnati, considerati i pregiudizi penali emersi a seguito del controllo operato dalle forze di Polizia nei confronti degli interessati.
Del resto, può considerarsi acquisito in giurisprudenza che i provvedimenti di rimpatrio non debbono essere giustificati da vere e proprie prove, essendo sufficienti indizi anche generici e valutazioni discrezionali logiche (Cons. Stato Sez. IV 21 novembre 1992 n. 966; id., Sez. I par. 21.6.1989 n. 964; TAR Abruzzo, Aquila 28.12.1991 n. 559; TAR Lombardia Brescia, 8.2.1992 n. 559; TAR Toscana sez. II, 7.12.1991 n. 648; TAR Friuli Venezia Giulia 24.7.1989 n. 268; TAR Lombardia Brescia 29.1. 1993 n. 60).
Nella fattispecie, da un lato i pregiudizi penali emersi a carico dei ricorrenti, dall’altro il luogo e l’atteggiamento nel quale sono stati colti dagli agenti della Prozia appaiono elementi sufficienti ad escludere che i provvedimenti impugnati siano viziati nel senso prospettato dai motivi di gravame.
Per le considerazioni che precedono i ricorsi devono pertanto essere rigettati.
In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2007.
F.to Gaetano Cicciò - Presidente
F.to Bernardo Massari - Consigliere, rel. est.


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 Dicembre 2007



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