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T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 6 marzo 2008 n. 120
A. Catoni – Presidente; M. Abruzzese -Estensore
Confesercenti Territoriale L'Aquila (avv. F. Corti) c/ il Comune di L'Aquila
(avv. D. De Nardis) e nei confronti della Coop. Centro Italia Soc. Coop A.R.L.
(avv.ti M. Del Pinto, A. Marini Mariani)


Processo amministrativo – Legittimazione processuale – Associazioni di categoria – Sussistenza – Limiti – Questioni concernenti singoli iscritti – Inammissibilità - Ragioni

In tema di legittimazione processuale, la giurisprudenza consolidata riconosce la legittimazione ad agire in giudizio alle associazioni di settore o di categoria, a difesa degli interessi generali dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa, ma anche ogni qualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento dei vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria; tuttavia, proprio in ragione della eccezionalità di tale riconoscimento, che postula la natura unitaria dell’interesse fatto valere, proprio in considerazione della natura rappresentativa dell’associazione di categoria ricorrente, è stato individuato il limite dell’impossibilità, ontologica, per l’associazione di occuparsi di (e di sollevare in giudizio) questioni concernenti i singoli iscritti, che ben potrebbero agire personalmente, ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee, così venendo meno al presupposto della reductio ad unitatem sopra individuato. (1)

 

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(1) Cfr., citate in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA - Sentenza 7 settembre 2007, n. 4692; 27 aprile 2005, n. 1940. (A. Faccon)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 501 del 2002, proposto da:
Confesercenti Territoriale L'Aquila, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Corti, con domicilio eletto presso Fausto Avv. Corti in L'Aquila, via Garibaldi N. 79 (N.I.);

contro



Comune di L'Aquila, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico De Nardis, con domicilio eletto presso - Ufficio Legale Comune in L'Aquila, piazza Palazzo 19;

nei confronti di
Coop. Centro Italia Soc. Coop A.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Del Pinto, Alarico Marini Mariani, con domicilio eletto presso Maurizio Avv. Del Pinto in L'Aquila, via Roio 57; ù

per l'annullamento
in parte qua della delibera di C.C. di L’Aquila n.83 del 5.4.2002 avente ad oggetto approvazione del piano di programmazione urbanistico-commerciale e criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di L'Aquila;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Coop. Centro Italia Soc. Coop A.R.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14/02/2008 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



La Confesercenti territoriale L’Aquila ha proposto ricorso avverso gli atti in epigrafe regolanti le possibilità di insediamento di centri commerciali come previsti dalla L.R. Abruzzo 62/99, assumendone la lesività per i propri rappresentati e l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Deduce il ricorso: 1) Violazione della delibera di Consiglio Comunale n.21 del 13.2.2002 e violazione dell’art. 8 della L.R. 8 agosto 1999, n.62. Irrazionalità manifesta. Difetto di motivazione, sul rilievo che la delibera impugnata, in difformità rispetto a quanto previsto nella delibera d’indirizzo, che conteneva la mera conferma delle previsioni dello strumento urbanistico, ampliasse le disponibilità di superfici commerciali previste dal PRG; 2) Sviamento della causa tipica, irrazionalità manifesta, difetto di motivazione: la delibera consentirebbe la possibilità di procedere alla rotazione a commerciale di aree ricomprese nelle attrezzature generali e di utilizzare a destinazione commerciale le aree previste nei piani attuativi meramente adottati, così non dando contezza delle effettive disponibilità di suoli commerciali, con conseguente impossibilità per l’operatore di programmare la propria attività in vista delle potenzialità di espansione futura; 3) Violazione dell’art. 8 della L.R. 62/99. Illogicità. Difetto di motivazione Violazione del principio di imparzialità e buona amministrazione: l’introduzione di emendamenti inconciliabili con le indicazioni programmatiche già assunte avrebbe di fatto invertito l’iter procedimentale previsto dalla legge; 4) Violazione dell’art. 2 della L.R. 26/2000 e dell’art. 11 della L.R. 18/83: non avendo il Comune meramente confermato le previsioni commerciali di PRG, sarebbe occorsa l’approvazione della Provincia; 5) Contraddizione con le premesse del provvedimento. Eccesso di potere per irrazionalità. Difetto di motivazione: la nuova zonizzazione sarebbe del tutto arbitraria, destinando a commercio un’area, ad immediato ridosso del centro, densamente urbanizzata e gravata da ingente mole di traffico, incompatibile con la realizzazione di una grande struttura di vendita.
Si costituiva la COOP Centro Italia, quale proprietaria di una delle aree in contestazione, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile ed infondato.
Si costituiva altresì il Comune di L’Aquila chiedendo il rigetto del ricorso.
Le parti depositavano memorie illustrative a sostegno delle rispettivi posizioni.
All’esito della pubblica udienza del 14 febbraio 208, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO



La ricorrente ha chiesto l’annullamento in parte qua della delibera consiliare n.83 del 5.4.2002 con la quale il Comune dell’Aquila ha approvato il piano di programmazione urbanistico-commerciale e fissato i criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali.
Assume in sostanza la ricorrente la lesività, per i propri rappresentati, della richiamata delibera nella parte in cui estenderebbe in maniera indiscriminata, e neppure ex ante prevedibile, le aree a destinazione commerciale, potenzialmente sede di grandi strutture di vendita, il che comporterebbe un indubbio danno per i piccoli commercianti che, in ragione delle detta indebita estensione, irrazionale ed illogica, oltre che come detto indeterminata, neppure potrebbero programmare efficaci investimenti per il futuro.
Come esattamente rilevato dalla difesa della Coop Centro Italia, evocata in giudizio, l’associazione di categoria prospetta la lesività dell’atto impugnato solo con riferimento alle prerogative dei piccoli commercianti aderenti (in ipotesi pregiudicati dall’eventuale apertura, in particolare, di un grande centro commerciale in località Sant’Antonio e dalla possibilità conferita dal piano ad altri commercianti di utilizzare aree destinate ad attrezzature generali per aprire e realizzare insediamenti commerciali).
Orbene, a prescindere dal rilievo che l’eventuale apertura di un centro commerciale - in cui sarebbe comunque consentita la “concentrazione” e l’accorpamento dei preesistenti esercizi di vendita (medie superfici o esercizi di vicinato) -, così come la possibilità di rotazione al commerciale di aree altrimenti destinate ad aree di interesse generale, non sono in sé lesive per i piccoli commercianti che se ne potrebbero essi stessi avvantaggiare, risulta tuttavia dirimente la circostanza che l’interesse espressamente tutelato con il ricorso (rectius, la legittimazione dichiarata) non corrisponde affatto all’interesse di tutte la categoria rappresentata dall’associazione ricorrente, che tutela “il mondo delle piccole e medie imprese”.
Per quanto precede, il ricorso si palesa inammissibile.
Invero, consolidata giurisprudenza riconosce la legittimazione ad agire in giudizio alle associazioni di settore o di categoria, a difesa degli interessi generali dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa, ma anche ogni qualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento dei vantaggi, sia pure di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria; tuttavia, proprio in ragione della eccezionalità di tale riconoscimento, che postula la natura unitaria dell’interesse fatto valere, proprio in considerazione della natura rappresentativa dell’associazione di categoria ricorrente, è stato individuato il limite dell’impossibilità, ontologica, per l’associazione di occuparsi di (e di sollevare in giudizio) questioni concernenti i singoli iscritti, che ben potrebbero agire personalmente, ovvero capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee (cfr. Cons. di Stato, sez.V, 7 settembre 2007, n.4692; 27 aprile2005, n.1940), così venendo meno al presupposto della reductio ad unitatem sopra individuato.
Nel caso di specie, a ben vedere, sussiste indubbio conflitto di interessi all’interno dei aderenti alla categoria rispetto all’interesse cha ha mosso il presente ricorso, ben potendosi ipotizzare che singoli (anche piccoli) commercianti potrebbero giovarsi, per quanto sopra detto, delle prospettate estensioni (ovvero delle diverse ubicazioni) dei aree destinate a commercio, in vista di potenziali accorpamenti o concentrazioni, laddove nemmeno è stato prospettata una lesione per i commercianti di medie dimensioni che pure alla Confesercenti aderiscono.
I rilievi che precedono, tesi a dimostrare che l’interesse fatto valere in giudizio riguarda in realtà solo parte (a tutto voler concedere) degli aderenti all’associazione, conferma l’inammissibilità del ricorso (cfr. ex multis, Cons. di Stato, sez.IV. 14.6.2005, n.3113 e 30.5.2005, n.2804).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato a carico della ricorrente.

P.Q.M.



Il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle altre parti costituite, che si liquidano in complessivi euro 3.000 (tremila).
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/02/2008 con l'intervento dei signori:
Antonio Catoni, Presidente
Rolando Speca, Consigliere
Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/03/2008


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