REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
Il Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Loredana D’Amico, I sezione civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 97370/2007 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente
TRA
Brusco Gennaro, nato a Napoli il giorno 23.05.1945, ivi residente alla Via Divisione Siena n. 88, elettivamente domiciliato a Napoli, alla via Silvio Spaventa n. 9, presso lo studio degli avv.ti Riccardo Vizzino e Giovanni Schiavone che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell’atto di citazione
ATTORE
CONTRO
1)Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Bernardino Tuccillo, giusta procura generale alle liti per notaio Stefano Cimmino di Napoli, rep. n. 35093 del 17.09.2002 elettivamente domiciliata a Napoli, Via S. Lucia n. 81;
2) Provincia di Napoli, in persona del Presidente della Giunta Provinciale , dr. Riccardo Di Palma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Di Falco e Paola Cosmai, giusta procura generale alle liti per notar Fabrizia Satta Flores di Napoli, rep. n. 1065 /2006, con domicilio eletto a Napoli, Piazza Matteotti n. 1 ;
3)Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura Comunale, con l’avv. Maria Eva Vacciano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione ;
4) Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti p.t., domiciliato ope legis in Napoli, Via Diaz n. 11, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ;
5)A.S.I.A.,Azienda Servizi Igiene Ambientale-S.p.A., con sede a Napoli, via Volpicella n. 315, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato a Napoli, via S. Lucia, n. 15, presso lo studio dell’avv. Aniello De Ruberto che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI
-per l’attore permangono quelle indicate in citazione e nelle note autorizzate depositate il 28.12.2007;
-I procuratori del Comune di Napoli, della Provincia di Napoli, della Regione Campania e dell’ A.S.I.A.-Azienda Servizi Igiene Ambientale-S.p.A. concludevano per la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice adito e per l’affermazione della giurisdizione del T.A.R..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato all’ A.S.I.A.,Azienda Servizi Igiene Ambientale-S.p.A., al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, alla Regione Campania ed al Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti p.t. il procuratore di Brusco Gennaro esponeva:
• che l’istante abita a Napoli, Via Divisione Siena e proprio nei pressi della sua abitazione la “raccolta dei rifiuti non è stata effettuata con regolarità con grave pregiudizio della salute pubblica, dell’ambiente e dell’economia locale” ;
• che l’omessa raccolta dei rifiuti solidi urbani ha determinato l’accumulo degli stessi lungo la strada antistante l’abitazione dell’attore, creando un habitat idoneo alla proliferazione di batteri, ratti, zanzare ed insetti vari, veicoli di infezioni e patologie;
• che, per evitare ulteriori accumuli di rifiuti, ignoti nella predetta zona hanno provocato incendi determinando così dalla combustione produzione di diossina;
• che tutti i soggetti della P.A. “RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, DETERMINAZIONI E RISORSE NON FRONTEGGIAVANO RISOLUTIVAMENTE IL PROBLEMA”(punto 14 premessa citazione);
• che, a causa della presenza dei rifiuti, Brusco Gennaro deve vivere e circolare in un ambiente sporco respirando aria malsana e maleodorante, satura di esalazioni sgradevoli e velenose provenienti dai cassonetti;
• “che pertanto, a causa di un comportamento illegittimo ed inadempiente posto in essere dalla Pubblica Amministrazione e dai soggetti deputati alla gestione dei rifiuti, compresi raccolta e smaltimento, l’istante ha subito e continua a subire innumerevoli pregiudizi e segnatamente : un pregiudizio alla salute, per l’inalazione di gas e sostanze nocive, con una conseguente compromissione del diritto soggettivo all’ambiente salubre, un danno morale, esistenziale ed alla vita di relazione, perchè l’emergenza rifiuti e la sporcizia che pervade la città determinano ansia, turbamento, stress, un mutamento del contesto sociale ed abitativo ed un notevole forzato cambiamento delle abitudini di vita” (punto 22 premessa citazione) ;
• “Che emerge la palese responsabilità della Pubblica Amministrazione , in persona degli amministratori p.t. e dei soggetti responsabili del servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per la violazione dei principi e delle disposizioni comunitarie e nazionali, inerenti alla gestione dei rifiuti”;(pag. 5 citazione)
• “Che i danni lamentati dall’istante meritano tutela risarcitoria ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c. c.”;(pag. 6 citazione )
• Che i danni lamentati dall’istante sono stati puntualmente riscontrati in seguito a perizia medico –legale; (pag. 11 citazione):
Tanto premesso Brusco Gennaro citava l’ A.S.I.A.-Azienda Servizi Igiene Ambientale-S.p.A., il Comune di Napoli, la Provincia di Napoli, la Regione Campania, il Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza Rifiuti p.t. per sentirli condannare al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi (danno alla salubrità ambientale, danno morale, danno esistenziale, danno biologico di natura psichica, danno futuro psichico valutabile e quantificabile ai sensi dell’art. 1226 c.c., danno all’immagine, danno patrimoniale diretto ed indiretto) con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore costituito.Si costituivano le parti convenute eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e deducendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo. Questo giudice all’udienza del giorno 17.12.07, fissata d’ufficio quale prima udienza, si riservava. Poi sciogliendo la riserva, letti gli atti, con ordinanza depositata il 17.01.08, ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione al 16.04.2008. A tale data, ferma l’ordinanza predetta, disponeva la comunicazione della stessa all’Avvocatura dello Stato ed al Comune di Napoli, in quanto non avvisati, rinviando all’udienza del giorno 04.06.08. A tale udienza, comunque fissata in prosieguo rispetto a quella di precisazione delle conclusioni di cui all’ordinanza del 17.01.08, il procuratore dell’attore, pur riportandosi all’atto introduttivo del giudizio ed alle note autorizzate, chiedeva rinvio per la ricostruzione del proprio fascicolo. Questo giudice rinviava al 16.06.08 per consentire all’attore la ricostruzione del proprio fascicolo. All’udienza predetta, però, il procuratore dell’istante chiedeva ulteriore rinvio . Questo giudice si riservava e poi con ordinanza depositata il 25.06.08, sciogliendo la riserva :
• rilevato che l’udienza del 16.04.2008 era già stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e ben poteva il procuratore dell’attore, presente alla detta udienza, procedere alla precisazione delle proprie conclusioni;
• che proprio il procuratore dell’attore, all’udienza successiva del giorno 04.06.2008 aveva chiesto termine per la ricostruzione del proprio fascicolo e poi , una volta concesso il detto termine, non aveva provveduto alla detta ricostruzione;
rigettava la richiesta di ulteriore rinvio della causa e ritenuta la stessa matura per la decisione l’assegnava a sentenza.In tutte le produzioni delle parti costituite vi è la copia notificata dell’atto di citazione e la stessa è sufficiente ai fini dell’individuazione del petitum e della soluzione della questione di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto esaminata l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dalle parti convenute ed in ogni caso relativa a questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art. 37 c.p.c..
Detta eccezione risulta fondata e la questione va risolta affermando, per i motivi qui di seguito esposti, la giurisdizione del giudice amministrativo. Come emerge dal contenuto complessivo dell’atto di citazione, Brusco Gennaro formulava domanda di risarcimento danni deducendo la lesione di diritti soggettivi relativi alla persona, tra cui danno biologico e danno esistenziale, e contestava, inoltre, la legittimità delle scelte degli enti pubblici preposti alla gestione dei rifiuti . Ne affermava, invero, la illegittimità per violazione di principi e norme nazionali e comunitarie. La controversia de qua va quindi ricondotta alle modalità di gestione dei rifiuti. Attualmente, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 90/2008, tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Detta norma, in quanto successiva alla notifica dell’atto di citazione, è sicuramente inapplicabile alla presente controversia ai sensi dell’art. 5 c.p.c., che rende impermeabile il giudizio ai successivi mutamenti della legge relativi alla giurisdizione. Tuttavia questo giudice, pur senza fare applicazione del citato art. 4, ritiene sussistere la giurisdizione del G.A. sulla base della natura dell’attività di gestione dei rifiuti come prevista e disciplinata dal D.Lgs. 152/2006. Va innanzitutto rilevata la previsione, nella parte IV del citato decreto, del titolo I, espressamente denominato Gestione dei rifiuti. Il legislatore, quindi, nell’adottare, Norme in materia ambientale, sulla scia delle indicazioni comunitarie, ha espressamente previsto la materia della gestione dei rifiuti qualificandola all’art. 178, n.1, attività di pubblico interesse, e stabilendo poi, al n. 2, “che i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo”.Nella parte IV del D.Lgs.152/06 tutta l’attività di gestione dei rifiuti viene considerata come attivita’ unica che si articola in più fasi affidate ad una pluralità di soggetti con poteri diversi, sia pur finalizzati alla realizzazione di un obiettivo comune. L’art. 178, comma 4 del D.Lgs.152/06 espressamente dispone “ per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto , adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali , di soggetti pubblici o privati” .Ed ancora al comma 5 è previsto “I soggetti di cui al comma 4 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire , la redazione delle norme tecniche , i sistemi di accreditamento ……omissis” . Rilevante è, inoltre, l’art. 182, il cui comma 1 dispone “lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti”. Ancora il citato art. 182 al comma 3 prevede “ lo smaltimento dei rifiuti è attuato con ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili”. In base alla normativa di cui alla parte quarta del D.Lgs.152/06 le competenze in materia di gestione dei rifiuti risultano quindi affidate a Stato (art. 195), Regioni, (art. 196), Province (art.197) Comuni (art.198). Le dette competenze, alla luce delle norme precedentemente richiamate, risultano, quindi, collegate nel senso che le attività finali di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani presuppongono l’esistenza di discariche o di luoghi alternativi in cui procedere allo sversamento dei rifiuti.Tra le competenze attribuite alle Province ex art. 197 del D.lgs.152/2006 la lettera d) prevede l’individuazione , sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 20 , comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato , e delle previsioni di cui all’art. 199. comma 3 , lettera d) ed h), nonché sentiti l’Autorità d’ambito ed i comuni , delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.”. In Campania, al fine di far fronte alla grave situazione di emergenza, i poteri relativi alla gestione dei rifiuti sono stati attribuiti al Commissario Straordinario, quale organo di Governo, permanendo in capo agli enti territoriali solo un ruolo consultivo ed esecutivo dei provvedimenti adottati. La concentrazione dei poteri in capo Commissario Straordinario, tuttavia, non ha inciso sulla natura dell’attività di gestione dei rifiuti come risultante dal D.Lgs. 152/06. Tale attività, rimane unitaria, sia pure articolantesi in più fasi, ed è riconducibile sia alla materia dei servizi pubblici che a quella dell’urbanistica e dell’edilizia, presupponendo l’individuazione e realizzazione sul territorio dei siti di recupero e smaltimento dei rifiuti e venendo, quindi, direttamente in rilievo l’uso del territorio. Ai sensi dell’art. 34 , D.Lgs.80/98, nella configurazione assunta dopo l’intervento della Consulta con la sentenza 204/2004, “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. …..La materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio”.La tutela dinanzi al giudice amministrativo è piena e l’art. 35 del D.lgs. 80/98, infatti, prevede che “il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva , dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto”.Dalle recenti decisioni della Corte Costituzionale, sent. 204/2004, 191/2006 e 140/2007, emerge chiaramente che non osta al riconoscimento della giurisdizione esclusiva del G.A. la natura fondamentale dei diritti soggettivi coinvolti nelle controversie, non essendovi alcun principio o norma del nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario, escludendo il giudice amministrativo, la tutela dei diritti costituzionalmente protetti.Sulla scia delle citate sentenze della Corte Costituzionale si colloca anche l’orientamento della Corte di Cassazione espresso nella sentenza a S.U. N. 27187/2007. Nella citata sentenza la Cassazione, in relazione a controversie aventi ad oggetto comportamenti effetto di atti della P.A. o espressione di poteri di questa e lesivi anche di diritti costituzionalmente tutelati ha affermato che “ non vi è ragione di denegare la cognizione dei Giudici amministrativi in materia di giurisdizione esclusiva” .Ha quindi affermato il seguente principio di diritto: “Anche in materia di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute, allorché la loro lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale , espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della P.A. di cui sia denunciata l’illegittimità, in materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei Giudici amministrativi , come ad es. in quella di gestione del territorio, compete a detti giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie”. La citata decisione della Cassazione è fondamentale anche perché conferma l’ampiezza della nozione processuale di urbanistica come delineata dall’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 80/98 facendovi rientrare anche la controversia relativa alla collocazione di una particolare opera pubblica costituita da una discarica. Del resto l’adesione ad una nozione ampia di urbanistica viene confermata anche dalla decisione a S.U. N. 6525 del 12.03.2008 nella quale la Corte di Cassazione ha ricondotto alla materia urbanistica anche le controversie relative a sanzioni per violazioni di autorizzazioni paesaggistiche.Tanto premesso, alla luce di tutte le considerazioni svolte, questo giudice ritiene che la materia unitaria della gestione dei rifiuti vada ricondotta sia ai servizi pubblici che all’urbanistica, essendo imprescindibile presupposto la localizzazione e realizzazione di discariche o in alternativa di impianti di recupero dei rifiuti. La controversia de qua, considerato l’oggetto della domanda come delineato in citazione, va sicuramente ricondotta alle modalità di gestione dei rifiuti di cui l’istante, come già evidenziato, ha lamentato illegittimità. Essendo l’attività di gestione dei rifiuti attività espressione di poteri ex D.Lgs. 152/06 e risultando riconducibile alla materia urbanistica ed edilizia, nel senso ampio delineato anche nei recenti approdi giurisprudenziali della Suprema Corte regolatrice della giurisdizione, questo giudice, pur deducendo l’istante la lesione di diritti costituzionalmente tutelati, ritiene sussistere nel presente giudizio la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ne deriva che va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito ed affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. Considerata la novità delle questioni trattate questo giudice ritiene sussistere giusti motivi per compensare integralmente tra le parti spese e competenze di giudizio
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa Loredana D’Amico, definitivamente pronunziando così provvede:
-Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace e dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo .
-Compensa integralmente tra le parti spese e competenze di giudizio.