Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.12-2008 - © copyright

 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE II - Sentenza 18 dicembre 2008
procedimento C 384/07
Pres. C.W.A. TIMMERMANS, Rel. L. BAY LARSEN
Wienstrom


Comunità europea - Diritto comunitario - Art. 88 Trattato CE – Aiuti di Stato – Natura illegale dell’erogazione – Obbligo di recupero – Carattere assoluto – Esclusione – Compatibilità dell’aiuto – Recupero dell’aiuto – Periodo precedente alla decisione della Commissione – Non occorre

L’obbligo di recupero di aiuti illegittimamente erogati non ha carattere assoluto; quando la misura viene considerata compatibile da una decisione della Commissione, il beneficiario può ottenere il versamento degli importi dovuti anche per il periodo precedente a tale decisione.


SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)

18 dicembre 2008



Nel procedimento C 384/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), con decisione 31 luglio 2007, pervenuta in cancelleria il 13 agosto 2007, nella causa

Wienstrom GmbH

Contro

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit,

LA CORTE (Seconda Sezione),



composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra K. Sztranc Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 ottobre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Wienstrom GmbH, dall’avv. H.R. Laurer, Rechtsanwalt;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. K. Gross e B. Martenczuk, in qualità di agenti;
– per l’Autorità di vigilanza AELS, dai sigg. B. Alterskjær e N. Fenger, nonché dalla sig.ra L. Young, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente

Sentenza



1 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Wienstrom GmbH (in prosieguo: la “Wienstrom”) ed il Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Ministro federale dell’Economia e del Lavoro, in prosieguo: l’”autorità convenuta”) in merito a importi di aiuti da concedere alla Wienstrom ai sensi della legge sull’elettricità ecologica (Ökostromgesetz; in prosieguo: l’”ÖG”).

Contesto normativo

La misura di aiuto
3 L’ÖG disciplina il sussidio alle centrali di cogenerazione in Austria.
4 La sua prima versione (BGBl. I, 149/2002; in prosieguo: il “vecchio ÖG”) è entrata in vigore il 1° gennaio 2003. Essa è stata sostituita, il 2 ottobre 2006, da una nuova versione (BGBl. I, 105/2006; in prosieguo: il “nuovo ÖG”).
5 Al fine di incentivare la produzione di elettricità mediante centrali di cogenerazione, a talune condizioni viene concesso un rimborso dei costi necessari alla gestione dell’azienda. Per gli anni 2003 e 2004, l’importo di tale sussidio era limitato dal vecchio ÖG a 1,5 cent per kWh di elettricità prodotto dalla cogenerazione. A partire dal 2005, tale importo viene determinato, in applicazione delle pertinenti disposizioni del vecchio ÖG, dall’autorità convenuta, che può modificarlo in esito al suo esame.
6 Negli anni controversi la misura era finanziata con una maggiorazione uniforme applicabile al quantitativo di elettricità fornito agli utenti finali, indipendentemente dal loro consumo effettivo di energia derivante da cogenerazione. Tale maggiorazione era poi trasferita alla Energie Control GmbH, ente pubblico incaricato del versamento del sussidio alle centrali di cogenerazione.
7 L’art. 30 quinquies del nuovo ÖG ha introdotto una modifica retroattiva della misura.
8 Esso prevede che, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2006, i fornitori di elettricità che importano elettricità ecologica o derivante da cogenerazione e la vendono a consumatori finali nazionali, nonché i consumatori finali che importano lo stesso tipo di elettricità per consumo proprio possono chiedere il rimborso dell’aiuto per l’elettricità proveniente da piccole centrali idroelettriche o per qualsiasi altro tipo di elettricità ecologica, ovvero il rimborso della maggiorazione da cogenerazione per l’energia derivante da cogenerazione.
La decisione della Commissione
9 In seguito ad uno scambio di corrispondenza avuto nel 2003 con le autorità austriache, la Commissione ha registrato le misure relative alle centrali di cogenerazione come aiuti non notificati, con il riferimento NN 162/B/2003. La Repubblica d’Austria ha notificato alla Commissione le modifiche disposte nel nuovo ÖG. Tale notifica è stata registrata con il riferimento N 317/B/2006.
10 Con decisione 4 luglio 2006 [C (2006) 2964 finale, GU C 221, pag. 9; in prosieguo: la “decisione della Commissione”], la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni. Essa ha ritenuto che gli aiuti, conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU 2001, C 37, pag. 3), fossero compatibili con il mercato comune ai sensi dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Essa ha considerato che la modifica introdotta dal nuovo ÖG costituiva una strumento appropriato per neutralizzare gli effetti eventualmente discriminatori sull’elettricità importata.

Causa principale e questioni pregiudiziali

11 La Wienstrom gestisce diverse centrali di cogenerazione a Vienna. Essa beneficia di un sussidio conformemente all’ÖG.
12 Essa contesta due decisioni dell’autorità convenuta, datate rispettivamente 11 ottobre 2004 (in prosieguo: la “prima decisione impugnata”) e 7 dicembre 2006 (in prosieguo: la “seconda decisione impugnata”).
13 La prima decisione impugnata ha fissato in EUR 37 335 602,20, per il 2003, il sussidio concesso alla Wienstrom per tre centrali di cogenerazione. Poiché sono stati versati anticipi per un importo pari a EUR 44 551 514,75, tale decisione comporta la restituzione, da parte di tale società, della differenza, pari a EUR 7 215 912,55.
14 La seconda decisione impugnata fa riferimento al sussidio accordato alla Wienstrom per il 2005, per una centrale di cogenerazione modernizzata. Essa è stata preceduta da una decisione 8 marzo 2006, che ha fissato provvisoriamente l’importo dell’aiuto accordato ed ha dato luogo al versamento di un anticipo di EUR 5 408 159 il 14 marzo 2006. La seconda decisione impugnata fissa definitivamente in EUR 5 688 703,47 l’importo del sussidio concesso e ordina il versamento di un saldo di EUR 280 544,47, considerato l’anticipo già versato. La Wienstrom sostiene che l’importo dovuto ammonta a EUR 8 487 228,00.
15 Il giudice del rinvio ritiene che la decisione della Commissione riguardi solo il nuovo ÖG e che nessuna decisione negativa espressa sia stata adottata per quanto riguarda il vecchio ÖG.
16 Esso rileva che la prima decisione impugnata costituisce una messa ad esecuzione dell’aiuto precedente la decisione della Commissione.
17 Esso ritiene che la seconda decisione impugnata, adottata dopo la decisione della Commissione, rientri in una messa ad esecuzione della misura di aiuto, ma che tale messa ad esecuzione fosse iniziata precedentemente, con l’entrata in vigore del vecchio ÖG, nell’ambito del quale la Repubblica d’Austria si impegnava a versare l’aiuto controverso per il 2005.
18 Alla luce, segnatamente, della sentenza 21 ottobre 2003, cause riunite C 261/01 e C 262/01, Van Calster e a. (Racc. pag. I 12249), il giudice del rinvio si interroga sulla portata, nella controversa di cui è investito, del divieto di messa ad esecuzione sancito dall’art. 88, n. 3, ultima frase, CE.
19 Di conseguenza, esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
“1) Se il disposto dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE imponga al giudice nazionale, alla luce del divieto di messa ad esecuzione previsto da tale disposizione, di rifiutare al beneficiario di aiuti – fondamentalmente legittimato in base al diritto nazionale al percepimento dei medesimi – l’erogazione di ulteriori aiuti, sebbene, da un lato, la Commissione, pur deplorando la mancata notifica dell’aiuto, non abbia adottato né una decisione negativa ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659[, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1)], né una misura ai sensi dell’art. 14 di tale regolamento, e, dall’altro, non risulti in atti alcuna violazione dei diritti di terzi.
2) Se il divieto di messa ad esecuzione di cui all’art. 88, n. 3, CE osti all’applicazione di una norma legislativa nazionale, nel caso in cui tale applicazione si fondi sul nuovo testo della legge in questione sulla base del quale la Commissione ha constatato la compatibilità della misura di cui trattasi con il mercato comune, sebbene, da un lato, tale misura riguardi periodi di tempo precedenti all’introduzione del nuovo testo legislativo suddetto e le modifiche determinanti ai fini della dichiarazione di compatibilità non fossero ancora applicabili a tale periodo di tempo, e, dall’altro, non risulti in atti alcuna violazione dei diritti di terzi”.

Sulle questioni pregiudiziali

20 In via preliminare, va constatato che la decisione della Commissione non riguarda solo il nuovo ÖG. Tale decisione comprende entrambe le versioni dell’ÖG, dato che la valutazione della Commissione concerne l’ÖG, come modificato alla data del suo esame. Infatti, nella sua sezione intitolata “Oggetto”, essa menziona espressamente i due procedimenti NN 162/B/2003 e N 317/B/2006. Inoltre, al suo punto 7, essa afferma che la descrizione e la valutazione cui si è proceduto si basano tanto sulle regole in vigore dal 1° gennaio 2003 quanto su quelle applicabili a partire dall’entrata in vigore della nuova legge. Inoltre, la comunicazione nella Gazzetta ufficiale indica il 1° gennaio 2003 come dies a quo della durata della misura di aiuto nei confronti della quale non sono sollevate obiezioni.
21 Va altresì constatato che la controversia principale ha per oggetto la determinazione dell’importo degli aiuti effettivamente dovuti ai sensi della misura di aiuto di cui trattasi, per due periodi determinati.
22 Occorre infine osservare che, sebbene delle due decisioni impugnate nella causa principale la prima sia precedente, e la seconda successiva rispetto alla decisione della Commissione, entrambe le questioni proposte dal giudice del rinvio fanno riferimento ad una medesima situazione giuridica, cioè quella di una messa ad esecuzione, in entrambi i casi, precedente rispetto alla decisione positiva della Commissione. Infatti, la seconda decisione impugnata è stata adottata in seguito alla decisione delle autorità austriache 8 marzo 2006 che, avendo fissato provvisoriamente l’importo dell’aiuto dovuto ed ordinato il versamento di un anticipo, ha rappresentato un inizio di esecuzione della misura di aiuto precedente la decisione della Commissione.
23 Sulla base di dette considerazioni ed osservazioni preliminari, occorre esaminare congiuntamente le due questioni pregiudiziali.
24 Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il divieto di messa ad esecuzione di aiuti di Stato previsto all’art. 88, n. 3, ultima frase, CE imponga al giudice nazionale, in circostanze come quelle della causa principale, di respingere una domanda di un beneficiario di aiuti di Stato attinente all’importo di questi ultimi eventualmente dovuto per un periodo precedente una decisione della Commissione che ammette la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune.
25 A tal riguardo, occorre rilevare che una decisione positiva della Commissione pone fine al divieto di messa ad esecuzione anticipata.
26 Qualora un progetto di aiuto sia stato regolarmente notificato alla Commissione e non sia stato messo ad esecuzione prima di tale decisione, esso può essere messo ad esecuzione a decorrere da quest’ultima, nonché, eventualmente, per un periodo precedente coperto dalla misura dichiarata compatibile.
27 Qualora l’aiuto sia stato accordato al beneficiario in violazione dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, il giudice nazionale, su domanda di un altro operatore, può essere indotto a pronunciarsi, anche dopo l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione positiva, sulla validità degli atti di esecuzione e sul recupero dei sussidi finanziari accordati.
28 Dalla sentenza 12 febbraio 2008, causa C 199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication (Racc. pag. I 469, punto 46; in prosieguo: la “sentenza CELF”) risulta che, in un caso del genere, il diritto comunitario impone al giudice nazionale di disporre provvedimenti atti a rimediare concretamente agli effetti dell’illegalità. Tuttavia, anche in mancanza di circostanze eccezionali, non gli impone un obbligo di recupero integrale dell’aiuto illegittimo.
29 Nello stesso caso, in forza del diritto comunitario, il giudice nazionale è tenuto ad ordinare al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità. Nell’ambito del suo diritto nazionale, all’occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell’aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest’ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto (sentenza CELF, punti 52 e 53).
30 Ne consegue che, nell’ipotesi di una messa ad esecuzione illegittima di un aiuto seguita da una decisione positiva della Commissione, il diritto comunitario non osta a che il beneficiario, da un lato, possa esigere il versamento dell’aiuto dovuto per il futuro e, dall’altro, possa conservare la disposizione dell’aiuto concesso precedentemente rispetto alla decisione positiva, salvo le conseguenze da trarre dall’illegittimità dell’aiuto prematuramente versato, alle condizioni precisate dalla sentenza CELF.
31 Il criterio determinante di una possibilità, per un beneficiario, di ottenere, per un periodo precedente una decisione positiva, il versamento di un aiuto o di conservare la disposizione di un aiuto già versato consiste quindi nella constatazione, da parte della Commissione, della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune.
32 Il diritto comunitario non osta quindi a che il giudice nazionale si pronunci su una controversia come quella nella causa principale, pendente tra un beneficiario e le autorità nazionali e che mette in discussione l’importo dell’aiuto dovuto, ma non l’aiuto stesso.
33 La decisione adottata dal giudice nazionale pone termine alla contestazione, avvicinandosi ad una situazione come quella, esaminata con la sentenza CELF, relativa ad un aiuto messo ad esecuzione prematuramente e non contestato quanto al suo importo.
34 Essa consente poi l’applicazione dei principi elaborati da detta sentenza nell’interpretazione dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE.
35 Tale analisi non è contraddetta dalla sentenza Van Calster e a., cit., sulla portata della quale s’interroga il giudice del rinvio.
36 Detta sentenza non fa riferimento alla situazione del beneficiario dell’aiuto, bensì a quella di operatori retroattivamente assoggettati al versamento di contributi destinati specificamente a finanziare un regime di aiuti e quindi considerati facenti parte integrante di quest’ultimo. Nelle cause principali all’origine di detta sentenza erano stati riscossi contributi ai sensi di un regime di aiuti dichiarato incompatibile, prima di una decisione positiva della Commissione relativa ad un nuovo regime di aiuti che sostituiva il primo e prevedeva l’imputazione retroattiva di contributi, nonché la compensazione di questi ultimi con quelli effettivamente percepiti in esecuzione del precedente regime di aiuti.
37 Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che l’art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE) ostava, in circostanze quali quelle delle cause principali, alla riscossione di contributi applicati con effetto retroattivo per un periodo antecedente alla data della decisione positiva della Commissione.
38 Così facendo, essa ha solo considerato che, dal punto di vista del terzo al quale è imposto un onere finanziario prima di una decisione positiva della Commissione, il solo modo per rimediare nei suoi confronti all’illegittimità di una messa ad esecuzione di una misura di aiuto consiste nel rimborso di detto onere.
39 Le questioni proposte devono quindi essere risolte dichiarando che il divieto di messa ad esecuzione di aiuti di Stato previsto all’art. 88, n. 3, ultima frase, CE non impone al giudice nazionale, in circostanze come quelle della causa principale, di respingere una domanda di un beneficiario di aiuti di Stato attinente all’importo di questi ultimi eventualmente dovuto per un periodo precedente una decisione della Commissione che ammette la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune.

Sulle spese

40 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Il divieto di messa ad esecuzione di aiuti di Stato previsto all’art. 88, n. 3, ultima frase, CE non impone al giudice nazionale, in circostanze come quelle della causa principale, di respingere una domanda di un beneficiario di aiuti di Stato attinente all’importo di questi ultimi eventualmente dovuto per un periodo precedente una decisione della Commissione che ammette la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune.
Firme





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento