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n. 9-2008 - © copyright

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - GRANDE SEZIONE - Sentenza 9 settembre 2008
Pres. V. SKOURIS – Rel. K. SCHIEMANN


Comunità europea - Diritto comunitario – Accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – Dichiarazioni dell’organo per la risoluzione delle controversie dell’OMC – Incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con le norme dell’OMC – Applicazione da parte degli Stati Uniti di una sovrattassa doganale sulle importazioni di taluni prodotti provenienti da diversi Stati membri - Misure di ritorsione autorizzate – Artt. 235 e 288, n. 2 Trattato CE - Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Non sussiste.

 

Comunità europea - Diritto comunitario – Accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – Dichiarazioni dell’organo per la risoluzione delle controversie dell’OMC – Incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con le norme dell’OMC – Applicazione da parte degli Stati Uniti di una sovrattassa doganale sulle importazioni di taluni prodotti provenienti da diversi Stati membri - Misure di ritorsione autorizzate – Artt 235 e 288, n. 2 Trattato CE - Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Non sussiste – Procedimento dinanzi al Tribunale – Durata eccessiva – Equo risarcimento – Esclusione.

Allo stato attuale dell’evoluzione del diritto comunitario, non esiste un regime di responsabilità che consenta di far sorgere la responsabilità della Comunità per un comportamento rientrante nella sfera della competenza normativa di quest’ultima in una situazione in cui l’eventuale non conformità di tale comportamento agli accordi OMC non può essere invocata dinanzi al giudice comunitario. Nel caso di specie, le richieste di risarcimento del danno delle ricorrenti erano dirette in particolare a mettere in causa la responsabilità della Comunità per tale comportamento. In tali circostanze, il Tribunale non poteva che respingere tali richieste.

 

Anche se la durata del procedimento dinanzi al Tribunale è stata effettivamente notevole, la ragionevolezza di tale durata dev’essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti. La considerevole durata del procedimento dinanzi al Tribunale nella fattispecie può spiegarsi in gran parte con un concorso di circostanze oggettive dipendenti dal numero di cause parallele successivamente introdotte dinanzi al Tribunale nonché con l’importanza delle questioni di diritto che tali cause sollevavano.


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