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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - GRANDE SEZIONE - Sentenza 3 settembre 2008
Pres. V. SKOURIS - Rel. C.W.A. TIMMERMANS


Comunità europea - Diritto comunitario – Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani - Risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite – Attuazione nella Comunità – Posizione comune 2002/402/PESC – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Misure riguardanti persone ed entità incluse in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Inclusione di tali persone ed entità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 – Ricorso di annullamento – Competenza della Comunità – Fondamento normativo combinato degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE – Sussiste.

 

Comunità europea - Diritto comunitario – Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani - Risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite – Attuazione nella Comunità – Posizione comune 2002/402/PESC – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Misure riguardanti persone ed entità incluse in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Inclusione di tali persone ed entità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 -Diritti fondamentali – Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo– Violazione – Sussiste.

 

Comunità europea - Diritto comunitario – Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani - Risoluzioni adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite – Attuazione nella Comunità – Posizione comune 2002/402/PESC – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Misure riguardanti persone ed entità incluse in un elenco redatto da un organismo delle Nazioni Unite - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Inclusione di tali persone ed entità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 –Violazione di principi applicabili nell’ambito della procedura seguita nell’adottare le misure restrittive introdotte dal regolamento stesso - Annullamento del regolamento (CE) n. 881/2002 nella parte in cui riguarda i ricorrenti - Mantenimento degli effetti – Possibilità – Condizioni.

Poiché gli artt. 60 CE e 301 CE non prevedono poteri d’azione espressi o impliciti per imporre simili misure a destinatari non aventi alcun legame con il regime dirigente di un paese terzo come quelle di cui al regolamento controverso, si poteva supplire a tale assenza di potere, dovuta alle limitazioni nell’applicazione ratione personae delle disposizioni in questione, facendo ricorso all’art. 308 CE quale fondamento normativo del regolamento di cui trattasi, oltre ai due primi articoli, che fondano tale atto dal punto di vista della sua portata materiale, purché, tuttavia, risultassero soddisfatte tutte le altre condizioni richieste per l’applicabilità dell’art. 308 CE. Peraltro, l’aggiunta di tale articolo al fondamento normativo del regolamento controverso ha consentito al Parlamento europeo di partecipare al processo decisionale relativo alle misure in parola, che riguardano specificamente individui, mentre nell’ambito degli artt. 60 CE e 301 CE non è previsto alcun ruolo per la suddetta istituzione.

 

I principi che disciplinano l’ordinamento giuridico internazionale creato dalle Nazioni Unite non implicano che un controllo giurisdizionale della legittimità interna del regolamento controverso sotto il profilo dei diritti fondamentali sia escluso per il fatto che l’atto in questione mira ad attuare una risoluzione del Consiglio di sicurezza adottata in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Il regolamento controverso, nella parte in cui riguarda i ricorrenti, è stato adottato senza fornire alcuna garanzia quanto alla comunicazione degli elementi assunti a loro carico o quanto alla loro audizione in proposito, cosicché si deve constatare che tale regolamento è stato adottato nell’ambito di un procedimento in cui non sono stati rispettati i diritti della difesa, il che ha avuto altresì come conseguenza la violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, il regolamento controverso, nella parte riguardante il sig. Kadi, è stato adottato senza fornire a quest’ultimo alcuna garanzia che gli consentisse di esporre le proprie ragioni alle autorità competenti, e ciò in un contesto in cui la restrizione dei suoi diritti di proprietà dev’essere ritenuta considerevole, data la portata generale e la durata effettiva delle misure restrittive a suo carico.

 

Dato che il regolamento controverso dev’essere annullato, nella parte in cui riguarda i ricorrenti, per una violazione di principi applicabili nell’ambito della procedura seguita nell’adottare le misure restrittive introdotte dal regolamento stesso, non è da escludere che, nel merito, possa comunque rivelarsi giustificata l’applicazione di tali misure ai ricorrenti. Ai sensi dell’art. 231 CE devono essere mantenuti gli effetti del regolamento controverso, nella parte in cui esso riguarda i ricorrenti, per un periodo non eccedente i tre mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza.


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