CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 12 novembre 2008 n. 926
Pres. Virgilio, Est. de Francisco
Università degli Studi di Messina (Avv. dello Stato) c/ G. Gullifa (Avv.ti F. G. Scoca, G. Marchese e F. Rizzo) M. Scimone (n.c.), Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino di Messina (Avv. G. Losi) |
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1. Pubblico impiego – Pensioni, assegni, indennità – Sanità - Personale universitario - Indennità c.d. De Maria – Corresponsione – Accertamento mansioni svolte – Necessità – Non sussiste – Conseguenze.
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2. Pubblico impiego – Pensioni, assegni, indennità – Sanità - Personale universitario – Indennità c.d. De Maria – Corresponsione – Medesimo titolo di studio del personale ospedaliero – Necessità – Sussiste.
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1. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui all’art. 31, d.p.r. 761/1979 (c.d. indennità De Maria) in favore del personale universitario che abbia prestato servizio presso i policlinici universitari e strutture assimilate, non occorre alcun accertamento individuale e concreto circa lo svolgimento di mansioni assistenziali, né, conseguentemente, alcun provvedimento attributivo di carattere costitutivo, con la conseguenza che siffatto emolumento è immediatamente soggetto al termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2948, co. 1, n.4, c.c, che decorre dalla fine del mese in cui la stessa non sia stata in tutto o in parte corrisposta.
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2. Ai fini dell’equiparazione retributiva al trattamento economico complessivo spettante al personale ospedaliero che svolge funzioni e mansioni che richiedano il possesso di un determinato titolo di studio, è necessario che il medesimo titolo sia posseduto altresì dal personale universitario che assuma di avere, ai sensi e per gli effetti della corresponsione dell’indennità di cui all’art. 31, d.p.r. 761/1979, “pari funzioni, mansioni e anzianità”, in conformità al principio di non contraddizione dell’intero ordinamento giuridico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 926/08 Reg. Dec.
NN. 12171245 Reg. Ric.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sui ricorsi riuniti nn. 1217 - 1245/04 proposti da
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- Ric. n. 1217/2004 –
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliata;
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c o n t r o
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GULLIFA GIACOMO, TROMBETTA GIUSEPPE, TRAINA SALVATORE, GEMELLARO SANTO, SPURIA GIUSEPPE, VENUTO GASPARE, SUARIA FRANCESCO, SCALZO SEBASTIANO, ATTANASIO GIUSEPPE, VITA FILIPPO, DI BELLA FRANCESCO, CURRO’ FRANCESCO, ZUCCARELLO ANTONINO, GAMBADORO ORAZIO, RAFFA ANTONIO, BARTOLONE AGOSTINO, SAPOROSO ANTONINO, FIORENTINO ETTORE, VARRICA GAETANO, GEMBILLO CARMELO, FELICIOTTO SALVATORE, MESSINA GIOVANNI, VILLAROEL PIERA, ROMEO MARCO, CILENTANO ROSARIO, CALO’ CARMELO, PASSARO ORAZIO, SORACI ANGELO, MARTELLI ANTONINA, ROSSELLO NICOLA, CARBONARO ROSA, SALOMONE ROSA, DE SALVO PASQUALE, ENEA LETTERIO, ALDINI FRANCESCA, PANARELLO FRANCESCO, STELLITANO FRANCESCO, PAPALIA EGLE, D’ATTOLA ANTONINA, DUCATELLI ROSARIA, FIUMARA ADRIANA, LENZI VITTORIA, CARLESSO STELLA, SCARMATO ASSUNTA, ANDRE’ CORRADO, ATTINA’ CARMELO, SMEDILE BARBARA, FIUMARA MARIA IVANA, BARBA NICOLA e VINCI GIUSEPPE rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Giovanni Marchese e Fernando Rizzo ed elettivamente domiciliati presso la segreteria di questo C.G.A., in Palermo, via F. Cordova n. 76;
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nonché SCIMONE MARIA non costituita in giudizio;
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e nei confronti
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dell’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “G. MARTINO” DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Losi ed elettivamente domiciliata in Palermo, via M. D’Azeglio n. 8, presso lo studio dell’avv. Antonino Arena;
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- Ric. n. 1245/04 –
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “G. MARTINO” DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Losi ed elettivamente domiciliata in Palermo, via M. D’Azeglio n. 8, presso lo studio dell’avv. Antonino Arena;
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c o n t r o
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GULLIFA GIACOMO, TROMBETTA GIUSEPPE, TRAINA SALVATORE, GEMELLARO SANTO, SPURIA GIUSEPPE, VENUTO GASPARE, SUARIA FRANCESCO, SCALZO SEBASTIANO, ATTANASIO GIUSEPPE, VITA FILIPPO, DI BELLA FRANCESCO, CURRO’ FRANCESCO, ZUCCARELLO ANTONINO, GAMBADORO ORAZIO, RAFFA ANTONIO, BARTOLONE AGOSTINO, SAPOROSO ANTONINO, FIORENTINO ETTORE, VARRICA GAETANO, GEMBILLO CARMELO, FILICIOTTO SALVATORE, MESSINA GIOVANNI, VILLAROEL PIERA, ROMEO MARCO, CILENTANO ROSARIO, CALO’ CARMELO, PASSARO ORAZIO, SORACI ANGELO, MARTELLI ANTONINA, ROSSELLO NICOLA, CARBONARO ROSA, SALOMONE ROSA, DE SALVO PASQUALE, ENEA LETTERIO, ALDINI FRANCESCA, PANARELLO FRANCESCO, STELLITANO FRANCESCO, PAPALIA EGLE, D’ATTOLA ANTONINA, DUCATELLI ROSARIA, FIUMARA ADRIANA, LENZI VITTORIA, CARLESSO STELLA, SCARMATO ASSUNTA, ANDRE’ CORRADO, ATTINA’ CARMELO, SMEDILE BARBARA, FIUMARA MARIA IVANA, BARBA NICOLA e VINCI GIUSEPPE rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Giovanni Marchese e Fernando Rizzo ed elettivamente domiciliati presso la segreteria di questo C.G.A., in Palermo, via F. Cordova n. 76;
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nonché SCIMONE MARIA non costituita in giudizio;
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e nei confronti
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dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvoca-tura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliata;
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. II) - n. 2266 del 20 agosto 2004.
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Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli avv.ti F.G. Scocca, G. Marchese e F. Rizzo per Gullifa Giacomo ed altri (nei ric. nn. 1217 e 1245/04), dell’avv. G. Losi per l’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” di Messina (nel ric. 1217/04) e dell’Avvocatura dello Stato per l’Università degli studi di Messina (nel ric. n. 1245/04);
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza istruttoria 27 dicembre 2006, n. 820;
Visti gli elementi pervenuti in esito a detta ordinanza istruttoria;
Visti gli atti tutti dei giudizi;
Relatore, alla pubblica udienza del 12 dicembre 2007, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi, altresì, l’avv. dello Stato La Rocca per l’Università degli studi di Messina, l’avv. G. Immordino, su delega dell’avv. G. Losi per l’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” di Messina, l’avv. S. Martella, su delega dell’avv. G. Marchese, l’avv. F. Rizzo e l’avv. A. Saitta, su delega dell’avv. F. Scoca per Gullifa Giacomo ed altri;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
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F A T T O
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Vengono in decisione gli appelli avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto (tranne che per due ricorrenti: D’Angelo e Prestipino) il ricorso proposto dagli odierni appellati per il riconoscimento del diritto alla parificazione economica del trattamento degli originari ricorrenti – collaboratori tecnici universitari – al personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni e anzianità, mediante corresponsione dell’indennità (c.d. “De Maria”) di cui all’art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, secondo le equiparazioni previste dalla tabella allegato D al Decr. Interm. 9 novembre 1982, con decorrenza, per ciascuno, dalla data di inquadramento nel VII livello e, per tutti, fino al 30 giugno 1998 (data in cui è venuta meno, per il giudice amministrativo, la giurisdizione sul rapporto di pubblico impiego privatizzato), oltre accessori.
In esito all’udienza del 17 maggio 2006, è stata resa l’ordinanza n. 820/06, cit. in epigrafe, con cui da un lato è stata disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe e, dall’altro, sono stati disposti incombenti istruttori; acquisito il relativo esito, all’odierna udienza la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
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D I R I T T O
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1. – I due appelli riuniti di cui in epigrafe, proposti dall’Univer-sità e dall’Azienza nei confronti della medesima sentenza che le ha viste sono fondati, nei sensi e limiti di cui appresso.
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2. – Giova ricordare che la sentenza appellata ha accolto le domande degli originari ricorrenti, nei limiti soggettivi di cui si è già detto nella narrativa in fatto che precede, assumendo:
a) che vi fosse la necessità di un effettivo e concreto accertamento (svolto mercé l’esercizio, in prime cure, dei poteri istruttori d’ufficio propri del giudice amministrativo) in punto di specifico e personale svolgimento, da parte di ciascun ricorrente, di mansioni concretamente assistenziali, non reputandosi sufficiente il mero fatto di lavorare nell’ambito del Policlinico universitario, che è struttura ospedaliera aperta al pubblico, come tale ex se deputata a svolgere l’assistenza sanitaria (diversamente dall’Università che svolge, di per se, attività di natura diversa da quella assistenziale);
b) “che il petitum … consiste[sse] nell’equiparazione al personale ospedaliero di pari mansioni e qualifica ai sensi del D.I. 9/11/1982”;
c) che non fosse condivisibile l’assunto di parte resistente, secondo cui i ricorrenti hanno già ottenuto l’equiparazione richiesta con il presente giudizio, “in quanto … al di là delle questioni puramente nominalistiche … si discute della misura dell’indennità in questione”;
d) “che la mancata impugnativa del Decreto rettorale 19.03.1986 n. 700 non rileva[sse] ai fini dell’ammissibilità dei gravami”;
e) che un orientamento conforme fosse stato già espresso dallo stesso T.A.R. in identica fattispecie, con sentenza n. 2116/1999, confermata in appello da C.G.A. n. 158/2001, peraltro in conformità a C.d.S., VI, n. 2078/2002, n. 2457/2001, n. 5674/2001 e n. 63/2003;
f) che, pertanto, andassero ribadite l’immediata operatività del D.I. 9/11/1982, senza bisogno di atti di intermediazione dell’Univer-sità per far sorgere il diritto dei dipendenti interessati all’indennità di equiparazione (C.d.S., VI, n. 5674/2001, cit.), nonché “la mancanza di alcun margine di discrezionalità nell’individuazione del personale universitario da considerare "corrispondente" ai fini dell’equipara-zione del trattamento economico, e senza che rilevi, pertanto, l’eventuale mancanza di laurea”;
g) che non fosse controversa, tra le parti in causa, l’appli-cazione in sé del cit. D.I. 9.11.82 e delle relative tabelle di equiparazione, giacché “unico ostacolo alla richiesta equiparazione su cui l’Azienda pone l’accento è la circostanza che i ricorrenti non sono laureati” (che è stata “ritenuta invece irrilevante, ai fini che qui interessano, dalla giurisprudenza” cui la sentenza gravata ha ritenuto di conformarsi);
h) che, per l’effetto, andasse riconosciuto il “diritto dei ricorrenti alla percezione delle differenze retributive spettanti, con decorrenza dalla data di inquadramento nel settimo livello in base alla L. n. 200/1974 ed alla L. n. 312/1980, e [con la] condanna dell’Università, di cui essi sono dipendenti, al pagamento dell’indennità oggetto di controversia”, oltre accessori di legge data la sua “natura retributiva”.
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3. – In via preliminare, ambo gli appelli sostengono il difetto di legittimazione passiva di ciascun appellante, assumendo essere solo l’altro ente pubblico l’unico munito di tale legittimazione a resistere.
Siffatta tesi è sostenuta dall’Azienda sanitaria, ai sensi dell’art. 31, II comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, che individua nelle Università gli unici soggetti direttamente tenuti alla corresponsione dell’indennità in discorso agli aventi diritto; nonché dall’Università, in forza della successione ex lege dell’Azienda nei rapporti giuridici relativi al Policlinico universitario, in forza dell’art. 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
Il Collegio ritiene che ambo le eccezioni, reciprocamente speculari, vadano disattese: ciò in quanto all’obbligo di erogare la retribuzione al proprio personale, direttamente gravante sull’Università ai sensi del cit. art. 31 del D.P.R. n. 761/1979, si è aggiunto quello posto a carico delle aziende, di cui al cit. art. 2 del D.Lgs. n. 517/1999, con l’effetto che – per i periodi che qui rilevano, tutti anteriori al 30 giugno 1998 – sussiste concorrentemente la legittimazione passiva dei due appellanti rispetto alle domande proposte in prime cure dagli odierni appellati.
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4. – Nel merito, si premette che non è qui in discussione l’astratta spettanza al personale universitario svolgente funzioni assistenziali dell’indennità di cui all’art. 31 del D.P.R. N. 761/1979 (c.d. indennità “De Maria”) – né di tale spettanza potrebbe più dubitarsi, alla stregua dell’insegnamento di Corte cost. 16 maggio 1997, n. 136 – bensì sono controversi i concreti elementi su cui se ne fonda il riconoscimento, la parametrazione e la corresponsione.
Si premette altresì che la controversia riguarda solamente personale inquadrato quale “collaboratore tecnico”–VII qualifica funzionale (ora categoria C4), pacificamente non munito di laurea (almeno specifica).
In forza di tale inquadramento universitario, e sulla base della relativa corrispondenza enunciata nel cit. Decr. Interm. 9.11.1982, in base alla sentenza gravata agli appellati spetta l’equiparazione retributiva al personale inquadrato presso le U.S.L. (ora A.S.L.) con la qualifica di “Assistente tecnico (farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo)” che, per effetto delle successive contrattazioni, è poi ulteriormente slittata a superiori livelli di parametrazione retributiva, fino a quello di dirigente sanitario di I livello.
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5. – Non merita di essere condivisa – nonostante seguita, talora, anche da questo stesso Consiglio – l’eccezione di inammissibilità del ricorso di prime cure per omessa impugnazione del Decr. Rett. n. 700 del 19.3.1986, recante l’equiparazione del personale universitario al corrispondente personale ospedaliero, non trattandosi di questioni relative all’inquadramento del personale e, come tali, soggette a impugnazione nel termine decadenziale, bensì della ricognizione di parametri di raffronto aventi finalità meramente retributive.
Nemmeno può seguirsi l’ulteriore eccezione di inammissibilità, per genericità, dei ricorsi introduttivi – così come già disattesa dal T.A.R. – stante la mancata indicazione del livello ospedaliero cui si pretende sia fatto attuale riferimento per la concreta liquidazione dell’indennità: va infatti condiviso quanto già rilevato dal primo giudice, in punto di sufficiente specificazione delle domande, vieppiù trattandosi di vicende individuali che sono ben note ad ambo le parti del giudizio.
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6. – Ciò posto, si osserva che le decisioni che hanno riconosciuto la spettanza di detta indennità, raramente sono andate al di là di una mera affermazione di tale generica spettanza; sicché la giurisprudenza ha quasi sempre tralasciato di approfondire i criteri con cui operare le equiparazioni volte a determinare l’indennità in discorso, e ciò – per quanto qui rileva – almeno per il personale tecnico delle università che abbia svolto servizio presso i policlinici universitari e strutture assimilate (ovvero, in altri termini: l’individuazione, rispetto al predetto personale tecnico universitario, del personale delle uu.ss.ll. da considerare quale parametro di “pari funzioni, mansioni e anzianità”).
L’attività, per quanto consta, è stata quasi sempre lasciata alla mera determinazione amministrativa, non solo nei casi in cui l’appli-cazione della norma è avvenuta in via amministrativa, ma anche quando c’è stata l’intermediazione del riconoscimento giurisdizionale del diritto.
L’odierna vicenda comporta, viceversa, l’esigenza di prendere posizione su taluni canoni applicativi, finora scarsamente approfonditi dall’elaborazione giurisprudenziale.
Orbene, sviluppando e, re melius perpensa, anche riconsiderando in parte la pregressa giurisprudenza che questo stesso Consiglio aveva concorso a formare – v., in particolare, C.G.A. 4 luglio 2002, n. 382, e C.G.A. 9 aprile 2001, n. 158, sulla quale si è poi pronunciato, in sede d’ottemperanza, con la recentissima decisione di C.G.A. 4 novembre 2008 n. 874, il Collegio ritiene fondati gli odierni appelli, nei sensi di cui appresso.
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6.1. – Il credito alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (c.d. “indennità De Maria”) è soggetto a prescrizione quinquennale, la quale, pro rata, decorre dalla fine del mese in cui non sia stata in tutto o in parte corrisposta.
Non occorre, infatti, né alcun accertamento individuale e concreto circa lo svolgimento di mansioni assistenziali da parte del singolo ricorrente, né, conseguentemente, alcun provvedimento attributivo della prebenda di carattere costitutivo, giacché la citata disposizione normativa (I comma) contempla la corresponsione dell’indennità in discorso in favore di tutto il “personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università”, senza fare alcun riferimento alla concreta attività svolta, entro tale ambito, dal singolo.
Dall’automatismo dell’insorgenza del diritto a siffatto emolumento deriva la sua immediata soggezione al termine prescrizionale, che è quinquennale ai sensi dell’art. 2948, comma I, n. 4, cod. civ..
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6.2. – Per l’equiparazione retributiva al trattamento economico complessivo spettante al personale sanitario che svolge funzioni e mansioni che richiedano il possesso di un determinato titolo di studio (laurea) e di abilitazione all’esercizio professionale, è necessario che lo stesso titolo e abilitazione siano posseduti altresì dal personale universitario che assuma di avere, ai sensi e per gli effetti di cui al cit. art. 31 D.P.R. n. 761/1979, “pari funzioni, mansioni e anzianità”.
È infatti un mero corollario del principio di non contraddizione interna dell’ordinamento giuridico – che altrimenti consentirebbe, retribuendolo, un esercizio professionale abusivo – la presunzione assoluta che in nessun caso sia possibile lo svolgimento di funzioni e mansioni che richiedano uno specifico titolo e abilitazione da parte di personale, di qualsiasi provenienza, che ne sia in concreto sprovvisto.
Cfr. in tema, in ordine a un caso di mancanza del diploma di laurea specialistica, C.G.A., 8 novembre 2005, n. 754.
Con specifico riferimento al caso di specie, in cui è incontroverso che nessuno degli originari ricorrenti fosse munito di laurea specifica, va perciò escluso il diritto all’equiparazione economica con funzioni o mansioni per cui sia richiesta la laurea o l’abilitazione professionale.
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6.3. – L’equiparazione economica che si realizza con l’inden-nità per cui è causa segue bensì le ulteriori vicende della contrattazione collettiva della qualifica assunta a parametro, ma solo nei limiti in cui essa non implichi lo slittamento di tali posizioni (rispetto a quelle originariamente contemplate nel cit. Decr. Interm. 9.11.1982) dalle qualifiche funzionali alla dirigenza (né tra livelli divesi di questa).
Giova, in proposito, richiamarsi a quanto affermato dalla cit. recentissima decisione di questo Consiglio n. 874/2008: “nei casi in cui in uno dei due ordinamenti (in quello universitario nella specie) siano istituite nuove qualifiche funzionali che non trovino riscontro nel quadro disegnato dal decreto interministeriale del 1982”, “l’equi-parazione non è più automatica in attuazione delle dette tabelle (inapplicabile per il fatto nuovo), ma diviene discrezionale in funzione delle reali mansioni e funzioni svolte dai soggetti appartenenti alla nuova qualifica, che devono essere radicalmente valutate ex novo”.
“Non è da condividere quindi la semplicistica affermazione … secondo cui l’indennità dirigenziale fa parte del coacervo del trattamento economico e quindi deve fungere da termine di comparazione per la equiparazione. Essa, infatti, fa sì parte del trattamento economico del dirigente, ma non ai fini che qui interessano. Essa discende da una funzione nuova ed aggiuntiva, diversa da quelle precedentemente svolte le quali avevano dato luogo, esse sole, alla comparazione. Solo con riferimento a queste, quindi, si deve riconoscere il diritto dei ricorrenti”.
Sicché i ricorrenti, se “hanno diritto a conseguire l’equipa-razione al personale sanitario di uguali funzioni, mansioni e anzianità, secondo le tabelle di equiparazione contenuta nel D.I. 9 novembre 1982”, non possono invece vantare alcun diritto all’equiparazione con con le mansioni e le funzioni dirigenziali che, per definizione, sono intrinsecamente diverse e ulteriori rispetto a quelle proprie delle qualifiche funzionali (nonché da quelle di ogni diverso livello, nell’ambito della stessa dirigenza).
Ove, dunque, la qualifica di riferimento ai sensi del D.I. 9.11.1982, in origine non dirigenziale, sia divenuta successivamente tale in esito a successive contrattazioni collettive, l’effetto di trascinamento della dinamica salariale da assumere quale parametro di riferimento dell’indennità in esame si arresta alla più elevata qualifica funzionale; ma in nessun caso può spettare a titolo di indennità “De Maria” una integrazione che consenta di equiparare un trattamento in principio non dirigenziale a uno (successivamente divenuto) dirigenziale (né un trattamento dirigenziale di I livello a un altro di II livello).
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7. – Solo previa riconduzione entro i limiti (quantitativi) di siffatta esegesi, stima il Collegio che l’indennità in discorso svolga la sua funzione perequativa, riconosciutale da Corte cost. n. 136 /1997, cit..
Le domande degli originari ricorrenti vanno perciò respinte, in quanto volte a ottenere la corresponsione dell’indennità, ex art. 31 cit., in una misura eccedente quella loro effettivamente spettante; indennità che, almeno secondo l’assunto degli appellanti, gli appellati in atto già percepiscono in misura ragguagliata al personale delle ex uu.ss.ll. inquadrato nel VII livello retributivo ospedaliero.
In conclusione, l’appello va accolto, nei sensi è limiti testé indicati.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i due appelli riuniti in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge i ricorsi originari.
Spese del doppio grado compensate.
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Così deciso a Palermo, nelle camere di consiglio del 12 dicembre 2007 e del 2 aprile 2008, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
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Depositata in segreteria
il 12 novembre 2008
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