CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 23 settembre 2008 n. 781
Pres. R. VIRGILIO Esr. E. de FRANCISCO
V.T. e altri (avv. N. D’Alessandro) c./ Comune di Raddusa (n.c.) e altri |
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Comuni e province – Elezioni comunali – L. reg. Sic. 35/97 – Premio di maggioranza – Applicabilità – Condizioni.
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Ai fini dell’applicazione del III e IV periodo del co. 5 dell’art. 2 L. reg. Sic. 15 settembre 1997 n. 35 (secondo cui qualora altra lista non collegata al Sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al Sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi) non basta che la lista che non ha espresso il Sindaco abbia riportato più voti di quella collegata al Sindaco eletto perché sia sottratto a quest’ultima il premio di maggioranza di cui al I periodo del comma in esame (il quale dispone che alla lista collegata al Sindaco eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al Comune); ma occorre che la prima lista abbia ottenuto un numero di voti superiore alla somma tra quelli espressi per l’altra lista (o per tutte le altre, ove vi siano più di due liste) e il 50% di quelli espressi solo per l’elezione del Sindaco: infatti, anche tali ultimi voti vanno ricompresi nel novero di quelli validamente espressi, sicché concorrono alla formazione del quorum su cui va calcolata la percentuale richiesta dal III periodo per derogarsi alla “normale” attribuzione del premio di maggioranza alla lista che ha espresso il Sindaco.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 781/08 Reg.Dec.
N. 1374 Reg.Ric.
ANNO 2007
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale
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ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello n. 1374/2007, proposto da
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TURRISI VINCENZA, DRAGONE RENZO, DI PAOLA VITO e LA MASTRA FILIPPO, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’Avv. Nicolò D’Alessandro, ex lege domiciliati in Palermo, presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale di questo Consiglio;
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c o n t r o
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GARAO GIUSEPPE, ALLEGRA LUIGI GIANCARLO, VIRZI’ CONO CRISTIAN e MACANO’ ANTONIO detto Nuccio, rappresentati e difesi dall’avv. Vincenza Caruso, e con domicilio eletto in Palermo, via Libertà, 171, presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino;
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GARAO SIMONA non costituita in giudizio;
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e nei confronti di
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COMUNE DI RADDUSA, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
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CONSIGLIO COMUNALE DI RADDUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
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l’ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore, non costituito in giudizio;
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l’ADUNANZA DEI PRESIDENTE DELLA SEZIONI PER L’ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione di Catania (sez. int. IV), n. 1694 del 18 ottobre 2007.
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Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. V. Caruso per Garao Giuseppe ed altri;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 3 aprile 2008, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì l’avv. N. D’Alessandro per Turrisi Vincenza ed altri e l’avv. G. Immordino, su delega dell’avv. V. Caruso per Garao Giuseppe ed altri;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O
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Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso degli odierni appellati per l’annulla-mento dei risultati delle elezioni comunali di Raddusa del 13 e 14 maggio 2007, per l’effetto annullando il verbale di proclamazione degli eletti e correggendo il relativo risultato.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
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D I R I T T O
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1. – All’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Raddusa, comune con meno di 10.000 abitanti, si sono presentate due sole liste – e cioè: 1) “Raddusa per tutti il coraggio di cambiare”; 2) “Lista civica Movimento Forza Raddusa” – che hanno conseguito 1.114 voti di lista la prima e 1150 voti di lista la seconda.
Nondimeno, il candidato sindaco collegato alla prima di tali liste ha conseguito1.318 voti, e quello collegato alla seconda 960 voti.
Per l’effetto, è stato proclamato sindaco il sig. Cosimo Marotta, collegato alla prima di dette liste.
Il 60% dei seggi veniva invece attribuito alla seconda lista, in base all’art. 2, comma 5, della L.R. 15 settembre 1997, n. 35.
Dispone tale norma che “Alla lista collegata al Sindaco eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al Comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora altra lista non collegata al Sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al Sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al Sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio”.
Nella specie, venivano dunque applicati i periodi III e IV di detto comma 5, giacché la seconda lista, pur non avendo espresso il Sindaco eletto, aveva tuttavia ottenuto oltre il 50% dei voti validi.
In accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati, la sentenza gravata ha invece ritenuto che andassero applicati il I e il II periodo di tale disposizione, con conseguente attribuzione del 60% dei seggi alla stessa lista collegata al Sindaco eletto: assume, in proposito, il primo giudice che “nel caso in cui si presentino solo due liste, con due candidati alla carica di Sindaco, il 60% dei consiglieri comunali va attribuito alla lista collegata al candidato a Sindaco il quale ha ottenuto il maggior numero di voti ed è stato quindi eletto; all’altra lista spetta il 40% dei seggi disponibili, nonostante l’eventuale maggiore numero di suffragi ottenuti, a causa del suo collegamento con il candidato a sindaco non eletto”.
A sostegno di tale interpretazione, viene richiamata la decisione 21 gennaio 2005, n. 14, di questo Consiglio; nonché “la ratio … di assicurare la stabilità del Governo locale, messa altrimenti in discussione dalla forma di una maggioranza consiliare che risulti espressione di una parte politica antagonista rispetto a quella nella quale si riconosce il Sindaco eletto”.
Per il T.A.R., “è possibile derogare a tale principio soltanto nel caso in cui alla competizione elettorale partecipino più di due liste”.
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2. – L’unico motivo di appello denuncia la violazione dell’art. 2, comma 5, della L.R. 15 settembre 1997, n. 35; di cui, in tesi di parte appellante, aveva fatto buongoverno l’Ufficio elettorale.
L’appello è fondato.
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2.1. – Giova premettere che risulta erroneo il richiamo, operato dalla sentenza appellata, alla decisione 21 gennaio 2005, n. 14, di questo Consiglio; invero, con detta decisione – lungi dal circoscrivere l’applicabilità dei periodi III e IV del cit. comma 5 ai soli casi in cui siano in competizione più di due liste (ipotesi, quest’ultima, che per vero è necessaria soltanto per l’applicazione del V periodo dello stesso comma) – questo Consiglio ha soltanto chiarito che per l’attribuzione del premio di maggioranza a una lista diversa da quella collegata con il Sindaco eletto (ossia, in altri termini, affinché possa applicarsi III periodo del comma in esame) occorre che la lista che non sia riuscita a esprimere il Sindaco abbia ottenuto oltre il 50% di tutti i voti validi, nel novero dei quali vanno comunque computati non solo quelli espressi per le liste, bensì anche quelli espressi solo ai fini dell’ele-zione del Sindaco (come l’elettore ben può fare, tracciando il simbolo solo sul nominativo di quest’ultimo; giacché, mentre il voto espresso per una lista si estende automaticamente al candidato Sindaco collegato, non altrettanto avviene in caso di voto per il Sindaco, che di per sé non si propaga alla lista collegata).
In sostanza, ai fini dell’applicazione del III periodo non basta che la lista che non ha espresso il Sindaco abbia riportato più voti di quella collegata al Sindaco eletto perché sia sottratto a quest’ultima il premio di maggioranza di cui al I periodo del comma in esame; ma occorre che la prima lista abbia ottenuto un numero di voti superiore alla somma tra quelli espressi per l’altra lista (o per tutte le altre, ove vi siano più di due liste) e il 50% di quelli espressi solo per l’elezione del Sindaco: infatti, anche tali ultimi voti vanno ricompresi nel novero di quelli validamente espressi, sicché concorrono alla formazione del quorum su cui va calcolata la percentuale richiesta dal III periodo per derogarsi alla “normale” attribuzione del premio di maggioranza alla lista che ha espresso il Sindaco.
Infatti, nel caso che fu esaminato dalla cit. dec. n. 21/2005, la lista collegata al candidato Sindaco non eletto aveva avuto 3044 voti, superiori a quelli della lista collegata al Sindaco eletto (le liste, anche in quel caso, erano solo due), ma tuttavia inferiori alla metà dei 6142 voti validi risultanti dalla doverosa considerazione, altresì, dei “124 voti validi espressi per l’uno o l’altro sindaco, senza alcuna indicazione di voto relativa all’elezione dei consiglieri”.
Viceversa, nel caso odiernamente all’esame del Consiglio, la lista n. 2, pur non avendo espresso il Sindaco eletto, ha ottenuto un numero di voti (1.150) superiore al 50% non solo di quelli (2.264) delle due liste in competizione, ma altresì di quelli (2.278) espressi complessivamente, anche solo per l’elezione del Sindaco.
Sicché in questo caso – al contrario che in quello esaminato da questo Consiglio nel 2005 – trova applicazione il III periodo del cit. comma 5, in deroga alla previsione del I periodo dello stesso comma.
Nessun indice letterale né sistematico – salvo un’inammissibile interpretatio abrogans dei periodi III e IV del comma 5 del cit. art. 2 L.R. n. 35/1997, cui all’interprete non è concesso di indulgere per sostituire, alle scelte del legislatore, le proprie aspirazioni a una maggiore stabilità del governo comunale – consente, infine, di ritenere che l’applicabilità delle proposizioni normative cui si riferisce (periodi III e IV del comma in esame) possa essere subordinata alla presenza di più di due liste in competizione tra loro, giacché tale requisito è chiaramente richiesto solo dal successivo V periodo.
Né coglie nel segno l’argomentazione con cui il primo giudice deduce che “non si comprende come una delle sole due liste in lizza possa prevalere sull’altra senza aver ottenuto almeno il 50% + 1 dei voti validamente espressi”, essendo invece ben chiaro che la risposta a tale domanda retorica sta proprio nella cit. decisione n. 14 del 2005 di questo Consiglio, ove si specifica che tra i voti validi rilevanti a questi fini vanno computati, oltre a quelli delle due liste, altresì quelli (eventualmente) espressi solo per l’elezione del Sindaco, senza indicazione di alcuna delle liste concorrenti.
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3. – In conclusione, l’appello è fondato e va perciò accolto; ne consegue la definitiva reiezione del ricorso di primo grado.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso originario.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito a Palermo in camera di consiglio il 3 aprile 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
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Depositata in segreteria
il 23 settembre 2008
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