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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 16 settembre 2008 n. 762
Pres. Virgilio, rel. De Francisco
Assessorato Regionale del Lavoro (Avv. St.) c. Provenzano R. (Avv.ti S. Sanguedolce, G. Nobile)


Processo amministrativo – Risarcimento del danno – Termine - Decorrenza – Commissione dell’illecito - Atto illegittimo - Annullamento – Irrilevanza – Ragioni

E’ tardiva la domanda di risarcimento del danno avverso un atto amministrativo illegittimo, proposta successivamente all’annullamento dell’atto amministrativo in sede giurisdizionale e prendendo come termine iniziale per la prescrizione dell’azione, l’annullamento dell’atto e non l’emanazione dello stesso, avvenuta oltre il termine quinquennale. Infatti, il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento decorre dalla data dell’illecito e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento da parte del giudice amministrativo. (Cfr. SS.UU. Cass. Ord. n. 13659 del 13/06/2006; sent. n. 386 del 18/05/2007; Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, sent. n. 485 del 15/06/2007)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello n. 955/2007, proposto da

ASSESSORATO REGIONALE LAVORO, POLITICHE SOCIALI, FORMAZIONE PROFESSIONALE ED EMIGRAZIONE, in persona dell’Assessore pro tempore e UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via De Gasperi n. 81, sono ex lege domiciliati;


contro



PROVENZANO ROSALIA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sebastiano Sanguedolce e Giuseppe Nobile, presso lo studio dei quali domicilia in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 38/A;


per la riforma



della sentenza del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo (sez. int. I), n. 1158 del 19 aprile 2007.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti S. Sanguedolce e G. Nobile per Provenzano Rosalia;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, all’udienza del 31 gennaio 2008, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì l’avv. dello Stato Pignatone per le amministrazioni appellanti e l’avv. S. Sanguedolce per l’appellata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO



Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto in primo grado dall’odierna appellata per l’accertamento e il risarcimento dei danni derivanti alla ricorrente dal provvedimento di cui alla nota dell’ Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo del 12.6.1995 n. prot. 21153, con cui era stato revocato l’atto di avviamento al lavoro della ricorrente presso l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia CTO di Palermo disposto con nota n. prot. 46094 del 29.12.94; nonché dal provvedimento n. 1 del 11 luglio 1995 del Commissario Straordinario dell’USL 21, che, prendendo atto del precedente provvedimento dell’UPLMO, ha escluso la ricorrente dalla suddetta selezione.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO



1. – Si premette che la ricorrente era stata avviata al lavoro presso l’USL n. 61 di Palermo con atto dell’UPLMO di Palermo n. 46094 del 29.12.1994, adottato a seguito di richiesta di avviamento di 44 lavoratori; aveva, allora, presentato, su richiesta dell’USL, tutta la documentazione necessaria all’assunzione; tuttavia, con atto del 12.6.1995, l’UPLMO aveva revocato l’avviamento della signora Provenzano, circostanza di cui l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia aveva preso atto, non procedendo all’assunzione della ricorrente, con provvedimento del 24.4.1996.
Tali atti erano stati quindi annullati, su ricorso della ricorrente, dal T.A.R. per la Sicilia con la sentenza n. 68 del 2005, per difetto di motivazione del provvedimento dell’UPLMO e per invalidità derivata di quello emesso dall’Azienda ospedaliera. Su tale premessa, con il ricorso di primo grado del presente giudizio la ricorrente ha chiesto l’accertamento della civile responsabilità delle Amministrazioni intimate e la loro condanna solidale a risarcire tutti i danni provocati.
La domanda è stata accolta dalla sentenza di primo grado nei soli confronti dell’U.P.L.M.O.; mentre è stata disattesa nei confronti dell’Azienza ospedaliera Villa Sofia, la quale è stata ritenuta estranea ai fatti dannosi, ossia agli illegittimi provvedimenti già annullati.

2.Il primo motivo di appello deduce l’erroneità della sentenza “nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno”.
Tale eccezione è stata disattesa in prime cure, sull’assunto che, “come è noto, condizione necessaria per la domanda di risarcimento del danno cagionato da un provvedimento amministrativo illegittimo è la pronuncia che riconosce l'illegittimità di provvedimenti dalla cui esecuzione sorgono i danni lamentati; è perciò dal passaggio in giudicato della decisione del giudice amministrativo che può avere inizio il decorso del periodo di prescrizione per la proposizione della domanda risarcitoria (Consiglio Stato a. plen., 09 febbraio 2006 , n. 2; sez. V, 25 luglio 2006 , n. 4639). Tra il passaggio in giudicato della sentenza n. 68/2005 e la proposizione del presente giudizio non sono trascorsi che pochi mesi, e non il quinquennio necessario a prescrivere il risarcimento da fatto illecito aquiliano: pertanto il diritto al risarcimento non può dirsi prescritto”.
Rileva, in contrario, parte appellante che detta argomentazione “poggia sul presupposto della pregiudizialità necessaria dell’impugna-zione dell’atto illegittimo per la proposizione dell’azione di risarcimento del danno, ma dopo le ripetute sentenze della Corte di Cassazione anche il Consiglio di Stato … sembra aver abbandonato tale posizione e condividere l’orientamento” della Suprema Corte. “Se, dunque, la rimozione degli effetti del provvedimento non costituisce un presupposto necessario per l’azione di risarcimento del danno, non vi era alcun impedimento per l’odierna appellata all’esercizio della domanda di risarcimento del danno. La prescrizione ha iniziato a decorrere dal momento in cui l’odierna appellata ha avuto consapevolezza della illegittimità dell’atto e, dunque, sicuramente dal 21 giugno 1996, data di notifica del ricorso contro di esso. Il diritto al risarcimento si era, quindi, interamente prescritto al momento della proposizione dell’azione di risarcimento del danno, visto che la domanda … avanzata dall’appellata consiste nella perdita delle retribuzioni e delle prestazioni previdenziali … dal giugno 1995 sino al gennaio 1999, data in cui la sig.ra Provenzano è stata assunta in servizio dal Comune di Palermo (più di cinque anni prima della proposizione della domanda di risarcimento)”.

3. – Il riferito motivo di appello è fondato e va perciò accolto.
Questo Consiglio ha in effetti abbandonato la tesi della c.d. pregiudiziale amministrativa – secondo cui la domanda risarcitoria postula, quale condizione di sua ammissibilità, il previo annullamento dell’atto amministrativo che ha prodotto il pregiudizio patrimoniale – per aderire all’interpretazione indicata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a partire dall’ord. 13 giugno 2006, n. 13659: in tal senso, cfr. le decisioni 18 maggio 2007, n. 386, e 15 giugno 2007, n. 485, di questo Consiglio.
Posto che l’intervenuto annullamento dell’atto amministrativo lesivo non costituisce, dunque, un presupposto di ammissibilità della domanda risarcitoria – salvo a riverberarsi su di essa, nei sensi di cui all’art. 1227 cod. civ., il mancato esperimento, nei congrui casi, delle opportune tutele, anche giurisdizionali, da parte del danneggiato – ne deriva il corollario dell’immediato decorso del termine prescrizionale dal momento in cui il danno si sia effettivamente verificato.
Nella specie, indubbiamente il danno si è verificato tra il giugno 1995 e il dicembre 1999. Trattandosi di somme dovute con frequenza infrannuale, perché relative a compensi pagati mensilmente, il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948, n. 4, cod. civ., è spirato con il decorso di cinque anni dal gennaio 1999, e dunque con il gennaio 2004: giacché il ricorso di prime cure è stato introdotto nel 2005, esso risulta proposto quando il diritto azionato era già prescritto.
In questo stesso senso – a ulteriore conforto della conclusione raggiunta da questo Collegio – si sono da ultimo pronunciate, in fattispecie concettualmente analoga, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 8 aprile 2008, n. 9040, affermando che “la possibilità di agire per il risarcimento del danno ingiusto causato da atto amministrativo illegittimo senza la necessaria pregiudiziale impugnazione dell’atto lesivo, comporta che il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento decorre dalla data dell’illecito e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento da parte del giudice amministrativo (come invece aveva affermato Sez. Un. 21/07/1999, n. 483, prima dell’affermarsi dell’orientamento giurisprudenziale contrario alla pregiudiziale di annullamento dell’atto illegittimo), non costituendo l’esistenza dell’atto amministrativo un impedimento all’esercizio dell’azione risarcitoria”.
Va da ultimo osservato come non colgano nel segno le difese svolte dall’appellata sul punto, il mutamento di giurisprudenza non integrando un fatto di per sé modificativo dell’ordinamento giuridico da cui in ipotesi possa iniziare a decorrere un termine prescrizionale anteriormente quiescente (ex art. 2935 cod. civ.): ciò dicasi tanto con riferimento alla sentenza di Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500 (peraltro ampiamente precedente al maturare, nel caso di specie, della prescrizione); quanto alle ulteriori pronunce, sopra citate, di Cass. 13 giugno 2006, n. 13659, e di C.G.A. 18 maggio 2007, n. 386, e 15 giugno 2007, n. 485.

4. – In conclusione, l’appello va accolto, siccome fondato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi – appunto identificabili nelle oscillazioni giurisprudenziali richiamate dall’appellata – per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti.


P.Q.M.



Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso originario.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito a Palermo nelle camere di consiglio del 31 gennaio 2008 e del 2 aprile 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in segreteria
il 16 settembre 2008



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