REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Si-ciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1419 del 2007, proposto da
ISTITUTO DI VIGILANZA “CIVIS POL SICILIA” s.r.l.,
in persona dell’Amministratore unico in carica, in proprio e nella qualità di mandante associata della costituenda associazione tempora-nea di imprese tra le società KSM s.p.a., MONDIALPOL SECURITY s.p.a e la stessa ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cannizzaro e Claudio Calafiore, con domicilio eletto in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 38/B, presso lo studio del secondo;
contro
il COMUNE di PALERMO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Criscuoli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale, in Palermo, piazza Marina, n. 39,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione III, n. 2009/2007 dell’11 settembre 2007,
Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paler-mo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 3 aprile 2007 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’avv. I. Scardina, su delega dell’avv. V. Cannizzaro, per la società appellante in proprio e n.q. e l’avv. V. Criscuoli per il comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante – componente, in qualità di man-dante, del raggruppamento costituendo con altre due società indicate in epigrafe, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso i locali della Galleria d’Arte Moderna ed altri siti dell’area culturale cittadina, di cui ad apposita gara indetta dal Comune di Palermo - eb-be ad impugnare, con ricorso notificato in data 18 aprile 2007, l’atto con il quale è stata revocata l’aggiudicazione provvisoria, disposta, in data 13 febbraio 2007, in favore della costituenda ATI, ed è stata, con-testualmente, dichiarata deserta la gara, e, con essa, l’art. 11 del ban-do, le prescrizioni di cui alla lett. C) delle relative Avvertenze-documenti (nella parte in cui prescrive la presentazione, ai fini della stipula del contratto, del DURC valido alla data della gara), la relazio-ne presupposta n. 95191 del 9 febbraio 2007 con cui l’Ufficio contratti ha proposto la revoca dell’aggiudicazione, il consequenziale provve-dimento di escussione della cauzione provvisoria e tutti gli ulteriori provvedimenti ipoteticamente già adottati, in ordine agli obblighi di comunicazione derivanti dalle (asserite) falsità in autocertificazione, nonché, infine, occorrendo, la direttiva del Comune di Palermo – Se-greteria Generale, prot. n. 333885 dell’11 luglio 2006, con la quale sono state impartite, a numerosi uffici, tra cui l’Ufficio contratti, indi-cazioni operative circa le modalità applicative della normativa interna e sopranazionale in materia di accertamento della regolarità contribu-tiva delle aziende partecipanti a pubblici incanti.
La Sezione III dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo - con sentenza n. 2009/2007 dell’11 settembre 2007 - ha respinto il ricorso, ritenendo che la non veridicità dell’auto-dichiarazione presentata dalla ricorrente, per dimostrare la posizione di regolarità contributiva, avesse costituito ragione sufficiente a giusti-ficare, da sola, l’esclusione dalla gara, indipendentemente dalla gravità e definitività dell’irregolarità contributiva, in sé considerata.
2. Avverso l’anzidetta sentenza, l’interessata propone appello premettendo, in fatto, che:
- alla gara avevano partecipato due sole concorrenti, di cui una (la Security Service s.r.l.) esclusa nel corso della procedura, cosicché il servizio era stato provvisoriamente aggiudicato, in data 27 novem-bre 2006, al costituendo raggruppamento cui detta appellante parteci-pava in qualità di mandante;
- in sede di verificazione delle autodichiarazioni, peraltro, l’Ufficio contratti del Comune di Palermo aveva riscontrato negativa-mente (in data 9 gennaio 2007) l’autodichiarazione del rappresentante legale della suddetta mandante, in ordine alla insussistenza di irregola-rità contributive, avendo accertato un difetto di versamento di premi ed accessori, per l’anno 2006, nei confronti dell’INAIL, per un impor-to di € 10.891,86=;
- con nota prot. 14768 la “Civis Pol Sicilia” comunicava alla stazione appaltante che l’osservazione era frutto di equivoco, in quan-to non si sarebbe trattato di omesso versamento, bensì di tardiva corre-sponsione all’INAIL di talune rate di un contributo, che, rateizzato nell’anno, come consentito per legge, sarebbe stato, poi, interamente saldato;
- si sarebbe verificato, infatti, che, nel passaggio dalla vecchia alla nuova proprietà ed amministrazione della società, il nuovo ammi-nistratore non sarebbe stato messo al corrente della rateizzazione del contributo e della pendenza della terza e quarta rata, accertata, poi, con un certo ritardo a causa della ritardata consegna della documenta-zione societaria da parte dell’amministratore uscente;
- d’altra parte, lo scoperto non era neppure riscontrabile aliun-de, dal momento che il DURC rilasciato al nuovo amministratore in data 14 agosto 2006 non recava traccia né della pendenza di rate sco-perte né del mancato versamento della terza rata, e lo stesso INAIL aveva omesso di comunicare, al nuovo amministratore, l’esistenza di un debito pro rata nei confronti dell’Istituto, come del resto lo stesso INAIL avrebbe ammesso nella nota in atti.
In diritto, sostiene l’appellante che, nella descritta situazione, il giudice di primo grado avrebbe del tutto erroneamente ritenuto di po-ter prescindere dai vizi denunciati avverso il provvedimento di revoca, in quanto la falsità non sarebbe configurabile in presenza di una evi-dente buona fede (alias: ignoranza) del dichiarante sulla esi-stenza del debito.
L’iniquità delle decisioni (quella amministrativa, di revocare l’aggiudicazione e quella giurisdizionale, di ritenerla legittima, sulla sola base della non veridicità) sarebbe tanto più evidente ove si consi-deri che, se in luogo dell’autodichiarazione, la mandante avesse pre-sentato il DURC (richiesto e rilasciato in data 14 agosto 2006 e, dun-que, in tempo utile per la sua produzione con domanda di partecipa-zione alla gara), nessun addebito poteva essere mosso per i fini che interessano la procedura in questione (I motivo).
Sotto differente profilo, la sentenza appellata sarebbe viziata per non avere preso in seria considerazione il complesso delle censure attinenti alla mancanza di gravità e definitività dell’addebito contribu-tivo, ed in particolare la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, con riferimento al bando di gara, ed i numerosi profili di eccesso di potere (II motivo).
In conclusione la sentenza appellata andrebbe riformata nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado con vittoria di spe-se da liquidarsi direttamente in favore del difensore antistatario.
2. Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio resistendo all’impugnazione.
Successivamente la causa, chiamata alla pubblica udienza del 3 aprile 2008, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato in via principale (la revoca dell’aggiudicazione provvisoria in favore del costituendo rag-gruppamento cui l’appellante partecipa in qualità di mandante con contestuale dichiarazione di gara deserta e consequenziali misure me-glio descritte in narrativa) è posto l’accento sulla non veridicità della dichiarazione resa in tema di regolarità contributiva dalla mandante soc. “Civis Pol Sicilia” odierna appellante.
Nella sentenza appellata, la non veridicità della dichiarazione è stata ritenuta sufficiente a legittimare la revoca dell’aggiudicazione e le misure consequenziali, anch’esse impugnate, indipendentemente dalla gravità della irregolarità contributiva, sulla quale, al contrario, principalmente si incentrano le censure di cui, in questa sede, è de-nunciato l’omesso esame.
2. Il procedimento logico giuridico seguito dal giudice di primo grado e le conclusioni alle quali è pervenuto nella sentenza appellata, devono essere interamente condivise.
La norma contenuta nell’art. 75, comma 1, del testo unico in tema di documentazione amministrativa di D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (che riproduce la norma previgente contenuta nell’art. 11, comma 3, D.P.R. n. 403 del 1998) è tassativa nello statuire che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conse-guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”
Trattasi di disposizione che, del tutto chiara nella formula lette-rale, prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestando-si sul dato oggettivo della “non veridicità” rispetto al quale sono irri-levanti il complesso delle giustificazioni addotte dall’attuale appellan-te, per contestare l’influenza della non rispondenza della dichiarazione resa dal rappresentante legale della società alla posizione contributiva della stessa, ai fini della partecipazione alla gara della quale si trat-ta.
Tassativi sono anche, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 78, comma 3, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il rinvio dallo stesso ope-rato al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e le disposizioni contenute nella normativa speciale di gara, in correlazione alle disposizioni co-munali in tema di affidamenti alle cooperative.
E’ dunque, di per sé, ininfluente, per i fini che interessano la controversia in esame, la condizione di ignoranza in cui versava il di-chiarante, in ordine alla non regolarità nelle contribuzioni INAIL.
Per completezza di analisi è appena il caso di aggiungere che la “buona fede”, ovvero la condizione di ignoranza dell’amministratore subentrante (pur se, in teoria, idonea ad assumere rilievo per ciò che concerne le conseguenze penali dell’aver reso dichiarazione non veri-tiera) non può costituire esimente, per gli effetti che concernono la gara in esame, dovendosi avere riguardo alla continuità organica nei riguardi della rappresentata ed all’obbligo di diligenza (cui si connet-tono le nozioni civilistiche di buona e mala fede, ovvero, rispettiva-mente di ignoranza o conoscenza), che, per quanto concerne la perso-na fisica investita del munus, non può che essere quella qualificata del buon padre di famiglia che esplica le relative funzioni.
Con maggiore specificità, deve essere chiarito che l’Ammini-stratore di una società non può ritenersi esonerato da responsabilità, per avere affermato la veridicità di un fatto che lo stesso Amministra-tore è tenuto a conoscere, assumendo a discarico un difetto di infor-mazione addebitabile a propria disattenzione, imperizia o negligenza nel riceversi le consegne dell’amministratore uscente (che non risulta fra l’altro sottoposto a giudizio di responsabilità).
E’, invero, di ordine pubblico la normativa che esige la regola-rità contributiva delle imprese che partecipano a pubblici appalti, del suddetto tenore sono la disposizione di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 210 del 2002, convertito dalla n. 266 del 2002, non-ché quella di cui all’impropriamente invocato (dall’appellante) art. 78 D.Lgs. 163 del 2006, che al comma 3 stabilisce l’obbligo, per i con-correnti, ed il dovere per le stazioni appaltanti, rispettivamente di pre-sentare la documentazione e di compiere gli accertamenti diretti, in tema di regolarità contributiva.
Le dichiarazioni non veritiere rese in tale ambito rilevano di per sé, in termini di gravità, indipendentemente dalla gravità e definitività della irregolarità contributiva.
Il comportamento della stazione appaltante, pertanto non è sin-dacabile, sotto i profili denunciati, essendo del tutto conforme alla normativa, generale e speciale, anche per ciò che concerne le conse-guenze che sono state fatte discendere dalla revoca (a termini delle regole concorsuali e di quelle poste, in via generale, dall’Ente in tema di affidamento di pubblici servizi alle cooperative).
3. In definitiva, l’appello deve essere respinto e deve essere confermata la sentenza appellata, anche per quanto riguarda l’assor-bimento dei motivi non esaminati del ricorso di primo grado e reiterati nell’atto di appello.
Le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico dell’Istituto di vigilanza appellante ed in favore del Comune di Palermo, appellato resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando, re-spinge l’appello in epigrafe;
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Palermo, delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi € 5.000,00 (cinquemila//00) oltre IVA e CPA, come per legge;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 3 aprile 2008 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizio-nale, in camera di consiglio con l'intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Chiarenza Millemaggi Co-gliani, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario