CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 8 gennaio 2008 n. 1
Pres. Barbagallo, Est. Trovato Aveni s.r.l. (Avv. B. Calpona) c/ Comune di Torrenova (Avv. F. Pizzuto), ATI General Construction (Avv. E. Bonfiglio) ed altri; |
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1. Contratti della P.A. – Gara –
Verifica triennale di attestazione SOA – Omissione
– Conseguenze.
2. Contratti della
P.A. – Gara – Discordanza tra prezzo indicato
in lettere ed in cifre – Indicazione più vantaggiosa
per la P.A. – Prevalenza.
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1. Nelle procedure di gara l’omissione
della verifica triennale di attestazione SOA ex. Art. 15
bis D.P.R. n. 34/2000 non può costituire motivo di
esclusione. Infatti, tale omissione non produce gli effetti
solutori o decadenziali espressamente previsti dalla suddetta
norma solo in caso di esito negativo della verifica.
2. Nelle procedure di gara, in
caso di discordanza tra prezzo indicato in lettere ed in
cifre, prevale l’indicazione più vantaggiosa
per l’Amministrazione, ai sensi del R.D. n. 827/1924,
art.72.
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N. 1/08 Reg.Dec.
N. 188 Reg.Ric.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 188/2007, proposto dalla
AVENI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Benedetto Calpona, con domicilio eletto presso l’avv. Santi Migliorino, in Palermo, via Catania n. 42/B
contro
il COMUNE DI TORRENOVA (Messina), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Pizzuto, con domicilio eletto in Palermo, via Tintoretto n. 4, presso lo studio dell’avv. Maria Delia Manno;
e nei confronti
- della ATI GENERAL CONSTRUCTION s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con l’impresa GIUNTA GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avv. Emilia Bonfiglio, con domicilio eletto in Palermo, via Nunzio Morello n. 40 presso l’avv. Carlo Comandè (appellante incidentale);
- dell’impresa GIUNTA GIUSEPPE, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandante della costituenda ATI con la GENERAL CONSTRUCTION s.r.l., non costituita in giudizio;
- della AMATA COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 48, in data 11 gennaio 2007, del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, IV;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torrenova;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, con appello incidentale della ATI General Construction s.r.l.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; uditi, alla pubblica udienza del 12 luglio 2007, l’avv. B. Calpona per l’Aveni s.r.l., l’avv. F. Pizzuto per il comune di Torrenova e l’avv. S. Giacalone, su delega dell’avv. E. Bonfiglio per l’ATI General Construction s.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Il Comune di Torrenova bandì un pubblico incanto per l’affidamento in appalto dei lavori “di sostituzione condotta in cemento amianto I° stralcio “per un importo a base d’asta di €. 689.409,70, esperito ai sensi della L. 109/94, come recepita in Sicilia dalla L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Espletate le operazioni concorsuali si determinava la media finale di 24,968% e l’appalto veniva aggiudicato in data 22/11/2005 alla Aveni srl, che aveva offerto il ribasso di 24,96%.
Successivamente il seggio di gara escludeva l’ATI Proietto Angelo - I.T. Impianti Tecnologici e rideterminava la media finale in 24,97% ed aggiudicava i lavori, previo sorteggio all’ATI General Construction s.r.l. - Giunta Giuseppe.
La Aveni s.r.l., impugnava allora avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania i seguenti atti:
- il provvedimento datato 13/12/2005 Prot. N. 12808 dell’Ufficio Tecnico, con il quale il Comune di Torrenova aveva comunicato alla ricorrente la riapertura delle operazioni di gara per il giorno 20/12/2005;
- il verbale di gara del 20/12/2005, con il quale il Comune di Torrenova aveva aggiudicato all’ATI General Construction s.r.l. - Giunta Giuseppe i lavori di sostituzione condotta in cemento amianto I stralcio;
- il provvedimento di esclusione dalla gara dell’ATI Proietto Angelo - I.T. Impianti Tecnologici”;
- il verbale di gara del 20/12/2005, nonché quello del 22/11/2005, nella parte in cui il seggio aveva erroneamente valutato le offerte delle imprese Walmi s.r.l., ATI Antium Costruzioni, Progetti s.a.s. di Nigrelli;
- l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “sostituzione condotta in cemento amianto I stralcio”, nonché il provvedimento di approvazione degli atti di gara.
Deduceva:
1 - eccesso di potere - omessa comunicazione dell’atto di avvio del procedimento - violazione dell’art. 7 l. 241/90 - violazione e falsa applicazione degli art. 6 e segg. l.r.1991 n.10 - violazione delle regole del contraddittorio procedimentale;
2 - violazione di legge - eccesso di potere - anomalia di comportamento - carenza di presupposti - violazione del principio di tipicità dell’atto amministrativo;
3 - violazione dell’art. 15 bis d.p.r. 34/2000 - violazione dei principi generali in materia di ammissione del concorrente negli appalti di oo.pp. - erroneità dell’istruttoria - eccesso di potere - ingiustizia ed illogicità manifesta - violazione del bando di gara;
4 - violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. - violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione degli atti negoziali - eccesso di potere - travisamento dei fatti - violazione del principio volontaristico.
Si costituivano in giudizio il Comune intimato, nonchè la controinteressata intimata General construction s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La controinteressata proponeva, altresì, ricorso incidentale, deducendo:
1) l’illegittimità della ammissione alla gara della Aveni s.r.l., sull’assunto che una delle tre cauzioni provvisorie bancarie prodotte dalla medesima in sede di gara era priva di validità alla data di presentazione della offerta (3 novembre 2005);
2) l’illegittimità della ammissione alla gara della Aveni s.r.l., per irregolarità nella dichiarazione di conformità delle fotocopie dei certificati allegati e per mancata allegazione del documento di identità al certificato SOA;
3) l’illegittimità della ammissione alla gara della Aveni s.r.l., per errata indicazione dell’importo della polizza assicurativa da produrre ex art. 30, comma 3 della legge n. 109/1994 in caso di aggiudicazione;
4) il seggio di gara (ex punto 2 del disciplinare) avrebbe dovuto operare l’arrotondamento della media alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di quest’ultima all’unità superiore qualora la terza cifra fosse pari o superiore a cinque;
5) l’ATI Proietto Angelo doveva essere esclusa comunque per mancata produzione dei documenti di identità dei legali rappresentanti a corredo delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni SOA prodotte;
6) l’ATI Proietto Angelo doveva infine essere esclusa, in quanto le tre cauzioni provvisorie bancarie previste dall’art. 30 comma 1 bis della legge dovevano essere prodotte non solo dalla impresa capogruppo ma anche dalla impresa mandante.
Si costituiva, altresì, la Amata Costruzioni s.r.l., con intervento volontario, chiedendo il rigetto del ricorso principale e proponendo a sua volta ricorso incidentale.
2. Il TAR, con sentenza n. 48, in data 11 gennaio 2007, respingeva il ricorso principale e assorbiva quelli incidentali.
3. La sentenza è stata appellata dalla Aveni s.r.l., che ha puntualmente censurato le argomentazioni reiettive del giudice di primo grado.
Si sono costituiti:
- il Comune di Torrenova, che ha svolto puntuali controdeduzioni;
- la ATI General Construction s.r.l. che, oltre a controdedurre all’appello, ha riproposto le doglianze incidentali di primo grado; ha altresì eccepito la improcedibilità dell’appello sul rilievo che con determinazione n. 34 in data 22 marzo 2007 (non impugnata dalla Aveni s.r.l.) il responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Terranova ha approvato i verbali della Commissione di gara e ha aggiudicato i lavori in via definitiva alla General Construction.
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2007, l’appello è passato in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del contendere è il pubblico incanto bandito dal Comune di Torrenova per l’affidamento in appalto dei lavori “di sostituzione condotta in cemento amianto I° stralcio “per un importo a base d’asta di €. 689.409,70, esperito ai sensi della L. 109/94, come recepita in Sicilia dalla L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Espletate le operazioni concorsuali si determinava la media finale di 24,968% e l’appalto veniva aggiudicato in data 22/11/2005 alla Aveni srl, che aveva offerto il ribasso di 24,96%.
Successivamente il seggio di gara escludeva l’ATI Proietto Angelo - I.T. Impianti Tecnologici e rideterminava la media finale in 24,97% ed aggiudicava i lavori, previo sorteggio, all’ATI General Construction s.r.l. - Giunta Giuseppe (verbale di gara del 20/12/2005).
In primo grado ricorreva la Aveni s.r.l., e resistevano, oltre al Comune di Torrenova, la ATI General Construction s.r.l. (ricorrente incidentale) nonché, con intervento ad opponendum e ricorso incidentale un’altra concorrente (la Amata Costruzioni s.r.l.).
Quest’ultima non si è costituita in questo grado di giudizio.
Il TAR con la sentenza appellata ha ritenuto infondato il ricorso principale e ha assorbito quelli incidentali.
In appello vengono riproposte le censure del ricorso principale e del ricorso incidentale della ATI General Construction s.r.l.
2. Quest’ultima eccepisce anzitutto l’improcedibilità dell’appello, in quanto con determinazione n. 34 in data 22 marzo 2007 (non impugnata dalla Aveni s.r.l..) il responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Torrenova ha approvato i verbali della Commissione di gara e ha aggiudicato i lavori in via definitiva alla General Construction.
Osserva il Collegio che l’Amministrazione ha provveduto alla aggiudicazione definitiva sul presupposto che nella specie erano stati proposti ricorsi anche giurisdizionali contro l’aggiudicazione provvisoria, ma che su di essi non erano intervenuti provvedimenti cautelari sospensivi e che in questa situazione l’Amministrazione poteva procedere a detta aggiudicazione senza attendere l’esito del giudizio di merito.
Tale motivazione non sembra incidere sull’interesse della Aveni a coltivare l’appello in esame, in quanto a seguito del suo accoglimento discenderebbe automaticamente anche la caducazione della aggiudicazione definitiva, con effetto implicitamente fatto salvo dalla determinazione n. 34 in data 22 marzo 2007. D’altra parte, come si vedrà meglio in prosieguo, l’aggiudicazione definitiva era già intervenuta tacitamente e la determinazione n. 34/2007 sotto tale profilo non comporta ulteriori effetti lesivi per l’appellante.
3. Tra le censure riproposte dalla ATI General Construction s.r.l. assumono rilievo paralizzante e quindi pregiudiziale quelle (1, 2, 3) dirette a dimostrare che la Aveni s.r.l., non aveva titolo ad essere ammessa alla gara.
3.1. Con la prima doglianza l’illegittimità della ammissione della Aveni s.r.l., viene dedotta sull’assunto che una delle tre cauzioni provvisorie bancarie, relative ad altre gare, prodotte dalla medesima nella gara in vertenza, era priva di validità alla data di presentazione della offerta (3 novembre 2005).
La censura riguarda la cauzione bancaria n. 5220-1189776-056 rilasciata dalla Banca Intesa in favore della Aveni s.r.l., in data 6 settembre 2005 relativamente a gara d’appalto bandita dal Comune di Acquedolci e conclusa con aggiudicazione ad impresa terza in data 16 settembre 2005.
Osserva il Collegio che:
- la garanzia era valida fino al 180° giorno successivo alla data di presentazione della offerta da parte della Impresa;
- era poi previsto che la garanzia si sarebbe dovuta intendere automaticamente svincolata (e pertanto priva di ogni efficacia), nel caso di mancata aggiudicazione della gara alla Impresa, a seguito della sua restituzione che sarà da Voi eseguita entro 30 (giorni) giorni dalla aggiudicazione medesima;
- la restituzione della cauzione (in difetto di aggiudicazione) alla impresa Aveni s.r.l., da parte del Comune di Acquedolci è intervenuta con nota n. 12372, in data 21 dicembre 2005 e la Banca Intesa ha comunicato la estinzione per restituzione dal 3 gennaio 2006;
- la cauzione medesima era dunque operativa alla data di presentazione della offerta per l’appalto in vertenza (3 novembre 2005).
3.2. Con la seconda doglianza incidentale la ATI General Construction s.r.l. deduce l’illegittimità della ammissione alla gara della Aveni s.r.l., per irregolarità nella dichiarazione di conformità delle fotocopie dei certificati allegati e per mancata allegazione del documento di identità al certificato SOA.
Anche tale censura, allo stato degli atti, va disattesa, risultando regolare la documentazione di cui trattasi prodotta dalla Aveni s.r.l., con le seguenti garanzie formali, coerenti con l’art. 19 del d.P.R. n. 554/1999:
- il legale rappresentante della Aveni ha effettuato le prescritte dichiarazioni sostitutive sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; in calce a tali dichiarazioni ha dichiarato poi che i certificati allegati sono conformi agli originali;
- ha poi prodotto la documentazione richiesta (certificati e quindi anche attestati, riconducibili in senso lato al concetto di certificato) con apposizione di firma dell’Amministratore unico per copia conforme all’originale; tra essi è inclusa l’attestazione SOA;
- ha altresì allegato fotocopia del documento di identità dell’Amministratore unico nello stesso modo autenticandone la conformità all’originale.
La documentazione prodotta sembra quindi adeguata alle previsioni del bando laddove si stabilisce che dovevano essere prodotti attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) ... rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata.
3.3. Con la terza censura incidentale si deduce l’illegittimità della ammissione alla gara della Aveni s.r.l., per errata indicazione dell’importo della polizza assicurativa da produrre ex art. 30, comma 3 della legge n. 109/1994 in caso di aggiudicazione. Si tratta peraltro di prescrizione rivolta al solo aggiudicatario e che non viene in rilievo ai fini della ammissione (rispetto alla quale la diversa indicazione appare sanabile, in correlazione anche al fatto che, come rilevato dalla difesa della Aveni s.r.l., la stessa in sede di gara ha esplicitamente dichiarato, come richiesto negli atti di gara, di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto).
4. Una volta ritenuta l’ammissibilità alla gara della Aveni s.r.l., sotto i profili evidenziati da controparte, possono essere esaminate nel merito le censure dedotte dalla predetta società e ritenute infondate dal TAR.
4.1-2. Con le prime due censure riproposte in appello la Aveni s.r.l. ha in particolare dedotto che l’Amministrazione non poteva limitarsi a dare notizia della sua determinazione di riaprire la gara, dovendo preliminarmente dare comunicazione alla aggiudicataria dell’avvio del relativo procedimento, in particolare di annullamento d’ufficio della aggiudicazione a suo tempo disposta a favore della Aveni s.r.l..
Le censure sono condivisibili, in quanto nel frattempo l’aggiudicazione provvisoria alla predetta società era divenuta definitiva per decorso del termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sui reclami proposti (cfr. art. 21 bis comma 3 e comma 4 della legge n. 109/1994 nel testo coordinato e modificato dalla legge regionale n. 7/2002 s.m.i.).
Nè appare tempestivo e utile ad introdurre il procedimento in autotutela (quale è nella sostanza quello in vertenza) la nota comunale n. 12808 in data 13 dicembre 2005, che anche per la sua genericità e per essere intervenuta dopo istruttoria (avviso della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici), non ha consentito una piena esplicazione delle facoltà difensive attribuite alla Aveni s.r.l.
4.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 15 bis d.p.r. 34/2000 - violazione dei principi generali in materia di ammissione del concorrente negli appalti di oo.pp. - erroneità dell’istrut-toria - eccesso di potere - ingiustizia ed illogicita’ manifesta - violazione del bando di gara - sul rilievo che l’ATI Proietto Angelo - I.T. Impianti tecnologici era stata illegittimamente esclusa dalla gara, in violazione dell’art. 15 bis del D.P.R. n. 34/2000 in quanto l’omessa verifica triennale dell’attestazione SOA della Proietto Angelo non poteva costituire motivo di esclusione dalla gara.
La doglianza della ricorrente è fondata.
Per indirizzo giurisprudenziale condiviso anche da questo Collegio (arg. da dispositivo n. 13 in data 17 gennaio 2007) e considerato il carattere non vincolante delle deliberazioni della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, all'omissione del tempestivo adempimento della verifica triennale non possono connettersi, in via ermeneutica effetti solutori o decadenziali che la disposizione omette di sancire e che, anzi, ricollega esplicitamente al solo esito negativo della verifica. (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4817).
In ogni caso, in relazione a detto indirizzo, doveva quanto meno riconoscersi all’inadempimento di cui trattasi la valenza di irregolarità sanabile (per quanto consta agli atti la verifica triennale è di fatto intervenuta il 28 dicembre 2005).
4.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. - violazione e falsa applicazione dei principi in materia di interpretazione degli atti negoziali - eccesso di potere - travisamento dei fatti - violazione del principio volontaristico, laddove il seggio di gara per tre offerte di imprese terze aveva dato prevalenza al dato in lettere divergente da quello in cifre.
La doglianza, come esattamente ritenuto dal TAR, è infondata.
In dettaglio
1) La Wal.mi s.r.l. aveva espresso i seguenti ribassi in cifre ed in lettere: 25,05 e venticinquevirgolacinque;
2) L’Ati Antium aveva espresso i seguenti ribassi in cifre ed in lettere: 25,01 e venticinquevirgolauno;
3) La Progetti s.a.s. aveva espresso i seguenti ribassi in cifre ed in lettere: 25,02 e venticinquevirgoladue.
E’ pur vero che negli atti di gara non si prevedeva espressamente l’indicazione anche in lettere del ribasso offerto, ma è altrettanto vero che dagli stessi non sembra desumersi una causa di esclusione dalla gara correlata a tale indicazione e che trova quindi applicazione il principio generale di cui all’art. 72, 2° comma, del R.D. 23.5.1924 n. 827 - secondo cui quando in una offerta all’asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indica-zione più vantaggiosa per l’amministrazione (nella specie quella in lettere).
Da ciò consegue che la sentenza di primo grado sul punto va confermata, dovendosi ritenere che anche in base ad un principio favorevole alla più ampia partecipazione delle imprese alla gara) l’offerta delle imprese in questione fosse corretta e che tra le diverse indicazioni (in cifre e in lettere, non univocamente riferibili ad un errore di fatto) doveva essere privilegiata quella più favorevole alla Amministrazione.
5. Restano da esaminare i residui tre motivi incidentali (quarto, quinto e sesto) riproposti dalla ATI General Construction s.r.l. - Giunta Giuseppe.
Con il quarto si deduce che il seggio di gara (ex punto 2 del disciplinare) avrebbe dovuto operare l’arrotondamento della media alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di quest’ultima all’unità superiore qualora la terza cifra fosse pari o superiore a cinque.
Controparte non contesta tale vizio del procedimento, limitandosi a contestarne la irrilevanza.
La censura è fondata trovando riscontro negli atti di gara.
Controversa tra le parti è la conseguenza della corretta applicazione della disposizione del capitolato, ma tale effetto va riservato, come meglio si dirà, alla rinnovazione procedimentale
6. Allo stato degli atti, non trova riscontro in punto di fatto la quinta censura incidentale, secondo cui l’ATI Proietto Angelo - I.T. Impianti Tecnologici s.r.l. doveva essere esclusa comunque per mancata produzione dei documenti di identità dei legali rappresentanti a corredo delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni SOA prodotte (cfr. la documentazione allegata al ricorso incidentale di primo grado dalla stessa General Construction s.r.l.).
7. Infondata è anche la residua censura incidentale, secondo cui l’ATI Proietto Angelo - I.T. Impianti Tecnologici doveva essere esclusa, in quanto le tre cauzioni provvisorie bancarie previste dall’art. 30 comma 1 bis della legge dovevano essere prodotte non solo dalla impresa capogruppo ma anche dalla impresa mandante.
Per quanto consta agli atti, l’ATI in questione ha utilmente prodotto in gara una polizza fideiussoria assicurativa intestata ad entrambe le imprese associate (con garanzia pari al 2% del valore dell’ap-palto) e tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide intestate alla capogruppo. Sembrano in tal modo rispettate le condizioni di cui all’art. 30 comma 1 e (introdotto in Sicilia dalla legge regionale n. 7/2001) 1 bis secondo cui rispettivamente:
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.
1 bis. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta. La previsione di cui al presente comma, nelle gare per lavori di importo a base d'asta inferiore a 750.000 euro, non si applica alle imprese che presentino copia autenticata di tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide; in tali casi si applica il comma 1. "[33].
In particolare sembra per dato letterale e logico che comunque le tre fidejussioni bancarie provvisorie ancora valide, non vadano riferite a ciascun componente il raggruppamento, bensì al raggruppamento nel suo complesso; conseguentemente le tre fidejussioni bancarie in corso ben possono essere state presentate dalla sola impresa futura mandataria o da altre imprese componenti il raggruppamento.
8. Per le ragioni che precedono - assorbite le ulteriori questioni ed eccezioni - gli appelli in epigrafe vanno in parte accolti come da motivazione. L’Amministrazione dovrà procedere alla rinnovazione procedimentale alla stregua dei principi sopra affermati, potendo altresì applicarli anche a situazioni relative ad altre imprese concorrenti e non emerse in corso di giudizio.
Ove all’esito della rinnovazione dovesse risultare aggiudicataria la Aveni s.r.l., alla stessa dovrà essere riconosciuto il titolo alla esecuzione dei lavori salve le eventuali iniziative risarcitorie ove gli stessi fossero già stati (almeno in parte) eseguiti.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, come da motivazione, accoglie in parte gli appelli in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie in parte i ricorsi, principale e incidentale, di primo grado, proposti rispettivamente dalla Aveni s.r.l. e dalla General Construction s.r.l.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 luglio 2007 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale con l'intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Claudio Zucchelli, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 8 gennaio 2008
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