Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n.12-2008 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE II - Parere 26 novembre 2008 n. 4125
Pres. Santoro, Est. Pozzi.


1. Contratti della p.a. – Appalto misto di forniture e lavori –Disciplina applicabile – Oggetto- Individuazione – Criterio sostanzialistico – Accessorietà lavori - Prevalenza sul dato economico – Ragioni.

 

2. Contratti della p.a. – Appalto misto di forniture e lavori – Netta superiorità prezzo materiali da fornire – Indice prevalenza funzionale componente fornitura – Conseguenza – È appalto di fornitura.

1. Ai fini della individuazione dell’oggetto degli appalti misti di lavori e forniture, ciò che rileva non è l’incidenza economica proporzionale dei lavori, ma il carattere accessorio o meno delle prestazioni. Tale principio trova riconoscimento in molteplici disposizioni normative e, da ultimo, anche nel nuovo Codice degli Appalti, che, difatti, all’art. 14, co. 4, ai fini dell’individuazione dell’oggetto del contratto, ha recepito il criterio “sostanzialistico” della prestazione, così ribaltando il criterio aritmetico della prevalenza del rilievo economico dei lavori, pur affermato nel primo inciso del comma precedente.

 

2. Con riguardo ai criteri per la qualificazione degli appalti di forniture, comprensivi di lavori di posa in opera, la prevalenza della funzione obiettiva del contratto in relazione alle finalità della p.a. che ha indetto la gara, comporta la svalutazione della rilevanza economica delle prestazioni. Tuttavia, quando il divario delle proporzioni, tra importo della componente forniture e di quella lavori, sia di molto superiore al criterio legale del 50%, esso evidenzia già di per sè, in assenza di elementi contrari a tale presunzione, l’interesse della p.a. a munirsi principalmente di beni costosi, in quanto particolarmente qualificati sul piano tecnico-funzionale e/o quantitativamente rilevanti. Il criterio sostanzialistico della funzione obiettiva del contratto in relazione alla finalità della p.a. che indice la gara, che prevale e ribalta il criterio aritmetico della prevalenza del rilievo economico dei lavori, appare dunque rispettato anche quando – come nella specie- l’aspetto economico costituisca sintomo della prevalenza funzionale.




Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione
Seconda 26 Novembre 2008




OGGETTO:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con contestuale domanda cautelare, proposto dalla

Soc. FRANGERINI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore geom. Stefano Frangerini, rappresentata e difesa, dall’avv.to Luciano Barsotti, con domicilio eletto in Livorno, via delle Cateratte 90/6,

contro




l’Autorità Portuale di Livorno, e nei confronti della Soc. Imperfoglia s.r.l., - per l’annullamento del decreto n. 71 del 6/04/2006, del Commissario dell’Autorità Portuale con il quale è stata autorizzata la gara con procedura d’urgenza; del bando di gara pubblicato su G.U.C.E. il 13/04/2006, dell’Autorità Portuale relativo ad appalto concorso per la fornitura in opera di un pacchetto impermeabile da posizionare sul fondo e sugli argini perimetrali di una porzione della vasca di contenimento di materiali provenienti dagli scavi del porto di Livorno, così come rettificato il 19/04/2006 ed il 29/04/2006, e nei limiti di cui al presente ricorso; della nota prot. n. 3917 del 6/06/2006, del Commissario dell’Autorità Portuale con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria di appalto concorso; del decreto n. 127 del 5/06/2006 del Commissario dell’Autorità Portuale recante l’approvazione della lettera di invito, del capitolato d’oneri degli elaborati di progetto, la fissazione del termine di presentazione delle offerte e l’invito a gara, nonché la dichiarazione di esclusione delle imprese; del decreto 146 del 22/06/2006, del Commissario con la quale è stata nominata la Commissione di gara; conseguenzialmente, in via derivata ed autonoma, dei verbali della Commissione di gara n. 1 del 27/06/2006, e n. 2 del 29/06/2006, con la quale si è proposto l’aggiudicazione alla soc. Imperfoglia, nonché delle determinazioni, presupposte e connesse ad atti non ancora emanati sconosciuti fra i quali l’approvazione degli atti di gara, l’aggiudicazione definitiva, l’autorizzazione alla stipula del contratto e di fornitura.


Vista la nota prot. n. 1526 del 16/10/2006, con la quale il Ministero delle Infrastrutture (Direzione Generale per la Regolazione dei
Lavori Pubblici) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto e sull’istanza di sospensiva;
Visto il proprio parere negativo sull’istanza di sospensiva;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti in data 2 agosto 2006 con cui la Soc. Frangerini ha impugnato, con richiesta di sospensiva cautelare, il decreto n. 186 del 28.07.2006 del Commissario dell’Autorità Portuale di Livorno, recante aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione;
Visti i documenti trasmessi dal Ministero con nota 17.05.07;
Vista la relazione ministeriale e le deduzioni dell’Autorità portuale;
Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Armando Pozzi;

PREMESSO:
Avverso il provvedimento di esclusione dalla gara in oggetto, la Società ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso:
A) In relazione al decreto n. 71/2006 del Commissario dell’Autorità Portuale di autorizzazione a bandire l’appalto concorso
A1) Violazione ed errata applicazione art. 20 c. 4 della L. 109/1994 e succ. mod.; Violazione ed errata applicazione art. 9 c. 1 lett. c D.Lgvo n. 358/1992.
Poiché oggetto dell’appalto deve intendersi la realizzazione di lavori, non sussistevano i presupposti richiesti dall’art. 20 c. 4 della l. 109/94 ed, in particolare, la “specialità” dei lavori, le competente “particolari” o la necessità di scelta tra soluzioni tecniche differenziate che legittimassero il ricorso alla procedura di appalto-concorso.
A2) Violazione ed errata applicazione art. 7 c. 8 D.Lgs 358/1992 in relazione al punto 2 del Bando di gara; Eccesso di potere per difetto di presupposti, motivazione insufficiente e contraddittoria.
Le premesse del decreto n. 71 evidenziano, la insussistenza di quella urgenza “qualificata” che poteva consentire di superare i termine ordinari di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nell’appalto – concorso.
A3) Violazione ed errata applicazione art. 2 L. 109/1994 (ora art. 2 D.Lgs 163/2006); Eccesso di potere per difetto dei presupposti e per travisamento dei fatti.
Come rilevato dalla Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici con nota 07.07.2006 prot. 29819 inviata alla ASSIMP, e come osservato dalla giurisprudenza, anche alla luce delle previsioni del bando (p. 10) e del capitolato d’oneri e il contratto da aggiudicare aveva natura di appalto di lavori e non di fornitura; quindi per la partecipazione all’appalto, era necessaria una qualificazione delle imprese adeguata all’intero importo dell’opera.
A4) Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamentod ei fatti sotto altro profilo.
La lettura dell’oggetto della fornitura indicato nel bando evidenzia una errata descrizione non corrispondente all’effettiva natura del contratto, in quanto si tratta di un lavoro di impermeabilizzazione, atteso che l’incidenza della attività di “posa in opera” è superiore senz’altro al 50% del prezzo totale della fornitura.
Inoltre, il punto 3b) del bando sotto “oggetto della fornitura” si riferisce alla “fornitura in opera di un pacchetto impermeabile”, mentre al punto 10 del bando (“aggiudicazione della fornitura”), al punto 2) si fa riferimento al “prezzo totale della fornitura e posa in opera”.
A5) Violazione ed errata applicazione art. 8 septies L. 109/94 (ora art. 15 D.lgs. 163/06).
Poiché l’appalto in questione era di lavori, considerato che l’incidenza della attività di impermeabilizzazione era superiore al 50% dell’importo totale e della fornitura accorreva rispettare i requisiti di qualificazione voluti dalla norma.
A6) Violazione art. 8 c. 1 septies L. 109/94 sotto altro profilo; Violazione dei prinicipi comunitari. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e/o sproporzionalità rispetto alle specificità dei lavori oggetto del bando. Sviamento.
Per la mancata qualificazione e specificazione della natura esatta dei lavori e la loro errata collocazione da parte dell’autorità portuale nell’ambito della categoria OG12 (bonifica ambientale).
In questo modo, teso a restringere, senza darne ragione, il numero dei partecipanti causando effetti discriminatori.
Infatti, la combinazione della inesatta indicazione della natura dei lavori di impermeabilizzazione e la mancata precisazione della esatta e corretta qualifica SOA (OS8 anziché OG12) comporta l’esclusione delle imprese – come la ricorrente - che hanno esperienza specifica nei lavori di impermeabilizzazione sono quelli prevalenti e specifici nell’appalto in questione.
B) In relazione al bando di gara ed al capitolato d’oneri approvato con decreto n. 127/06 del Commissario ed ai verbali di gara 27.06.2006 e 29.06.2006.
B1) Violazione ed errata applicazione art. 19 c.1 lett. b. D.lgs n. 358/1992 in relazione al punto 10 del bando di gara; Violazione dei principi d’imparzialità, buon andamento, concorrenza e par condicio; Eccesso di potere per difetto dei presupposti e manifesta irragionevolezza dei criteri di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Sviamento.
Il bando di gara ha sostanzialmente eluso l’applicazione dei principi desumibili della normativa rubricata e regolanti le gare pubbliche, la quale prescrive che nel bando di gara, devono essere preventivamente individuati i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo una precisa e puntuale rilevanza alle componenti dell’offerta. Questo non è avvenuto limitandosi il bando ad indicare un generico criterio di prevalenza di un elemento (progetto) sugli altri (prezzo e tempo della fornitura).
Inoltre, nonostante la netta distinzione tra i criteri soggettivi di pre-qualificazione e quelli oggetti attinenti all’aggiudicazione vera e propria, come chiarita della giurisprudenza, nel caso di specie nella lettera di invito è stato inserito un elemento soggettivo concernente la capacità tecnica dei concorrenti tra i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sotto i profili del prezzo e della qualità.
Con lo stesso motivo si lamenta la Commissione, che nella seduta del 27.06.2006, ha proceduto in relazione al parametro a) di valutazione delle offerte (“caratteristiche del progetto”), ed utilizzare una lista di voci di valutazione (in totale sei) a ciascuna delle quali corrisponde un massimo di 10 punti.
Tali sub-criteri violerebbero l’art. 19 D.Lgs n. 358/1992 assegnando alla Commissione una discrezionalità assoluta ed abnorme nell’attribuire al progetto un peso determinante nella valutazione dell’offerta che è incompatibile con la natura effettiva della “fornitura” e incompatibile con la reale natura dei lavori in oggetto.
C) In relazione alla nota 06.06.2006 prot. 3917 dell’Autorità Portuale.
C1) Invalidità derivata.
Essendo illegittimo il bando di gara ed il decreto 06.04.2006 del Commissario è conseguentemente illegittimo anche il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di appalto concorso.
C2) Violazione ed errata applicazione art. 14 c. lett. a) art. 14 c. 2, art. 14 c.3, D.lgs n. 358/1992. Eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamenti dei fatti, illogicità e contraddittorietà.
La ricorrente è stata esclusa per non aver dimostrato il possesso delle capacità tecniche avendo prodotto l’elenco delle forniture eseguite nell’ultimo triennio riferito ad aspetti “non attinenti alla fornitura oggetto dell’appalto”, mentre l’elenco delle forniture (rectius lavori) da lei eseguiti nel triennio erano ampiamente rientranti nel concetto di identità e/o analogia con i lavori oggetto del bando (lavori di impermeabilizzazione).
Il ricorso è stato integrato con motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione definitiva, che non è stata autonomamente disposta sulla base di una rinnovata e ponderata valutazione dei fatti ed elementi segnalati all’autorità Portuale.


CONSIDERATO:
Come già esposto in preambolo ed in premessa, oggetto del presente ricorso sono gli atti della procedure di aggiudicazione della “fornitura in opera” di un “pacchetto di impermeabilizzazione” di un sottobacino per il deposito di materiali di escavazione dei fondali del porto, indetta dall’Autorità portuale di Livorno, di seguiti denominata AP.
La società ricorrente, esclusa dalla gara per mancanza di requisiti attinenti alla capacità tecnica, fa valere una serie di censura articolatamente rivolte contro i vari atti di gara, come meglio esposte in premessa.
Preliminarmente, in risposta a taluni profili di inammissibilità sollevati nelle deduzioni dell’Autorità portuale, il ricorso va dichiarato ammissibile.
L'interesse della ricorrente ha natura evidentemente pretensiva, come già rilevato nel precedente parere ed appare inciso dagli atti di indizione della gara, perché è al modulo prescelto dall'amministrazione che essa riferisce l'esclusione lamentata.
E’ in relazione a tale incisione che il ricorso è stato esattamente indirizzato avverso il bando, inteso come manifestazione della scelta di un modello procedimentale la cui lamentata incongruenza avrebbe determinato criteri selettivi altrettanto incongrui con la natura e l’oggetto dell’appalto.
Nel merito tuttavia le doglianze mosse con il ricorso sono infondate.
Con un primo gruppo di censure (da A1 a A6) si attacca il decreto n. 71/2006 di autorizzazione dell’espletamento della gara d’appalto in questione, lamentandosi la tipologia del procedimento seguito sia per quanto riguarda l’oggetto (di lavori e non di fornitura, come invece erroneamente richiesto ed indicato dall’AP) sia per quanto riguarda il metodo di aggiudicazione e scelta del contraente (appalto concorso) sia per quanto riguarda la procedura d’urgenza.
Quanto all’oggetto, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento, è da rilevare che:
a) l’importo complessivo è di euro 1.332.450,00, di cui 1.013.350,00 per la fornitura di materiali e euro 319.000,00 per la posa in opera;
b) il “pacchetto impermeabile” oggetto della fornitura è formato da due teli rispettivamente in geomembrana e geotessuto con caratteristiche minime di densità, spessore e consistenza ( HDPL, 2 mm. 300g/mq), giuntati tra loro e posizionati sul fondo e sugli argini del sottobacino, per una superficie di circa 141.000 mq.;
c) l’offerta consiste, tra l’altro, in un “ progetto “ espositivo della “rispondenza delle soluzioni tecniche proposte agli obiettivi prestazionali prefigurati nella documentazione tecnica” ( punto 3 cap. gen.);
d) i materiali da fornire devono rispondere a requisiti di qualità non inferiori a numerosi parametri o “ specifiche” di carico, resistenza, tolleranza, ecc., indicate ai punti 2.1. e 2.2 del cap. speciale;
e) i lavori di posa in opera del pacchetto impermeabile sono essenzialmente di saldatura fra teli ( peraltro solo eventuale, potendosi tale operazione svolgere presso lo stabilimento produttore del materiale ) e loro ancoraggio al fondo con sistemi, prevalentemente fisici e non richiedenti particolari e speciali competenze, di non compromissione della tenuta idraulica delle membrane;
f) il termine per la fine della consegna e posa in opera del materiale di impermeabilizzazione è fissato in massimo 100 giorni.
Ciò precisato, sono prive di consistenza le censure rivolte alla qualificazione del contratto da aggiudicare come appalto di fornitura.
In primo luogo, va ricordato, in generale, che con decisione della sezione V di questo Consiglio di Stato 19 giugno 2006, n. 3591 è stata messa in luce la normale non sindacabilità – salvi i consueti limiti della ragionevolezza, logicità e congruenza delle scelte dell’amministrazione - della discrezionale valutazione condotta dall'amministrazione in ordine al contenuto dell'appalto, trattandosi di strumento teso a realizzare gli interessi affidati alla cura della stessa amministrazione come da essa interpretati e valutati.
Nella specie non appare dubbio che il contenuto dell’appalto sia stato voluto e configurato in termini assorbenti e qualificanti di appalto di fornitura
Dal punto di vista funzionale, la componente forniture appare assumere rilievo prevalente, nella misura in cui la componente lavori è finalizzata a consentire, senza apparente uso di particolari accorgimenti o sofisticate tecniche edilizie, il corretto espletamento della fornitura stessa, rispetto alla quale l’attività di installazione assume valore servente.
La finalità e l’interesse perseguito dal contratto in parola è quello di rendere impermeabilizzato il fondo e gli argini di un bacino del porto livornese, per consentire lo sversamento dei fanghi di risulta dall’escavazione dei fondali del porto ed evitare la dispersione nel sottosuolo dei relativi elementi inquinanti. L’AP di Livorno ha inteso realizzare tale proprio interesse non con ordinari interventi di natura muraria ed edilizia, secondo tecniche di posa in opera di guaine e materiali normalmente reperibili sul mercato dell’edilizia, ma con l’uso di materiali tecnologicamente sofisticati ed innovativi quali geomembrane e geotessuti, dalle caratteristiche strutturali, fisiche e chimiche qualitativamente variabili e perciò rispondenti a “ specifiche” minime individuate nel capitolato speciale, in relazione alle quali è perciò configurabile una serie di soluzioni progettuali-costruttive. Rispetto a tale materiale, la posa in opera acquista, nella configurazione del bando e nella logica prevedibilità delle prestazioni necessarie, un rilievo secondario, strumentale ed accessorio.
Questi caratteri possono evincersi dai seguenti elementi.
In primo luogo, la individuazione di due distinte voci di prezzo e la netta prevalenza del prezzo a base di gara dei materiali rispetto a quello della mano d’opera, secondo una proporzione rispettivamente di oltre il 75% e di meno del 25%. Tale proporzione fa ritenere superato ed irrilevante nel caso di specie il principio per cui ciò che conta nella determinazione dell’oggetto degli appalti misti di lavori e fornitura non è la incidenza economica proporzionale dei lavori, ma il carattere accessorio o meno delle prestazioni e soltanto in seconda battuta la loro rilevanza economica.
Questo principio si ritrova espresso in numerose previsioni normative: il vecchio Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, di cui al d.lgs. 24-7-1992, n. 358 ( oggi abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici ) il cui art. 1, comma 1, ricomprende(va) nella nozione di pubbliche forniture di beni anche “ gli eventuali relativi lavori di installazione “; l’art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994, oggi trasfuso nell'art. 14 commi 3 e 4, d.lgs. n. 163/2006 che disciplina i contratti pubblici misti aventi per oggetto lavori e servizi. Secondo tale norma, che riprendeva analoghe disposizioni come quella di cui all’art. 3, comma 3, del d.lgs. 17-3-1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, “nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto”.
Sia pure proseguendo nell'applicare il criterio aritmetico alla prevalenza del rilievo economico dei lavori nelle attività oggetto della gara, anche il nuovo Codice dei contratti ha recepito il criterio "sostanzialistico" della prestazione, proprio del diritto comunitario, che ha poi integrato nel comma 4 dell'art. 14, con i principi - di rilievo comunitario - della tutela della concorrenza e della non discriminazione sull'affidamento dei contratti misti .
La disposizione ivi contenuta, disponendo che ... "l'affidamento di un contratto misto ... non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza", finisce per ribaltare il criterio aritmetico della prevalenza del rilievo economico dei lavori nell'individuazione dell'oggetto del contratto, affermato nel primo inciso del comma precedente.
La prevalenza, sul maggiore importo dei lavori rispetto ai servizi, della funzione obiettiva del contratto in relazione alle finalità dell'amministrazione che ha indetto la gara, comporta inevitabilmente la svalutazione della rilevanza economica delle prestazioni, la cui rigidità, nell'individuazione dell'affidatario, recede nei confronti della considerazione dell'attività che egli è chiamato a svolgere e della sua idoneità ad adempiere agli obblighi preventivamente individuati dalla stazione appaltante e poi convenzionalmente assunti.
Tuttavia, quando il divario delle proporzioni è tanto elevato rispetto al criterio legale del 50% esso evidenzia già di per sé, in assenza di elementi contrari a tale presunzione, l’interesse dell’amministrazione a munirsi principalmente di beni costosi, in quanto particolarmente qualificati sul piano tecnico-funzionale e/o quantitativamente rilevanti.
Il criterio sostanzialistico della funzione obiettiva del contratto in relazione alle finalità dell'amministrazione che indice la gara, che prevale e ribalta il criterio aritmetico della prevalenza del rilievo economico dei lavori (C.d.S., sez. V, 30 maggio 2007, n. 2765) appare dunque rispettato anche quando l’aspetto economico costituisca sintomo della prevalenza funzionale. Ne consegue che valore decisivo nel senso della infondatezza della censura va riconosciuto alla circostanza della prevalenza funzionale dell'attività di uso ( e quindi di fornitura ) di materiali di particolari caratteristiche funzionali di qualità e perciò particolarmente costosi rispetto a quella di impermeabilizzazione secondo tecniche e materiali ordinari, dove la qualità e quantità del lavoro di posa in opera appaiono certamente prevalenti.
Il dato quantitativo economico tuttavia non è il solo elemento di qualificazione, essendo accompagnato da ulteriori indizi significativi alcuni dei quali già evidenziati, quali la particolarità tecnologica ed innovativa dei materiali impermeabilizzanti e, per converso, la tendenziale semplicità delle operazioni di ancoraggio al fondo dei teli, facilmente desumibile non solo dalle descrizioni prestazionali contenute nei due capitolati ma anche dalla brevità di durata dell’esecuzione complessiva dell’appalto.
Ne consegue che, anche sotto il profilo funzionale e non solo sul versante schiettamente quantitativo, la prevalenza deve essere riconosciuta alla componente fornitura .
In contrario non può invocarsi, come fa parte ricorrente, la nota dell’Autorità di Vigilanza, in primo luogo perché essa, per quanto autorevole e significativa non può vincolare l’attività interpretativa della giurisprudenza e, ancor più, a quella nota la stessa Autorità, dopo i chiarimenti forniti dall’AP non risulta avere dato concreto seguito, evidentemente prendendo atto degli stessi chiarimenti.
Risultano pertanto prive di consistenza le censure indicate in premessa come A4, A5 e A6. In particolare, non trattandosi di appalto di lavori, non è fondata la censura rivolta contro la previsione ed individuazione della categoria OG12 per l’esecuzione delle prestazioni di posa in opera delle membrane. La natura della fornitura, le finalità dell’intervento ed il carattere strumentale dei lavori di posizionamento delle speciali membrane impermeabilizzanti rende la prescrizione in parola del tutto congrua e legittima. Infatti, l’allegato A al DPR n. 34/2000 (regolamento sul sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) individua i contenuti della categoria OG 12, relativa alle “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale “ nei seguenti: “esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale “ ricomprendendovi, in via esemplificativa, discariche, impermeabilizzazioni con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, ecc.
I contenuti legali della categoria corrispondono pertanto perfettamente ai contenuti concreti delle prestazioni richieste in relazione alla natura dell’intervento che era quella di rendere impermeabile il fondale del bacino portuale da pericoli di inquinamento. Non va dimenticato,infatti, che il d.lgs. 5-2-1997, n. 22, (c.d. Decreto Ronchi) già individuava fra le categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi, nell’allegato G , sottoallegato G2, n. 23, le “ Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio “.
Infondato è dunque anche il motivo sub A1, con cui si lamenta il ricorso ala figura dell’appalto concorso.
Secondo le previsioni dell’articolo 9 del d.lgs. n. 358/1992, recante il vecchio Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, l’appalto-concorso è la procedura ristretta , nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguirla.
In detto sistema di selezione del contraente l'Amministrazione predispone dunque un progetto recante specifiche di massima e l'indicazione dei tratti essenziali delle prestazioni di cui intende avvalersi, con conseguenti possibilità di scostamenti in sede di offerta tecnica dalle indicazioni predisposte dalla stazione appaltante. Queste caratteristiche procedimentali trovano giustificazione nelle particolari esigenze dell’amministrazione che intende avvalersi dell’apporto conoscitivo e dell’esperienza dei privati nel munirsi di “speciali lavori o forniture” in settori caratterizzati da elevata complessità materiale e tecnologica (cfr. art. 4 R. D. n. 2440/1923). Ciò che ricorre nel caso di specie in cui l’AP, volendo avvalersi dei sistemi e dei materiali più idonei alla impermeabilizzazione del fondo e degli argini di bacino, ha richiesto, come visto, solo “ specifiche di massima “ e perciò minimali, rispetto alle quali le indicazioni progettuali dei privati partecipanti ala gara si pongono in termini migliorativi ed ampliativi.
Infondata è anche la censura circa l’urgenza data dall’AP alla procedura di aggiudicazione. Nel decreto commissariale del 6.4.2006 sono ampiamente esposti i convincenti motivi di tale urgenza, costituiti da un lato nella necessità di provvedere nel più breve tempo possibile al dragaggio dei fondali del porto per consentire il passaggio e l’attracco di navi di maggior pescaggio in tal modo evitando la fuga del traffico commerciale marittimo e dall’altro nell’eseguire i lavori durante il periodo estivo per consentire la pronta solidificazione e rimozione dei fanghi e residui depositati sul fondo del bacino.
Inammissibile per difetto di interesse è la censura sub B1, relativa alle modalità di selezione dell’offerta più vantaggiosa, poiché l’impresa ricorrente non è stata valutata nella sua offerta ma è stata preventivamente esclusa per mancanza di uno specifico requisito, da possedere in fase di pre qualificazione.
Si tratta del requisito della dimostrazione delle capacità tecniche mediante l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario, provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, ovvero da certificati rilasciati dall'acquirente ove si tratti di forniture a privati.
Nella specie tale requisito di capacità è stato giustamente ritenuto insussistente dall’AP, per due concorrenti motivi, uno sostanziale e l’altro formale. L’elenco delle forniture infatti atteneva essenzialmente e comunque in modo quantitativamente significativo, a “lavori” o “opere” edili di normale impermeabilizzazione degli edifici e per di più tali lavori non erano certificati.
Tanto basta a far ritenere infondata anche la censura sub C2.
Infondata è altresì la censura mossa con i motivi aggiunti, con la quale si lamenta che l’aggiudicazione definitiva sia avvenuta passivamente ed automaticamente, senza autonoma valutazione da parte dell’AP.
La censura, oltre che inammissibile per difetto di interesse (l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione mai potrebbe comunque giovare alla ricorrente, esclusa già in fase di prequalificazione e non valutata nella sua offerta) è palesemente infondata. La valutazione circa la legittimità del procedimento seguito è stata fatta dall’amministrazione proprio in risposta alle osservazioni critiche dell’Autorità di vigilanza. Valga, per tutte, la nota di risposta dell’AP all’Autorità di vigilanza in data 14 luglio 2006, nella quale si espongono chiaramente i motivi di avere fatto ricorso alla procedura dell’appalto-concorso per fornitura di materiali tecnologicamente avanzati e si fugano i dubbi circa le capacità tecniche dell’impresa individuata quale aggiudicataria dalla commissione di gara. L’amministrazione aggiudicatrice ha pertanto rivalutato l’intera procedura prima di addivenire alle determinazioni finali.

P.Q.M.



la Sezione esprime il parere che il ricorso vada respinto.



IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE L’ESTENSORE
(Sergio Santoro ) (Armando Pozzi )






IL SEGRETARIO D’ADUNANZA
(Elisabetta Argiolas)



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento