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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 11 dicembre 2008 n. 6161
Pres. R. Iannotta – Est. G. Carlotti
Regione Campania (Avv. M. Lacatena) c/ Servizi turistici
Palummo s.c.a.r.l. (Avv. G. Fiorentino) e Hotel Pietra di Luna
s.r.l. (Avv. C. Russo).


Procedimento amministrativo – Gara – Documenti – Irregolarità formale – Regolarizzazione – Obbligo.

Premesso che nel caso di specie è stata prodotta una attestazione che, seppur lessicamente diversa da quella richiesta, ha un contenuto equipollente, si ritiene che il bilanciamento tra la parità di trattamento tra gli aspiranti ad un beneficio erogato dalla pubblica amministrazione e l’esigenza di garantire la massima apertura della partecipazione alle procedure selettive volte all’assegnazione di risorse pubbliche sarebbe stato realizzato proprio attraverso il ricorso all’istituto della regolarizzazione, previsto in via generale dall’art. 6 della legge n. 241/1990. I canoni di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa impongono, infatti, di far prevalere la correttezza sostanziale di una produzione documentale rispetto alla (superabile) irregolarità formale della stessa. Da tale esigenza discende l’obbligo dell’Amministrazione di invitare gli interessati a regolarizzare i documenti prodotti ogni qualvolta ciò sia possibile e consentito, senza alterare la parità di trattamento.


REPUBBLICA ITALIANA.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 6271 del 2007 proposto dalla

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Lacatena dell’Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29;

contro



la SERVIZI TURISTICI PALUMMO S.C.A.R.L. (d’ora innanzi “Servizi turistici”), in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Fiorentino, elettivamente domiciliata in Roma, in via Ludovisi n. 35, presso lo studio dell’avv. Massimo Lauro;

e nei confronti

dell’HOTEL PIETRA DI LUNA S.R.L. (di seguito “Hotel Pietra di Luna”), in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Russo, elettivamente domiciliato in Roma, in via Alessandro III n. 6, presso lo studio dell’avv. Francesco Mangazzo;

della S.E.A. SOCIETA' ESERCIZI ALBERGHIERI S.P.A. e della NABRI IMMOBILIARE S.R.L., non costituitesi in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 3882 in data 22.3.2007/17.4.2007 pronunciata tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sez. III;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata e del controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 6271 del 23.11.2007, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata (con la seguente motivazione: “Considerato che, conformemente all’avviso espresso dal giudice di prime cure, la dichiarazione resa dal perito di parte, può ritenersi sostanzialmente equipollente a quella prescritta dal bando”);
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza del 17.6.2008 l’avv. L. Buondanno, in sostituzione dell’avv. Lacatena, per la Regione Campania, l’avv. Fiorentino per la Servizi Turistici e l’avv. F. Scotto, delegato dall’avv. Russo, per l’Hotel Pietra di Luna;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO



1. - La Regione Campania impugna la sentenza succintamente motivata, specificata in epigrafe. Con tale decisione il T.a.r. della Campania, sede di Napoli, accolse il ricorso presentato dalla Servizi turistici onde ottenere l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
a) della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 87 del 21.6.2006, pubblicata sul B.U.R.C. n. 29 del 3.7.2006, di esclusione del progetto, presentato dalla società ricorrente, per il finanziamento di un intervento di ristrutturazione ed ammodernamento di parte di un complesso alberghiero, sito nel Comune di Pimonte;
b) del n. 30 dei motivi di esclusione allegati al decreto dirigenziale n. 87 del 21.6.2006;
c) in via gradata, dell’art. 8, comma 2, par. V, lett. i), del bando, approvato con d.d. n. 85 del 21.3.2005, laddove suscettibile di essere interpretato nel senso di richiedere l’attestazione della inesistenza di motivi ostativi alla condonabilità delle opere, anche a norma sensi della L.R. Campania n. 10/2004;
d) di eventuali altri atti connessi, presupposti, conseguenti, tra i quali la graduatoria provvisoria approvata con d.d. n. 16 del 20.3.2006, la nota n. 0528019 del 16.6.2006 della Commissione nominata con decreto n. 213/2006 e tale ultimo decreto.
2. - La Servizi turistici insorse contro la graduatoria definitiva (v. la lett. a) del precedente paragrafo), formata dalla Regione per l’erogazione di contributi del POR Campania 2000-2006. - P.I.T. Penisola Amalfitana e Sorrentina, dalla quale era rimasta esclusa perché aveva depositato una perizia giurata non conforme, siccome divisato dalla Regione Campania, a quanto prescritto dal bando. Più in particolare, l’art. 8, par. V, lett. i), del bando sanciva l’inammissibilità delle domande non corredate, tra l’altro, di una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato, attestante - nell'ipotesi in cui fossero pendenti richieste di condono edilizio - «la conformità della destinazione urbanistica all’attività da svolgere e l’assenza di motivi ostativi al rilascio della concessione in sanatoria».
Nella fattispecie la Servizi turistici, in luogo di depositare una perizia recante un’attestazione esattamente conforme al tenore letterale del succitato art. 8 del bando, presentò, insieme alla domanda del contributo, una perizia giurata attestante - per alcune parti del fabbricato da ristrutturare oggetto di condono - «la conformità delle opere oggetto di condono inoltrate, ai sensi della L. 326/03 e della 724/94, prot. 2115 dell’1.3.1995, rispetto alle leggi statali emanate».
3. - Il T.a.r. campano giudicò meritevole di accoglimento - ed assorbente rispetto a tutte le altre censure formulate dalla Servizi turistici – il secondo motivo del ricorso di primo grado, con il quale si lamentava il fatto che la Regione Campania avesse omesso di richiedere alla società ricorrente chiarimenti idonei ad illustrare i contenuti della perizia. In dettaglio è a dirsi che il primo Giudice ritenne che l’attestazione resa dal perito della Servizi turistici non fosse completamente diversa rispetto a quella prescritta dal bando, sostanziandosi piuttosto in una dichiarazione che, seppure lessicalmente diversa da quella richiesta, presentava in ogni caso un contenuto valutabile come equipollente.
Sulla base di siffatta considerazione il T.a.r. annullò in parte la graduatoria, reputando che la Regione Campania non avrebbe potuto escludere la Servizi turistici senza prima invitarla a chiarire e, se del caso, a regolarizzare l’attestazione prodotta.
4. - Avverso la sentenza in discorso ha interposto appello la Regione Campania, deducendo un'unica ed articolata censura per violazione del bando e del giusto procedimento, per erroneità dei presupposti , contraddittorietà e lesione del principio della par condicio tra i concorrenti.
Si è costituita in giudizio la Servizi turistici, riproponendo i motivi assorbiti in prime cure e concludendo per il rigetto dell’impugnazione avversaria.
Si è altresì costituito, per resistere all'appello, l'Hotel Pietra di Luna, senza articolare alcuna specifica controdeduzione; peraltro, in occasione dell'udienza pubblica del 17.6.2008, il difensore della società ha depositato alcuni documenti (relativi all'erogazione del finanziamento richiesto), dando al contempo atto del sopravvenuto interesse alla coltivazione del giudizio.
5. Nel merito, la Regione Campania ritiene che l’attestazione resa dal perito della Servizi turistici non corrisponda da un punto di vista sostanziale a quella richiesta dal bando e che in ragione di tale divergenza non vi fosse spazio per una valutazione di equipollenza rispetto alla formulazione prescritta dal surrichiamato art. 8, par. V, lett. i).
Più in dettaglio, l'ente appellante sostiene che, in ragione dei numerosi vincoli paesistici ed idrogeologici gravanti sul territorio comunale di Pimonte, il tecnico di parte avrebbe dovuto analiticamente esporre la tipologia dell’abuso del quale si era chiesta la sanatoria, attestarne la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e, infine, spiegare i motivi per cui non fossero applicabili gli artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985. Aggiunge la Regione che, in presenza della ridetta divergenza sostanziale tra le due dichiarazioni, un'ipotetica richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione si sarebbe tradotta, in concreto, in una non consentita integrazione della documentazione depositata dalla Servizi turistici, come tale lesiva della par condicio tra i concorrenti.
6. L'appello è infondato. Ed invero, sebbene sia obiettivamente riscontrabile, al di là della forme verbali utilizzate, un minimo scarto semantico tra l'attestazione resa dal perito della Società appellata e il tenore di quella prescritta dal bando (su tale aspetto v., infra, il §. 9), è altrettanto incontrovertibile che dichiarare la conformità delle opere oggetto del procedimento di condono alle leggi che tale procedimento disciplinano equivalga, dal punto di vista della semantica giuridica, ad attestarne la condonabilità e, quindi, l’assenza di motivi ostativi al rilascio della sanatoria. A fronte di questa sostanziale identità delle attestazioni è condivisibile la valutazione di equipollenza quoad effectum tra le due formulazioni, compiuta dal T.a.r. nella decisione impugnata.
7. - Diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, non era invece richiesta dal bando un'indicazione analitica dei vincoli esistenti né alcuna illustrazione delle ragioni dell'inapplicabilità degli artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985; l'art. 8, par. V, lett. i), chiedeva infatti solo un’attestazione sintetica.
8. - Alla luce dell'equipollenza tra le due attestazioni non si ravvisa alcuna violazione della par condicio tra i concorrenti. Al riguardo vale considerare che la parità di trattamento tra gli aspiranti ad un beneficio erogato da una pubblica amministrazione va sempre assicurata, ma la tutela di siffatto principio deve essere coordinata e resa compatibile con l'esigenza, pariordinata, di garantire altresì la massima apertura della partecipazione alle procedure selettive volte all’assegnazione di risorse pubbliche, principio quest'ultimo funzionale alla soddisfazione dell’interesse dell’amministrazione ad operare una scelta entro un ampio novero di offerte o di proposte.
Nel caso di specie, il bilanciamento tra i due valori giuridici sopra richiamati sarebbe stato realizzato proprio attraverso il ricorso all’istituto della regolarizzazione, previsto in via generale dall’art. 6 della legge n. 241/1990. I canoni di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa impongono infatti di far prevalere la correttezza sostanziale di una produzione documentale rispetto alla (superabile) irregolarità formale della stessa. Da tale esigenza discende l'obbligo dell'amministrazione di invitare gli interessati a regolarizzare i documenti prodotti ogniqualvolta ciò sia possibile e consentito, senza alterare la parità di trattamento.
9. - Le superiori considerazioni permettono di respingere anche i motivi riproposti dalla Servizi turistici; in particolare, secondo la società appellata, nella fattispecie, nemmeno vi sarebbe stato bisogno di una regolarizzazione dell'attestazione.
L'assunto non è condivisibile: pur ribadendosi la sostanziale identità funzionale delle due dichiarazioni, rimane nondimeno la diversa formulazione delle medesime. A tale difformità lessicale corrisponde altresì un lieve scarto semantico (quantunque non nella parte essenziale dell'attestazione) relativo al fatto che, in astratto, i “motivi ostativi” al rilascio delle concessioni potrebbero essere molteplici e non tutti ricadenti sotto il governo della parte privata istante. In ragione di questo ridotto margine di non completa sovrapponibilità tra le due dichiarazioni era dunque necessario, onde garantire la trasparenza del procedimento (e, dunque, a tutela soprattutto dell’interesse delle altre imprese partecipanti a non vedere ammessi progetti di interventi non corrispondenti allo standard imposto dal bando), intermediare il giudizio sull’ammissibilità dell’offerta con un sub-procedimento di regolarizzazione. Ciò al fine di appianare e rimuovere ogni dubbio in ordine alla piena coincidenza tra quanto richiesto dal succitato art. 8 e quanto attestato dalla Servizi turistici (ad esempio, in sede di regolarizzazione, si sarebbe potuto verificare se le leggi n. 326/2003 e 724/1994 fossero le uniche rilevanti ai fini del rilascio dell’istanza di condono o se quest’ultima fosse unicamente quella protocollata con numero n. 2115 del 1°.3.1995, indicata nell’attestazione del perito di parte, o se ne fossero altre connesse e successive; v., sul punto, l'attestazione dell’arch. Di Palma del 25.9.2006 e le due attestazioni di condonabilità rilasciate dal Comune di Pimonte).
10. - Quanto sopra statuito consente di pretermettere, dal punto di vista processuale, l’esame dell’ulteriore motivo riproposto dalla Servizi turistici relativo alla carente motivazione dell’atto reiettivo dell’istanza di riesame.
11. - Soltanto per completezza motivazionale - non essendo a ben vedere necessario alcuno scrutinio dell’ultimo motivo riproposto in appello dalla Servizi turistici “per mero tuziorismo” (v. a pag. 10 della memoria di costituzione) - si rileva l’infondatezza della censura secondo cui la valutazione delle istanze di riesame sarebbe spettata al soggetto istruttore (ossia al RTI MPS Banca per l’Impresa S.p.a.-Promart S.r.l.) e non alla Regione. In realtà, lo stesso bando distingueva la competenza sulla valutazione dell’ammissibilità delle domande di finanziamento (attribuita al Soggetto Istruttore, a norma dell’art. 9 del bando) da quella in ordine alla decisione delle istanze di riesame delle graduatorie dei progetti ammessi e degli elenchi dei soggetti esclusi, affidata alla stessa Regione (art. 10 del bando); ben poteva dunque la Regione Campania, nell’ambito della sua discrezionalità organizzativa, delegare il compito di istruire e decidere le istanze di riesame ad una commissione appositamente istituita nell’ambito degli uffici regionali.
12. - Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza (nulla deve invece disporsi con riguardo alla posizione dell'Hotel Pietra di Luna stante quanto considerato sub §. 4).

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Condanna la Regione Campania alla rifusione, in favore della Servizi turistici Palummo S.c.a.r.l., delle spese processuali del presente grado del giudizio, da liquidarsi in complessivi €. 3.000 (tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 17.6.2008, con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Iannotta - Presidente
Cesare Lamberti - Consigliere
Aniello Cerreto - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere estensore
Giancarlo Giambartolomei - Consigliere




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.............11/12/08..............



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