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n.12-2008 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 2 dicembre 2008 n. 5931
Pres. Iannotta; Rel. Caringella
Comune di Cesano Boscone (Avv. F. Lattanti e G. Roderi) c. Marinelli
costruzioni spa e IMAB costruzioni s.r.l. (Avv. A. Pilia e A. Manzi) + altri;


Contratti della p.a. – Offerta economica – Carenza di un solo foglio contenente un solo prezzo unitario – Esclusione – Illegittimità – Sussiste - Ragioni - Irregolarità Formale – Violazione art. 90 D.P.R. n. 554/1999 - Insussistenza.

E’ illegittima, alla luce del principio del favor partecipationis e dei canoni ermeneutici civilistici in sede di decifrazione della volontà dei contraenti, l’esclusione dell’offerta priva di un solo foglio contenente un solo prezzo unitario, qualora l’offerta per il resto sia completa e quindi l’amministrazione sia in grado, con un semplice calcolo matematico non implicante alcuna sostituzione alle scelte dell’impresa, di stabilire anche l’unico prezzo unitario mancante. Né tale omissione viola l’art. 90 D.P.R. n. 554/1999, il quale anzi avvalora il fatto che si tratti di una irregolarità formale, poiché al V comma stabilisce che l'offerta va accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.


N. 5931/08 REG.DEC.
4930/07 REG. RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE



Sul ricorso in appello n. 4930/2007 del 12/06/2007, proposto dal

COMUNE DI CESANO BOSCONE rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanti e Giorgio Roderi, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del primo, via G.Pierluigi da Palestrina n. 47;

la MARINELLI COSTRUZIONI SPA in proprio e quale mandataria A.T.I. e l’ATI - IMAB COSTRUZIONI S.R.L., rappresentate e difese dagli avvocati Adriano Pilia e Andrea Manzi, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del primo, vai F. Confalonieri n. 5;

la MEZZANZANICA S.P.A., la PRANDONI S.R.L., l’IMPRESA MONDO S.N.C., e l’IMPRESA COLLEONI GIACOMO E FIGLI S.R.L. non costituitesi;

 

per la riforma

 

della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione III n.2274/2007, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO OPERE DI RISANAMENTO RETE FOGNARIA ;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’8 Aprile 2008, relatore il Consigliere Francesco Caringella ed uditi, altresì, gli avvocati Lattanti, Roderi e Manzi;

FATTO E DIRITTO



1.
Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla Marinelli Costruzioni s.p.a. avverso gli atti relativi alla procedura di affidamento delle opere di risanamento della rete fognaria del Coune di Cesano Boscone. Il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione il rilievo che l’amministrazione avrebbe illegittimamente ammesso alla gara 3 concorrenti nonostante ognuna delle relative offerte, in violazione delle pescrizioni dettate dalla lex specialis e dall’art. 90 del d.P.R. n. 554/1999, fosse priva di un prezzo unitario con corrispondente firma del foglio. Il Primo Giudice ha quindi osservato che, a seguito del ricalcalo della soglia di anomalia conseguente all’obbligatoria esclusione, si sarebbe pervenuti ad un esito della procedura favorevole alla parte ricorrente. Di qui l’accoglimento della domanda risarcitoria.
Il Comune appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.
Resiste la parte originariamente ricorrente.
Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.
All’udienza dell’8 aprile 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2 L’appello è fondato.
La Sezione reputa che il Primo Giudice non abbia fatto corretto governo delle regole che disciplinano la valutazione delle carenze delle offerte nell’ambito delle procedure di cui all’art. 90 del .DP.R. n. 554/1999. Nella specie, infatti, è pacifico che ognuna delle tre offerte in contestazione fosse, per mero errore materiale, priva di un solo foglio contenente un solo prezzo unitario. Ne deriva che, stante la completezza per il resto dell’offerta, e segnatamente del prezzo complessivo e del ribasso percentuale in cifre ed in lettere, nonché degli altri prezzi unitari in cifre e lettere, l’amministrazione era in grado, con un semplice calcolo matematico non implicante alcuna sostituzione alle scelte dell’impresa, di stabilire anche l’unico prezzo unitario mancante. Ne deriva la sostanziale ricostruibilità integrale della volontà dell’impresa e la conseguente completezza effettiva dell’offerta. Donde la conclusione dell’incongruità, alla luce del principio del favor partecipationis e dei canoni ermeneutici civilistici in sede di decifrazione della volontà dei contraenti, della sanzione dell’esclusione rispetto ad una mera irregolarità formale non influente sui termini sostanziali e sulla completezza effettiva dell’offerta.
Le suddette considerazioni sono ulteriormente avvalorate dal disposto dell’art. 90, comma 5,del d.P..R. n. 554/1999, secondo cui, “nel caso di appalto integrato nonchè nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, l'offerta va accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della legge”.
Aggiungasi poi che, a fronte di siffatte irregolarità ininfluenti sulla completezza sostanziale dell’offerta, la sanzione dell’esclusione non sarebbe ricavabile neanche dall’applicazione delle clausole della lex specialis, che, expressis verbis, riconnettono tale sanzione esclusivamente alle violazione delle prescrizioni concernenti la presentazione della documentazione amministrativa.
3. L’appello va in defintiva accolto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta , accoglie l’appello, riforma la sentenza appellata e respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell’8 Aprile 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. Raffaele Iannotta
Cons. Cesare Lamberti
Cons. Caro Lucrezio Monticelli
Cons. Francesco Caringella Est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 02/12/2008


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