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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 25 novembre 2008 n. 5807
Pres. L. Cossu – Est. R. Greco
Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi e ARAN (Avv. Stato) c/ Confintesa e Intesa (Avv. F. M. Polito)


Procedimento amministrativo – Pubblico impiego - Rappresentatività sindacale – Accertamento – Organizzazioni sindacali – Esclusione – Diritto accesso – Sussiste – Ragione

L’esclusione dal novero delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative legittima a conoscere i dati sulla base dei quali il calcolo è stato condotto, ivi compresi i dati quantitativi su cui sono state computate le percentuali di cui all’art. 43 del d.lgs. 165/2001, in quanto i dati in discussione, aventi ad ogetto l’iscrizione dei dipendenti di alcune amministrazioni pubbliche alle organizzazioni sindacali, non possono considerarsi “dati sensibili”, tali essendo, a norma dell’art. 60 del d.lgs. 196/2003, unicamente quelli relativi allo stato di salute e alla vita sessuale della persona.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello n. 5902 del 2008, proposto dalla

Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi e dall’ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi, 12,


contro




Confintesa e Intesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Flavio Maria Polito, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma alla via Pasubio, 2,


avverso



la sentenza nr. 3675/2008 del T.A.R. Lazio, sez. I, depositata il 2 maggio 2008, notificata il 6 giugno 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle appellate;
Vista la memoria prodotta dalle appellate in data 16 ottobre 2008 a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 21 ottobre 2008, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. dello Stato Alessandro Maddalo per le Amministrazioni appellanti e l’avv. Polito per le appellate;
Ritenuto e considerato quanto segue:


FATTO




La Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi e l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) hanno impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, accogliendo il ricorso dell’organizzazione sindacale Intesa e della confederazione cui essa fa capo, Confintesa, ha annullato il diniego opposto dall’ARAN, e la decisione di questo confermativa emessa dalla Commissione, alle istanze di accesso aventi a oggetto atti relativi alla procedura di accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per il biennio 2006-2007 (conclusasi con la mancata inclusione delle istanti tra le organizzazioni maggiormente rappresentative).
A sostegno del ricorso, le Amministrazioni appellanti hanno dedotto:
1) mancanza di attualità dell’interesse a ricorrere, atteso che da un lato ogni controversia avrebbe dovuto essere risolta all’interno del Comitato paritetico di cui all’art. 43, comma VIII, del d.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165, e comunque l’originaria istanza di accesso avrebbe dovuto essere rivolta a tale Comitato, organo responsabile della procedura, e non all’ARAN;
2) erroneità delle statuizioni del T.A.R., non essendosi tenuto conto che l’accesso ai documenti richiesti avrebbe potuto portare facilmente all’identificazione dei dipendenti iscritti a ciascun sindacato, essendovi quindi una prevalente esigenza di riservatezza da tutelare.
Le appellate Intesa e Confintesa, nel costituirsi, hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata, argomentando diffusamente nel senso dell’infondatezza del gravame.
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2008, la causa è stata ritenuta per la decisione.


DIRITTO



1.
L’appello è infondato e va conseguentemente respinto.

2.
Per meglio comprendere l’oggetto del contendere, è opportuno riassumere sommariamente la vicenda che opera, anche con richiamo alla normativa ad essa applicabile.
L’art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 disciplina il procedimento per il periodico accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego, al fine di individuare le organizzazioni maggiormente rappresentative da ammettere alla contrattazione collettiva nazionale, individuate ex lege in quelle che abbiano nel comparto o nell’area di riferimento una rappresentatività non inferiore al 5 %, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.
In estrema sintesi, a raccogliere i dati sui voti e sulle deleghe procede l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (art. 43, comma VII), mentre alla certificazione dei dati e alla risoluzione di eventuali controversie provvede un apposito Comitato paritetico, istituito presso l’ARAN e che vede la partecipazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale (art. 43, comma VIII).
Orbene, l’odierna appellata Intesa e la sua confederazione di riferimento, Confintesa – già incluse tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il biennio 2004-2005 – ne sono state invece escluse, con la sola eccezione del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il quadriennio contrattuale normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006-2007.
Avendo formulato rituale istanza ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, al fine di conoscere gli atti istruttori relativi all’accertamento della propria rappresentatività, dopo un articolato carteggio le appellanti conseguivano un parziale diniego (poi confermato, a seguito di opposizione, anche dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi).
In particolare, veniva loro negato l’accesso a dati relativi all’accertamento della rappresentatività delle altre organizzazioni sindacali del comparto Ministeri e delle Agenzie Fiscali, e segnatamente alle schede di rilevazione delle deleghe risultanti al 31 dicembre 2004 e i verbali elettorali delle elezioni per le R.S.U. del novembre 2004: ciò in quanto, essendo la rappresentatività dipendente da un dato percentuale da computare sulla base delle deleghe e dei voti di tutte le organizzazioni sindacali del comparto o dell’area, si rendeva necessario conoscere i dati sulla base dei quali tale percentuale era stata calcolata.
A fronte dell’accoglimento del successivo ricorso giurisdizionale avverso detto diniego parziale di accesso, le Amministrazioni appellate formulano due ordini di motivi di appello, che però si appalesano entrambi infondati.

3.1.
Sotto un primo profilo, non può in alcun modo condividersi la doglianza relativa all’asserita mancanza di attualità della richiesta di accesso, con la quale evidentemente parte appellante intende sostenere l’inammissibilità per carenza di interesse dell’originario ricorso ex art. 25 l. nr. 241/90.
L’assunto è basato sul dato testuale di cui all’art. 43, comma VIII, d.lgs. nr. 165 del 2001, in base al quale il Comitato paritetico istituito presso l’ARAN è competente, oltre che per la certificazione dei dati raccolti in ordine alle deleghe e ai voti, anche per la “risoluzione delle eventuali controversie”: dal che dovrebbe desumersi, secondo le appellanti, che ogni contestazione avrebbe dovuto esser sollevata all’interno del Comitato medesimo.
In contrario, al di là del rilievo che – come correttamente evidenziato dalle appellate – l’attuale controversia non ha a oggetto il merito delle scelte relative all’accertamento di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, ma soltanto il diritto di Intesa e Confintesa a conoscere gli atti relativi a tale procedura di accertamento, non può non rilevarsi che anche concettualmente l’argomentazione di parte appellante è priva di fondamento.
Essa, in buona sostanza, si risolve nell’affermazione del principio secondo cui chiunque abbia partecipato a un procedimento amministrativo, avendo avuto in quella sede la possibilità di far valere le proprie ragioni, dovrebbe vedersi per ciò solo preclusa la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento conclusivo in ipotesi a lui sfavorevole: conclusione con tutta evidenza inconciliabile con i principi che governano la disciplina positiva del procedimento amministrativo.
3.2. Nemmeno può parlarsi, come fa l’appellante, di un difetto di legittimazione dell’ARAN a ricevere l’istanza di accesso, che avrebbe dovuto invece essere indirizzata al Comitato paritetico, quale organo preposto ex lege a svolgere la procedura di accertamento.
A ciò può agevolmente replicarsi col richiamo all’art. 25, comma II, l. nr. 241/90, in base al quale la richiesta di accesso è legittimamente rivolta “all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”.
Nel caso che occupa, è l’ARAN che provvede non solo a raccogliere i dati che vengono poi trasmessi al Comitato paritetico, ma anche a custodirli dopo la conclusione del procedimento di cui all’art. 43 d.lgs. nr. 165/2001: pertanto, non può seriamente dubitarsi della correttezza dell’operato di Intesa e Confintesa nell’indirizzare – appunto - all’ARAN la propria istanza di accesso ai documenti.

4.
Col secondo motivo d’impugnazione, le Amministrazioni appellanti censurano la sentenza impugnata per non aver adeguatamente considerato il potenziale vulnus alla riservatezza dei soggetti iscritti alle organizzazioni sindacali che sarebbe derivato dall’accoglimento dell’istanza nei sensi auspicati da Intesa e Confintesa.
Anche sotto tale profilo, le argomentazioni del giudice di primo grado appaiono corrette e condivisibili.
Ed invero, la sentenza impugnata ha giustamente escluso la stessa sussistenza dei presupposti in presenza dei quali, ai sensi dell’art. 24, ultimo comma, della legge nr. 241 del 1990, il giudice è tenuto a operare un bilanciamento tra il diritto di difesa giurisdizionale cui – come, evidentemente, nel caso che occupa – è preordinato l’accesso e l’esigenzan di tutela della privacy altrui.
Infatti, in primo luogo è evidente che i dati in discussione, aventi a oggetto l’iscrizione dei dipendenti di alcune amministrazioni pubbliche alle organizzazioni sindacali, non possono considerarsi “dati sensibili”, tali essendo, a norma dell’art. 60 del d.lgs. 30 giugno 2003, nr. 196, unicamente quelli relativi allo stato di salute e alla vita sessuale della persona.
Inoltre, dal tenore dell’istanza formulata da Intesa e Confintesa è evidente che essa è intesa a conoscere una pluralità di dati esclusivamente numerici, inerenti alle deleghe conferite alle varie organizzazioni sindacali ed ai risultati elettorali, senza alcuna ulteriore indicazione nominativa: il fatto che sulla scorta di quei dati sia possibile a taluno, attraverso successive attività d’indagine, risalire all’identità delle persone cui quei dati numerici si riferiscono, e che ciò possa in ipotesi risultare più agevole in alcune situazioni specifiche (fra cui parte appellante cita quella di un ufficio o un comparto in cui tutti siano iscritti a una stessa organizzazione sindacale) è insito nelle modalità stesse di raccolta dei dati de quibus come prescritte dalla legge, e non può divenire pretesto per negare la conoscenza dei dati medesimi a chi la chieda per ragioni meritevoli di tutela.
Tale è la situazione delle odierne appellate, le quali, essendo state escluse dal novero delle organizzazioni maggiormente rappresentative, hanno legittimamente interesse – anche al fine di contestare nel merito la decisione – a conoscere i dati sulla base dei quali il calcolo è stato condotto, ivi compresi i dati quantitativi su cui sono state computate le percentuali di cui all’art. 43 d.lgs. nr. 165/2001.

5.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.


P.Q.M.



il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna le Amministrazioni appellanti al pagamento in favore di controparte delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro millecinquecento, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 ottobre 2008 con l’intervento dei signori:

Luigi Cossu - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Raffaele Greco - Consigliere, est.

Depositata in Segreteria
Il 25/11/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)





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