REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 7637 del 2007 proposto dalla
soc. Cartofer S.r.l., in persona del suo legale rappresentante ed amministratore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Giampietro ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Manzoni n. 13;
contro
-la Regione Campania, in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Lidia Buondonno ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29;
-il Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, non costituito;
per la riforma
della sentenza 9 luglio 2007 n. 6591, resa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sez.I;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campinia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 16 maggio 2008, il Cons. Giancarlo Giambartolomei;
Uditi gli avvocati Anelli per delega di Giampietro e Panariello per delega di Buondonno;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto d’appello notificato il 22 settembre 2007 la “Cartofer S.r.l.” chiede la riforma della sentenza di reiezione 9 luglio 2007 n. 6591, resa dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania.
Erano stati respinti i ricorsi n. 7636 del 2005, n. 5277 e n. 5279 del 2006, proposti dalla società appellante per ottenere l’annullamento:
-degli atti del procedimento di una gara indetta dall’A.S.I.A. Napoli S.p.A. per l’aggiudicazione del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti pericolosi contenenti clorofluorocarburi dalla quale la ditta Cartofer S.r.l. era stata esclusa, mentre l’aggiudicazione era stata disposta a favore della ditta Ecopolis 2000 S.r.l.;
-delle note e dei provvedimenti emessi, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs n. 490 del 1994, dalla Prefettura di Napoli, nel richiamo agli accertamenti effettuati dagli organi di Polizia ed al parere espresso dal GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia), di informazione sulla sussistenza nei confronti della ditta Cartofer S.r.l. di “tentativi di infiltrazione mafiosa”;
-del decreto regionale 4 luglio 2006 n. 430 di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di stoccaggio rifiuti;
-del decreto regionale 4 luglio 2006 n. 432 di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di autodemolizione;
Il ric. n. 5278 del 2006 era stato proposto dalla soc. DEL FRAN S.r.l. per ottenere l’annullamento di analoghi provvedimenti (del decreto regionale 4 luglio 2006 n. 431 di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di autodemolizione;della nota prefettizia 14 marzo 2006 n. 8364 di sussistenza dei requisiti di pericolosità previsti dalla normativa in materia antimafia).
Con l’atto d’appello la ditta Cartofer s.r.l. chiede che, in riforma della sentenza per la parte che riguarda i ricc. nn. 5277 e 5279 del 2006, venga accolta la domanda (proposta in primo grado) d’annullamento: delle note prefettizie 8 marzo 2006 n. 3152 e 25 maggio 2006 prot. 3153 e degli atti ad esse presupposti (tra i quali il verbale 7 marzo 2006 del GIA e la nota di comunicazione 9 marzo 2006); dei decreti regionali n. 430 e n. 432 del 4 luglio 2006, di revoca delle autorizzazioni relative all’esercizio degli impianti di stoccaggio rifiuti e di autodemolizioni.
Sono dedotti i seguenti motivi:
1.-di contraddittorietà dell’azione amministrativa quanto ai provvedimenti prefettizi 8 marzo 2006 n. 3152 e 25 maggio 2006 n. 3153 (posti a base della revoca delle due autorizzazioni ambientali rilasciate dalla Regione) in cui è affermata la” sussistenza di tentativi d’infiltrazione mafiosa”;
2.- di travisamento dei fatti e d’errore nei presupposti con riferimento alla note commissariali 20 febbraio 2006 e 27 febbraio 2006 (6 marzo 2006);
4.(3)-di violazione della normativa antimafia di cui al d. lgv n. 490 del 1994 e della circolare ministeriale 14 dicembre 1994;
5.-(4)-di carenza e di contraddittorietà della motivazione;
6-. (5) difetto di motivazione in relazione ai fatti sopravvenuti.
La Regione Campania si è costituita ed il 24 aprile 2008 ha prodotto memoria alla quale ha controdedotto la soc. Cartofer S.r.l con scritti depositati il 30 aprile 2008.
DIRITTO
1.-L’appello è infondato.
1.-1.-Con note del 9 marzo 2006 n. 3153 e 14 marzo 2006 n. 8364 l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli comunicava alla Regione Campania la sussistenza di elementi di controindicazione antimafia a carico della Cartofer S.r.l. e della DEL. FRAN S.r.l., che fanno capo entrambe alla famiglia Del Prete (hanno, dunque, natura d’aziende familiari).
La “informazione” ex art. 10 del d.p.r n. 252 del 1998 ed ex art. 4 del d.lgs n. 490 del 1994 era contenuta nel provvedimento prefettizio 8 marzo 2006 n.I-3152/ Area I bis (di cui alla comunicazione 9 marzo 2006) con il quale era anche revocato in autotutela un precedente atto di natura liberatoria (20 gennaio 2006 n. 1276) emesso sul conto della soc. Cartofer S.r.l..
Tale provvedimento era successivamente confermato, a seguito di richiesta di chiarimenti in ordine al carattere interdittivo dello stesso, con nota 25 maggio 2006, prot. n. 3153/8364.
Con decreto 4 luglio 2006 n. 430, la Regione Campania revocava l’autorizzazione rilasciata alla soc. Cartofer S.r.l. all’esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio, cernita e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e con decreto in pari data (n. 432) la medesima Regione revocava anche l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autodemolizione.
2.- Il provvedimento prefettizio impugnato 8 marzo 2006 prot. n.I-3152/Area 1 bis, richiama nelle sue premesse gli esiti della riunione tenuta il 7 marzo 2006 dal G.I.A. (Gruppo Ispettivo Antimafia) e le note 20 febbraio 2006 e 6 marzo 2006 n. 16958 (27 febbraio 2006) della Questura di Napoli.
Ciascuno dei soprarichiamati atti è fatto oggetto di censure e di analitica confutazione, previa esamina di ogni circostanza per dimostrare che gli elementi ed i dati fattuali ai quali è negli stessi fatto riferimento non sono univoci ed idonei a costituire supporto alla motivazione del provvedimento interdittivo emesso per la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa.
2.-1.- Nel preambolo dell’informativa prefettizia impugnata 8 marzo 2006 è ricordato che la Procura della Repubblica di Napoli il 10 ottobre 2005 aveva precisato che il sig. Mattia Del Prete, rappresentante legale della Cartofer S.r.l., “non risulta indagato per i reati d’interesse ed attinenti alla antimafia” e che nella seduta del 29 novembre 2005 il G.I.A. (Gruppo Ispettivo Antimafia), sulla base delle informazioni fornite dalle FF.OO. e dalla procura, sul conto del predetto Mattia Del Prete aveva rilevato l’insussistenza di pendenze giudiziarie in merito a reati rilevanti ai sensi della normativa antimafia. In ragione di ciò, in data 20 gennaio 2006, era stato rilasciato il provvedimento n. 1276 di natura liberatoria ex art. 4 del decreto l.gsv n. 490 del 1994. Restava la significativa annotazione e raccomandazione riportata nel verbale 29 novembre 2005 di “sottoporre nel tempo, la ditta in parola ad una costante attività di monitoraggio da parte delle FF.OO. territorialmente competenti”.
Alla svolta attività di monitoraggio, conseguente e non contraddittoria con l’istruttoria già effettuata e con le precedenti decisioni assunte, conseguiva l’acquisizione da parte del Prefetto del verbale 7 marzo 2006 del G.I.A. (Gruppo ispettivo Antimafia) e delle missive 20 febbraio 2006 (del Commissariato di P.S. . di Afragola) e 6 marzo 2006 ( rectius: del 27 febbraio 2006 del Commissariato di P.S. di Frattamaggiore) il cui contenuto giustifica il riesame del provvedimento n. 1276 del 2006 ed una nuova valutazione complessiva .
Nelle missive, riportato l’assetto societario della Cartofer S.r.l., è fatto presente che i suoi componenti (i sig.ri: Mattia, Francesco, Pasquale, Giuseppe, Mariano, Michele Del Prete) risultano essere denunziati perché responsabili dei reati di dichiarazioni fraudolente mediante l’uso di fatture di operazioni inesistenti, associazione a delinquere di stampo mafioso, riciclaggio, illecito smaltimenti di rifiuti.
Sussistono precedenti penali in capo ai fratelli Pasquale, Mariano, Michele, Giuseppe e Mattia e nei confronti del sig. Giovanni del Prete (loro fratello e padre di Francesco Del Prete, amministratore unico della soc. “ DEL. ECO” s.r.l.), già destinatario in data 2 marzo 2005 di avviso orale del Questore, in quanto “pericoloso alla sicurezza pubblica e dedito ad attività illecite”, è stato più volte tratto in arresto perchè ritenuto responsabile di corruzione; è stato condannato con sentenza irrevocabile 20 febbraio 1998 del Tribunale di Napoli per i reati di associazione a delinquere e corruzione.
Osserva la società appellante che, contrariamente a quanto riportato in sentenza, alle vicende giudiziarie (in particolare, a quella che ha coinvolto i f.lli Del Frate a seguito dell’indagine “Ecoscalo”) è stata data importanza senza tener conto che due procedimenti nati dallo stralcio della indagine “Ecoscalo”, in data anteriore (il 27 giugno 2003 ed il 1° marzo 2005) alla redazione del provvedimento prefettizio, si sono conclusi a favore degli imputati, mentre un terzo (ancora pendente) riguarda reati tributari, irrilevanti rispetto alla materia. In ogni caso sarebbe fatto riferimento a tipologie di reati non presi in considerazione dall’art. 10, co. 7, lett. a) del D.P.R. n. 252 del 1998.
Quanto considerato non può essere condiviso.
E’estremamente riduttivo e non trova un riscontro nella lettera della norma il limitare la possibilità di desumere l’esistenza di situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa e l’emanazione delle informative interdittive del Prefetto ai soli casi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 10, co. 7, del DPR n. 252 del 1998 (nelle quali è fatto riferimento alle tipologie di reato indicate dalla società appellante ed alle misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575).
Ai sensi dell’art. 10, co. 7, lett. c) del dpr n. 252 del 1998 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere desunte anche “dagli accertamenti disposti dal Prefetto” che deve effettuare una valutazione sulle scelte e sui comportamenti dell’imprenditore al fine di adottare una misura che ha carattere cautelare.
In caso di archiviazione, i fatti oggetto di un procedimento penale mantengono una loro idoneità ad essere indicati a presupposto di una informativa antimafia. Un fatto delittuoso per il quale deve essere data prova perché in sede penale intervenga una condanna, mantiene un suo carattere indiziario e può essere valido elemento di dimostrazione dell’esistenza di un pericolo di collegamento fra impresa e criminalità organizzata e di contiguità mafiosa (non configurata come fattispecie criminosa dal codice penale), essendo diversi i piani su cui muovono l’autorità giudiziaria e quella amministrativa.
Come già puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, il riferimento dell’art. 4., co. 4, della l. n. 490 del 1994 agli “eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa” non trova una corrispondenza nella nozione penalistica di tentativo (art. 56 c.p.) perché non sussiste un reato di “infiltrazione mafiosa”, ma nello svolgimento di funzioni di prevenzione, e di “tutela avanzata” dell’ordine pubblico e della sicurezza, il Prefetto deve aver riguardo a situazioni “potenzialmente pericolose” .
Invero, senza dover provare la intervenuta infiltrazione, deve essere sufficientemente dimostrata la sussistenza di elementi dai quali sia deducibile il tentativo di ingerenza in un’impresa della malavita organizzata. Di conseguenza, secondo un principio pacifico e non controverso, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione rimessa alla discrezionalità dell’organo (nel caso che ricorre, del Prefetto) che esercita una funzione attribuitagli dalla legge, deve limitarsi unicamente alla verifica di eventuali vizi della funzione che rivelino i sintomi di una illogicità manifesta o di un travisamento dei fatti.
3.-La società appellante non contesta il principio, ma si prodiga per dimostrare l’esistenza di elementi di illogicità e contraddittorietà nella valutazione prefettizia, che sarebbe basata su dati generici, e nella sentenza appellata di sua conferma.
Ribadisce ancora la società appellante che le circostanze prese a riferimento non devono essere aleatorie ed indeterminate ma devono essere “ancorate ad una realtà fenomenica oggettivamente comprovata” e la valutazione su una loro idoneità a compromettere il bene tutelato (l’ordine pubblico) non può prescindere dalla dimostrazione dell’esistenza di un “nesso tra quei fattori sintomatici” (letti anche alla luce di fatti significativi sopravvenuti). Nel caso di specie mancherebbero sia l’uno (l’obbiettività dei dati) che l’altro elemento (la loro connessione idonea a comprenderli su un piano logico in un quadro indiziario comune ).
3.-1.- Quanto dedotto non ha un obiettivo riscontro negli atti dell’istruttoria più sopra indicati nei quali al richiamo di procedimenti penali diversamente conclusi od ancora pendenti (all’atto dell’accertamento) è aggiunta la segnalazione di ulteriori circostanze ed elementi indiziari, tra loro legati da un filo logico ed unitario, che appaiono più che significativi al fine di una corretta individuazione di una situazione “potenzialmente pericolosa”.
Se in alcuni casi il rapporto di parentela, affinità o coniugio è di per sé insufficiente a rappresentare l’humus di una infiltrazione mafiosa, a tale conclusione non può pervenirsi in quello in esame.
Preminente su quelle dei suoi familiari (del figlio e dei fratelli) è la posizione del sig. Giovanni Del Frate ritenuto l’effettivo amministratore di tutte le società del gruppo (Cartofer, Del Fran, Deleco ed altre). A riguardo i due episodi riportati nella nota 27 febbraio 2006 del Commissariato di P.S. di Frattamaggiore sono più che significativi.
Il 22 febbraio 2006 la Cartofer S.r.l. avrebbe offerto gratuitamente cinque autobus per il trasporto dei tifosi della società sportiva calcio “U.S. Arzanese”. L’appellante afferma che il “fatto” è irrilevante ai nostri fini e che risulterebbe documentalmente provato che la società sportiva aveva provveduto a versare il corrispettivo per l’affitto dei cinque automezzi. Per la verità con la nota il Commissario ha inteso segnalare che in un ufficio ubicato all’interno della struttura della Ditta “Cartofer”, il “sig. Giovanni” è stato colui che direttamente ha trattato l’“offerta” (quale l’esito della trattativa) della Ditta, sponsor ufficiale della società sportiva “U.S. Arzanese” nella stagione 2003/2004 e 2004/2005 (quest’ultima informazione è tratta anche dall’atto d’appello in esame), ed ha dato l’incarico al ragioniere “di provvedere” in merito.
Nella mattina del 23 febbraio, nei locali della casa comunale erano presenti il sig. Giovanni del Prete ed il responsabile tecnico della “Cartofer” al fine di sollecitare il rilascio del permesso di costruire relativo ad un capannone da realizzare su un’area di proprietà della Ditta.
Il detto sig. Giovanni Del Prete è stato “più volte controllato” (l’espressione è tratta dal testo della più volte richiamata nota 27 febbraio 2006) unitamente ai sig.ri: Tammaro Pepe, Salvatore Riccio e Benedetto Quartuccio che annotato più iscrizioni per reati contro il patrimonio, emissione di fatture inesistenti ed altro. Tammaro Pepe è fratello di Antonio Pepe che “agli atti d’ufficio regista precedenti per associazione mafiosa e reati finanziari”.
E’superfluo rilevare che per provare la frequentazione (diversamente da quanto asserito dall’appellante) gli organi di polizia non dovevano specificare nella loro informativa “gli incontri, il loro numero, il luogo, le circostanze”.
Ancora, il sig. Giovanni Del Prete risultava amministratore unico della società denominata “Salin Costruzioni S.r.l.” il cui socio, il sig. Umberto Esposito, era “controllato in compagnia di un pregiudicato” ed è fratello del sig. Giuseppe Esposito che, non immune da precedenti penali, è stato definito in una nota del Comando della Stazione dei Carabinieri di Casoria “di pessima condotta morale e civile” e “fiancheggiatore del Clan camorristico NCO di Cutulo Raffaele.
Si omette di riportare le altre “notizie” che mostrano un collegamento tra più società alcuni dei cui componenti o dei loro congiunti hanno un “curriculum” di tutto rispetto.
Si leggano per tutte le notizie riportate su un certo Giovanni Esposito, marito della sig.ra Rosa Aubry, socia della Edil Rubry S.r.l. proprietaria, unitamente alle società Esposito Costruzioni e Salin Costruzioni s.r.l., di un’area della superficie complessiva di mq. 14.984,00 per la quale era stato presentato al Comune d Casoria un piano di lottizzazione). In una nota del 1999, trasmessa dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, detto sig. Esposito era definito “ esponente di spicco della malavita organizzata” ed “unico referente ed interlocutore fra i capi zona ed i capi indiscussi dell’intera organizzazione criminale della potente famiglia Moccia di Afragola”.
3.-2.- La società appellante ribadisce anche l’infondata censura di carenza di motivazione che inficerebbe il verbale 7 marzo 2006 del G.I.A. dal momento che nell’atto è fatto rinvio “per relationem” al contenuto delle informative rese dalla Polizia di Stato che, secondo un passaggio tratto dalla sentenza impugnata, non conterrebbero valutazioni ma si limiterebbero a riferire notizie.
Chiaramente è specificato nel provvedimento prefettizio impugnato 8 marzo 2006 che detto Organismo ha espresso il suo avviso della sussistenza di profili di contiguità o permeabilità rispetto ad ambienti mafiosi della ditta Cartofer S.r.l. “in ragione delle informazioni rese e ritenute di particolare pregnanza” tra le quali segnatamente quelle attinenti “ai rapporti di parentela, alle frequentazioni, ai precedenti, alle cointeressenze societarie e gestionali”.
3.-3.-La società appellante censura, infine, la sentenza per non aver dato rilevanza ad elementi conoscitivi sopravvenuti che avrebbero modificato (in positivo) la situazione rilevata in precedenza .
Ricorda, a tal fine, la cessione delle quote societarie della Del Fran S.r.l. da psrte dei Fratelli Del Prete. Senonchè detta cessione è avvenuta con atto notarile in data 28 dicembre 2006, mentre il provvedimento prefettizio è datato 8 marzo 2006.
La vendita del ramo d’Azienda della Cartofer S.r.l. relativo all’attività di manutenzione e riparazione veicoli, di autodemolizione e stoccaggio provvisorio, cernita e trattamento di rifiuti alla Eco Tor S.r.l. è avvenuta il 18 dicembre 2006.
Ma a parte ogni considerazione sulle date in cui sono avvenute le vicende sopravvenute, resta incontrovertibile il fatto storico delle cointeressenze societarie e gestionali e delle frequentazioni dei soci e parenti della Cartofer S.r.l. con soggetti segnati da negative informative dell’autorità di Polizia.
3.-4.-Può concludersi che i fatti circostanziati e le valutazioni ragionevoli che sorreggono la informativa 8 marzo 2006 antimafia impugnata evidenziano la possibilità di interferenze malavitose e dimostrano l’esistenza di un pericolo di condizionamento mafioso nella Cartofer S.r.l. . I decreti dirigenziali della Regione Campania 4 luglio 2006 n. 430 e n. 432, anch’essi impugnati, sono atti meramente consequenziali al provvedimento prefettizio 8 marzo 2006.
4.-Per quanto sopra considerato, l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quinta, definitivamente pronunziando sull’appello indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna la soc.CARTOFER S.r.l. al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida a favore della Regione Campania nella complessiva somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00).….…
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2008, con l’intervento dei Magistrati:
-Cesare Lamberti - Presidente
-Marco Lipari - Consigliere
-Aniello Cerreto - Consigliere
-Vito Poli - Consigliere
-Giancarlo Giambartolomei - Consigliere,est.