REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4216 del 2008, proposto dalla
S.I.L.C.O. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto in Roma alla via Cosseria, 2, presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi,
contro
De Nora Maria Teresa, De Nora Elisabetta e De Nora Elena, rappresentate e difese dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto in Roma alla via Cosseria, 2, presso il dott. Alfredo Placidi,
e nei confronti di
del Comune di Altamura, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma alla via F. Confalonieri, 5,
per l’annullamento e/o la riforma
previa sospensione dell’esecuzione
della sentenza nr. 218/2008 della Sezione III del T.A.R. Puglia – Bari, pubblicata in data 13 febbraio 2008, di accoglimento del ricorso nr. 45/2007 proposto dalle signore Maria Teresa De Nora, Elisabetta De Nora ed Elena De Nora avverso il permesso di costruire nr. 15/2006 del 30 marzo 2006 rilasciato all’odierna appellante per la “redistribuzione dei volumi e della superficie preesistente, fabbricato sito in Altamura a via Positano angolo prolungamento di via Monti”, nonché avverso il permesso di costruire nr. 38/2006 rilasciato in favore della stessa in data 14 luglio 2006, ad oggetto la “realizzazione fabbricato in variante al P. di C. nr. 15/06 per l’adeguamento della struttura esistente al R.A. della Regione Puglia L. nr. 11 del 1 agosto 2003. Immobile sito in Altamura alla via Positano trav. Via Matera” ed ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Altamura e delle appellate De Nora Maria Teresa, De Nora Elisabetta e De Nora Elena;
Viste le memorie prodotte dall’appellante (in data 17 ottobre 2008), dall’Amministrazione (in date 17 ottobre 2008) e dalle appellate (in data 15 ottobre 2008) a sostegno delle rispettive difese;
Visti altresì gli appelli incidentali proposti dall’Amministrazione e dalle appellate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del 28 ottobre 2008, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Notarnicola per l’appellante, l’avv. Manzi per l’Amministrazione e l’avv. Valla per le appellate;
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
La S.I.L.C.O. S.r.l. ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. della Puglia, in accoglimento del ricorso proposto dalle sigg.re Maria Teresa De Nora, Elisabetta De Nora ed Elena De Nora, ha annullato i permessi di costruire rilasciati dal Comune di Altamura, in variante rispetto a precedenti titoli abilitativi, per la ristrutturazione di un complesso immobiliare in sua proprietà.
A sostegno dell’appello, ha dedotto:
1) erroneità della sentenza impugnata per omessa rilevazione dell’inammissibilità del gravame di primo grado (non essendo stati mai impugnate la concessione in sanatoria nr. 1490/02 e la successiva in variante nr. 507/03, rispetto alle quali i permessi oggetto dell’odierna impugnazione costituivano a loro volta varianti di adeguamento);
2) erroneità della sentenza impugnata per ultrapetizione (per avere il giudice di primo grado, senza che in tal senso vi fosse alcuna domanda di parte ricorrente, dichiarato d’ufficio la nullità dei predetti permessi di costruire del 2002, che costituivano l’antecedente logico – come detto – di quelli impugnati);
3) erroneità della ritenuta nullità dei permessi di costruire nn. 1490 del 2002 e 507 del 2003 (non risultando la falsità di detti provvedimenti dichiarata nel dispositivo della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. che aveva definito il procedimento penale seguito al sequestro delle opere eseguite in esecuzione dei suddetti titoli, né risultando in ogni caso la sussistenza di alcuno dei presupposti cui la legge ricollega la nullità del provvedimento amministrativo);
4) erroneità della sentenza impugnata anche laddove ha ritenuto l’illegittimità in via autonoma dei permessi di costruire impugnati (trattandosi di conclusione basata su una consulenza tecnica d’ufficio dai risultati quanto meno discutibili, eseguita senza alcun sopralluogo sul posto e pervenendo a conclusioni, circa l’originaria superficie del manufatto, del tutto avulse da qualsivoglia elemento probatorio).
Pertanto, l’appellante ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, previa sospensione della sua esecuzione; in via istruttoria ha chiesto altresì procedersi a nuova C.T.U., al fine di sopperire alle gravi carenze degli accertamenti esperiti in primo grado.
Nel costituirsi, le appellate Maria Teresa De Nora, Elisabetta De Nora ed Elena De Nora si sono opposte, con diffuse argomentazioni, all’accoglimento dell’appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado; inoltre, le stesse hanno proposto appello incidentale avverso la medesima pronuncia, nella parte in cui ha dichiarato il difetto di interesse in ordine ai motivi aggiunti da esse proposti avverso un ulteriore atto (nota del Dirigente del III Settore del Comune di Altamura del 22 marzo 2007, con la quale, in riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela dei permessi di costruire poi impugnati, si dichiarava preferibile attendere l’esito del giudizio pendente dinanzi al T.A.R.), ritenuto meramente soprassessorio e non provvedimentale.
Anche il Comune di Altamura, pur nelle forme dell’appello incidentale, ha impugnato la sentenza de qua, formulando avverso di essa censure analoghe a quelle sollevate dall’appellante principale.
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2008, sull’accordo delle parti, l’esame della domanda cautelare è stato differito, per essere abbinato alla trattazione del merito.
All’udienza del 28 ottobre 2008, la causa è stata ritenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Gli appelli proposti dalla S.I.L.C.O. S.r.l. e dal Comune di Altamura sono infondati, per le ragioni che saranno appresso esposte.
2. Con un primo ordine di censure, entrambi gli appellanti ripropongono la questione, sollevata in primo grado sotto forma di eccezione, della asserita inammissibilità del ricorso proposto dalle sigg.re Maria Teresa De Nora, Elisabetta De Nora ed Elena De Nora per mancata impugnazione nei termini delle originarie concessioni edilizie nn. 1490 del 2002 e 507 del 2003.
Tale motivo di appello è strettamente connesso all’ulteriore doglianza – anch’essa articolata da entrambi gli appellanti – in ordine alla paventata violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice di prime cure dichiarato la nullità dei due titoli abilitativi suindicati andando al di là di qualsivoglia richiesta di parte ricorrente.
Al fine di meglio comprendere il perché il Collegio reputi infondata la prima doglianza e irrilevante la seconda, è necessario ricostruire nei suoi esatti termini il rapporto tra le due concessioni in questione e i permessi di costruire nn. 15 e 38 del 2006, nei cui confronti l’impugnazione è stata certamente tempestiva e che sono stati annullati con la sentenza gravata.
2.1. L’odierna appellante S.I.L.C.O. S.r.l. è proprietaria di suoli siti nel Comune di Altamura, classificati nel P.R.G. vigente con destinazione a “parco urbano” con ridotto indice di fabbricabilità, sul quale in origine sorgevano immobili estremamente antichi e pressoché fatiscenti, un tempo destinati a deposito di attrezzi agricoli e derrate.
Con la concessione edilizia nr. 1490 del 2002, a seguito di richiesta presentata dalla precedente proprietaria dell’immobile, il Comune autorizzava in sanatoria un intervento di “cambio di destinazione d’uso da magazzini agricoli a predisposizione di locali da destinare ad attività commerciali”.
Su tale titolo s’innestava poi la successiva concessione nr. 507 del 2003, con la quale, in accoglimento di nuova istanza della S.I.L.C.O. S.r.l., venivano assentiti “lavori di sistemazione della struttura commerciale e manutenzione straordinaria dell’edificio di via Positano”.
Nella fase esecutiva dei lavori, in data 26 giugno 2003, il manufatto veniva sottoposto a sequestro, essendosi riscontrato che in difformità dai titoli abilitativi si era proceduto alla integrale demolizione degli immobili preesistenti e alla costruzione di un nuovo edificio di superficie ed entità molto maggiori, il tutto sulla scorta di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi preesistenti posta in essere in sede di predisposizione del progetto, al fine di indurre l’Amministrazione comunale a rilasciare il titolo concessorio.
Il conseguente giudizio penale è stato definito con sentenza di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nei confronti degli esecutori dell’opera e dei progettisti, non solo per i reati di edificazione abusiva, ma anche per la fattispecie di falsità ideologica in atto pubblico mediante induzione in errore (artt. 48, 479, 476 c.p. e 48, 480 c.p.).
Nella fase terminale di tale giudizio, il cantiere è stato dissequestrato proprio a seguito del rilascio del nuovo permesso di costruire nr. 15 del 2006, con il quale il Comune di Altamura ha autorizzato “lavori di riduzione in variante alla C.E. nr. 507/02, con redistribuzione dei volumi e della superficie preesistente”; a questo ha poi fatto seguito il nr. 38 del 2006, finalizzato alla realizzazione di parcheggi a servizio dell’edificanda struttura commerciale.
2.2. Tanto premesso, il Collegio non ritiene di condividere le argomentazioni con le quali il primo giudice ha ritenuto di superare l’eccezione, sollevata dalle parti resistenti, in ordine alla mancata impugnazione delle concessioni nn. 1490 del 2002 e 507 del 2003, rispetto alle quali i permessi odiernamente gravati erano destinati a operare in variante.
Ed invero, il T.A.R. assume la nullità rilevabile ex officio delle due predette concessioni, le quali sarebbero affette da falsità come accertato con la sentenza di applicazione di pena emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bari il 31 ottobre 2006.
L’argomento non persuade, per una serie di ragioni:
a) la falsità delle concessioni de quibus non risulta dichiarata formalmente dal giudice penale nel dispositivo della sentenza ai sensi dell’art. 537 c.p.p., né, in difetto di tale dichiarazione formale, è dato evincere detta falsità indirettamente dalla motivazione della pronuncia;
b) l’omissione nella specie ha una sua ratio, tenuto conto che nel caso che occupa la contrarietà al vero accertata concerneva non tanto le concessioni in sé, quanto atti prodromici alle stesse, segnatamente i grafici progettuali rappresentanti lo stato dei luoghi, risultando il vizio del provvedimento soltanto indirettamente da tale artificio;
c) al di là di quanto sopra, non ricorreva nella specie alcuna delle ipotesi cui l’art. 21 septies ricollega la nullità del provvedimento amministrativo, con conseguente applicabilità del suo peculiare “regime”: in particolare, non può parlarsi di carenza assoluta della volontà provvedimentale per effetto della falsificazione sopra indicata, essendo evidente che – almeno a stare alle contestazioni di reato siccome confermate dal giudice penale – si trattò piuttosto di formazione viziata della volontà del Comune, per effetto dell’induzione in errore operata dagli istanti, vicenda che classicamente configura una tipica ipotesi di (mera) illegittimità dell’atto (ciò appare confermato proprio dal precedente citato dalle appellate a sostegno della decisione del primo giudice, laddove – a differenza del caso che occupa – era provata la complicità del funzionario comunale nel reato, sicché effettivamente poteva parlarsi di assoluta inesistenza dell’elemento essenziale – volontà).
2.3. Se, pertanto, un attento esame della vicenda che ha interessato le concessioni nn. 1490 del 2002 e 507 del 2003 rivela che non può parlarsi di nullità delle stesse, ma di semplice illegittimità che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad annullarle in autotutela (e il fatto che il Comune non solo non lo abbia fatto, ma abbia anche ritenuto di impiegarle come “base” per il rilascio di successivi permessi in variante, potrà al più essere apprezzato in sede di eventuale valutazione delle responsabilità del soggetto pubblico, che sono estranee al presente giudizio), tuttavia non può dirsi che la mancata tempestiva impugnazione dei suddetti provvedimenti concessori abbia reso inammissibile il ricorso proposto dalle sigg.re De Nora, nella propria qualità di proprietarie di terreni limitrofi in origine facenti parte del medesimo complesso immobiliare, avverso i nuovi permessi di costruire rilasciati dal Comune nel 2006.
Ciò si ricava dalla ricostruzione del rapporto cronologico e consequenziale tra i vari provvedimenti abilitativi, quale si è più sopra operata.
Al riguardo, va innanzi tutto condivisa l’opinione delle appellate secondo cui, a seguito degli abusi commessi dalla S.I.L.C.O. S.r.l. nell’esecuzione di quanto assentito con le concessioni del 2002 e 2003, si era del tutto spezzato ogni nesso causale tra le opere assentite e quelle effettivamente realizzate.
In particolare, a fronte di titoli che consentivano dapprima un semplice mutamento della destinazione d’uso e quindi opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, risultava totalmente demolito il manufatto preesistente e realizzato un edificio di superficie e volume molto superiori, ciò attraverso l’artificio di far apparire preesistenti, in sede di predisposizione del progetto, volumi edilizi (segnatamente, un capannone) in realtà inesistenti: su questi aspetti, fanno fede gli atti del procedimento penale, ormai coperti da giudicato.
Se tutto questo è vero, ne discende che in alcun modo un nuovo provvedimento autorizzatorio avrebbe potuto “agganciarsi”, in variante, alle concessioni nn. 1490 del 2002 e 507 del 2003, trattandosi semmai di ottenere un permesso in sanatoria per gli abusi effettivamente realizzati (beninteso, ove ciò non fosse stato reso impossibile dalla destinazione urbanistica dell’area interessata dall’intervento).
Insomma, la mera circostanza che il permesso di costruire nel 16 del 2006 si autoqualificasse “in variante” rispetto alle concessioni precedenti non vale ex se a dimostrare che le opere con esso assentite costituissero effettivamente variante in senso tecnico rispetto a quelle precedentemente realizzate, proprio in quanto si trattava di opere non consentite sulla scorta dei titoli a suo tempo ottenuti dall’odierna appellante.
2.4. Le conclusioni raggiunte risultano confermate anche laddove si voglia, seguendo un diverso percorso argomentativo, prescindere del tutto dalle opere effettivamente realizzate, limitando la considerazione al solo rapporto tra quanto astrattamente autorizzato con le concessioni nn. 1490 del 2002 e 507 del 2003 e quanto assentito con il permesso nr. 16 del 2006.
Un tale raffronto non può che condurre alla conclusione che le opere da ultimo autorizzate – ancorché “in riduzione” rispetto a quelle de facto illecitamente realizzate – costituiscono variazione di notevole entità sia rispetto al mero mutamento di destinazione d’uso assentito con l’atto concessorio del 2002 sia rispetto alla manutenzione straordinaria e ristrutturazione di cui alla concessione nr. 507 del 2003: trattasi, infatti, della realizzazione di un edificio di superficie, sagoma e volume diversi rispetto al preesistente, a due piani ed al quale, per effetto del successivo permesso nr. 38 del 2006, si sono aggiunti anche i parcheggi.
Insomma – e anche su questo non può non concordarsi con i rilievi delle odierne appellate – si è in presenza di modifiche così incisive ed estese da integrare quella nozione di “variazione essenziale” che, secondo il principio contenuto nell’art. 32 del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380, è in toto equiparabile a un intervento di nuova costruzione.
3. Alla luce dei rilievi fin qui svolti, non può non concludersi che i permessi di costruire impugnati nel presente giudizio, pur formalmente autodefinendosi variante a concessioni preesistenti, erano atti del tutto autonomi, con conseguente ammissibilità di una loro impugnazione autonoma e distinta da quella dei titoli precedenti.
Ciò, oltre a rendere del tutto inconferente - siccome inidoneo a produrre alcuna utilità agli appellanti - la doglianza relativa all’asserita ultrapetizione della sentenza gravata quanto alla ritenuta nullità, appare confermato dal fatto che il primo giudice ha ravvisato l’illegittimità di detti permessi di costruire più per vizi autonomi che non per una mera invalidità derivata da quella delle concessioni del 2002 e del 2003.
Con riguardo a tale parte della pronuncia gravata, i motivi d’impugnazione formulati dagli appellanti sono infondati, dovendo trovare integrale conferma le conclusioni raggiunte dal T.A.R.
4. In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto non autorizzabili gli interventi assentiti col permesso di costruire nr. 16 del 2006, in considerazione della specifica destinazione urbanistica dell’area de qua, in quanto risolventesi nella realizzazione di un edificio di superficie ben superiore a quella preesistente.
Tanto sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio, sulla quale si concentrano le critiche degli odierni appellanti, che assumono non avere la stessa fornito alcun elemento di prova in ordine alla superficie preesistente, spingendosi a chiedere disporsi nella presente sede un nuovo accertamento tecnico.
Le censure di parte appellante non sono condivisibili, e le richieste istruttorie appaiono ultronee.
4.1. In primo luogo, occorre sgombrare il campo dalla circostanza, su cui gli appellanti insistono particolarmente, che il C.T.U. nominato dal T.A.R. non ha compiuto nessun sopralluogo sui luoghi interessati dall’intervento.
Tale circostanza invero, lungo dal costituire un’anomalia o un’abnormità, è pienamente coerente con quello che era l’oggetto dei quesiti specifici formulati dal T.A.R. pugliese; segnatamente, l’incarico di consulenza aveva a oggetto l’accertamento da un lato della superficie dell’immobile originariamente esistente in loco (prima delle concessioni edilizie del 2002 e del 2003 e degli abusi conseguenti), e dall’altro della superficie globale dell’edificazione assentita con i permessi di costruire nn. 16 e 38 del 2006, ciò all’evidente fine di operare un raffronto tra preesistente ed assentito.
Orbene, mentre è evidente che il secondo dato non poteva che evincersi dal mero esame della documentazione progettuale allegata ai permessi di costruire impugnati (trattandosi di opere autorizzate ma non ancora realizzate), altrettanto deve dirsi quanto al primo dato, non potendo la superficie originaria ricavarsi che da un’analisi storico-documentale attese le rilevanti alterazioni dello stato dei luoghi medio tempore intervenute.
Insomma, un sopralluogo sul posto sarebbe stato idoneo a ingenerare confusione piuttosto che a fornire certezze, in quanto si sarebbe “scontrato” con le edificazioni di nuova realizzazione, che come risulta per tabulas sono così estese e incisive da rendere vano e opinabile qualsiasi tentativo di risalire – magari sulla base dell’esame di ruderi e tracce risalenti chissà a quale epoca, come vorrebbero gli odierni appellanti – all’originaria superficie dell’immobile illo tempore insistente sul suolo.
Né può dirsi, come assume l’appellante S.I.L.C.O. S.r.l., che così inteso l’incarico peritale si sarebbe ridimensionato a una mera collazione di documenti che il giudice di primo grado avrebbe potuto anche compiere autonomamente: infatti, è evidente che, soprattutto quanto all’individuazione della superficie originariamente edificata, il C.T.U. era chiamato a non “accontentarsi” affatto della documentazione già versata in atti, dovendo condurre i propri accertamenti anche su risultanze estranee al giudizio (p. es. documentazione catastale, eventuali rilievi aerofotogrammetrici da ricercare presso enti pubblici etc.).
Pertanto, si comprende il perché il Collegio reputi superfluo e verosimilmente improduttivo l’espletamento dell’ulteriore attività istruttoria richiesta dagli appellanti (supplemento di C.T.U. con sopralluogo sui luoghi).
4.2. Ciò premesso in linea generale, appaiono condivisibili anche nel merito le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
In particolare, sulla scorta dei risultati della suindicata consulenza, si è ritenuto che l’originaria superficie edificata fosse pari a mq. 752,67, di gran lunga inferiore alla superficie assentita, che è pari a mq. 1244,14 (per una cubatura complessiva di mc. 5474,26).
Tele dato, invero, è stato ricavato dalla relazione tecnica allegata all’originaria istanza di concessione edilizia del 1997, ritenuta dal consulente più affidabile rispetto ai dati ricavabili dagli atti notarili, dai quali era evincibile soltanto un dato “aggregato” comprensivo anche di cortili e pertinenze non edificate, mentre per ignoti motivi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Altamura non è stata rinvenuta la relazione tecnica inerente alle più recenti richieste di permessi di costruire.
Malgrado le parti appellanti ritengano tale dato opinabile e incerto, esso coincide pienamente con quanto ricavabile dal rapporto di polizia giudiziaria redatto dalla Polizia Municipale in servizio presso la Procura della Repubblica di Bari nel 2003, nell’immediatezza degli abusi edilizi poi oggetto di sequestro e giudizio penale.
In tale sede, fu espresso “…Il convincimento che la superficie preesistente risultasse di circa mq. 752,67”, sulla scorta di una serie di elementi: tale dato numerico corrispondeva approssimativamente a quello risultante dal rilievo allegato all’atto di divisione ereditaria in riferimento ai fabbricati assegnati alle germane Cucchiarelli (poi danti causa dell’odierna appellante S.I.L.C.O. S.r.l.); esso coincideva con quanto ricavabile anche da un rilievo aerofotogrammetrico risalente al 1985, rinvenuto presso l’Ufficio Tecnico comunale; analogo dato poteva ricavarsi dallo stralcio di mappa catastale relativo all’anno 1990, epoca del frazionamento del complesso immobiliare.
A fronte di tali emergenze, che conducono univocamente e ragionevolmente a ritenere che effettivamente la superficie originaria edificata fosse pari a circa mq. 750, del tutto contraddittori appaiono gli argomenti degli odierni appellanti, i quali sostengono che la superficie già edificata non sarebbe inferiore ai mq. 1244,15 da ultimo assentiti, dopo che:
- in occasione dell’istanza di concessione edilizia formulata nel 1997 dalla dante causa della S.I.L.C.O. S.r.l. fu dichiarata una superficie preesistente di mq. 600;
- nel 2002, all’epoca della richiesta poi sfociata nelle concessioni oggetto di procedimento penale, dalla stessa S.I.L.C.O. S.r.l. fu dichiarata – come già rilevato – una superficie pari a mq. 752,67 (pari a quella accertata dal C.T.U.);
- da ultimo, in occasione del rilascio degli impugnati permessi di costruire, la stessa S.I.L.C.O. ha dichiarato una superficie soli mq. 912,53 (salvo poi a precisare, nell’ambito del presente giudizio, che tale cifra si riferirebbe alla superficie “netta”, non comprensiva delle murature interne ed esterne).
In conclusione, gli elementi valorizzati dal C.T.U. risultano univoci e coerenti, al contrario di quelli prodotti dagli appellanti, che oltre a essere tra loro contrastanti e di per sé ambigui, scontano il vizio di pregresse falsità documentali accertate, come si è visto, con sentenza penale definitiva.
4.3. Ai rilievi fin qui svolti può aggiungersi che del tutto irrilevante, ai fini delle valutazioni da compiersi nella presente sede, è il fatto che i nuovi permessi di costruire del 2006 siano stati “sottoposti” al P.M. ed al G.i.p. nell’ambito del procedimento penale scaturito dai pregressi abusi, ottenendone una sorta di vaglio positivo, concretatosi nel parere favorevole del P.M. al dissequestro del manufatto e nell’affermazione, resa nella sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., secondo cui nel permesso nr. 16 del 2006 “non si rinvengono peraltro profili di illegittimità che ne impongano la disapplicazione”.
Ed invero, in disparte il rilievo che tale ultima affermazione può intendersi unicamente come riferito all’insussistenza di profili di illegittimità rilevabili ictu oculi (non avendo, evidentemente, il G.i.p. né il potere né gli strumenti per condurre un approfondito accertamento tra quanto assentito e la superficie originariamente edificata), va ribadita l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto al processo penale, ben potendo il primo concludersi con l’accertamento di illegittimità anche al di là della sussistenza di vizi che possano apparire rilevanti ai fini della configurazione di fattispecie di reato.
5. L’acclarata infondatezza degli appelli principali, comportando l’integrale conferma della sentenza impugnata (sia pure con motivazione parzialmente diversa, per quanto sopra diffusamente osservato), determina l’improcedibilità, per evidente difetto d’interesse, dell’appello incidentale proposto dalle sigg.re Maria Teresa De Nora, Elisabetta De Nora ed Elena De Nora.
6. In applicazione del principio della soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico dell’appellante S.I.L.C.O. S.r.l. e del Comune di Altamura, e vengono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV:
- respinge gli appelli proposti dalla S.I.L.C.O. S.r.l. e dal Comune di Altamura;
- dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto da De Nora Maria Teresa, De Nora Elisabetta e De Nora Elena.
Condanna la S.I.L.C.O. S.r.l. e il Comune di Altamura, pro quota, al pagamento in favore di controparte delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2008 con l’intervento dei signori:
Costantino Salvatore - Presidente f.f.
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Salvatore Cacace - Consigliere
Eugenio Mele - Consigliere
Raffaele Greco - Consigliere, est.