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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 novembre 2008 n. 5911
Pres. La Medica – Est. D’Agostino
G. e altri (avv. Stajano) / T. e altri (avv.ti Santamaria e Vaiano) – Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato)


Elezioni – Presentazione delle liste dei candidati – Moduli allegati al modello predisposto per la indicazione dei candidati – Insufficienza materiale ai fini della completa indicazione dei candidati – Utilizzo allegati – Omessa indicazione, in un allegato, del luogo e della data di nascita del candidato sindaco – Esclusione della lista – Illegittimità

E’ illegittima l’esclusione di una lista di candidature per il rinnovo di un consiglio comunale sul rilievo che i moduli sottoscritti dai presentatori della lista non indicano il luogo e la data di nasci-ta del candidato sindaco, allorché il modulo non possa raccogliere il numero di firme necessarie per la presentazione, e quindi si renda indispensabile ricorrere ad allegati. Invero, l’esistenza di una continuità non solo ideale tra il modello principale e gli allegati e la conseguente precisa identificabilità dei soggetti indicati conduce ad escludere la possibilità di confusione e di imprecisa indicazione del candidato sindaco, anche perché la posizione del candidato sindaco, nella competizione elettorale, si distacca nettamente dagli altri com-petitori e candidati, che non sono normalmente in grado di esporre all’esterno ed in modo piuttosto netto e rilevante le connotazioni della propria personalità politica.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione




ha pronunciato la seguente

DECISIONE




sul ricorso in appello n. 8601/2007 proposto dai signori

Lorenzo Guzzettu, Ercole Galli, Mauro De Stefanis, Ales-sandro Saderi, Giuseppe Marco Gioia, Matteo Pizzi, Angelo Leva, Marco Mazzuccato, Sara Appiani, Enrico Chieregato e Paola Rosa Ceriani in Copreni, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Ernesto Stajano presso il quale eleggono domicilio in Roma, al viale G. Mazzini, n. 113

contro




I signori Giovanni Maria Tavecchia e Giovanni Oli-va rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Santamaria e Diego Vaiano presso il quale ultimo eleggono domicilio in Ro-ma, al Lungotevere Marzio, n. 3

e nei confronti




del Comune di Uboldo, non costituitosi in giudi-zio;

del Ministero dell’interno – IV sottocommissione elet-torale circondariale di Busto Arsizio in persona del Ministro in carica patrocinato organicamente per legge dall’Avvocatura ge-nerale dello Stato presso i cui uffici, in Roma alla via dei Porto-ghesi, n. 12 elegge domicilio

per la riforma



della sentenza 23 ottobre 2007, n. 6159 del Tribunale am-ministrativo regionale per la Lombardia – Sede di Milano - Se-zione 4^

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle parti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 24 giugno2008 il consigliere Filoreto D’Agostino e uditi, altresì, l’avvocato Staja-no per gli appellanti e l’avvocato Santamaria per gli appella-ti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Fatto



Viene in decisione l’appello per la riforma della sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regio-nale per la Lombardia ha accolto il ricorso degli odierni appellati e ha, per l’effetto, annullato gli atti con i quali la lista “Il centro-sinistra per Uboldo” veniva esclusa dalle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 per il rinnovo del consiglio comunale di Uboldo e venivano proclamati gli eletti in relazione alle procedu-re elettorali nel frattempo ultimate.
In particolare la IV sottocommissione circondariale di Busto Ar-sizio aveva disposto la predetta esclusione sul rilievo che sui mo-duli sottoscritti dai presentatori della lista “il centrosinistra per Uboldo” non erano state indicati il luogo e la data di nascita del candidato sindaco Giovanni Maria Tavecchia.
Gli appellanti sostengono, preliminarmente, che il ricorso di pri-mo grado era inficiato da inammissibilità e che, in ogni caso, non sono condivisibili le affermazioni del Giudice di prime cure sul merito del gravame.
All’udienza di discussione i patroni delle parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni,

Diritto



Nessuna delle censure proposte, in rito e nel merito, conse-gue favorevole scrutinio.
In rito.
Gli appellanti rammentano che con ricorso r.g. 998/2007 avanti il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia gli odierni appellati si erano gravati avverso le determinazioni della IV sot-tocommissione su indicate prima dello svolgimento delle elezioni del 27 e 29 maggio 2007.
La relativa domanda cautelare veniva respinta dal Tar giusta il difetto di autonoma impugnabilità di un atto ancora interno al procedimento elettorale in itinere con l’effetto di far formalizzare, da parte ricorrente, la rinuncia al relativo grava-me.
Le doglianze venivano nuovamente proposte con una nuova im-pugnazione in esito alle operazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2007.
Secondo gli odierni appellanti il secondo gravame avrebbe dovu-to essere dichiarato inammissibile per intempestività della do-manda rispetto agli atti impugnati con il primo ricorso poi ab-bandonato.
L’eccezione è infondata.
Giova rammentare che il termine abbreviato di 30 giorni per la proposizione dell'impugnativa avverso le operazioni elettorali decorre dall'emanazione dell'atto conclusivo del relativo proce-dimento, ossia dall'atto di proclamazione degli eletti, anche se es-so sia diretto contro atti endoprocedimentali ed, in particolare, contro la presentazione di una determinata lista alla competizione elettorale (cfr. Cons. Stato Ad. pl. 24 novembre 2005, n. 10)
La decorrenza dell’impugnabilità dall’emanazione dell’atto con-clusivo del procedimento elettorale comporta come la piena co-noscenza dell’atto endoprocedimentale non assuma alcun rilievo in ordine alla tempestività dell’impugnazione proposta dopo au-tonoma contestazione avverso il predetto atto endoprocedimenta-le. Si tratta di vicenda senz’altro irrilevante per l’inidoneità del predetto atto a incidere in modo immediato e diretto sulle posi-zioni qualificate dei ricorrenti in assenza della conclusione del procedimento elettorale.
Va, inoltre, rammentato che, nel caso di specie, ove fosse astrat-tamente condivisibile la prospettazione di parte appellante, sa-rebbe giocoforza prevedere l’errore scusabile con rimessione in termini. E’ incontestabile, infatti, che le contrarie tesi pure pro-spettate in giurisprudenza sull’ammissibilità di domande propo-ste prima dell’esito delle operazioni elettorali (come riepilogate in nota in calce a pagina 6 dell’atto di appello) determinano lo stato di obiettiva incertezza nel quale le difficoltà ermeneutiche e le oscillazioni giurisprudenziali possono in concreto cagionare difficoltà nella domanda di giustizia e una effettiva diminuzione della tutela giurisdizionale.
Nel merito
Va esattamente individuato il fatto dal quale scaturisce la vicenda contenziosa. La lista “Il centrosinistra di Uboldo” ha utilizzato il modulo principale di raccolta firme recante il contrassegno di li-sta, la denominazione della stessa, il nome del candidato sindaco con luogo e data di nascita nonché la denominazione e le genera-lità dei candidati consiglieri. Il modulo così predisposto non po-teva, tuttavia, raccogliere il numero di firme necessarie per la presentazione così che era indispensabile ricorrere ad allegati, re-canti anche essi il contrassegno di lista e la denominazione non-ché l’indicazione di tutti i candidati con le relative generalità. Di-fettava unicamente negli allegati l’indicazione del luogo e della data di nascita del candidato sindaco, peraltro indicato con nome e cognome.
La IV Sottocommissione elettorale circondariale di Busto Arsizio ha ritenuto che la mancata precisazione dei dati anagrafici del candidato sindaco confliggesse con il disposto dell’articolo 28 comma 2 (già comma 4) del decreto del Presidente della Repub-blica 16 maggio 1960, n. 570, secondo il quale “i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrasse-gno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi…” e ha conseguentemente disposto l’esclusione della lista.
La relativa determinazione è stata ritenuta illegittima dal Giudice di prime cure, con argomentazioni che meritano di essere condi-vise.
Va innanzi tutto chiarito come la statuizione sia qualificata dalla sentenza impugnata siccome contraria al diritto sotto un profilo sia sistematico sia di corretta analisi della realtà fattuale, con ciò smentendosi la tesi degli appellanti secondo i quali sarebbe stata annullata una misura legittima pur nella dichiarata affermazione della sua conformità.
Si è, invece, sostenuto che l’organo amministrativo non ha fatto buon uso del potere di esclusione delle liste dalla competizione elettorale a fronte di una situazione in fatto che consentiva in modo chiaro e univoco di stabilire una precisa relazione anche formale tra il modello principale di sottoscrizione (completo ai sensi del citato art. 28 del d.P.R. n. 570/1960) e i modelli allegati: questi ultimi, come appena precisato, recavano il simbolo della lista di appartenenza, l’elenco dei candidati al consiglio comuna-le per la medesima lista, completo di tutti i dati identificativi nonché l’indicazione del nominativo del candidato sindaco.
L’esistenza di una continuità non solo ideale tra il modello prin-cipale e gli allegati (la necessità dei quali non sarebbe riscontra-bile ove si adottasse un modello unico capace di recare tante sot-toscrizioni quante richieste dalla legge per la presentazione di una lista) e la conseguente precisa identificabilità dei soggetti in-dicati conduce ad escludere, quasi per tabulas, la possi-bilità di confusione e di imprecisa indicazione del candidato sin-daco.
Sono pertanto gli elementi desunti dalla documentazione a con-vogliare la valutazione relazionale in senso favorevole alla preci-sa identificabilità del candidato sindaco nella specifica vicen-da.
Acquisita in fatto tale certezza, giova osservare come la conclu-sione si rivela coerente al sistema giuridico.
E’ pur vero che una normativa di settore quale quella elettorale, preordinata a garantire l’esercizio di diritti costituzionali fonda-mentali, presenta elementi di peculiare sensibilità e attenzione al dato formale, ma tale pur primaria istanza ermeneutica va co-munque commisurata con le specifiche finalità salvaguardate dal-la disciplina normativa e non già rispetto a categorie astratte.
Il pur lodevole intento di fornire una interpretazione letterale e rigida degli adempimenti formali in subiecta materia così da fornire una serie di parametri sostanzialmente conformi per il complesso di situazioni astrattamente verificabili non può, in ogni caso, porsi in rotta di collisione con i principi che reggo-no la disciplina di settore (tra i quali la pienezza dell’espressione delle proposte politiche e l’ampio ventaglio di scelta offerto agli amministrati, la par condicio, l’inviolabilità del diritto di voto, la tutela della relativa manifestazione in adesione ai canoni di conservazione della volontà effettivamente espressa e via e-lencando…)
Tra la normativa di settore e il conseguimento dei fini appena compendiati deve rinvenirsi una corrispondenza biunivoca e con-tinua tale da impedire una lettura meramente formalistica della disciplina tutte le volte che sia in gioco la credibilità sostanziale del sistema, che verrebbe certo scossa se la mancata realizzazio-ne di un incombente formale e quasi superfluo quale quello in e-same potesse pregiudicare la libera e completa esposizione delle posizioni politiche all’interno della realtà locale.
Rispetto a quest’ultima, è bene soggiungere, la designazione del sindaco costituisce comunque una vicenda ad ampia esposizione e tale da non poter essere oggetto di confusione per la mancata riproduzione su un modello secondario dei dati del candidato stesso. Ciò vale, come esattamente rileva il Tribunale ammini-strativo regionale per la Lombardia, per una realtà tutto sommato circoscritta qual è il Comune di Uboldo, ma potrebbe essere tran-quillamente ripetuto per realtà più ampie e significative. Giova, invero, rammentare che la posizione del candidato sindaco, nella competizione elettorale, si distacca nettamente, quanto meno a legislazione vigente e certo in epoca successiva all’entrata in vi-gore del testo unico contenuto nel d.P.R. n. 570/1960, dagli altri competitori e candidati così che, indipendentemente dalla speci-fica vicenda, seri dubbi potrebbero sollevarsi in ordine alla pos-sibilità di considerare il candidato sindaco alla medesima stregua di un qualsiasi candidato alla carica di consigliere, che non è normalmente in grado di esporre all’esterno e in modo piuttosto netto e rilevante le connotazioni della propria personalità politica. Non si dimentichi che nella scelta del Sindaco, come congegnata nella legislazione vigente, fa premio la componente personalisti-ca in modo senz’altro rilevante. Ne deriva che l’indicazione dei dati formali costituisce un adempimento certo necessario, ma non esclusivo ed assorbente per consentire l’esatta individuazione e riconoscibilità dello specifico candidato, quale che sia il bacino elettorale di riferimento.
L’interpretazione propugnata dagli appellanti finisce per fornire all’adempimento formale una valenza di contenuti capaci di stra-volgere la finalità che la disciplina è chiamata a preservare: attra-verso la stessa, infatti, una mera irregolarità materiale (quale è, nel caso di specie e a tutto concedere, la mancata indicazione del luogo e della data di nascita del candidato sindaco della lista ap-pellata), diviene causa di esclusione di una lista e della conse-guente grave compressione dell’esercizio del diritto di voto della comunità interessata.
La Sezione intende ribadire quanto già rilevato con pronuncia n. 6545/2006, laddove si osservava: “è valida e regolare la lista dei candidati di più facciate, nella quale la prima sia spillata ai mo-duli separati contenenti un collegamento con la prima risultante da un timbro o da una firma. A fondamento della tesi, che ribalta l’indirizzo restrittivo precedentemente seguito, la Sezione ha e-scluso che le formalità previste dall'art. 32 e dall'art. 28 del t.u. n. 570/60 possano essere comprese nella categoria giuridica delle cc.dd. «forme sostanziali» che non ammettono equipollenti in quanto l'ordinamento riconnette unicamente al "fatto" della loro precisa osservanza il valore di "prova" dell'avvenuto persegui-mento di un determinato obiettivo, costituente il "valore" giuridi-camente tutelato. Obiettivo delle citate disposizioni del t.u. è in-vece quello di premettere un celere controllo della “regolarità e-strinseca” delle candidature, precludendo in radice l'altrimenti a-leatorio e dilatorio esperimento, da parte degli organi istituzio-nalmente deputati a tali controlli (e, tra questi, le Commissioni elettorali circondariali), di indagini di tipo sostanziale sulla vo-lontà realmente espressa dai sottoscrittori. Con riguardo all’art. 28 del t.u., la Sezione ha pertanto concluso che la norma conside-ra "perfetto" e valido il modulo che rechi in calce l'attestazione da parte del pubblico ufficiale dell'avvenuta apposizione delle firme in sua presenza, previo accertamento dell'identità dei di-chiaranti, con la conseguenza che, se un modulo è insufficiente a raccogliere il numero di firme necessario, occorre proseguire l'at-tività di raccolta utilizzando un diverso modulo recante l'articola-ta intestazione descritta dal ridetto art. 28. Tale norma non speci-fica però se il diverso modulo debba contenere anche l’indicazione dei candidati, del simbolo e della lista o possa più semplicemente richiamarlo tramite delle scritte o simboli inequi-vocabili. Analogamente, l’art. 32 del DPR n. 570/60 specifica i requisiti di cui devono essere in possesso i sottoscrittori e le ca-ratteristiche degli “appositi moduli” sui quali la loro firma deve essere apposta. Nulla prevede qualora, per mancanza di spazio su questi appositi moduli, siano adoperati moduli diversi contenenti le generalità dei sottoscrittori e l’autentica delle firme, la cui con-tiguità al primo contenente il contrassegno della lista e le genera-lità dei candidati sia assicurata da una spillatura e da un richiamo sostanziale.”
In ragione di questi rilievi, non v’è dubbio che gli elementi di connessione stabiliti tra il modulo principale (completo in ogni sua parte) e i moduli secondari debbano essere considerati alla stregua dell’ordinario principio di normale riconoscibilità, con l’effetto di rendere pienamente individuabile e scevra da ogni possibile confusione l’indicazione del signor Giovanni Maria Ta-vecchia come candidato sindaco della lista “il centrosinistra di Uboldo”.
Il ricorso si appalesa, pertanto, infondato e va respinto.
Sembra tuttavia equo, anche tenendo conto degli sviluppi giuri-sprudenziali in materia, disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , Sezione Quin-ta, respinge l’appello. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammi-nistrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2008 con l’intervento dei signori:

Domenico La Medica - Presidente
Cesare Lamberti Consigliere
Filoreto D’Agostino - Consigliere estens.
Aniello Cerreto - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere



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