REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
su ricorso in appello n. 710/2008, proposto dal
Comune di Acquaviva delle Fonti, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio in Roma, Piazza Capo di Ferro 13 presso la Segreteria della Sezione;
contro
l’Ente Ecclesiastico “Ospedale Miulli”, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto in Roma, Via Cosseria n. 2 presso il dott. Alfredo Placidi;
per la riforma della sentenza del TAR Puglia- Bari: Sezione III n. 2832/2007, resa tra le parti, concernente silenzio rifiuto su istanza accesso a documenti vari.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Ecclesiastico “Ospedale Miulli”;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 22 aprile 2008 il Consigliere Aniello Cerreto;
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Dodaro, per delega di Gagliardi La Gala, e Volpe;
Fatto e diritto
1.Il TAR Puglia, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso proposto dal comune di Acquaviva delle Fonti nei confronti dell’Ente ecclesiastico Ospedale Miulli per il riconoscimento del diritto di acceso, di cui alla richiesta comunale del 19 giugno 2007, ai seguenti documenti:
-progetti e collaudi nonché certificazioni e libretti delle manutenzioni del’impianto di riscaldamento/climatizzazione, a seguito di denucia dei dipedenti dell’Ospedale;
-documentazione sui criteri e metodologie di espletamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti (capitolato d’oneri, contratto di appalto, registri di carico e scarico, formulari), di pulizia e sanificazione locali (capitolato d’oneri e contratto di appalto), di lavanderia (capitolato d’oneri e contratto di appalto) e di mensa (capitolato d’oneri, contratto di appalto e conservazione alimenti e bevande), a seguito di segnalazioni di insalubrità da parte di alcuni cittadini;
-documentazione sui parcheggi (contratto di appalto e capitolato d’oneri), a seguito di richiesta dia lcuni cittadini–in ragione dell’onerosità dei parcheggi- di attivazione di un servizio bus che colleghi la struttura al centro cittadino.
2.Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune, deducendo quanto segue:
-il TAR doveva limitarsi a stabilire la sussistenza o meno del silenzio rifiuto sull’istanza di accesso e non spingersi ad esaminare ultra petita le ragioni che suffragavano la domanda di accesso;
-il Comune ha agito iure privatorum sulla base di un duplice, ancorchè implicito , ordine di presupposti:
a) verificare il rispetto della convenzione stipulata il 2 maggio 2000 tra il comune e l’Ente ecclesiastico per la costruzione e l’esercizio di un nuovo blocco ospedaliero;
b) consentire al sindaco del Comue di controllare l’attività svolta dall’Ospedale, avendo il Sindaco poteri sostitutivi per effetto del testamento dell’avv. Francesco Miulli in data 14 novembre 1712.
-la qualifica di ente ecclesiatico è un quid che l’Ente si è autoattribuito, trattandosi di struttura laica;
-l’invocazione nell’istanza di accesso dell’art. 50 D. L.vo n.267/2000 non costituisce “il presupposto fondante della domanda ma è unicamente una subordianta”;
-l’esegesi dell’art. 22 L n.241/1990 prospettata dal TAR è parziale ed inconferente, atteso che tra Amministrazioni prevale il principio della leale collaborazione istituzionale, nella specie disatteso, e comunque non è stata avanzata alcuna surrettizia azione popolare ma una precisa titolarità di posizione differenziata e giuridicamente rilevante in virtù della predetta convenzione e delle disposizioni testamentarie dell’avv. Miulli.
3.L’Ente ecclesiastico Ospedale F. Miulli, costituitosi in giudizio, ha contestato le doglianze prospettate dal Comune ed ha concluso per il rigetto dell’appello, richiamando la sentenza del TAR.
Entrambe le parti hanno presentato memoria conclusiva in prossimità dell’udienza di discussione del ricorso .
All’udienza del 22 aprile 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.L’appello è infondato.
4.1.In via preliminare va chiarito che sono tenuti a consentire l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti tutti i soggetti di diritto pubblico ed i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, compresi i gestori di pubblici servizi (art. 22, comma 1, lett. e, ed art. 23 L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni).
Inoltre, hanno titolo all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata la documento al quale è chiesto l’accesso.
Invece, l’acquisizione di documenti amministrativo da parte dei soggetti pubblici, salva l’ipotesi di cui all’art. 43, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (consultazione diretta da parte di una pubblica amministrazione o gestore di servizio pubblico degli archivi dell’amministrazione certificante per l’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero di dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini), è regolamentata dal principio di leale collaborazione istituzionale (art. 22, comma 1, lett. b, e comma 5, L. n.241/1990 e successive modificazioni), per cui la relativa esigenza deve trovare soluzione in rapporti di tipo interorganico o intersoggetivo, avvalendosi a seconda dei casi di soluzioni di cordinamento, vigilanza, direzione o semplice collaborazione. Ciò non esclude che possa configurarsi in concreto la fattispecie di una pubblica amministrazione che si trovi in posizione di soggetto amministrato rispetto al altra pubblica amministrazione (ad es. in materia di sovvenzioni o contributi oppure in materia tributaria) ed in quanto tale avente titolo all’accesso alla stessa stregua di un soggetto privato, come del resto confermato dall’art. 3, comma 4, D. P.R. 27 giugno 1992 n. 354 (cfr. parere del Consiglio di Stato- commissione speciale, n. 1137/95 del 3 febbraio 1997).
Per cui in astratto non può escludersi un diritto di accesso del Comune ai documenti amministrativi detenuti dall’Ospedale Miulli, che è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (V. Cass. S. U. 28 giugno 1989 n.3121), per quanto concerne l’esercizio dell’attività ospedaliera nell’ambito del servizio sanitario nazionale (cfr. delibera G. R. n. 1579 del 23 ottobre 2006 , di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria nei limiti dei posti letto ivi indicati).
4.2. Peraltro, nel caso in esame correttamente il TAR ha negato il diritto di accesso, considerando che in effetti il Comune ha chiesto la documentazione per esercitare poteri pubblici (ad es. adozione ordinanze ex 50 D. L.vo n.267/2000, attivazione di un servizio bus per collegare il centro cittadino alla struttura sanitaria) e comunque per svolgere una vigilanza generalizzata sull’ operato dell’Ente.
Ciò trova conferma nell’istanza del 19.5.6.2007 che appunto richiama da una parte l’art. 50 D.L.vo n. 267/2000 e l’esigenza di decidere in ordine all’attivazione del nuovo servizio bus e dall’altra richiede una molteplice e diversificata documentazione (criteri e metodologie di espletamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, con capitolato d’oneri, contratto di appalto, registri di carico e scarico, formulari; pulizia e sanificazione locali con capitolato d’oneri e contratto di appalto; lavanderia con capitolato d’oneri e contratto di appalto; mensa con capitolato d’oneri, contratto di appalto e conservazione alimenti e bevande; parcheggi con contratto di appalto e capitolato d’oneri).
Ne discende che effettivamente il Comune ha agito per esercitare un controllo generalizzato sull’attività del’Ente, il che è espressamente precluso dall’art. 24, comma 3, L. n.241/1990 e successive modificazioni, e non per la tutela di una specifica situazione giuridicamente tutelata.
Oltre tutto non spetta al Comune la competenza a governare e verificare l’efficienza dell’apparato costituente il servizio sanitario regionale (art. 2, 3, 3 bis, 4, 8 quater d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni), a differenza da quanto si sarebbe potuto dedurre dalla l. 23 dicembre 1978 n. 833.
4.3.Inamissibile è poi il mutamento della giustificazione della richiesta di accesso effettuata in sede in appello da parte del Comune in riferimento alle situazioni iure privatorum prospettate (verificare il rispetto della convenzione stipulata il 2 maggio 2000 tra il comune e l’Ente ecclesiastico per la costruzione e l’esercizo di un nuovo blocco ospedaliero; consentire al sindaco del Comue di controllare l’attività svolta dall’Ospedale, avendo il Sindaco poteri sostitutivi per effetto del testamento dell’avv. Francesco Miulli in data 14 novembre 1712), trattandosi di aspetti non enunciati nell’istanza di accesso.
4.4. Correttamente infine il TAR si è pronunciato direttamente sull’istanza di accesso, pur in mancanza di un esplicito diniego da parte dell’Ente.
Occorre tener presente che il giudizio in materia di accesso di cui all’art. 25 L. n.241/1990 e successive modificazioni, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto contro l’atto di diniego o avverso il silenzio diniego formatosi sulla relativa istanza ed il ricorso è da esperire nel termine perentorio di 30 giorni (V. le decisioni di questo Consiglio, A. P., 24 giugno 1999 n.16 e 18 aprile 2006 n.6), è sostanzialmente rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella specifica situazione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificarne il diniego (V. le decisioni di questo Consiglio, sez. V, 11 maggio 2004 n. 2966 e , sez. VI , 9 maggio 2002 n. 2542). Tanto è vero che, anche nel caso di censure avverso il silenzio diniego sull’accesso, l’Amministrazione può dedurre in giudizio le ragioni che precludono all’interessato di avere copia o di visionare i relativi documenti e la decisione da assumere, che deve comunque accertare la sussistenza o meno del titolo all’esibizione (ai sensi dell’ultimo comma del menzionato art. 25), si deve formare tenendo conto anche di tali deduzioni (V., in materia di silenzio diniego su istanza di accesso, la decisione di questo Consiglio, sez. IV, 2 luglio 2002 n.3620).
5.Di conseguenza l’appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 (duemila,00), a favore della parte resistente.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 Aprile 2008, con l’intervento dei Signori:
Pres. Raffaele Iannotta
Cons. Cesare Lamberti
Cons. Claudio Marchitiello
Cons. Caro Lucrezio Monticelli
Cons. Aniello Cerreto Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7/11/08
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)