CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 12 novembre 2008 n. 5665
Pres. Barbagallo, Est. Bellomo.
S.I.R.T.A.P. s.r.l. (Avv.ti G. Pellegrino, G. Taglialatela) c/ Comune di
Cervino (Avv.ti F. Sotis, D. Santonastaso), Ministero dell’Interno (Avv.
dello Stato). |
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Contratti della p.a. - Informativa antimafia – Presupposto - Rapporto di parentela – Rilevanza – Limiti.
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Nel verificare se la sussistenza di un rapporto di parentela con associati mafiosi possa costituire giustificazione esclusiva o prevalente dell’informativa prefettizia di cui all’art. 4, d.lgs. 490/94, occorre considerare che, sebbene valga la massima d’esperienza secondo cui detto vincolo di sangue espone il soggetto all’influsso dell’organizzazione, l’attendibilità dell’inferenza dipende altresì da una serie di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, in particolare, l’intensità del vincolo ed il contesto in cui si inserisce.
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N. 5665/2008
Reg.Dec.
N. 6475 Reg.Ric.
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6475/2007, proposto da
S.I.R.T.A.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Pellegrino e Giovanni Taglialatela, elettivamente domiciliata in Roma, viale Castrense 7
contro
– il Comune di CERVINO, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti. Francesco Sotis e Domenico Santonastaso, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Pola 9
– il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, e l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma
–
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli Sez. I n. 6081 del 12 giugno 2007
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cervino;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Caserta;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 24 giugno 2008 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi per le parti l’Avv. dello Stato Varrone, l’Avv. Taglialatela e l’Avv. Gianluigi Pellegrino per delega dell’Avv. Giovanni Pellegrino e l’Avv. Santonastaso;
Ritenuto quanto segue;
FATTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania la S.I.R.T.A.P. s.r.l domandava l'annullamento della determinazione n. 24 del 25 ottobre 2006 con cui il Comune di Cervino aveva receduto dal contratto di concessione stipulato con la società ricorrente per l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune; nonché delle note dell’Ufficio territoriale del governo di Caserta richiamate nel primo provvedimento. Proponeva motivi aggiunti avverso i medesimi atti ed in particolare l’informativa antimafia dell’Ufficio territoriale del governo di Caserta n. 1114/12.B.16/Ant/Area 1^ del 20 settembre 2006.
A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’interno, l’Ufficio territoriale del Governo di Caserta e il Comune di Cervino.
Con sentenza n. 6081 del 12 giugno 2007 il TAR rigettava il ricorso.
2. La sentenza è stata appellata dalla S.I.R.T.A.P. s.r.l, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si sono costituiti per resistere all’appello il Ministero dell’interno, l’Ufficio territoriale del Governo di Caserta e il Comune di Cervino.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 24 giugno 2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il provvedimento impugnato in primo grado si fonda su una duplice motivazione: da un lato esso viene giustificato sulla base delle comunicazioni della Prefettura di Caserta – anch'esse impugnate – n. 1114/12.B.16/Ant/Area 1^ del 20 settembre 2006, indirizzate alla stazione appaltante; dall’altro esso si basa su una serie di asserite irregolarità nell’adempimento delle prestazione dedotte in contratto.
La S.I.R.T.A.P. s.r.l denunciava l'illegittimità dei riferiti atti deducendo motivi di incompetenza dell’atto a firma del segretario comunale, di violazione di legge (art. 4 del d.lgs. 490/94 e del d.P.R. 252/98) e di eccesso di potere (presupposto erroneo, travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione del giusto procedimento, motivazione errata, perplessità, contraddittorietà, illogicità, atipicità dell'atto, falsità della causa).
Il TAR, ristretta la propria cognizione alla sola componente autoritativa del provvedimento, così superando l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata dalle parti resistenti, ne ha ravvisato la legittimità, siccome fondato su un’informativa antimafia congruamente motivata.
Insorge l’appellante denunciando il duplice vizio sostanziale che affligge l’informativa antimafia e, comunque, l’autonoma illegittimità del provvedimento impugnato.
2. L’appello è da respingere.
Con il primo motivo di appello, diviso in due censure che possono essere congiuntamente esaminati attesa la stretta connessione, si deduce l’erroneità della valutazione operata dal giudice di primo grado in ordine all’attendibilità dell’informativa antimafia, in quanto caratterizzata da deficit istruttori, errori di fatto e vizi di motivazione, nonché dall’eccessivo peso attribuito a fatti remoti.
Il TAR si è mosso dalla corretta premessa che l'informazione prefettizia di cui all'articolo 4 del ripetuto d.lg. 490 del 1994 è una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che – in ragione delle peculiarità del fenomeno mafioso – prescinde dall'accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso e non richiede; non postula la prova di fatti di reato, della effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa o dell'effettivo condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato.
Da qui il riconoscimento in capo al Prefetto di un ampio margine di accertamento e di apprezzamento e, per converso, la limitazione del sindacato giurisdizionale ai manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
Gli elementi posti a fondamento dell’informativa sono:
a) i tre soci risultano interessati da segnalazione relative a reati contro la pubblica amministrazione (concussione e peculato), direttamente ricollegati alla gestione dell’attività di riscossione tributi, e da precedenti concernenti il falso ed il gioco d’azzardo;
b) un socio (il signor Giuseppe Cantile), destinatario del divieto di detenzione di armi ed esplosivi, è figlio di un pluiripregiudicato, considerato organico alla famiglia camorristica dei casalesi e proposto per l’irrogazione della sorveglianza di pubblica sicurezza;
c) gli altri due soci sono stati coinvolti in una vicenda risalente all’inizio degli anni novanta, con un altro esponente del clan dei casalesi, gestore di una bisca clandestina.
Al fine di scalfire la rilevanza dell’elemento sub a) l’appellante ricorda l’intervenuta cessione della quota sociale da parte del Cantile. In ordine a tale obiezione è senz’altro condivisibile il ragionamento del TAR, che ha evidenziato come l’alienazione della quota sociale sia avvenuta nel corso del procedimento di accertamento della contiguità mafiosa dell’impresa e, comunque, in favore della sorella (il che rafforza l’idea di una comunione gestionale ed economica da parte del gruppo familiare).
Al fine di scalfire la rilevanza dell’elemento sub c) l’appellante allega la lontananza nel tempo dell’episodio. Il Collegio rileva che il salto cronologico non va enfatizzato, atteso che in tema di criminalità mafiosa gli episodi remoti assumono un significato peculiare, potendo dimostrare la continuità del contatto con gli ambienti delittuosi, propedeutico ad acquisire quella “fama” da cui promanano le condizioni codificate nell’art. 416-bis Cp (cd. metodo mafioso). Ad ogni modo detto elemento è di semplice supporto, sia nella valutazione prefettizia che nella sentenza appellata, sicché non è dalla sua svalutazione che può discendere l’illegittimità prefettizia.
L’argomento difensivo centrale riguarda, però, una questione di carattere generale, cioè se il mero rapporto di parentela possa costituire giustificazione esclusiva (o, come nella specie, prevalente) dell’analisi prefettizia.
Sul punto vanno evitate soluzioni aprioristiche, essendo detto rapporto il dato storico che forma la premessa minore di un’inferenza calibrata sulla regola (massima d’esperienza) secondo cui il vincolo di sangue con associati mafiosi espone il soggetto all’influsso dell’organizzazione, se non impone un coinvolgimento nella stessa.
Ma l’attendibilità dell’inferenza dipende anche da una serie di circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, l’intensità del vincolo e il contesto in cui si inserisce.
Qui l’intensità del vincolo è massima (trattandosi del rapporto di discendenza diretta) ed il contesto milita nel senso della sua rilevanza, emergendo nell’istruttoria amministrativa sia rapporti degli altri soci con membri del medesimo clan, sia la struttura societaria (caratterizzata da un numero limitato di soci e da un’organizzazione nella sostanza personalistica). Anche il riferimento “all’ordinaria conformazione delle imprese operante nel settore e nell’ambito geografico di riferimento”, svolto dal TAR e criticato come manifestazione di pregiudizio dall’appellante, si riconduce al delineato schema ermeneutico.
In conclusione, benché gli elementi che gravano la società non siano eclatanti, la sentenza appellata – e gli atti che ne sono oggetto – resistono ai tentativi di confutazione difensiva portati con riguardo alla congruità dell’informativa antimafia.
Con il secondo motivo di appello si deduce la violazione dei principi in tema di autotutela contrattuale, lamentando che il provvedimento di risoluzione (non a caso equivocamente definito di recesso-risoluzione) non fa riferimento all’informativa antimafia, menzionata solo nella comunicazione di avvio del procedimento.
La censura è infondata.
La sentenza gravata ha superato la doglianza guardando all’intero iter procedimentale, che non lascia dubbi circa il ruolo di presupposto che l’informativa antimafia ha svolto nell’adozione del provvedimento di risoluzione contrattuale. Inoltre ha valorizzato la natura vincolata del medesimo, ai fini dell’applicazione della sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2 legge 241/90.
La prima assorbente argomentazione merita conferma, con la precisazione che il provvedimento di risoluzione richiama la comunicazione di avvio del procedimento, con ciò incorporando, anche sul piano formale, il riferimento all’informativa prefettizia. Ciò rende superfluo intrattenersi sull’ammissibilità di una motivazione “globale” (desumibile, cioè, dall’intero procedimento e non solo dall’atto finale), di cui pure le moderne vedute accreditano l’ammissibilità quando sia idonea – come appare nel caso in esame – a rendere edotto l’interessato della giustificazione della decisione amministrativa.
3. L’appello deve essere respinto. La criticità del primo motivo di appello giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo Presidente
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Garofoli Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere
Francesco Bellomo Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.....12/11/2008
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