REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul seguente ricorso in appello n. 11447/2003, proposto da
Trenitalia s.p.a. in persona dell’institore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Bucello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane n. 15
contro
CTL, Consorzio Trasporti Lombardi, in persona del Presidente del Comitato Direttivo in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Tanzarella, Paolo Vaiano e Diego Vaiano presso lo studio dei quali ultimi in Roma, lungotevere Marzio n. 3, è elettivamente domiciliato
e nei confronti
del Consorzio Servizi Autonoleggio Team Bus Bergamo in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Lembo e Domenico Lammardo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Bertol Brecht n. 15, c/o il dr. Rosario Lembo
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione III, n. 4798/2003 in data 16 ottobre 2003, resa inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 1 luglio 2008 il consigliere Manfredo Atzeni ed uditi gli avv.ti Lattanzi per delega dell’avv.to Bucello e l’avv.to Resta per delega dell’avv.to Vaiano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede di Milano, CTL, Consorzio Trasporti Lombardi, in persona del legale rappresentante impugnava il provvedimento con il quale Trenitalia s.p.a. aveva disposto il ricorso a trattativa plurima per l’affidamento dell’appalto del servizio sostitutivo integrativo con autobus nonché la lettera d’invito in data 5/12/2002 ed ogni ulteriore atto connesso, tra cui l’aggiudicazione in favore del Consorzio Servizi Autolonoleggio Team Bus Bergamo.
Lamentava violazione di legge, con riferimento alle norme di contabilità dello Stato ed alle norme comunitarie sugli appalti, violazione dei principi di concorrenza e par condicio in tema di pubbliche gare, violazione del regolamento interno delle attività negoziali delle Ferrovie dello Stato, eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione e per contraddittorietà.
Chiedeva quindi l’annullamento degli atti sopra indicati.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede di Milano, Sezione III, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati.
Avverso la predetta sentenza insorge il Trenitalia s.p.a. in persona dell’insitore, chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio CTL, Consorzio Trasporti Lombardi, in persona del Presidente del Comitato Direttivo in carica, chiedendo il rigetto dell’appello.
Si è costituito anche il Consorzio Servizi Autonoleggio Team Bus Bergamo in persona del legale rappresentante chiedendo la riforma della sentenza di primo grado.
Alla pubblica udienza del 1 luglio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
In data 3 luglio 2008 è stato depositato il dispositivo (n. 527/2008: accoglie appello principale, dichiara inammissibile ricorso di primo grado).
DIRITTO
L’attuale appellata, ricorrente in primo grado, ha partecipato alla trattativa privata per l’affidamento di un servizio sostitutivo di trasporto mediante autobus, indetta dall’odierna appellante, presentando la propria offerta.
Il contratto è stato aggiudicato alla controinteressata in primo grado.
L’appellata non contesta che l’offerta di quest’ultima sia migliore della sua; peraltro impugna gli atti con i quali la gara è stata impostata come trattativa privata, unitamente alla sua aggiudicazione.
I primi giudici hanno ritenuto ammissibile l’impugnazione, ravvisando un interesse strumentale al travolgimento della procedura, per ottenere una nuova possibilità di aggiudicazione del contratto.
La conclusione dei primi giudici non è condivisa dal collegio.
E’ affermazione invero pacifica in giurisprudenza l’affermazione del difetto di interesse del partecipante a trattativa privata non aggiudicatario a contestare l’impostazione della gara secondo il suddetto schema (da ultimo C. di S., V, 9 ottobre 2003, n. 6072).
Infatti, tutti coloro che siano stati ammessi alla trattativa privata non solo non subiscono un danno dalla sua impostazione; ottengono anzi un vantaggio, consistente in una maggiore possibilità di aggiudicazione del contratto, dovuta alla restrizione della concorrenza, propria di tali procedure.
Il collegio non vede motivo per discostarsi da tale, pacifico, orientamento.
Occorre solo osservare come questo non sia contraddetto da C. di S., VI, 18 aprile 2005, n. 1770, citata dall’appellata.
La Sezione, in quell’occasione, ritenne ammissibile l’impugnazione della trattativa da parte di una partecipante in quanto le sue concrete modalità di svolgimento avevano inciso sulla sua possibilità di presentare la migliore offerta, associandosi con altre imprese.
Nella fattispecie ora all’esame del collegio nulla viene dedotto al riguardo.
L’appellante non individua alcuno specifico danno che abbia subito a causa dell’impostazione della gara come trattativa privata.
Deve concludersi, quindi, che abbia potuto partecipare al procedimento con pari possibilità di aggiudicazione rispetto alle altre concorrenti.
Non può, pertanto, essere riconosciuto il suo interesse all’impugnazione, per cui in accoglimento dell’appello il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento di spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti appellate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE - Presidente
Luciano BARRA CARACCIOLO - Consigliere
Aldo SCOLA - Consigliere
Roberto GIOVAGNOLI - Consigliere
Manfredo ATZENI - Consigliere, est
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)