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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 4 novembre 2008 n. 902
Pres. Virgilio Est. Falcone
Snam Rete Gas s.p.a. ( Avv. G. Pitruzzella) c/ M. Alesi (Avv. S. Tirnetta) ed altri


1. Espropriazioni per p.u. – Provvedimento – Comunicazione personale – Forme diverse – Ammissibilità – Condizioni – Fattispecie.

 

2. Processo amministrativo – Spese di giudizio – Compensazione - Mo-tivazione – Necessità – Esclusione - Ragioni.

1. In materia di espropriazioni, ai sensi dell’art. 8, l. 241/90 (in Sicilia dell’art.9 della L.R. n. 10/1991) e dell’art. 11 del D.p.r. n. 327/2001, l’amministrazione può avvalersi di forme di pubblicità diverse dalla comu-nicazione personale del provvedimento, ma tale scelta non può incidere sull’onere dell’individuazione del soggetto destinatario della comunicazio-ne, né sul contenuto della stessa comunicazione. Pertanto, anche la forma di pubblicità, prescelta in luogo della comunicazione personale, deve essere idonea allo scopo di assicurare l’effettiva partecipazione del privato al pro-cedimento amministrativo, mediante l’identificazione dei soggetti incisi dalla procedura ablativa, in quanto proprietari del terreno, secondo le risul-tanze catastali. Nella specie, la forma di pubblicità in concreto utilizzata - in quanto priva dell’indicazione delle particelle catastali interessate dall’approvazione del progetto dell'opera e dell’elenco delle ditte espro-priande - non è idonea a far conoscere ai proprietari di immobili quali terre-ni di loro proprietà siano interessati alla realizzazione dell’opera e di poter conseguentemente partecipare al procedimento amministrativo(1).

 

2. Nel processo amministrativo, la compensazione delle spese del giudizio costituisce espressione di un potere discrezionale che non richiede espressa motivazione ove le ragioni della statuizione compensativa siano comunque desumibili dal contesto della decisione(2).

 

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1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3885; 22 dicembre 2003, n. 8462 e 25 marzo 2003, n. 1545.

 

2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6786.







REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,




ha pronunziato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 190/2008, proposto da

SNAM RETE GAS s.p.a. (SNAM),con sede legale in San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pitruzzella, elettivamente domiciliata in Pa-lermo, via N. Morello n. 40, presso lo studio dello stesso;

contro



ALESI MICHELE
(appellante incidentale) rappresentato e dife-so dall’avv. Salvatore Tirnetta, elettivamente domiciliato in Palermo, via Croce Rossa n. 81, presso lo studio dell’avv. Leonardo Gaglia-no;

e nei confronti



dell’ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA, COR-PO REGIONALE DELLE MINIERE - UFFICIO REGIONALE PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

per l’annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo (sez. II) - n. 3489 del 21 dicembre 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale dell’avv. S. Tirnetta per Alesi Michele;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato regionale dell'industria, Corpo regionale delle miniere - Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Pietro Falcone, e uditi, altresì, alla pub-blica udienza del 4 giugno 2008 l’avv. M. Mangano, su delega dell’avv. G. Pitruzzella, per la società appellante, l’avv. L. Gurrera, su delega dell’avv. S. Tirnetta, per l’appellato e l’avv. dello Stato Caserta per l’Assessorato regionale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO



1. In primo grado, il sig. Michele Alesi ha chiesto l'annul-lamento:
- del D.D.R. n. 33/URIG del 27 maggio 2004, pubblicato nella G.U.R.S., parte III, n. 40 del 1° ottobre 2004, con il quale è stato approvato il progetto di massima, dichiarata la pubblica e riconosciuta l'urgenza ed indifferibilità dei lavori per la costruzione del metanodot-to denominato "Mazara del Vallo - Menfi", DN 1200 (48") - 75 bar;
- del D.I.G. n. 023/ URIG del 23 marzo 2007, notificato al ricorrente per posta il 19 aprile 2007, con il quale è stata disposta in favore della Snam Rete Gas s.p.a. l'occupazione d'urgenza degli im-mobili necessari per la costruzione del metanodotto sopra indicato, siti nel Comune di Menfi, indicati nell'allegato piano particellare;
- del verbale del 17 maggio 2007 di Accertamento dello stato di consistenza e processo verbale di immissione nel possesso con occupazione temporanea d'urgenza, relativo all'immobile di proprietà del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenzia-le a quelli sopra indicati.
2. Con sentenza n. 3489 del 21 dicembre 2007, ora impugnata, l’adito T.A.R. Sicilia ha accolto il ricorso.
3. In sede d’appello, la Snam Rete Gas s.p.a, sostiene l’erro-neità della sentenza di primo grado, sotto diversi profili.
Si sono costituiti in giudizio, l’amministrazione intimata ed il sig. Michele Alesi. Quest’ultimo ha proposto anche un ricorso inci-dentale.

DIRITTO



1. Nel presente giudizio si controverte sulla procedura e-spropriativa, posta in essere dalla Snam Rete Gas s.p.a, nella quale sono interessati fondi di proprietà dell’appellato sig. Michele Ale-si.
In particolare, con l’atto introduttivo del giudizio, sono stati impugnati:
- il D.D.R. n. 33/URIG del 27 maggio 2004, con il quale è stato approvato il progetto di massima, dichiarata la pubblica e riconosciuta l'urgenza ed indifferibilità dei lavori per la costruzione del metanodot-to denominato "Mazara del Vallo - Menfi", DN 1200 (48") - 75 bar;
- il D.I.G. n. 023/ URIG del 23 marzo 2007, con il quale è stata disposta in favore della Snam Rete Gas s.p.a. l'occupazione d'ur-genza degli immobili necessari per la costruzione del predetto meta-nodotto, siti nel Comune di Menfi, indicati nell'allegato piano particel-lare;
- del Verbale del 17 maggio 2007 di Accertamento dello stato di consistenza e processo verbale di immissione nel possesso con occupazione temporanea d'urgenza, relativo all'immobile di proprietà del ricorrente.
Il primo giudice, con sentenza n. 3489 del 2007, ora impugnata, ha accolto il ricorso.
2. L’appellante Snam sostiene l’erroneità della sentenza di pri-mo grado, sotto diversi profili.
2.1. In particolare, la sentenza andrebbe riformata nella parte in cui ha accolto il motivo di violazione e falsa applicazione degli art. 57 e 58 del DPR 327/2001 come sostituiti rispettivamente dalle lett. qq e rr. del d. lgs. 302/2002; nonché la violazione dell’art. 36 L.reg. 7/2002 che ha esteso alla Regione Sicilia il testo unico, D.P.R. 327/2001.
Secondo la ricorrente, nella specie, trova applicazione l’art. 30 del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, secondo cui le opere necessa-rie per l'importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione, … sono dichiarate, con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di distribuzione, della competente Autorità della regione interessata, ed a seguito dell'ap-provazione del relativo progetto, di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e succes-sive modifiche e integrazioni.
2.2. Non sussistono i vizi di cui al terzo, quarto e quinto motivo del ricorso introduttivo, per quanto concerne:
a) la presunta violazione dell’art. 30, comma 2, del citato D.Lgs. n. 164/2000;
b) il difetto di motivazione del decreto di occupazione d’urgen-za;
c) la non esatta individuazione della superficie del terreno da occupare.
3. Costituitosi nel giudizio d’appello, per resistere al ricorso, il sig. Alesi ha proposto anche un ricorso incidentale, con il quale: a) reitera la censura, disattesa in primo grado, di violazione degli articoli 7 e 8, commi 1 e 2 L. 241/1990 e violazione degli articoli 8 e 9, com-mi 1 e 2, della L.r. 10/1991, per mancato rispetto dell’obbligo di co-municazione dell’avvio del procedimento amministrativo relativo alla dichiarazione di pubblica utilità; b) lamenta la compensazione delle spese in primo grado.
4. Ad avviso del Collegio, assume priorità logico-giuridica l’esame del ricorso incidentale.
4.1. Il primo motivo merita accoglimento.
Secondo il primo giudice, “L’art. 11, comma 2, del D.p.r. 327/2001 - applicabile al caso di specie per le ragioni esposte nel corso della disamina del primo motivo di ricorso - prescrive che l'av-viso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli inte-ressati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Solo al-lorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, la comuni-cazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assog-gettare al vincolo nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazio-nale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Pro-vincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assogget-tare al vincolo ....
La normativa evita quindi che l’amministrazione sia onerata dal dovere di comunicare direttamente a tutti i soggetti che saranno in concreto coinvolti dall’avvio delle procedure espropriative, in una fase nella quale il progetto di massima non lo consente ancora ovvero lo consentirebbe ma a costi eccessivi per l’amministrazione stessa in relazione al tempo ed agli adempimenti da compiere, com’è per il ca-so in cui la procedura coinvolga più di cinquanta soggetti.
Orbene, l’impugnato D.D.R. n. 33/URIG del 27 maggio 2004, pubblicato sulla G.U.R.S. del successivo 1° ottobre, fa espressamente presente che la pubblicazione, a seguito dell’istanza della Snam, dell’approvazione del progetto di massima, della dichiarazione di pubblica utilità e con essa di urgenza ed indifferibilità della costru-zione del metanodotto sono state effettuate “anche ai sensi della legge n. 241/1990”, tenendo conto dell’impossibilità di individuare le singo-le ditte proprietarie interessate dal tracciato di massima del metano-dotto”.
La tesi del primo giudice non è fondata, per le seguenti ra-gioni.
Ai sensi dell'art. 8, l. 7 agosto 1990 n. 241 ed, in Sicilia, del-l'art. 9 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, “L'amministrazione prov-vede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunica-zione personale .... Qualora, per il numero dei destinatari, la comuni-cazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al com-ma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”.
Parimenti, l’art. 11, comma 2, del D.p.r. n. 327/2001 prescrive che l'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmen-te agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazio-ne è effettuata mediante pubblico avviso ....
Le richiamate disposizioni facoltizzano l’amministrazione ad avvalersi di forme di pubblicità diverse dalla comunicazione persona-le, ma tale scelta non può incidere sull’onere dell’individuazione del soggetto destinatario della comunicazione, né sul contenuto della stes-sa comunicazione, come definito dalla normativa richiamata.
Diversamente opinando, non si tratterebbe più di scegliere una forma di comunicazione, individuale o collettiva, bensì di consentire o meno l’effettiva partecipazione dell’interessato al procedimento.
Pertanto, anche la forma di pubblicità, prescelta in luogo della comunicazione personale, deve essere idonea allo scopo di assicurare l’effettiva partecipazione del privato al procedimento amministrati-vo, in primo luogo, mediante l’identificazione dei soggetti incisi dalla procedura ablativa, in quanto proprietari del terre-no, secondo le risultanze catastali.
Nella fattispecie, la forma di pubblicità in concreto utilizzata - in quanto priva dell’indicazione delle particelle catastali interessate dall’approvazione del progetto dell'opera e dell’elenco delle ditte espropriande - non è certo idonea a far conoscere ai proprietari di im-mobili quali terreni di loro proprietà siano interessati alla realizzazio-ne dell’opera e di poter conseguentemente partecipare al procedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3885; 22 di-cembre 2003, n. 8462 e 25 marzo 2003, n. 1545).
Sul punto, con memorie del 27 e 29 maggio 2008, l’appellante Snam non contesta la circostanza di fatto che l’avviso era privo dell’indicazione delle particelle catastali e dell’elenco delle ditte inte-ressate, ma eccepisce l’inammissibilità del ricorso incidentale, in quanto l’appellato Alesi avrebbe censurato la mancata comunicazione dell’avvio di procedimento, ma non anche le specifiche modalità.
L’eccezione va disattesa, atteso che – come sopra riportato – la sentenza di primo grado ha investito l’esame di tali modalità, laddove sostiene che le pubblicazioni “sono state effettuate “anche ai sen-si della legge n. 241/1990”, tenendo conto dell’impossibilità di indi-viduare le singole ditte proprietarie interessate dal tracciato di massi-ma del metanodotto”.
4.2. E’ infondato il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale l’Alesi lamenta la compensazione delle spese in primo grado.
Per costante orientamento giurisprudenziale, la compensazione delle spese del giudizio costituisce espressione di un potere discrezio-nale che non richiede espressa motivazione ove le ragioni della statui-zione compensativa siano comunque desumibili dal contesto della de-cisione (Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6786).
5. La fondatezza del primo motivo dell'appello incidentale pro-posto dal sig. Alesi appare pregiudiziale e sufficiente per il rigetto, in via derivata, del ricorso principale, proposto dalla Snam Rete Gas s.p.a..
6. Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico della soccombente Snam Rete Gas s.p.a. e sono liquidate in dispositi-vo.

P.Q.M.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, accoglie l'appello incidentale propo-sto dal Sig. Alesi, nei limiti di cui in motivazione, e respinge il ricorso principale.
Le spese del doppio grado di giudizio sono poste a carico della Snam ed in favore del Sig. Alesi, nella misura complessiva di € 8.000,00 (ottomila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità am-ministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 4 giugno 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi, Pietro Falcone, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Pietro Falcone, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria
il 4 novembre 2008


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