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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 3 novembre 2008 n. 5478
Pres. C. Salvatore - Est. Potenza
Ricorsi riuniti
L.e.L. Garatti (Avv. M. C. Joannucci) c/ Comune di Calcinato (Avv.ti G. Bonomi e E. Romanelli) ed altri


1. Urbanistica ed edilizia – Varianti – Motivazione puntuale – Necessità – Esclusione – Eccezioni.

 

2. Urbanistica ed edlizia – PRG – Scelte discrezionali – Motivazione – Necessità – Esclusione – Ragioni.

 

3. Urbanistica ed edilizia – Zona agricola – Destinazione – Finalità - Ragioni.

 

4. Processo amministrativo – Improcedibilità – Dichiarazione – Nuova situazione di fatto o diritto – Necessità - Conseguenze.

 

5. Processo amministrativo – Notificazione – Inesistenza – Condizioni – Nullità – Distinzione.

 

6. Processo amministrativo – T.A.R. – Pronuncia sulla giurisdizione – Appello – Ammissibilità – Condizioni.

1. Le scelte urbanistiche in variante non richiedono puntuale motivazione, salvo il caso in cui incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo aspettative (specie edificatorie) proprietarie e salvo il caso in cui il privato abbia conseguito una legittima aspettativa in conseguenza non solo di statuizioni di pronunce giurisprudenziali passate in giudicato, ma anche in conseguenza di accordi con l'ente locale ed in particolare di convenzioni di lottizzazione divenute operative.

 

2. Nella formazione del piano regolatore generale, le scelte discrezionali dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre a quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico-discrezionale - seguiti nella impostazione del piano. Infatti, è sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o ingenerato affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (1).

 

3. In mateteria urbanistica, la destinazione a zona agricola può essere utilizzata a salvaguardia del paesaggio o dell'ambiente, e non presuppone necessariamente che l'area stessa venga utilizzata per colture tipiche o sia già in possesso di tutte le caratteristiche previste dalla legge per tale utilizzazione, rientrando nell'ampia discrezionalità del Comune di orientare gli insediamenti urbani e produttivi in determinate direzioni, ovvero di salvaguardare precisi equilibri dell'assetto territoriale (2).

 

4. Nel processo amministrativo, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata soltanto al verificarsi di una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l' inutilità della sentenza, nel senso di avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi utilità della pronuncia del giudice, anche se solo strumentale, morale o comunque residua. Pertanto, il giudice deve di volta in volta verificare le concrete conseguenze del nuovo atto sul rapporto preesistente, al fine di stabilire se, nonostante il suo sopravvenire, l'eventuale sentenza di accoglimento del gravame, a prescindere dal suo contenuto eliminatorio del provvedimento impugnato, possa comportare o meno ulteriori effetti conformativi, ripristinatori o anche solo propedeutici a future azioni rivolte al risarcimento del danno.

 

5. Nel processo amministrativo, la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbia alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea; mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto 'ex tunc' attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice) quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, risulti tuttavia ravvisabile un collegamento, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario.

 

6. Nel processo amministrativo, nelle ipotesi in cui il TAR abbia espressamente pronunciato sulla giurisdizione, la relativa statuizione può essere conosciuta dal giudice di appello solo in presenza di apposito gravame di parte; il giudice d'appello resta, invece, legittimato ad intervenire quando il giudice di primo grado ha statuito, solo in forma implicita, sulla giurisdizione attraverso l'adozione di una pronuncia di merito o di carattere processuale che non avrebbe, però, potuto essere adottata se non da un organo provvisto di potestà giurisdizionale (3).

 

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(1) Cfr. Cons. St., Ad. Plen. n. 24/99; C.d.S., sez. IV, 4 ottobre 2007, n. 5210; 11 ottobre 2007, n. 5357; 14 ottobre 2005, n. 5713; 20 settembre 2005, n. 4818; 25 maggio 2005, n. 2718; 26 maggio 2003, n. 2827; 9 luglio 2002, n. 3817; 22 maggio 2000, n. 2934.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5723; 19 marzo 2003, n. 1456.
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez VI, 13 marzo 2008, n. 1059.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE




sui ricorsi in appello riuniti iscritti al NRG 6212 dell’anno 2002 e al NRG 1899 del 2006, proposti:

1) il primo da

LUIGI GARATTI E LEONARDO GARATTI, rappresentati e difesi dall’avv. Prof. Maria Claudia Joannucci, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Maria Adelaide, n. 12.


contro




il COMUNE DI CALCINATO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giacomo Bonomi ed Enrico Romanelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14


e contro




la REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. ti Pio Dario Vivone, Alberto Colombo e Federico Tedeschini, elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo in Roma,

per l’annullamento



della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, 29 dicembre 2001, n. 1662;

2) il secondo da

LUIGI GARATTI E LEONARDO GARATTI, rappresentati e difesi dall’avv. Prof. Maria Claudia Joannucci, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Roma, Via Maria Adelaide, n. 12.


contro




COMUNE DI CALCINATO,
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giacomo Bonomi ed Enrico Romanelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14


per l’annullamento,



della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, 7 novembre 2005, n. 1113;

Visti i ricorsi in appello, con i relativi allegati,
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune e della Regione;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica dell’8 aprile 2008, il consigliere Raffaele Potenza;
Uditi l’avv. Pafundi, in proprio e su delega dell’avv. Bonomi, l’avv. Tedeschini e l’avv. Joannucci;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO



A. Il Signor Giuseppino Garatti, con ricorso al TAR Lombardia, Sezione staccata di Brescia (n. 1538/1996), impugnava la deliberazione del Consiglio Comunale di Calcinato del 23 maggio 1994, n.38, di adozione della variante al P.R.G. vigente; la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 15 marzo 1996, n. 10391, recante proposta di modifiche d’ufficio della suddetta variante; la deliberazione del Consiglio Comunale di Calcinato del 23 aprile 1996, n.28, contenente controdeduzioni alle proposte di modifica d’ufficio della Giunta Regionale della Lombardia; la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 1 agosto 1996, n. 17491 di approvazione della variante; ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.
Egli esponeva di essere proprietario nel Comune di Calcinato, di un’area di mq 12.000, classificata dal vigente P.R.G., approvato il giorno 8 aprile 1986, in zona “C1 - nuove espansioni”, con obbligo di piano attuativo, e che tale destinazione residenziale era stata confermata dalla deliberazione n. 38, del 23 maggio 1994, con la quale il Consiglio Comunale di Calcinato ha adottato una variante allo strumento urbanistico vigente.
Aggiungeva che in data 15 settembre 1995, aveva stipulato con il Comune un contratto preliminare per la cessione bonaria di una striscia del proprio terreno (pari a circa mq. 1.140, inserita in zona residenziale e per circa mq. 769 inserita in zona agricola), al fine di consentirvi la costruzione di una pista ciclabile e che tale scrittura convenzionale era stata approvata dal Comune di Calcinato con deliberazione n. 699 del 26 settembre 1995.
Nel preliminare era espressamente stabilito che l’area in questione sarebbe stata definitivamente trasferita al comune entro due anni dalla sottoscrizione del preliminare medesimo o “come quota di area di standard prevista dal redigendo piano di lottizzazione per l’utilizzazione residenziale dell’area di proprietà di cui dovrà essere sottoscritta la relativa convenzione con atto notarile o, in casi di mancata attuazione di detta lottizzazione, cessione definitiva a favore del Comune con apposito atto notarile, con predeterminazione del prezzo di £. 50.000 al mq. per l’area edificabile e £. 6.270 al mq. per quella agricola”.
Va soggiunto che, nelle more del biennio nel corso del quale avrebbe dovuto realizzarsi la prevista lottizzazione, la Giunta Regionale della Lombardia – in sede di esame della variante al PRG adottata dal comune di Calcinato con deliberazione 23 maggio 1994, n. 38, che non intaccava la destinazione residenziale dell’area di proprietà del ricorrente – decideva di introdurre (deliberazione n. 10391 del 15 marzo 1996) talune modifiche d’ufficio alla variante suddetta, che hanno comportato la modifica della destinazione di zona dell’area di proprietà del Garatti da zona edificabile a zona agricola; tale proposta di modifica veniva fatta propria dal Comune con deliberazione n.28, del 23 aprile 1996 e, quindi, la Giunta regionale, con deliberazione n. 17491, del 1 agosto 1996, approvava la variante, con conseguente definitiva classificazione del terreno del ricorrente da edificabile ad agricolo.
Contro gli indicati atti deliberativi insorgeva il Garatti, il quale, dopo avere lamentato di essere stato da anni fatto oggetto da parte del Comune di Calcinato, di un presunto trattamento di sfavore, deduceva plurime censure e ne chiedeva l’annullamento.
Al ricorso resistevano sia il Comune di Calcinato che la Regione Lombardia, deducendone l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, e, comunque, l’infondatezza nel merito.
Nel frattempo, essendo deceduto il sig. Giuseppino Garatti, il giudizio veniva riassunto dai figli Luigi e Leonardo Garatti, nella qualità di eredi.
Il ricorso era respinto dal TAR con la sentenza 29 dicembre 2001, n. 1662, contro la quale hanno proposto il presente appello i signori Luigi e Leonardo Garatti, chiedendone l’integrale riforma.
Il Comune di Calcinato e la Regione Lombardia si sono costituiti anche in questo grado di giudizio, riproponendo l’eccezione di sopravvenuta inammissibilità del ricorso di primo grado e contestando nel merito le argomentazioni poste a base dell’impugnazione.
B. Con altro gravame (n. 898 del 2002), i signori Garatti adivano nuovamente la Sezione staccata di Brescia del TAR Lombardia per sentire accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del Comune di Calcinato per l’inadempimento del l’obbligo di consentire ad essi, per un biennio, di cedere le aree come quote standard del redigendo piano di lottizzazione, e, per l’effetto, condannare il medesimo a risarcire i correlativi danni.
Il Comune di Calcinato resisteva anche a questo ricorso, deducendo, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità e l’improponibilità delle censure riproposte e gia disattese dal TAR con la sentenza specificata sub. A), l’improponiblità per sopravvenuta carenza d’interesse a causa della sopravvenuta strumentazione urbanistica comunale, che ha confermato la destinazione di zona del terreno di proprietà dei ricorrenti, e, nel merito, l’infondatezza delle censure e delal domanda di risarcimento del danno.
Il Tribunale respingeva anche questo ricorso con sentenza 7 novembre 2005, n. 1113, contro la quale gli originari ricorrenti hanno proposto il presente appello.
Il Comune di Calcinato si è costituito anche in questo grado del giudizio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’impugnazione per inesistenza della notifica, riproponendo le eccezioni già formulate in primo grado e, in particolare, quella di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e, nel merito, contestando la fondatezza delle doglianze dedotte e della domanda di risarcimento danni.
In entrambi gli appelli, tutte le parti costituite hanno prodotto memorie illustrative, con le quali hanno replicato ai rilievi formulati dalle controparti.
Gli appelli, alla pubblica udienza dell’ 8 aprile 2008, sono stati trattenuti in decisione.


DIRITTO



1. Evidenti ragioni di connessione consentono di disporre la riunione degli appelli in esame al fine di deciderli con unica pronunzia.
2. In ordine al primo appello (n.6212/2002) deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza d’interesse, tenuto conto che, nelle more del giudizio, il Comune ha adottato una nuova variante urbanistica, definitivamente approvata dalla Giunta regionale con atto 19 aprile 2000, n. 4970000, non impugnata.
Tale eccezione, che il giudice di prime cure ha ritenuto di non esaminare, per l’infondatezza nel merito del ricorso, deve essere disattesa.
Secondo il pacifico orientamento di questo Consiglio di Stato (Sez. IV, 10 agosto 2004, . 5481; 30 giugno 2004, n. 4803; Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4756), la dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata soltanto al verificarsi di una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l' inutilità della sentenza, nel senso di avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche se solo strumentale, morale o comunque residua, utilità della pronuncia del giudice; pertanto, il giudice deve di volta in volta verificare le concrete conseguenze del nuovo atto sul rapporto preesistente, al fine di stabilire se, nonostante il suo sopravvenire, l' eventuale sentenza di accoglimento del gravame, a prescindere dal suo contenuto eliminatorio del provvedimento impugnato, possa comportare o meno ulteriori effetti conformativi, ripristinatori o anche solo propedeutici a future azioni rivolte al risarcimento del danno.
Nel caso di specie, la pronuncia di improcedibilità del ricorso di primo grado, richiesta dal comune appellato, è palesemente preclusa, come dimostra la proposizione da parte dei ricorrenti di un autonomo gravame volto ad ottenere il riconoscimento del loro diritto al risarcimento del danno, ricorso respinto dal TAR e oggetto dell’appello n. 1899 del 2006.
3. Nel merito l’appello è infondato.
3.1. Per una più agevole soluzione della controversia, conviene premettere che i ricorrenti, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, hanno sostenuto che dal preliminare stipulato in data 15 settembre 1995, sarebbe sorta un’obbligazione semplice (obbligo di cedere la striscia di terreno oggetto del contendere, a titolo di standard, all’Amministrazione comunale) sottoposta a condizione sospensiva (presentazione del progetto di lottizzazione da parte del Sig. Garatti e successiva stipulazione di convenzione), ritenendo la cessione in piena proprietà dell’area verso relativo pagamento in moneta, al prezzo di Lit. 50.000 al metro quadro, quale evento meramente eventuale e successivo.
Pertanto, sia il Comune che la Regione, degradando l’area in questione da area edificabile ad area agricola, avrebbero illegittimamente leso l’aspettativa edificatoria maturata per effetto del citato preliminare e violato le prescrizioni di quest’ultimo attraverso la nuova, contraria pianificazione urbanistica.
In tale contesto, l’esercizio dello jus variandi, di cui le amministrazioni (comunale e regionale) sono titolari in sede di pianificazione territoriale, richiedeva la necessaria ed adeguata motivazione circa l’interesse pubblico perseguito, nella specie insussistente, nonché la ponderata valutazione tra il medesimo interesse pubblico e quello privato sorto in forza del precedente accordo intervenuto tra Comune ed il Garatti.
Sempre ad avviso dei ricorrenti, la stessa Giunta Regionale, oltre ad ignorare l’impegno preso dal Comune col Garatti, avrebbe errato nel qualificare l’area del ricorrente come periferica rispetto alle linee tendenziali di sviluppo dell’aggregato urbano, tenuto conto che su tale area, con destinazione residenziale decennale (prima della intervenuta modifica), l’attività agricola sarebbe esercitata in modo ormai marginale, e non più intensivo; di qui l’erronea valutazione e comunque la denunciata falsità dei presupposti che fonderebbero le delibere impugnate.
La scelta dell’Amministrazione regionale, inoltre, sarebbe illogica ed irragionevole, posto che l’area di proprietà del ricorrente confinerebbe a nord e ad ovest con aree edificate, oltre ad avere limitrofa una strada provinciale, ad essere molto vicina alla frazione di Ponte S.Marco (già urbanizzata) e ad un’area collinare sulla quale è stato di recente realizzato un P.E.E.P..
Infine, le presunte ragioni di tutela ambientale, poste a base delle delibere regionali sarebbero sorrette da una motivazione incongrua.
3.2. Il TAR, dissentendo dalla tesi dei ricorrenti, ha precisato che dal contratto preliminare sarebbe sorta non già una obbligazione semplice di cessione dell’area (al fine di consentire la costruzione della pista ciclabile) a titolo di standard sotto condizione sospensiva di intervento e concreta attuazione della prevista lottizzazione, quanto piuttosto una obbligazione alternativa, con scelta rimessa al debitore (e cioè all’Amministrazione) secondo i principi generali di cui agli articoli 1285 e 1286, comma 1° codice civile.
Ha poi aggiunto che l’opzione del comune per la cessione in proprietà verso pagamento di prezzo piuttosto che per la cessione a titolo di standard, connessa al redigendo piano di lottizzazione, rientra nella fisiologia del rapporto obbligatorio sorto con il preliminare che, peraltro, aveva ad oggetto esclusivamente una frazione del terreno che, con le delibere impugnate, è stato dichiarato area agricola non più edificabile.
Fatta questa premessa, il primo giudice ha disatteso le censure dedotte dagli appellanti, osservando che, per giurisprudenza consolidata, le scelte urbanistiche in variante, non richiedono puntuale motivazione, salvo il caso in cui incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo aspettative (specie edificatorie) proprietarie che, se possono senz’altro considerarsi sorte al cospetto di un approvato piano di lottizzazione, non possono del pari predicarsi come presenti nell’eventualità – come quella in questione – in cui, nel contesto della disciplina dettata convenzionalmente dalle parti per regolare i loro rapporti connessi alla espropriazione di una porzione di area per la realizzazione di un’opera pubblica, si faccia riferimento ad una solo futura e possibile lottizzazione dell’intera area del soggetto espropriando.
In quest’ottica, la posizione vantata dai ricorrenti integrerebbe un’aspettativa di mero fatto, rispetto alla quale le scelte di natura tanto ambientale quanto urbanistica rimesse all’Amministrazione nell’interesse generale sono sufficientemente motivate con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che hanno sorretto la previsione in variante, senza necessità di una motivazione puntuale e “mirata”.
Pertanto, le esigenze di salvaguardia dei valori paesaggistici e della connotazione agricola della zona, poste a base della deliberazione regionale di introduzione delle modifiche d’ufficio non richiedevano ulteriore specificazione – con riferimento al terreno di proprietà dei ricorrenti – sul semplice presupposto che in una precedente convenzione intervenuta tra ricorrenti e Comune una striscia di terreno potesse esser ceduta, oltreché tramite tradizionale cessione in proprietà verso il pagamento di un prezzo, anche eventualmente per cessione a titolo di aree standard nel contesto di una eventuale futura lottizzazione, frutto di una previsione coerente con la destinazione allora impressa ai suoli.
4. Il Collegio ritiene che le conclusioni del primo giudice siano da condividere.
Va al riguardo precisato che la questione della natura del contratto preliminare sottoscritto il 15 settembre 1995 tra il dante causa degli odierni appellanti e il comune di Calcinato appare del tutto irrilevante, ai fini della soluzione della controversia.
Come sottolineato dal comune con la memoria del 18 marzo 2008 (pag. 5 e ss.), con atto notarile 10 settembre 1997, rep. 48768/14229 per Notaio dott. Brunelli, il sig. Garatti Giuseppino, richiamati nelle premesse i preliminari approvati con deliberazione 20 settembre 1995, n. 699 e le risultanze dei frazionamenti approvati con deliberazioni n. 324/1995, n. 420 e 421/1997, ha ceduto e trasferito al comune di Calcinato mq. 1169,50 di area di cui al mappale n. 135 (vecchio mappale n. 119) e mq. 960 di area già edificabile, al prezzo già fissato nei preliminari allegati alla deliberazione n. 699 del 20 settembre 1995, rispettivamente di £. 6.270 per area agricola e £. 50.000 per area edificabile, per un totale di £. 55.357.765, somma che la parte cedente in atto… “dichiara di avere ricevuto dal comune acquirente, al quale rilascia finale quietanza di saldo, con rinuncia ad ogni eventuale ipoteca legale”.
Nelle premesse di tale atto le parti hanno precisato, prendone atto, che l’area oggetto di compravendita… “all’epoca dei preliminari era in parte agricola e in parte edificabile, mentre, attualmente, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica di cui appresso, è compresa in una zona “verde di rispetto”; pertanto, sono venute meno le previsioni contenute nella deliberazione della Giunta comunale n. 699/1995, nonché nel contratto preliminare del 15.09.1995 relative alla determinazione di un diverso prezzo per tale area”.
Sempre nel citato atto notarile, si aggiunge: “l’iter procedimentale di cessione bonaria di aree da parte del Garatti Giuseppino al comune di Calcinato si è perfezionato e completato ad ogni effetto di legge con la sottoscrizione di detto atto notarile, con trasferimento definitivo della proprietà in capo al comune,riscossione da parte del venditore sig. Garatti del prezzo convenuto, dichiarazione di ricevuta a saldo con rinuncia a qualsiasi diversa pretesa”.
Come si desume agevolmente dal richiamato contenuto dell’atto notarile avanti richiamato, il contratto preliminare, lungi dall’integrare un’obbligazione semplice sottoposta a condizione sospensiva (come sostengono i ricorrenti) ovvero un’obbligazione alternativa (come assume il TAR), costituisce, come esattamente rilevato dal comune, solo un preliminare di vendita con il quale il privato si impegnava a cedere una data quantità di area ad un prezzo determinato, con indicazione anche delle modalità di versamento.
Ora, contrariamente a quanto postulato dagli interessati, non sembra al Collegio che il contenuto del richiamato preliminare, possa costituire il presupposto per la dimostrazione di un affidamento qualificato ingenerato dal Comune in ordine alla effettiva utilizzabilità delle aree di proprietà degli attuali istanti a fini di edificazione, con conseguente necessità di una più incisiva e più specifica motivazione dello strumento urbanistico per l'ipotesi in cui - come si è verificato nella specie - l'Amministrazione comunale si determini, invece, per l'attribuzione di una diversa destinazione alle aree di cui si tratta.
Come ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione (tra le più recenti, C.d.S., sez. IV, 4 ottobre 2007, n. 5210; 11 ottobre 2007, n. 5357; 14 ottobre 2005, n. 5713; 20 settembre 2005, n. 4818; 25 maggio 2005, n. 2718; 26 maggio 2003, n. 2827; 9 luglio 2002, n. 3817; 22 maggio 2000, n. 2934)., infatti, le sole evenienze che comportano il suddetto onere motivazionale possono ravvisarsi, oltre che in correlazione con la necessità del rispetto degli standards minimi e con la effettiva urbanizzazione dell'area, nelle situazioni in cui il privato abbia conseguito una legittima aspettativa in conseguenza non solo di statuizioni di pronunce giurisprudenziali passate in giudicato, ma anche in conseguenza di accordi con l'ente locale ed in particolare di convenzioni di lottizzazione divenute operative.
Nel caso in esame non si è in presenza né di una lottizzazione convenzionata già vigente né di un progetto di lottizzazione, non avendo il Garatti presentato una proposta di lottizzazione né prima dell’intervento della Regione né nelle more tra detto intervento e l’approvazione definitiva.
4.1. Escluso che dal più volte richiamato preliminare sia sorto un affidamento in capo al Garatti sulla destinazione edificatoria dell’area di sua proprietà, restano da esaminare le censure, rivolte contro la deliberazione regionale di introduzione delle modifiche d’ufficio, di erronea valutazione e falsità dei presupposti errato in ordine alla qualificazione dell’area del ricorrente come periferica rispetto alle linee tendenziali di sviluppo dell’aggregato urbano, mentre, invece, su tale area, con destinazione residenziale decennale (prima della intervenuta modifica), l’attività agricola sarebbe esercitata in modo ormai marginale, e non più intensivo; di illogicità ed irragionevolezza, posto che l’area di proprietà del ricorrente confinerebbe a nord e ad ovest con aree edificate, oltre ad avere limitrofa una strada provinciale, ad essere molto vicina alla frazione di Ponte S.Marco (già urbanizzata) e ad un’area collinare sulla quale è stato di recente realizzato un P.E.E.P.; di motivazione incongrua delle presunte ragioni di tutela ambientale.
Anche queste doglianze sono infondate.
Occorre anzitutto rilevare che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui le scelte effettuate dall’amministrazione, all’atto dell’adozione del piano regolatore generale o di variante al piano medesimo, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità e, in secondo luogo che, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quelle che si possono evincere dai criteri generali - di ordine tecnico-discrezionale - seguiti nella impostazione del piano (cfr. Cons. St., Ad. Plen. n. 24/99 cit.e, tra le più recenti, C.d.S., sez. IV, 4 ottobre 2007, n. 5210; 11 ottobre 2007, n. 5357; 14 ottobre 2005, n. 5713; 20 settembre 2005, n. 4818; 25 maggio 2005, n. 2718; 26 maggio 2003, n. 2827; 9 luglio 2002, n. 3817; 22 maggio 2000, n. 2934), essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o ingenerato affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni.
Ai fini della legittimità di una variante è perciò sufficiente, sotto il profilo della motivazione e dell’istruttoria, l’accertata esistenza di problematiche, anche di ordine generale, purché concrete ed attuali, non arbitrarie né illogiche, che incidano in senso negativo sulle condizioni di vita dell’intera cittadinanza o di parte di essa, problematiche che medio tempore si siano aggravate, non essendo per contro necessaria una rinnovata indagine su ogni singola area al fine di giustificarne la sua specifica idoneità a soddisfare esigenze pubbliche.
In base a tale orientamento, riaffermato anche di recente dalla giurisprudenza sopra richiamata, per una più penetrante motivazione non è sufficiente la semplice preesistente possibilità edificatoria, poiché, in questo caso, il mutamento di destinazione trova esauriente giustificazione, in linea con quanto previsto dall’art. 10, comma 7, L. 17 agosto 1942, n. 1150, nelle “sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattuabilità del piano o la convenienza di migliorarlo”.
In tal caso, difatti, in capo ai privati coinvolti nelle previsioni di piano non è comunque configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione dell’amministrazione, ma soltanto un’aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspiri ad una utilizzazione più proficua dell’immobile; onde non può essere invocata la cd. polverizzazione della motivazione, la quale si porrebbe in contrasto con la natura generale dell’atto che - come tale - non richiede altra motivazione rispetto a quella automaticamente esplicitata dai criteri di ordine tecnico osservati per la redazione dello stesso.
Va escluso, pertanto, che sussistano i vizi di travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza della motivazione delle determinazioni regionali di introduzione delle modifiche d’ufficio, ove si consideri che le ragioni poste a base di tali determinazioni sono del seguente testuale tenore: “…gli ambiti territoriali contornati in tinta ed indicati con il n.2 veng(a)no ricondotti alla destinazione di zona E agricola, trattandosi di previsioni di espansione residenziale e relativi standard collocate inopportunamente, in un caso, in prossimità del corso del fiume Chiese e, pertanto, in un contesto dove appare prioritaria la salvaguardia ambientale ed idrogeologica, negli altri in aree periferiche rispetto alle linee tendenziali di sviluppo dell’aggregato urbano in contesti caratterizzati da connotazioni agricole e di valenza paesaggistica meritevoli di salvaguardia”.
Si tratta di valutazioni ampiamente idonee a giustificare le ragioni delle proposte modifiche e, quanto alle connotazioni agricole e di valenza ambientale dei contesti considerati, non va dimenticato che, secondo l'insegnamento giurisprudenziale, la destinazione a zona agricola può essere utilizzata a salvaguardia del paesaggio o dell'ambiente, e non presuppone necessariamente che l'area stessa venga utilizzata per colture tipiche o sia già in possesso di tutte le caratteristiche previste dalla legge per tale utilizzazione, rientrando nell'ampia discrezionalità del Comune di orientare gli insediamenti urbani e produttivi in determinate direzioni, ovvero di salvaguardare precisi equilibri dell'assetto territoriale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5723; 19 marzo 2003, n. 1456).
L’appello deve conclusivamente essere respinto.
5. Con riferimento al secondo appello (n.1899/2006), vanno prioritariamente esaminate alcune questioni preliminari sollevate dal comune appellato.
5.1. La prima attiene all’asserita inammissibilità dell’appello per “giuridica inesistenza della notificazione”, effettuata non presso il procuratore costituito in primo grado, ma al comune in persona del Sindaco presso la sede comunale con plico postale ricevuto dall’addetto (richiesta notifica in data 11 febbraio 2006, ricevuta in data 20 febbraio 2006). Una seconda notifica dell’atto di appello è stata effettuata presso il procuratore costituito ma in data 2 marzo 2006 e, quindi, tardivamente rispetto alla data del 12 febbraio 2006, di scadenza del termine di impugnazione decorrente dalla data di notifica della sentenza avvenuta il 14 dicembre 2005.
Tale notificazione sarebbe non nulla, ma inesistente, con conseguente inammissibilità insanabile dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, come chiarito da questa Sezione (Sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 7761), ai sensi dell'art. 330 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per effetto dell'art. 28 comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, l'atto di appello deve essere notificato, a pena di inammissibilità insanabile, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza, oppure, in difetto, presso il procuratore costituito nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado. La suddetta norma, invero, non contiene una mera indicazione del luogo di notifica, ma identifica nel menzionato procuratore il destinatario della notifica stessa, in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo.
Né tale giuridica inesistenza può essere sanata dalla costituzione in giudizio dell’appellato, se questa viene effettuata, come nel caso in esame, ai soli effetti di eccepirne l’inammissibilità.
L’eccezione non è fondata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza ordinaria e amministrativa (Cfr., Cass. civile, sez. I, 15 gennaio 2007 , n. 621; CdS, Sez. V, 31 dicembre 2007, n. 6908; idem, 9 ottobre 2007, n. 5263; Sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5311, per citare solo le più recenti), la notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario
Alla stregua di tale orientamento, l’inosservanza delle modalità di notificazione dell’appello previste dall’art. 330 c.p.c. comporta la nullità della notificazione ma non la sua inesistenza né la nullità dell’appello, con la conseguenza che in materia trova applicazione il principio della sanatoria dell’atto processuale nullo in caso di raggiungimento dello scopo con effetto retroattivo (art. 156 c.p.c.); pertanto, la costituzione dell’appellato sana, con effetto ex tunc, ogni eventuale vizio della notificazione dell’atto di appello, tanto più che nella specie il comune non si è costitutio al solo scopo di eccepire la inesistenza della notificazione, ma si è difeso mediante diffusa illustrazione delle proprie tesi.
Il precedente invocato dal comune appellato (sez. IV, 21 dicembre 2006 , n. 7761) non è pertinente, posto che nel caso esaminato, la notifica dell’appello era stata effettuata alla parte personalmente presso il domicilio del procuratore domiciliatario in primo grado e la parte appellata non si era costituita in giudizio.
4.2. La seconda questione di carattere pregiudiziale concerne l’asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che il Comune ha riproposto in questa sede.
Si tratta di questione che, come correttamente rileva la difesa degli appellati, è inammissibile perché andava proposta con apposito appello incidentale.
Detta questione, difatti, ha formato oggetto di specifico esame nel giudizio di primo grado ed è stata respinta dal TAR con apposita statuizione.
Come, infatti, affermato dall'Adunanza Plenaria nella decisione 30 agosto 2005, n. 4, da una lettura coordinata dei primi due commi dell'art. 30 della legge n. 1034 del 1971 (per i quali «il difetto di giurisdizione deve essere rilevato di ufficio» e «avverso le sentenze che affermano o negano la giurisdizione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato»), si desume che: nelle ipotesi in cui il TAR abbia espressamente pronunciato sulla giurisdizione, la relativa statuizione può essere conosciuta dal giudice di appello solo in presenza di apposito gravame di parte; il giudice d'appello resta, invece, legittimato ad intervenire quando il giudice di primo grado ha statuito, solo in forma implicita, sulla giurisdizione attraverso l'adozione di una pronuncia di merito o di carattere processuale che non avrebbe, però, potuto essere adottata se non da un organo provvisto di potestà giurisdizionale (Sez VI, 13 marzo 2008, n. 1059).
In applicazione di tale principio, nella specie si deve ritenere che, avendo il tribunale amministrativo regionale, dichiarata la propria giurisdizione, deciso nel merito, il Consiglio di Stato non può riesaminare d'ufficio la questione di giurisdizione, in mancanza di impugnazione al riguardo (Cass. civile, sez. un., 22 febbraio 2007 , n. 4109).
4.3. Quanto alla riproposta eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto nelle more del giudizio il comune ha adottato una nuova variante urbanistica, definitivamente approvata con deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2000, n. VI/47700, che ha confermato la destinazione ad area agricola del terreno di proprietà degli appellanti, è sufficiente richiamare, per disattenderla, le considerazioni svolte al precedente punto 2) a proposito di identica eccezione formulata nell’ambito del primo dei due appelli ora in esame.
4.4. Inammissibili devono, al contrario, essere dichiarate tutte le censure che, direttamente o indirettamente, si risolvono nella proposizione delle stesse doglianze già esaminate e respinte in sede di esame dell’appello n. 6212 del 2002.
5. Nel merito anche il presente appello, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni, è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Il TAR, dopo avere ampiamente richiamato le motivazioni poste a base della sentenza 29 dicembre 2001, n. 1662, di reiezione del ricorso contro la variante che aveva modificato la destinazione urbanistica del terreno di proprietà del sig. Garatti Giuseppino da zona di espansione a zona agricola, ha respinto la domanda di risarcimento sul rilievo che l’invocato accordo del 15 settembre 1995 non aveva introdotto in capo al comune un vincolo teso a mantenere la destinazione dell’area di proprietà del ricorrente, ma regolava semplicemente la cessione di una minima porzione di essa per la realizzazione della pista ciclabile e, dunque, non poteva considerarsi minimamente idoneo a generare un affidamento circa la conservazione della zonizzazione originaria. Al comune, ad avviso del primo giudice, non poteva essere imputata alcuna inadempienza in merito all’accordo.
Le conclusioni del primo giudice devono essere confermate, nonostante le diffuse argomentazioni critiche contenute nell’atto di appello.
5.1. La domanda si fonda sulla natura del contratto preliminare intercorso tra le parti e sulla violazione dell’obbligo, incombente sul comune di non modificare la destinazione residenziale del terreno di proprietà del Garatti per il periodo di due anni dalla stipulazione del citato accordo.
Quale che sia la natura giuridica da riconoscere al predetto preliminare, si tratti cioè di accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come sostengono gli appellanti, ovvero di atto fonte di un’obbligazione alternativa (come sostenuto dal TAR), la conclusione, ad avviso degli appellanti, non muta.
L’Amministrazione non poteva, in pendenza del termine biennale, modificare la zonizzazione del terreno di proprietà del Garatti e, quindi, modificare unilateralmente detta destinazione, impedendo in tal modo al privato di poter cedere l’area in questione al prezzo di mercato dei suoli edificabili.
La tesi non è meritevole di accoglimento per due ordini di ragioni.
In primo luogo, una volta chiarito che dal predetto preliminare non è sorto a favore del privato nessun affidamento qualificato in ordine al mantenimento della destinazione dell’area di sua proprietà, essendo la sua posizione soggettiva qualificabile non come un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione dell’amministrazione, ma soltanto come un’aspettativa generica (aspettativa di mero fatto) ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspiri ad una utilizzazione più proficua dell’immobile, viene meno il presupposto stesso della domanda di risarcimento, vale a dire l’obbligo del comune di mantenere inalterata la destinazione di zona nel periodo biennale.
Appare evidente, infatti, che, quale che sia la natura della responsabilità dell’amministrazione, nessuno addebito contrattuale può essere imputato a quest’ultima, allorchè la posizione soggettiva che si pretende lesa si risolva in un’aspettativa di mero fatto.
In secondo luogo, gli appellanti non considerano che l’accordo, di cui al preliminare del 15 settembre 1995, è stato definitivamente perfezionato con atto notarile 10 settembre 1997, rep. 48768/14229 per Notaio dott. Brunelli, stipulato dopo la scadenza del biennio e dopo un anno dall’approvazione definitiva della variante. Con detto atto, il sig. Garatti Giuseppino, richiamati nelle premesse i preliminari approvati con deliberazione 20 settembre 1995, n. 699, ha ceduto e trasferito al comune di Calcinato l’area a suo tempo promessa, con riscossione dell’importo già concordato al mq. di £. 6.270 per l’area agricola e £. 50.000 per l’area edificabile, per un totale di £. 55.357.765, con dichiarazione espressa … “di avere ricevuto dal comune acquirente detta somma, al quale rilascia finale quietanza di saldo, con rinuncia ad ogni eventuale ipoteca legale”.
Nelle premesse di tale atto le parti hanno precisato, prendendone atto, che l’area oggetto di compravendita… “all’epoca dei preliminari era in parte agricola e in parte edificabile, mentre, attualmente, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica di cui appresso, è compresa in una zona “verde di rispetto”; pertanto, sono venute meno le previsioni contenute nella deliberazione della Giunta comunale n. 699/1995, nonché nel contratto preliminare del 15.09.1995 relative alla determinazione di un diverso prezzo per tale area”.
Sempre nel citato atto notarile, si aggiunge: “l’iter procedimentale di cessione bonaria di aree da parte del Garatti Giuseppino al comune di Calcinato si è perfezionato e completato ad ogni effetto di legge con la sottoscrizione di detto atto notarile, con trasferimento definitivo della proprietà in capo al comune, riscossione da parte del venditore sig. Garatti del prezzo convenuto, dichiarazione di ricevuta a saldo con rinuncia a qualsiasi diversa pretesa”.
Dal contenuto sopra trascritto di tale ultimo atto notarile, emerge, senza ombra di dubbio, che il sig. Giuseppino Garatti ha preso atto dell’intervenuta modifica della destinazione di zona del suo terreno ad opera della regione, ha liberamente sottoscritto l’atto notarile concludendo così, in via definitiva, la trattativa con il comune di calcinato, che gli ha versato l’importo concordato in sede di stipula del preliminare, per la quantità individuata negli atti di frazionamento.
Deriva da ciò che ogni questione sull’esatta natura del preliminare e sui rispettivi diritti ed obblighi delle parti, deve intendersi ormai definitivamente conclusa, avendo il Garatti, come osserva la difesa del comune, implicitamente rinunciato a qualsiasi diversa pretesa, istanza o ragione collegabile alla intervenuta modifica della destinazione urbanistica (ad opera della Regione) del terreno di proprietà del privato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di risarcimento danni è, prima ancora che infondata, addirittura inammissibile.
Anche il presente appello deve essere respinto.
6. Conclusivamente entrambi gli appelli vanno respinti.
Attesa la sufficiente complessità delle questioni sollevate, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione, tra le parti costituite, delle spese dei presenti giudizi .


P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito agli appelli in epigrafe specificati, previa riunione dei medesimi, li respinge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ 8 aprile 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Qua rta - con la partecipazione dei signori:

Costantino SALVATORE - Presidente f.f.
Pierluigi LODI - Consigliere
Carlo SALTELLI - Consigliere
Salvatore CACACE - Consigliere
Raffaele POTENZA - Consigliere, est.

Depositata in Segreteria
Il 03/11/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)





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